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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Procedimento n.1516 / 2024 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1516 / 2024 r.g
Udienza del 27/5/2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. GENTILE KRISTINA che chiede rinvio della Controparte_1
causa per la definizione bonaria della lite.
Compare per l'Avv. PERCIACCANTE ANTONIO che chiede la Controparte_2 decisione della causa con condanna della controparte alle spese di lite, stante l'inammissibilità dell'appello.
L'Avv. Gentile in caso di definizione del giudizio chiede la compensazione delle spese e che l'ente non sia condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti
(nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 4 Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1516/2024 RGAC pendente
TRA
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Kristina Gentile.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Antonio Perciaccante
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Corigliano-
Rossano, Sez. Corigliano Calabro, , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, opponendosi al verbale di contestazione n. B11348/2023 notificato in data
05.07.2023, per la contravvenzione all'art. 142, comma 8, D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni, accertata in data 14.04.2023 dal Comando di Polizia Locale della Provincia di e notificato in data 05.07.2023, con il quale gli era stata irrogata la sanzione CP_1 amministrativa pari ad € 193,88 nonché la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
La causa è stata iscritta a ruolo al n. 1263/2023; alla prima udienza del 26.11.2023, dichiarata la contumacia della regolarmente citata e non costituitasi in giudizio, la CP_1 CP_1
causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 20.03.2024 ed è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.
Con sentenza n. 268/2024 emessa in data 20.03.2024, depositata in data 20.06.2024, e notificata all'odierna appellante a mezzo PEC in pari data, il Giudice di Pace di Corigliano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Controparte_3
ha così deciso: “ACCOGLIE il ricorso proposto da CF Controparte_1 CP_3
e l'effetto, annulla il processo verbale di contestazione di violazione al CdS n. B P.IVA_1 pagina 2 di 4 11348/2023 notificato il 5.7.2023; CONDANNA la al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in € 293.00 di cui € 43.00 per spese ed
€ 250.00 per onorari professionali oltre le successive di legge e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito. Esecutività per legge.”
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace Controparte_1
di Corigliano Calabro, con atto di citazione notificato alla controparte in data 22/7/2024 e iscritto a ruolo in data 26/7/2024; l'appellato costituendosi in giudizio ne ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale ritiene l'appello inammissibile: il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è infatti soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima. (Cass. Sez. 6, 22/07/2021, n. 21153, Rv. 661952 - 01)
Ne consegue che l'appello, introdotto nel caso di specie mediante citazione notificata alla controparte in data 22/7/2024 e depositato in cancelleria in data 26/7/2024 è tardivo rispetto al termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza all'odierna appellante in data 20/6/2024 (art. 325 c.p.c.); ne deve essere, pertanto, dichiarata l'inammissibilità.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite che pertanto seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico dell'appellante e sono liquidate in € 350,00 (fase di studio: € 75,00; fase introduttiva: € 75,00; fase istruttoria: € 100,00, fase decisionale: € 100,00) in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del
13/08/2022, in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,00.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in difetto di mala fede o colpa grave nel l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso da parte dell'appellante soccombente.
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 1516/2024 R.Gen.Aff.Cont, avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 268/2024 resa Giudice di Pace di Corigliano Calabro, così provvede:
1. DICHIARA l'appello inammissibile;
2. CONDANNA la COSENZA al rimborso, in favore di CP_1 CP_3
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 350,00 per compensi professionali,
[...]
oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Perciaccante.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002,
n.115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 27/5/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1516 / 2024 r.g
Udienza del 27/5/2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. GENTILE KRISTINA che chiede rinvio della Controparte_1
causa per la definizione bonaria della lite.
Compare per l'Avv. PERCIACCANTE ANTONIO che chiede la Controparte_2 decisione della causa con condanna della controparte alle spese di lite, stante l'inammissibilità dell'appello.
L'Avv. Gentile in caso di definizione del giudizio chiede la compensazione delle spese e che l'ente non sia condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti
(nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 4 Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1516/2024 RGAC pendente
TRA
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Kristina Gentile.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Antonio Perciaccante
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Corigliano-
Rossano, Sez. Corigliano Calabro, , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, opponendosi al verbale di contestazione n. B11348/2023 notificato in data
05.07.2023, per la contravvenzione all'art. 142, comma 8, D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni, accertata in data 14.04.2023 dal Comando di Polizia Locale della Provincia di e notificato in data 05.07.2023, con il quale gli era stata irrogata la sanzione CP_1 amministrativa pari ad € 193,88 nonché la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
La causa è stata iscritta a ruolo al n. 1263/2023; alla prima udienza del 26.11.2023, dichiarata la contumacia della regolarmente citata e non costituitasi in giudizio, la CP_1 CP_1
causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 20.03.2024 ed è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.
Con sentenza n. 268/2024 emessa in data 20.03.2024, depositata in data 20.06.2024, e notificata all'odierna appellante a mezzo PEC in pari data, il Giudice di Pace di Corigliano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Controparte_3
ha così deciso: “ACCOGLIE il ricorso proposto da CF Controparte_1 CP_3
e l'effetto, annulla il processo verbale di contestazione di violazione al CdS n. B P.IVA_1 pagina 2 di 4 11348/2023 notificato il 5.7.2023; CONDANNA la al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in € 293.00 di cui € 43.00 per spese ed
€ 250.00 per onorari professionali oltre le successive di legge e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito. Esecutività per legge.”
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace Controparte_1
di Corigliano Calabro, con atto di citazione notificato alla controparte in data 22/7/2024 e iscritto a ruolo in data 26/7/2024; l'appellato costituendosi in giudizio ne ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale ritiene l'appello inammissibile: il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è infatti soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima. (Cass. Sez. 6, 22/07/2021, n. 21153, Rv. 661952 - 01)
Ne consegue che l'appello, introdotto nel caso di specie mediante citazione notificata alla controparte in data 22/7/2024 e depositato in cancelleria in data 26/7/2024 è tardivo rispetto al termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza all'odierna appellante in data 20/6/2024 (art. 325 c.p.c.); ne deve essere, pertanto, dichiarata l'inammissibilità.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite che pertanto seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico dell'appellante e sono liquidate in € 350,00 (fase di studio: € 75,00; fase introduttiva: € 75,00; fase istruttoria: € 100,00, fase decisionale: € 100,00) in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del
13/08/2022, in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,00.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, in difetto di mala fede o colpa grave nel l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso da parte dell'appellante soccombente.
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 1516/2024 R.Gen.Aff.Cont, avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 268/2024 resa Giudice di Pace di Corigliano Calabro, così provvede:
1. DICHIARA l'appello inammissibile;
2. CONDANNA la COSENZA al rimborso, in favore di CP_1 CP_3
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 350,00 per compensi professionali,
[...]
oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Perciaccante.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002,
n.115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 27/5/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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