Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 3660/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3660/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MERCURIO FRANCESCO, attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ZANIN GIANCARLO,
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'avv. CAZZOLATO FABI DAVIDE,
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
BERTON HELGA, convenuti, in punto: azione di responsabilità.
pagina 1 di 28
Conclusioni dell'attore:
Come da foglio depositato telematicamente
«nel merito, in via principale
condannarsi il Dott. e la RA in via CP_1 Controparte_4 solidale tra loro, a pagare al Dott. 25.268,78 €, o la Parte_1 diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare dovuta, maggiorata degli interessi e della rivalutazione dall'11 settembre 2015 1 e nella misura di cui all'art. 12844 cod. civ. dalla domanda al saldo;
con la rifusione degli onorari e delle spese, anche generali, del giudizio;
nel merito, in via subordinata
condannarsi il Dott. e la RA in via CP_1 Controparte_4 solidale tra loro, a pagare a 160.660,00 €, o la Controparte_3 diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare dovuta, maggiorata degli interessi e della rivalutazione dall'11 settembre 2015 2 e nella misura di cui all'art. 12844 cod. civ. dalla domanda al saldo;
condannarsi in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a rimborsare all'attore le spese di giudizio e quelle sostenute per l'accertamento dei fatti, ex art. 24764 cod. civ.; in via istruttoria ordinarsi al legale rappresentante di ex art. 210 c.p.c., Controparte_3
l'esibizione in giudizio di copia, certificata conforme all'originale, delle contabili dei bonifici fatti a favore dei GNi Pt_2 Parte_1 CP_4
a rimborso dei rispettivi finanziamenti, dal 1° gennaio 2015 alla data dell'ordine di esibizione;
ordinarsi al legale rappresentante di ex art. 210 c.p.c., Controparte_3
l'esibizione in giudizio di copia integrale, certificata conforme all'originale, dei sottoconti dei finanziamenti da soci e dei finanziamenti da terzi;
si chiede altresì l'ammissione della prova, per interrogatorio formale del Dott.
pagina 2 di 28 (il quale ha ricevuto materialmente tutti i versamenti effettuati CP_1 con modalità differenti dal bonifico bancario, salvo uno) e, all'esito, per testimoni sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti da “vero che”:
a. all'inizio del 2004, il Dott. propose al Dott. di CP_1 Parte_1 entrare a far parte di una costituenda società a responsabilità limitata, per la realizzazione di un'operazione immobiliare a NZ NE;
b. tale società sarebbe stata denominata e ne avrebbero Controparte_3 fatto parte, oltre ad una società facente capo al Dott. (Finmark CP_1
Corporate Finance s.r.l.) e al Dott. , altre persone, fisiche e Parte_1 giuridiche, una delle quali pure nota al Dott (la GN Parte_1 Per_1
moglie di un collega dell'attore);
[...]
c. il 9 marzo 2004, in occasione della costituzione della società e a titolo di finanziamento soci, il Dott ha versato in contanti al Dott Parte_1 CP_1
quale amministratore della società neocostituita, 7.500,00 €, come
[...] indicato nei documenti 11 e 12, che si esibiscono all'interrogato o al testimone;
d. il 24 marzo 2004, il Dott. ha versato in contanti a Parte_1 [...]
nella persona del Dott. a titolo di finanziamento CP_3 CP_1 soci, 7.500,00 €, come indicato nei documenti 11 e 12, che si esibiscono all'interrogato o al testimone;
e. il 2 gennaio 2006, il Dott. ha versato in contanti a Parte_1 [...]
nella persona del Dott. a titolo di finanziamento CP_3 CP_1 soci, gli importi, rispettivamente, di 30.000,00 € e di 25.000,00 €, come indicato nel documento 12 che si esibisce al testimone;
f. il 29 luglio 2006, il Dott. ha versato in contanti a Parte_1 [...]
nella persona della RA , componente il CP_3 Persona_1 consiglio d'amministrazione, a titolo di finanziamento soci, 25.000,00 €, come indicato nel documento 12 che si esibisce al testimone;
pagina 3 di 28 g. il 19 settembre 2006, il Dott. ha versato in contanti a Parte_1 [...]
nella persona del Dott. a titolo di finanziamento CP_3 CP_1 soci, € 35.000,00, come indicato nel documento 12 che si esibisce al testimone.
Si indicano quali testimoni le GNe e Dott. Persona_1 Tes_1
[...]
all'esito della prova per interrogatorio formale e per testimoni, se del caso, disporsi d'ufficio una consulenza tecnica volta a verificare:
1. se e in quale misura la rettifica contabile del credito della RA CP_4
(doc. 3) e la successiva compensazione (doc. 6), compiute da
[...] rispettivamente il 31 dicembre 2014 e l'11 settembre Controparte_3
2015, abbiano determinato un pregiudizio alle ragioni del Dott.
[...]
; Parte_1
2. in che misura il credito del Dott. per finanziamenti Parte_1 avrebbe potuto essere rimborsato, in assenza dell'operazione contestata».
Conclusioni del convenuto CP_1
Come da foglio di precisazione delle conclusioni:
«contrariis rejectis
Nel merito
- rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto dott in quanto infondate;
CP_1
- con vittoria delle spese e competenze di causa.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova per e testi sui seguenti capitoli:
1. vero che il dott. , entrato a far parte dei nel Parte_1 Controparte_3
2007, ha attivamente partecipato alla gestione delle vertenze di
[...] con società alla quale la prima aveva CP_3 Controparte_5 affidato in appalto nel 2004 i lavori di costruzione di un edificio in NZ
NE (TV);
pagina 4 di 28 2. vero che il dott. vantava rapporti di conoscenza e frequentazione Parte_1 con il GN , uno dei soci della la cui _6 Controparte_5 moglie era sua paziente;
3. vero che nel corso dei lavori di edificazione il dott. che per conto di CP_1 ne seguiva l'andamento, contestò in varie occasioni Controparte_3 all'appaltatore difetti e vizi delle opere eseguite imponendone il rifacimento;
4. vero che il dott. controllò la contabilità di cantiere e le quantità e CP_1 misure riportate dalla Costruzione Berlese nei SAL presentati, contestando le richieste economiche fondate su interpretazioni contrattuali scorrette ed errate e alterazioni della contabilità presentata all'appaltatore, abbattendo i compensi richiesti per oltre 60.000 euro;
5. vero che nel corso del 2008, ultimata la costruzione dell'edificio, dopo l'avvenuta vendita a terzi di 2 unità, si manifestarono nell'edificio di NZ
NE e nelle singole unità che lo compongono gravi e diffuse infiltrazioni d'acqua e che nell'agosto del 2008 denunciò formalmente Controparte_3 tali gravi difetti alla , comunicando di voler proporre ricorso Controparte_5 per accertamento tecnico preventivo;
6. vero che in tale frangente il dott. sostenne l'assenza di Parte_1 responsabilità della e la convenienza di addivenire con essa ad un CP_5 accordo in modo che venissero eseguiti i lavori necessari ad eliminare i gravi problemi evidenziatisi nel fabbricato, dicendo che “se il mi dice che le CP_5 infiltrazioni non dipendono da lui, io ho il dovere di credergli”;
7. vero che nel novembre del 2008 il dott organizzò un incontro che Parte_1 si tenne a Mogliano NE al quale parteciparono il GN , la _6 RA , il dott. il dott. marito Persona_1 CP_1 Controparte_7 della RA , e il dott. , e che nel corso Persona_1 Parte_1 dell'incontro il GN comunicò la disponibilità della società che CP_5 rappresentava ad effettuare i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, a condizione che il dott. fosse esautorato da ogni funzione di controllo e CP_1
pagina 5 di 28 tenuto fuori dal cantiere;
8. vero che nel corso di tale incontro il dott appoggiò la proposta del Parte_1 GN e convinse la RA ad accettare le condizioni CP_5 Persona_1 poste dal signo;
CP_5
9. vero che, poiché la subordinava l'esecuzione degli interventi al CP_5 pagamento del saldo di euro 208.000,00 per i lavori, venne convenuto che avrebbe venduto alla uno degli appartamenti Controparte_3 CP_5 realizzati a NZ NE per il prezzo concordemente determinato in euro
134.137,86 (iva 10% inclusa) da porre in compensazione parziale con il maggior importo preteso dalla quale saldo, restando a credito di quest'ultima CP_5
l'importo di euro 73.862,14 che sarebbe stato versato dopo l'ultimazione degli interventi per eliminare le infiltrazioni verificatesi;
10. vero che, effettuati i lavori di ripristino da parte della , nel 2009 nel CP_5 fabbricato si ripresentarono copiose infiltrazioni d'acqua, sia nelle parti comuni che all'interno dei singoli appartamenti;
11. vero che nel 2011 la RA manifestò ai commercialisti Controparte_4 della società dott. e al dott. Persona_2 Persona_3
l'intenzione di recedere dalla stessa a causa delle divergenze in merito alla gestione della vertenza con l;
CP_5
12. vero che il dott propose di stipulare tre contratti preliminari per la Per_2 vendita a ciascun socio, o a persone (familiari, coniugi etc.) dal socio indicati, delle unità immobiliari di NZ, prevedendo l'immediata immissione dei promissari acquirenti nel possesso dell'immobile loro destinato con consegna delle chiavi, con l'accordo che al momento della stipula del rogito notarile di vendita si sarebbe effettuata la compensazione tra il credito del socio per i finanziamenti effettuati alla società e il prezzo di vendita indicato nel preliminare, per cui l'acquirente avrebbe dovuto versare alla società solamente l'eventuale differenza a credito della stessa, o ricevere dalla società la differenza a suo credito;
pagina 6 di 28 13. vero che i contratti preliminari che si mostrano al teste (docc. 8, 9, 10) sono stati predisposti su indicazione dei soci di in forza Controparte_3 dell'accordo di cui al capitolo 12);
14. vero che dell'immissione nel possesso delle tre unità immobiliari, avvenuta con la materiale consegna delle chiavi, venne data comunicazione all'amministratore del condominio che da quel momento indicò le spese condominiali dei tre appartamenti collegandole ai nominativi dei promissari acquirenti;
15. vero che nel corso del periodo dal giugno del 2012 il dott. ha Parte_1 avuto libero accesso all'appartamento oggetto del contratto preliminare intestato a ivi recandosi con il figlio, con agenti immobiliari e con terze Parte_3 persone ed accedendovi utilizzando le chiavi che gli erano state consegnate e che possedeva;
16. vero che nel periodo 2010/2015 la gestione contabile della società
[...]
compresi redazione e scritturazione dei mastrini, era affidata Controparte_3 al Centro Elaborazione Dati Alfa s.r.l. che assisteva lo studio del dott.
[...]
e che tale ente ha predisposto gli adeguamenti ed i rilievi tra le Persona_4 partite di finanziamento del socio uscito;
17. vero che nella veste di liquidatore di assunta dal Controparte_3
20.5.2015 il dott. ha fatto eseguire i lavori per ovviare alle infiltrazioni CP_1
d'acqua nell'edificio di NZ NE, ha fattivamente collaborato con i legali e i consulenti tecnici di per il buon esito delle cause Controparte_3 intentate contro la , ha partecipato quale teste a tali cause, ha promosso CP_5 ed effettuato la vendita delle unità immobiliari a NZ NE, ha tenuto i rapporti con il condominio e gli acquirenti degli immobili e partecipato a tutte le riunioni condominiali;
18. vero che gli appalti per le opere particolari in fase di costruzione per il cantiere di NZ NE i lavori sono stati affidati a imprese proposte dalla direzione lavori dietro presentazione di preventivi previamente comparati con pagina 7 di 28 altri in base al capitolato dei lavori proposto dalla direzione lavori;
19. vero che fu il dott. ad indicare di intestare il preliminare relativo Parte_1 all'unità immobiliare di NZ NE a da lui scelta al figlio
[...]
fornendone dati e codice fiscale;
Parte_3
20. vero che al momento della predisposizione dei contratti preliminari che si mostrano al teste (docc. 8, 9 e 10) il dott. era socio e amministratore Parte_1
d Controparte_3
21. vero che le scritture contabili al 31.12.2014 vennero redatte dal Centro
Elaborazione Dati Alfa s.r.l. che assisteva lo studio del dott. Persona_3
[...]
22. vero che la voce “rimanenze” appostata a bilancio al 31.12.2016 è stata svalutata rispetto a quella appostata a bilancio precedente sulla base di prudenziale valutazione del liquidatore.
Si indicano a testi i GNi: di EA (VE), dr. Persona_1 CP_7 di EA (VE), dott. geom.
[...] Controparte_8 CP_9 di (TV), geom. di EA (VE), dott.
[...] CP_10 CP_11 Tes_2
di TT (PD)
[...]
❖
Si formula fermissima opposizione all'ammissione dei capitoli di prova per testi richiesti da parte attrice in memoria attorea ex art. 183 comma IV n. 2 c.p.c. del
07.12.2020 per i motivi esposti nella nostra memoria ex art. 183 comma VI n. 3
c.p.c. del 27.12.2020; in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di esser abilitati a prova contraria con i testi di EA (VE), dr. Persona_1 di EA (VE), dott d Controparte_7 Persona_2 CP_8
Si rileva l'incapacità a testimoniare della RA la quale è Testimone_1 legata da rapporto sentimentale con l'attore, è socio accomandatario in una società di cui l'attore è accomandante (doc. 59), e risulta avere interesse nella presente causa avendo erogato finanziamenti alla società Controparte_3 per conto del dott. (cfr. doc. 18 della convenuta
[...] Parte_1 CP_3
pagina 8 di 28 ». Controparte_3
Conclusioni della convenuta : CP_4
Come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“nel merito
- per i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte dal dott.
[...]
nei confronti della GN;
Parte_1 Controparte_4
- con rifusione delle competenze e delle spese, anche generali, del giudizio. in via istruttoria ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nel corso dei lavori affidati a a NZ NE Controparte_5 sorsero vari contrasti tra il GN allora membro del C.d.A. e CP_1 delegato e responsabile a controllare la corretta esecuzione delle opere e i conteggi presentati dall'appaltatore nei SAL (stati avanzamento lavori) via via liquidati, ed il GN , uno dei titolari della _6 Controparte_5 inerenti i costi presentati e la qualità delle opere eseguite;
[...]
2. vero che la situazione di tensione tra e l'appaltatrice si Controparte_3 accentuò dopo che, ultimati i lavori, la società intimò il pagamento del CP_5 saldo del compenso per i lavori eseguiti in concomitanza al verificarsi di infiltrazioni e risalite d'umidità all'interno del fabbricato appena ultimato;
3. vero che il dott , vantando rapporti di conoscenza e frequentazione Parte_1 con il GN (la cui moglie era sua paziente) si ingerì nella _6 gestione della vertenza con l'appaltatrice trattando direttamente con il GN
con il quale si incontrava personalmente, e sostenendo con gli _6 altri soci la convenienza di trovare un accordo con l'appaltatrice;
4. vero che nel corso di un incontro avvenuto nel novembre del 2008 a
Mogliano NE, il dott. convinse l'altra socia RA Parte_1 [...] ad accettare quanto proposto dalla società che si Parte_4 CP_5 rendeva disponibile ad eseguire i lavori a condizione che il dott. fosse CP_1 esautorato da ogni funzione di controllo e tenuto fuori dal cantiere e che,
pagina 9 di 28 eseguiti gli interventi di riparazione, le fosse ceduto un appartamento tra quelli realizzati in pagamento parziale del saldo del compenso che ancora vantava;
5. vero che nonostante gli interventi di riparazione e ripristino effettuati dalla società , le infiltrazioni d'acqua si ripresentarono altrettanto diffuse e CP_5 copiose nel corso del 2009, che la RA e anche la RA CP_4 Pt_2 allora presidente del CdA di su indicazione dell'avv. Elisa Controparte_3
Scilla che seguiva chiesero di proporre Accertamento Controparte_3
Tecnico Preventivo nei confronti della , che continuava a negare CP_5 qualsiasi responsabilità, e che a tale proposta si oppose fermamente il dott.
; Parte_1
6. vero che nel corso del 2011 la RA manifestò al dott. CP_4 Per_2
e al dott. commercialisti della società,
[...] Persona_3 la propria intenzione di recedere dalla stessa cedendo a terzi la quota di partecipazione;
7. vero che il dott. e il dott. proposero la Per_2 Per_3 Persona_3 soluzione di stipulare tre contratti preliminari per vendere a ciascun socio le tre unità rimaste nell'edificio costruito a NZ NE, con immissione immediata dei promissari acquirenti nel possesso dell'immobile e consegna a loro delle chiavi, concordando che alla stipula del rogito notarile di vendita si sarebbe effettuata la compensazione tra il credito del socio nei confronti della società per i finanziamenti erogati e quello della società nei confronti del socio per il pagamento del prezzo convenuto, l'acquirente essendo tenuto a pagare solamente l'eventuale differenza;
8. vero che la proposta del dott e del dott venne Per_2 Persona_4 discussa e approvata sia dagli amministratori della società che dai soci, che vennero approntati i contratti preliminari che si rammostrano al teste (docc. 5, 6
e 7), e che ciascun socio venne immesso nel possesso dell'immobile oggetto di preliminare mediante consegna delle chiavi;
9. vero che la RA mai ha avuto accesso alla contabilità ed ai CP_4
pagina 10 di 28 mastrini di la cui compilazione era effettuata dal Centro Controparte_3
Elaborazione Dati Alfa dello studio del dott presso il quale Persona_4 era la sede legale della società;
11. vero che il bilancio di al 31.12.2012 presentava un attivo Controparte_3 patrimoniale pari ad euro 25.732 e che alla data di uscita della RA CP_4 dalla compagine sociale (29.12.2014), la società presentava a Controparte_3 bilancio la sola perdita del capitale sociale.
Si indicano a testi i GNi: di EA (VE); dr. Persona_1 CP_7 di EA (VE); dott. di geom.
[...] Persona_2 CP_8 CP_9 di Paese (VE).
[...]
*
Si formula opposizione ferma all'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti da parte attrice in memoria del 07.12.2020 per i motivi esposti in memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 del 23.12.2020; in denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi GNi
e dr di EA (VE)”. Testimone_3 Controparte_7
Conclusioni della convenuta : Controparte_3
Come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“nel merito
- rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in Controparte_3 diritto;
- con rifusione delle competenze e delle spese, anche generali, del giudizio. in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che dalle risultanze delle scritture contabili di Controparte_3 risulta che i finanziamenti erogati dal dott alla società, direttamente Parte_1
o a mezzo di terzi, ammontano a complessivi euro 101.553,66;
2. vero che nel 2012 la socia RA manifestò al dott Controparte_4 Per_2
pagina 11 di 28 e al dott. consulenti e commercialisti Per_2 Persona_3 dell l'intenzione di recedere dalla società; Controparte_3
3. vero che il dott. ed il dott. , per far rientrare il Per_2 Persona_3 comunicato proposito di recesso della GN e mantenere l'unità della CP_4 compagine sociale districando la situazione di aspro dissidio insorta tra i soci, proposero la soluzione, accettata dagli allora amministratori della società e dai soci, di procedere a vendere a ciascun socio o a persona indicata dal socio una delle unità immobiliari ancora in proprietà della società nel fabbricato edificato a NZ NE;
4. vero che nel giugno del 2012 vennero stilati e sottoscritti da
[...]
i tre contratti preliminari che vengono esibiti al teste (docc. 6, 7 e CP_3
8), e che i soci , e Controparte_4 Persona_1 Parte_5 ricevettero le chiavi degli appartamenti di NZ NE oggetto dei preliminari a ciascuno di loro riferiti, e che venne concordato che alla stipula dei rogiti notarili di vendita ciascun acquirente avrebbe versato l'importo corrispondente alla differenza tra il prezzo convenuto per la vendita e il credito del socio per i finanziamenti erogati alla società;
5. vero che dalla fine del 2013 il socio dott ha cessato qualsiasi forma Parte_1 di supporto a omettendo il versamento di qualsiasi Controparte_3 importo necessario anche per spese correnti e di ordinaria gestione, manutenzione e tutela del patrimonio sociale, spese condominiali, oneri fiscali;
6. vero che gli organi amministrativi e i liquidatori di Controparte_3 hanno collaborato con i professionisti incaricati a vario titolo dal dott.
fornendo tutta la documentazione dagli stessi via via richiesta come Parte_1 risulta dai documenti rammostrati al teste (doc. 14 e 15);
7. vero che tanto l'attuale quanto il precedente liquidatore della
[...] hanno fatto eseguire interventi di manutenzione degli immobili per CP_3 eliminare i gravi difetti costruttivi e che si sono attivati per resistere alle domande giudiziarie proposte dall'appaltatore nelle cause Controparte_5
pagina 12 di 28 definite tutte vittoriosamente;
8. vero che il valore delle rimanenze indicato nel bilancio al 31.12.2016 è stato appostato previa svalutazione di quello nel precedente bilancio al 31.12.2015.
Si indicano a testi i GNi: di EA (VE), dr. Persona_1 CP_7 di EA (VE), dott. di dott.
[...] Persona_2 CP_8 Tes_2
di TT (PD).
[...]
*
Si propone opposizione fermissima all'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del
07.12.2020 per tutti i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. del 24.12.2020.
In denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di esser abilitati a prova contraria con i testi e dr. di EA (VE) già Persona_1 Controparte_7 indicati nella citata terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4-7.5.2020 il dott. Parte_1
conveniva in giudizio il dott. , la sig.ra e la società CP_1 Controparte_4
(di seguito: IC), deducendo che: Controparte_3
- egli era socio di IC, unitamente alla – moglie del – e alla sig.ra CP_4 CP_1
; Persona_1
- egli, unitamente alle altre due socie, aveva finanziato la società a più riprese e al 29.12.2014 il credito complessivo dei soci per i finanziamenti eseguiti ammontava ad € 469.982,32;
- in data 29.12.2014 la aveva ceduto alla società la sua CP_4 CP_12
partecipazione sociale, trattenendo il credito da finanziamento soci;
- in data 31.12.2014 il – amministratore di IC unitamente all'attore e alla CP_1
al quale i primi due avevano ab origine delegato la gestione sociale Pt_2
– aveva rettificato il credito dei soci per finanziamenti risultante dalla contabilità;
pagina 13 di 28 - nello specifico, l'importo di € 160.660,00 – pari ai finanziamenti asseritamente eseguito dalla – era stato iscritto tra i finanziamenti CP_4 infruttiferi da terzi ed era stato stornato dal conto finanziamento soci, nel quale era stato mantenuto l'importo di € 309.322,32, versato dal e Parte_1
dalla Pt_2
- successivamente, la società era stata messa in liquidazione e il era stato CP_1
nominato liquidatore;
- in data 4.9.2015 IC, rappresentata dal aveva ceduto alla una CP_1 CP_4 delle tre unità abitative di proprietà sociale al prezzo dichiarato di €
150.000,00, che avrebbe dovuto essere corrisposto entro sette giorni;
- in pari data, la aveva permutato l'unità immobiliare con un altro CP_4
immobile situato a Treviso di proprietà del sig. ; Parte_6
- in data 11.9.2015 IC e la avevano stipulato un “atto di compensazione CP_4 tra crediti”, convenendo, in particolare, che il credito della società verso la per il corrispettivo della compravendita pari ad € 150.000,00 CP_4 avrebbe dovuto ritenersi compensato pro concurrenti quantitate con il credito della verso IC per il rimborso dei finanziamenti soci in precedenza CP_4
eseguito, pari ad € 160.660,00 e, di conseguenza, che la sarebbe CP_4 rimasta creditrice verso la società per il minor importo di € 10.660,00;
- successivamente IC aveva venduto i due ultimi immobili, conseguendo al
31.12.2018 disponibilità liquide per € 184.472,00;
- in data 25.11.2019 IC gli aveva restituito l'importo di € 84.853,66 a titolo di rimborso di parte dei finanziamenti da lui eseguiti ed era ragionevole ritenere che la società avesse fatto lo stesso in favore della Pt_2
- mentre egli e la avevano ottenuto un rimborso soltanto parziale dei Pt_2 finanziamenti eseguiti, si doveva presumere che IC avesse restituito integralmente alla i finanziamenti da questa erogati;
CP_4
- considerato il totale dell'attivo – non incrementabile – e la causale del bonifico di € 84.853,66 – nel quale IC aveva qualificato il pagamento “saldo pagina 14 di 28 finanziamenti socio ” – era certo che egli non avrebbe ricevuto il Parte_1
rimborso integrale dei finanziamenti da lui erogati in misura pari a quella ottenuta dalla;
CP_4
- tramite l'artificio sopra descritto (spostamento dell'importo dal conto finanziamento soci al conto finanziamenti infruttiferi di terzi, vendita di un'immobile facente parte del patrimonio sociale e compensazione del credito della società per il corrispettivo della cessione con il debito per la restituzione dei finanziamenti) la aveva indebitamente ottenuto la restituzione CP_4 di finanziamenti che, essendo stati effettuati nelle condizioni previste dall'art. 2467 c.c., erano in realtà postergati e dunque non avrebbero potuto nemmeno formare oggetto di compensazione;
- il fatto che la non fosse più socia non mutava la natura postergata CP_4 dei finanziamenti che ella aveva eseguito quando era socia;
- l'artificio sopra descritto aveva anche provocato l'uscita di un cespite di valore rilevante dall'attivo sociale senza un'adeguata contropartita finanziaria, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), spettante anche agli altri soci finanziatori postergati;
- il meccanismo appariva integrare il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali previsto dall'art. 2633 c.c.;
- quand'anche si fosse ritenuto che i finanziamenti della non fossero CP_4 postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c., la vendita dell'immobile doveva comunque essere qualificata come stipulata in conflitto d'interessi dal CP_1
il quale aveva favorito la moglie nell'acquisto di un bene sociale;
- la restituzione del finanziamento alla aveva arrecato un danno sia a CP_4
lui quale socio e quale creditore sia probabilmente a IC, che dunque egli aveva ritenuto di convenire nel presente giudizio quale litisconsorte necessaria dell'azione di responsabilità che il socio poteva proporre in sostituzione della società contro gli amministratori e anche i liquidatori;
- il quale liquidatore, aveva violato il dovere di conservare l'integrità del CP_1
pagina 15 di 28 patrimonio sociale previsto dal combinato disposto degli artt. 2489 e 2476
c.c., il dovere di non agire in conflitto d'interessi e il divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione salvo che la ripartizione sia compatibile con l'integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali
(art. 2491, secondo comma, c.c.);
- il patrimonio contabile, all'epoca, non era sufficiente per far fronte all'intero passivo;
- invero, quand'anche i bilanci sociali avessero visto appostate le rimanenze
(ossia gli immobili in corso di costruzione o ultimati) per un valore facciale che avesse astrattamente mostrato la disponibilità di somme sufficienti per l'integrale soddisfazione dei creditori sociali, il e la non CP_1 CP_4
potevano ignorare né che il mercato aveva visto la caduta libera dei valori immobiliari né che la società aveva omesso di svalutare la voce di bilancio in discussione;
- nell'operazione illecita del aveva concorso la , beneficiaria della CP_1 CP_4 medesima, la quale aveva cooperato nel porre in essere gli artifizi simulatori, con conseguente sussistenza anche in capo a lei dei delitti di cui 2626 e 2633
c.c., a titolo di concorso dell'extraneus nel reato proprio del liquidatore;
- la condotta dei convenuti gli aveva provocato un danno diretto sia nella veste di socio sia nella veste di creditore sociale, pari alla differenza tra quanto egli aveva ricevuto asseritamente a saldo del suo credito per finanziamento soci e quanto avrebbe ricevuto se la avesse pagato il prezzo della CP_4
compravendita pari ad € 150.000,00 e poi avesse concorso con lui e la in sede di riparto dell'attivo; Pt_2
- ipotizzando che la avesse ottenuto un rimborso del finanziamento in Pt_2 misura uguale a quella da lui ricevuta il danno avrebbe dovuto essere quantificato sommando gli importi erogati a lui (€ 84.853,66) e alla Pt_2
(€ 84.853,66) alla somma che avrebbe dovuto versare la e invece CP_4 indebitamente compensata (€ 150.000,00) e al credito residuo della CP_4
pagina 16 di 28 (€ 10.660,00); il risultato (€ 330.367,32) avrebbe dovuto essere diviso per tre e così si otteneva la quota ideale che sarebbe spettata a ciascun socio (€
110.122,44), da cui si sarebbe dovuto infine detrarre l'importo versato da IC ad asserito saldo del finanziamento (€ 84.853,66) per così ottenere il quantum del danno risarcibile (€ 25.268,78);
- laddove si fosse ritenuto che l'operazione illecita avesse provocato un danno alla società, il e la dovevano rispondere per € 160.660,00, che CP_1 CP_4 avrebbero dovuto versare a IC, la quale poi avrebbe impegnato tale somma per rimborsare i tre creditori in misura paritaria.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la ricostruzione dell'attore sotto diversi profili e deducendo, in particolare, che:
- il era entrato a far parte della compagine sociale nel 2007 Parte_1 acquisendo la quota del 33% del capitale sociale e aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione dal 28.7.2011 fino al 20.5.2015, quando IC era stata messa in liquidazione e il era stato nominato quale liquidatore CP_1
fino al 30.4.2018;
- IC era stata costituita in vista della costruzione di un edificio nel Comune di
NZ NE (TV);
- l'attore, la e la avevano finanziato a più riprese la società, CP_4 Pt_2 ma in misura diversa, poiché dalle scritture contabili emergeva che il aveva erogato finanziamenti per un ammontare ben inferiore a Parte_1
quello versato dalla;
CP_4
- i lavori di edificazione erano stati appaltati alla società Controparte_5
Con (di seguito: , con la quale poi era insorto un complesso contenzioso
[...] per ritardi nell'esecuzione delle opere e vizi di costruzione:
- l'attore aveva ostacolato l'instaurazione da parte di IC di un ricorso per A.T.P. in ragione del fatto che la moglie del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice era sua paziente;
pagina 17 di 28 Con
- all'esito di un'iniziativa del , IC e avevano stipulato un accordo, Parte_1
nel quale era stato convenuto che l'appaltatrice avrebbe eseguito i lavori Con necessari ad eliminare i vizi contestati e che IC avrebbe pagato a il corrispettivo per i lavori già eseguiti, pari ad € 208.000,00, cedendo un appartamento per il valore concordemente determinato di € 134.137,86 e corrispondendo il residuo importo di € 73.862,14 all'esito dell'esecuzione degli interventi di riparazione e di ripristino;
- l'appaltatrice non aveva eseguito correttamente i lavori oggetto dell'accordo di cui al punto precedente e, ciononostante, l'attore aveva continuato ad opporsi all'instaurazione di un giudizio;
Con
- successivamente aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della somma di €
73.862,14;
- IC aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ma era stata comunque costretta a pagare l'importo di cui al punto precedente;
- a causa delle divergenze con il nella gestione del contenzioso tra Parte_1
IC e CB, nel 2011 la aveva manifestato ai commercialisti della CP_4
società l'intenzione di recedere;
- per mantenere l'unità della compagine sociale, i commercialisti avevano proposto che IC stipulasse tre contratti preliminari per la vendita a ciascuno dei soci o a persone indicate da questi delle unità immobiliari del complesso edilizio di NZ NE, con l'immediata immissione in possesso del promissario acquirente e con la previsione che, in sede di contratto definitivo, sarebbe stata effettuata la compensazione tra il credito del socio per i finanziamenti effettuati alla società e il prezzo di vendita indicato nel preliminare e l'acquirente avrebbe versato a IC o ricevuto dalla stessa l'eventuale differenza;
- tale soluzione era stata approvata dai soci e dagli amministratori, per cui IC aveva sottoscritto un preliminare con la , uno con il sig. CP_4 CP_7
pagina 18 di 28 – marito della indicato da quest'ultima – e uno con il sig. CP_7 Pt_2
, figlio dell'attore che quest'ultimo aveva indicato come Parte_3 promissario acquirente;
- dal 2014 il aveva smesso di supportare IC, rifiutando di effettuare Parte_1
gli apporti finanziari richiesti e smettendo di partecipare alle sedute del CdA
e dell'assemblea, delegando il suo commercialista di fiducia;
- a luglio 2014 la aveva comunicato di voler cedere a terzi la propria CP_4 quota, formalizzando poi la cessione a dicembre 2014, ma trattenendo per sé il credito da finanziamento soci;
- IC era stata costretta ad eseguire dei lavori sulle unità immobiliari per evitare l'aggravamento delle conseguenze derivanti dai vizi di costruzione di cui era Con responsabile che aveva tentato di opporsi a tali opere proponendo un ricorso ex art. 700 c.p.c., poi rinunciato;
- anche in occasione delle problematiche di cui al punto precedente, l'attore aveva manifestato una posizione sostanzialmente coincidente con quella dell'impresa appaltatrice;
- nel corso del 2015 la , ormai non più socia, aveva chiesto a IC di dare CP_4
esecuzione al contratto preliminare e a ciò era seguito il contratto definitivo di compravendita dell'unità immobiliare e l'accordo di compensazione;
- a partire dal giugno 2016 il e la erano separati;
CP_1 CP_4
- i soggetti designati dal e dalla per converso, non avevano Parte_1 Pt_2
mai chiesto di dare esecuzione ai contratti preliminari;
- con sentenza n. 887/2016 il Tribunale di Treviso aveva accolto l'opposizione Con proposta da IC avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da e aveva condannato quest'ultima al risarcimento del danno per i vizi riscontrati nell'immobile di NZ NE;
Con
- in data 28.10.2016 IC aveva stipulato una transazione con al fine di ottenere la celere e definitiva sistemazione delle problematiche dell'immobile a garanzia dei residenti e per favorire la vendita delle unità rimaste;
pagina 19 di 28 - non rispondeva al vero che, a seguito dell'uscita della da IC, la CP_4
contabilità sociale fosse stata modificata, poiché nel bilancio al 31.12.2014 e nella nota integrativa i finanziamenti da soci erano indicati unitariamente a passivo nella somma di € 469.892,00 come “debiti verso soci per finanziamenti” e nel mastrino prodotto dall'attore si era provveduto semplicemente ad una distinta identificazione dal punto di vista algebrico del finanziamento eseguito dalla;
CP_4
- era stato necessario estrapolare dal conto “finanziamenti infruttiferi da soci” quelli della per distinguere l'entità delle poste contabili e avere CP_4
contezza dell'ammontare degli apporti effettuati dai soggetti che continuavano ad essere soci da quelli effettuati da chi – come la – CP_4
non rivestiva più tale qualità;
- l'operazione, comunque, era perfettamente lecita, posto che la qualifica della posta rimaneva inalterata nel bilancio della società, unico documento che doveva essere preso a riferimento;
- l'attore non era un creditore, ma un socio, per cui non poteva invocare in proprio favore il regime della postergazione previsto dall'art. 2467 c.c.;
- l'art. 2467 c.c., comunque, non era applicabile ai finanziamenti della
, poiché sia nel momento in cui erano stati effettuati sia quando era CP_4
stato stipulato l'accordo di compensazione non sussisteva né alcun squilibrio patrimoniale né una situazione che avrebbe reso ragionevole il conferimento;
- il contratto di compravendita intercorso tra IC e la era CP_4
l'adempimento del precedente contratto preliminare stipulato dalla società con la stessa quando il era amministratore di IC, e CP_4 Parte_1
dunque non era altro che il perfezionamento di un'operazione ben conosciuta e approvata dall'attore;
- la stipulazione del contratto di compravendita era un atto dovuto, anche perché l'inadempimento avrebbe esposto IC a richieste risarcitorie presumibilmente fondate;
pagina 20 di 28 - l'operazione di compensazione aveva comportato un indubbio vantaggio per
IC, che aveva venduto un'unità immobiliare ammalorata e ancora da ripristinare ad un prezzo ben superiore al reale valore di mercato (€
150.000,00 contro € 117.000,00) e si era liberata, pro concurrenti quantitate, di un consistente debito nei confronti della , la quale si era assunta i CP_4 costi di ripristino senza alcuna rivalsa nei confronti di IC;
- non sussisteva alcun conflitto d'interesse in capo al posto che CP_1
l'operazione era stata certamente più vantaggiosa per IC che per la;
CP_4
- non vi era stata alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale generica di
IC, poiché tutti i creditori erano stati integralmente saldati;
- nel bilancio al 31.12.2016 le rimanenze erano state adeguatamente appostate per € 317.484,00, con una consistente svalutazione rispetto all'esercizio precedente, in cui erano state appostate con un valore di € 354.335,00;
- il risultato di realizzo dalla vendita delle due unità immobiliari era del tutto in linea con le condizioni e la vetustà degli immobili, finiti nel 2008 e venduti tra il 2018 e 2019 e oggetto di ripetuti interventi di sistemazione;
- a seguito di una ricognizione contabile, era stato appurato che l'attore aveva effettuato finanziamenti per € 101.533,66, di cui € 95.553,66 personalmente ed
€ 6.000,00 tramite la sig.ra ; Testimone_1
- la società aveva integralmente rimborsato i finanziamenti eseguiti dal
, versandogli la somma di € 10.700,00 in data 1.4.2010 e l'importo Parte_1
di € 84.859,16 in data 24.10.2019 nonché inviando alla tramite posta Tes_1
assicurata un assegno circolare di € 6.000,00;
- non era, pertanto, nemmeno configurabile un danno al patrimonio dell'attore, il quale, peraltro, pur essendo stato stragiudizialmente sollecitato a comunicare l'esistenza di eventuali finanziamenti non contabilizzati, non aveva fornito alcun riscontro;
- il richiamo all'art. 2633 c.c. era inconferente poiché nella fattispecie in esame non era stata effettuata alcuna ripartizione di beni sociali tra i soci, ma pagina 21 di 28 soltanto la vendita di un bene immobile ad un soggetto che non rivestiva tale qualità.
Il la e IC, dunque, insistevano tutti per il rigetto delle domande CP_1 CP_4 proposte dal . Parte_1
Le parti scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024, alla quale l'attore e i convenuti precisavano le conclusioni come sopra riportato.
***
Le domande del non meritano accoglimento, per le ragioni che di Parte_1
seguito si esporranno.
In primo luogo, va osservato che non vi è prova dell'ammontare dei finanziamenti effettuati dall'attore, il quale sembrerebbe muovere dalla premessa – contestata dai convenuti – secondo cui tutti i soci avrebbero effettuato dei finanziamenti di pari importo.
Nondimeno, l'analisi dei conti di mastro dimessi dal sub doc. n. 2 Parte_1 non consente né di ritenere confermata la tesi dell'attore né, più in generale, di ricostruire compiutamente l'epoca e l'ammontare dei finanziamenti effettuati da ciascun socio, giacché:
- nel conto denominato “finanziamento soci” vengono riportati dei finanziamenti di € 60.000,00, € 60.000,00 ed € 32.336,37 eseguiti rispettivamente nelle date 11.4.2005, 21.12.2005 e 31.12.2016, antecedentemente all'ingresso dell'attore quale socio (risalente al 27.2.2007, doc. n. 56 , ma senza alcuna specificazione circa il nominativo del socio CP_1 che li avrebbe effettuati;
- nel conto denominato “finanziamenti infr. da soci” vengono riportati dei finanziamenti di € 10.000,00, € 10.000,00, € 5.000,00, € 6.000,00 ed €
21.922,93 eseguiti rispettivamente nelle date 3.8.2006, 14.8.2006, 28.8.2006,
21.9.2006 e 31.12.2016, antecedentemente all'ingresso dell'attore quale socio
(risalente al 27.2.2007, doc. n. 56 , ma anche in questo caso senza CP_1
pagina 22 di 28 alcuna specificazione circa il nominativo del socio che li avrebbe effettuati;
- in data 31.12.2006 l'importo di € 52.422,93 dato dalla somma dei finanziamenti registrati nel conto “finanziamenti infr. da soci” viene girocontato sul conto “finanziamento soci”;
- soltanto dall'esercizio 2009 risulta indicato il nominativo del socio che ha eseguito i finanziamenti, e all'attore sono attribuibili versamenti per €
22.353,66, di cui € 6.000,00 tramite la Tes_1
Sotto altro profilo, il non ha specificamente indicato l'ammontare e Parte_1
l'epoca dei finanziamenti eseguiti nemmeno a fronte della specifica contestazione di IC secondo cui i finanziamenti eseguiti dai soci non erano stati di pari ammontare e la aveva versato di più rispetto all'attore (cfr. pag. CP_4
2 comparsa IC) e dell'allegazione dei convenuti secondo cui l'attore avrebbe ottenuto la restituzione di tutti i finanziamenti eseguiti per € 101.553,66 (cfr. pagg. 14 e 15 comparsa pagg. 13 e 15 comparsa IC e pag. 13 comparsa CP_1
). CP_4
A fronte di tali specifiche allegazioni, infatti, l'attore nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. non ha puntualmente chiarito l'ammontare del proprio credito, ma si è limitato genericamente a dedurre che egli “non ha affatto ricevuto l'integrale rimborso dei finanziamenti effettuati, come avremo modo di dimostrare in sede di istruttoria e presumibilmente (in attesa che le controparti dimostrino il contrario) ciò è accaduto anche con riferimento all'altra socia” (cfr. pag. 6 memoria n. 1 ). Parte_1
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. l'attore tenta di dimostrare i finanziamenti effettuati:
- producendo sub doc. n. 11 una contabile di un bonifico di € 6.361,16 eseguito in favore di IC data 3.5.2013 con causale “FINANZ. 2-3-4 CP_14
1-01-13”; CP_15
- depositando sub docc. nn. 11 e 12 degli estratti di sue agende in cui egli avrebbe registrato dei finanziamenti effettuati in favore di IC per € 7.500,00
pagina 23 di 28 in data 9.3.2004, per € 7.500,00 in data 24.4.2004, per € 30.000,00 ed €
25.000,00 in data 2.1.2006, per € 25.000,00 in data 29.7.2006 e per €
35.000,00 in data 19.9.2006;
- chiedendo l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale su capitoli volti a confermare che le somme di cui al punto precedente erano state versate in contanti “a titolo di finanziamento soci” a IC in persona della
(relativamente al solo finanziamento di € 25.000,00 asseritamente Pt_2 eseguito in data 29.7.2006) o del (relativamente agli altri asseriti CP_1 versamenti).
L'ammontare dei finanziamenti eseguiti dal , tuttavia, non può essere Parte_1 ritenuto comprovato nemmeno sulla base dei documenti sopra richiamati, da un lato perché il bonifico di cui al doc. n. 11 attore risulta correttamente contabilizzato nel conto di mastro “finanziamenti infr. da soci” (cfr. doc. n. 2 attore) e dall'altro perché i docc. nn. 12 e 13 non hanno alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta di documenti contestati dai convenuti e provenienti dallo stesso attore e nessuno può precostituire una prova in favore di sé stesso.
Né possono essere ammessi i capitoli di prova per testi volti a confermare i finanziamenti asseritamente eseguiti in contanti perché:
- riguardano circostanze non tempestivamente allegate nei termini di preclusione assertiva, in quanto, a fronte delle contestazioni dei convenuti, il avrebbe dovuto meglio precisare l'epoca e l'ammontare dei Parte_1
finanziamenti nella memoria n. 1, in quanto fatto costitutivo del diritto fatto valere;
- l'effettuazione di tali finanziamenti avrebbe dovuto essere provata per tabulas, non apparendo verosimile che importi così elevati vengano consegnati in contanti e, per giunta, senza richiedere nemmeno il rilascio di una quietanza;
- sono comunque contrari a prova documentale, giacché l'attore sostiene che pagina 24 di 28 tali versamenti sarebbero stati effettuati a titolo di finanziamento soci ma ciò non può essere, posto che all'epoca dell'effettuazione egli non era socio (cfr. doc. n. 56 e l'allegazione del secondo cui egli aveva CP_1 Parte_1 concordato con il l'intestazione fiduciaria della sua quota alla società CP_1
è tardiva, in quanto introdotta soltanto nelle Parte_7 note di trattazione scritta depositate in data 3.3.2021 in sostituzione dell'udienza di esame delle istanze istruttorie e dunque oltre i termini di preclusione assertiva.
La lacuna probatoria, infine, non può nemmeno essere superata con l'accoglimento delle istanze di ordine di esibizione formulate dall'attore, poiché:
- le contabili dei bonifici effettuati da IC in favore dei soci a rimborso dei rispettivi finanziamenti dall'1.1.2015 alla data dell'ordine di esibizione non offrono alcun elemento utile in merito all'identificazione dei soci che hanno effettuato i finanziamenti e all'ammontare e all'epoca di effettuazione dei versamenti eseguiti dai soci in favore della società;
- i conti relativi ai finanziamenti soci sono già stati prodotti dal sub Parte_1
doc. n. 2, IC ha dato atto di aver consegnato la relativa documentazione all'attore (cfr. pag. 17 comparsa IC) e l'attore non ha fornito alcun elemento da cui desumere l'esistenza di documentazione ulteriore che non gli era stata consegnata;
- l'istanza di ordine di esibizione non può essere utilizzata per ottenere documentazione a comprova di circostanze che la parte che lo richiede avrebbe già potuto provare autonomamente, e nel caso di specie il Parte_1 avrebbe ben potuto dimostrare i finanziamenti eseguiti producendo la relativa documentazione bancaria oppure le relative quietanze (che aveva l'onere di chiedere e ottenere) per versamenti eventualmente eseguiti in contanti;
- come si è già detto, a fronte delle contestazioni dei convenuti, l'attore non ha tempestivamente allegato l'epoca e l'ammontare dei finanziamenti eseguiti.
Da quanto si è sin qui detto discende l'impossibilità di ricostruire esattamente pagina 25 di 28 l'epoca e l'ammontare dei finanziamenti effettuati dal e ciò si Parte_1
traduce nell'assenza di prova del danno asseritamente patito dall'attore; ciò anche perché, a ben vedere, l'ammontare dei finanziamenti attribuibili con certezza al è pari esclusivamente ad € 22.353,66 (cfr. doc. n. 2 attore) Parte_1
e questo importo è stato certamente restituito all'attore (cfr. docc. nn. 32 e 33
Vidal e doc. n. 18 IC).
In secondo luogo, il non ha nemmeno compiutamente provato la Parte_1 natura postergata dei finanziamenti eseguiti dalla . CP_4
La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera esclusivamente per i finanziamenti eseguiti dai soci in un momento in cui la società aveva “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” oppure si trovava “in una situazione finanziaria … nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Nel caso di specie:
- non vi è alcuna specifica allegazione né prova del momento in cui la CP_4 ha effettuato i finanziamenti che poi le sono stati rimborsati, posto che dai conti dimessi dall'attore sub doc. n. 2 sono ascrivibili con certezza alla soltanto un finanziamento di € 5.000,00 eseguito in data 24.3.2010 e CP_4 un altro di € 6.000,00 effettuati in data 30.12.2013;
- non vi è nemmeno alcuna specifica allegazione in merito alle condizioni patrimoniali della società al momento in cui i finanziamenti della CP_4
erano stati eseguiti, né le stesse possono essere desunte dalla documentazione dimessa in giudizio dalle parti.
In terzo luogo, non può dirsi di per sé foriera di danno l'operazione contabile consistente nello scorporo dal conto “finanziamenti infr. da soci” e nell'iscrizione nel conto “finanziamenti infr. da terzi” dell'importo di €
160.660,00 riferibile ai finanziamenti eseguiti dalla in favore di IC. CP_4
Da un lato, infatti, si è al cospetto di un'operazione di carattere meramente contabile che non ha in alcun modo alterato l'ammontare complessivo pagina 26 di 28 dell'indebitamento di IC (cfr. doc. n. 13 IC) e dall'altro appare ragionevole isolare sul piano contabile l'ammontare del finanziamento eseguito dalla una volta che questa non era più socia. CP_4
In quarto luogo non è condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui nel caso di specie vi sarebbe stata una violazione degli artt. 2491, 2626 e 2633 c.c., poiché non vi è stata né alcuna indebita ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione o di beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali né alcuna indebita restituzione di conferimenti.
Sul punto, infatti, è dirimente osservare che la non era più socia di IC CP_4
quando aveva stipulato con quest'ultima il contratto di compravendita e che, pertanto, si è al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme che sopra si sono menzionate, le quali fanno riferimento ad un'indebita ripartizione di acconti o di beni tra “i soci” e ad un'indebita restituzione dei conferimenti “ai soci”.
Infine, tenuto conto di quanto si è detto sopra sull'assenza di prova circa la natura postergata dei finanziamenti rimborsati alla e del fatto che non CP_4
vi è alcuna contestazione circa la congruità del corrispettivo al quale l'unità immobiliare è stata ceduta da IC alla (cfr. docc. n. 20 , non CP_4 CP_1 appare nemmeno possibile ravvisare un danno all'integrità del patrimonio di IC.
Da ciò discende, come si è anticipato, l'infondatezza delle pretese attoree sotto ogni profilo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attore.
I compensi si liquidano facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, applicando i valori medi alle fasi introduttiva e di studio e valori intermedi tra i minimi e medi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto che non è stata svolta istruttoria diversa da quella documentale e che gli scritti conclusivi pagina 27 di 28 riprendono in larghissima parte quanto già dedotto nei precedenti atti difensivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3660/2020 R.G. promossa da contro , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, ogni altra diversa Controparte_3 domanda ed eccezione respinta:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna l'attore a rifondere a ciascuno dei convenuti le spese di lite, che si liquidano per ciascuno dei convenuti in € 11.500,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.
Venezia, 23 aprile 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Chiara Campagner
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