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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14773 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA ER CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14773/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RAGNI ANDREA Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), con l'avv. RAGNI ANDREA Controparte_1 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1. i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. l'abitazione familiare, sita in Rezzato (Bs), Via Almici n. 38, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto n. 6 dell'accordo di separazione, resterà assegnata alla Sig.ra la quale continuerà a viverci con i figli e Resteranno a Parte_1 Per_1 Per_2 carico della Sig.ra le rate del mutuo fondiario, tutte le relative utenze nonché gli Parte_1 oneri ordinari e straordinari;
3. il Sig. ontinuerà a tenere e − a week-end alternati al mese dal venerdì alle CP_1 Per_1 Per_2 ore 18:00 (prima di cena), prelevandoli dalla casa materna o presso i centri ove i figli svolgeranno le attività sportive/extra-scolastiche, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− il mercoledì sera con prelevamento presso i centri ove i figli svolgono le attività sportive/extra-scolastiche o presso la casa materna alle ore
19:00 (prima di cena), fino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− durante le settimane in cui il week-end sarà di competenza della madre, anche un'altra sera da concordare, con o senza pernottamento a seconda degli impegni dei figli, con prelevamento presso i centri ove e svolgono le attività Per_1 Per_2 sportive/extra-scolastiche o presso la casa materna alle ore 19:00 (prima di cena). Nel caso di pernottamento il padre si impegna a riaccompagnare e il giorno successivo a scuola, o Per_1 Per_2 durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato, viceversa la stessa sera entro le ore
22:00 presso la casa materna;
− durante le vacanze di Natale una settimana ad anni alterni con la
Sig.ra dalla mattina del 23 dicembre fino alle ore 9:00 del 30 dicembre, e dalla mattina Parte_1 del 30 dicembre fino alle ore 18:00 (prima di cena) del 6 gennaio. Nel rispetto delle tradizioni familiari, e trascorreranno ogni anno la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Per_1 Per_2
Natale con il padre. Tale alternanza inizierà alle ore 11:30 della Vigilia fino alle ore 10:00 del giorno di Natale per la Sig.ra dalle ore 10:00 del giorno di Natale fino alle ore 10:00 del giorno Parte_1 di Santo Stefano per il Sig. − durante le vacanze pasquali in base al calendario ordinario. Se CP_1 il fine settimana sarà di competenza paterna, il Sig. terrà i figli anche il giorno del lunedì CP_1 dell'Angelo con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 18:00 (prima di cena); − durante le vacanze estive tre settimane, di cui al massimo due consecutive. In ogni caso: − i genitori si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro il 30/04 di ogni anno, nonché i luoghi di villeggiatura con anticipo rispetto alla partenza;
− le altre festività (ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) seguiranno il calendario ordinario di ciascun genitore;
− e trascorreranno ogni anno la giornata del 7 agosto, compleanno Per_1 Per_2 della Sig.ra con la madre, mentre la giornata del 26 di ottobre, compleanno del Sig. Parte_1 con il padre;
− e trascorreranno, durante i rispettivi compleanni, ad anni alterni, CP_1 Per_1 Per_2 il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Si conferma che: − i fine settimana di ciascun genitore con i figli si interrompono durante le vacanze estive o natalizie e riprenderanno normalmente appena dopo;
− ciascun genitore consentirà i contatti quotidiani dei minori con l'altro, mediante chiamate e videochiamate;
− ciascuno genitore sarà tenuto ad essere flessibile e collaborativo, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed a condividere tutte le informazioni che riguardano i minori (a titolo esemplificativo, salute, documentazione medica, prenotazione ed esito delle visite, alimentazione, scuola ed esito colloqui con insegnanti, amici e frequentazioni dei minori, attività dei minori etc.); − entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza della prole, potranno conferire separatamente con gli insegnanti e con gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori;
− ciascuno genitore si obbliga a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e a sostenere il rapporto con l'altro; − entrambi i genitori si obbligano a non coinvolgere i minori nelle loro discussioni;
− entrambi i genitori si obbligano a non considerare i minori come messaggeri, o mezzi di consegna o mezzi di comunicazione con l'altro; − ciascuno genitore si rende disponibile, compatibilmente con i propri impegni pregressi, in caso di richiesta dell'altro, a collaborare nella gestione degli impegni sportivi, scolastici o extrascolastici dei figli anche al di fuori dei giorni di propria spettanza;
5) il padre continuerà a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli Per_1
e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 600,00, Per_2 oltre ad eventuale rivalutazione già maturata (€ 300,00 a figlio oltre ad eventuale rivalutazione), che verrà versata alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, Parte_1 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati che di seguito si ritrascrive. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese: − Spese per la salute
A. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
− Spese per l'istruzione A. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; − Spese per la custodia di prole minorenne: A. spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− Spese per il divertimento A. spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Con specifico riferimento alle spese per le vacanze trascorse dai figli con ciascun genitore, i ricorrenti confermano che ognuno continuerà
a sostenere il relativo costo. Con specifico riferimento alle spese per l'istruzione, i ricorrenti confermano che la Sig.ra continuerà a pagare in via esclusiva per entrambi i figli, e fino Parte_1 al termine del ciclo scolastico secondario inferiore, la retta dell'istituto privato Lonati Anglo-
American School scelto dai genitori durante gli anni di convivenza;
6) i ricorrenti confermano e dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione;
7) i ricorrenti confermano l'impegno a darsi comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
8) i ricorrenti confermano la concessione del nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti per sé ed i figli minori e Per_1 Per_2
9) i ricorrenti confermano che tutte le condizioni di cui sopra potranno subire negli anni, di comune accordo, delle modifiche in virtù delle esigenze scolastiche e non dei figli, o degli impegni lavorativi dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Rodengo-Saiano (BS) (atto n. 40 Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 175/2025 del 06.03.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA ER CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14773/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. RAGNI ANDREA Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), con l'avv. RAGNI ANDREA Controparte_1 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1. i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. l'abitazione familiare, sita in Rezzato (Bs), Via Almici n. 38, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto n. 6 dell'accordo di separazione, resterà assegnata alla Sig.ra la quale continuerà a viverci con i figli e Resteranno a Parte_1 Per_1 Per_2 carico della Sig.ra le rate del mutuo fondiario, tutte le relative utenze nonché gli Parte_1 oneri ordinari e straordinari;
3. il Sig. ontinuerà a tenere e − a week-end alternati al mese dal venerdì alle CP_1 Per_1 Per_2 ore 18:00 (prima di cena), prelevandoli dalla casa materna o presso i centri ove i figli svolgeranno le attività sportive/extra-scolastiche, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− il mercoledì sera con prelevamento presso i centri ove i figli svolgono le attività sportive/extra-scolastiche o presso la casa materna alle ore
19:00 (prima di cena), fino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− durante le settimane in cui il week-end sarà di competenza della madre, anche un'altra sera da concordare, con o senza pernottamento a seconda degli impegni dei figli, con prelevamento presso i centri ove e svolgono le attività Per_1 Per_2 sportive/extra-scolastiche o presso la casa materna alle ore 19:00 (prima di cena). Nel caso di pernottamento il padre si impegna a riaccompagnare e il giorno successivo a scuola, o Per_1 Per_2 durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato, viceversa la stessa sera entro le ore
22:00 presso la casa materna;
− durante le vacanze di Natale una settimana ad anni alterni con la
Sig.ra dalla mattina del 23 dicembre fino alle ore 9:00 del 30 dicembre, e dalla mattina Parte_1 del 30 dicembre fino alle ore 18:00 (prima di cena) del 6 gennaio. Nel rispetto delle tradizioni familiari, e trascorreranno ogni anno la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Per_1 Per_2
Natale con il padre. Tale alternanza inizierà alle ore 11:30 della Vigilia fino alle ore 10:00 del giorno di Natale per la Sig.ra dalle ore 10:00 del giorno di Natale fino alle ore 10:00 del giorno Parte_1 di Santo Stefano per il Sig. − durante le vacanze pasquali in base al calendario ordinario. Se CP_1 il fine settimana sarà di competenza paterna, il Sig. terrà i figli anche il giorno del lunedì CP_1 dell'Angelo con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 18:00 (prima di cena); − durante le vacanze estive tre settimane, di cui al massimo due consecutive. In ogni caso: − i genitori si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro il 30/04 di ogni anno, nonché i luoghi di villeggiatura con anticipo rispetto alla partenza;
− le altre festività (ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) seguiranno il calendario ordinario di ciascun genitore;
− e trascorreranno ogni anno la giornata del 7 agosto, compleanno Per_1 Per_2 della Sig.ra con la madre, mentre la giornata del 26 di ottobre, compleanno del Sig. Parte_1 con il padre;
− e trascorreranno, durante i rispettivi compleanni, ad anni alterni, CP_1 Per_1 Per_2 il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Si conferma che: − i fine settimana di ciascun genitore con i figli si interrompono durante le vacanze estive o natalizie e riprenderanno normalmente appena dopo;
− ciascun genitore consentirà i contatti quotidiani dei minori con l'altro, mediante chiamate e videochiamate;
− ciascuno genitore sarà tenuto ad essere flessibile e collaborativo, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed a condividere tutte le informazioni che riguardano i minori (a titolo esemplificativo, salute, documentazione medica, prenotazione ed esito delle visite, alimentazione, scuola ed esito colloqui con insegnanti, amici e frequentazioni dei minori, attività dei minori etc.); − entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza della prole, potranno conferire separatamente con gli insegnanti e con gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori;
− ciascuno genitore si obbliga a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e a sostenere il rapporto con l'altro; − entrambi i genitori si obbligano a non coinvolgere i minori nelle loro discussioni;
− entrambi i genitori si obbligano a non considerare i minori come messaggeri, o mezzi di consegna o mezzi di comunicazione con l'altro; − ciascuno genitore si rende disponibile, compatibilmente con i propri impegni pregressi, in caso di richiesta dell'altro, a collaborare nella gestione degli impegni sportivi, scolastici o extrascolastici dei figli anche al di fuori dei giorni di propria spettanza;
5) il padre continuerà a corrispondere a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli Per_1
e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 600,00, Per_2 oltre ad eventuale rivalutazione già maturata (€ 300,00 a figlio oltre ad eventuale rivalutazione), che verrà versata alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, Parte_1 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati che di seguito si ritrascrive. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese: − Spese per la salute
A. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
− Spese per l'istruzione A. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; − Spese per la custodia di prole minorenne: A. spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− Spese per il divertimento A. spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Con specifico riferimento alle spese per le vacanze trascorse dai figli con ciascun genitore, i ricorrenti confermano che ognuno continuerà
a sostenere il relativo costo. Con specifico riferimento alle spese per l'istruzione, i ricorrenti confermano che la Sig.ra continuerà a pagare in via esclusiva per entrambi i figli, e fino Parte_1 al termine del ciclo scolastico secondario inferiore, la retta dell'istituto privato Lonati Anglo-
American School scelto dai genitori durante gli anni di convivenza;
6) i ricorrenti confermano e dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione;
7) i ricorrenti confermano l'impegno a darsi comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
8) i ricorrenti confermano la concessione del nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti per sé ed i figli minori e Per_1 Per_2
9) i ricorrenti confermano che tutte le condizioni di cui sopra potranno subire negli anni, di comune accordo, delle modifiche in virtù delle esigenze scolastiche e non dei figli, o degli impegni lavorativi dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Rodengo-Saiano (BS) (atto n. 40 Parte II, Serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 175/2025 del 06.03.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.