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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4334 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Mario TRIVELLATO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato Marino CAVESTRO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono che codesto Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno viene assegnata alla
SI.ra , la quale vi abiterà unitamente ai figli minori che ivi eleggeranno la loro residenza. Parte_1
3) Il SI. dichiara di avere ultimato l'asporto dei propri effetti personali e trasferirà il proprio CP_1
domicilio temporaneamente presso la residenza dei propri genitori, provvedendo, quanto prima, al trasferimento della residenza.
4) Le rate del mutuo contratto dai coniugi con l' Controparte_3
verranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge, così come ogni
[...]
spesa inerente (assicurazione e spese tenuta conto), mediante bonifico sul conto prima della scadenza della rata, dandone avviso all'altra parte.
5) I coniugi danno atto che il conto corrente cointestato presso sussiste finalizzato al CP_3
pagamento del mutuo e che entrambi hanno aperto 2 conti correnti distinti ed autonomi sui quali ciascuno dei due continuerà ad essere accreditata la propria retribuzione lavorativa.
6) L'autovettura Toyota Auris tg. FG696BF rimarrà intestata alla SI.ra Pt_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non viene stabilito alcun assegno per il reciproco mantenimento.
8) Con gli adempimenti previsti ai punti precedenti i coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio.
9) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
statuizione di residenza presso la abitazione sita in Vicenza Viale Riviera Berica, 608 con il reciproco impegno a comunicare tempestivamente ogni evento relativo alla salute dei figli ed alla loro attività
scolastica, ludico e ricreativa;
10) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo e nel rispetto delle eSIenze scolastiche, educative e ricreative dei figli, con le seguenti modalità:
- il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 sino alle ore 21.15 allorquando il padre li riaccompagnerà a
2 casa della mamma nelle settimane in cui il padre vedrà i figli nel fine settimane;
- il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 sino alle ore 21.15 allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma nelle settimane in cui il padre vedrà i figli nel fine settimane;
- il martedì ed il giovedì pomeriggio nelle settimane in cui il padre non vedrà i figli nel fine settimana;
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 9.00 sino alla domenica sera per le ore 21.00 quando il padre li riaccompagnerà a casa;
- per le vacanze natalizie e pasquali i coniugi concordano quanto segue: dal 24 Dicembre al 31 con un genitore, dal pomeriggio del 31 al rientro a scuola dopo la Epifania con l'altro, e ciò ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua con un genitore, il lunedì in Albis con l'altro e ciò ad anni alterni;
- quanto al giorno del compleanno dei minori, i genitori si impegnano a trascorrerlo interamente (o almeno una parte di esso) insieme ai figli, con modalità che verranno di volta in volta concordate.
- I genitori potranno trascorre con i figli minori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi fra le parti entro il 30.05 di ogni anno.
- tutti gli accordi di natura organizzativa inerenti i minori dovranno essere presi direttamente fra i genitori, evitando di prendere contatto diretto con i figli.
- I genitori, in caso di impossibilità di tenere con sé i figli nei tempi concordati, si impegnano a richiedere in primis la collaborazione dell'altro e non di terzi, privilegiando in tal modo il rapporto genitoriale
- in armonia con quanto disposto dall'art. 155 cc sarà consentito al figlio di conservare rapporti
SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11) In relazione al mantenimento dei figli, il SI. corrisponderà un assegno mensile di CP_1
€ 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascun figlio che verrà versato direttamente alla madre
[...]
entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente Pt_1
intestato alla stessa e già noto al SI. . CP_1
Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, come di seguito specificate, saranno beneficiate dai coniugi che le avranno sostenute;
quanto all'assegno unico, i coniugi concordano che lo stesso
3 verrà usufruito interamente dalla SI.ra , previo espletamento della pratica presso Inps. Parte_1
Inoltre, entrambi i coniugi contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia minore, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza nella misura del 50% cadauno.
12) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori, ma gli spostamenti all'estero andranno concordati fra le parti.
13) I coniugi dichiarano che la presente regolamentazione troverà attuazione a far data dal mese di
Novembre 2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 4/06/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla Per_1 Per_2
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, viale
Riviera Berica n. 608, in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1 Per_1
e ; Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Vicenza in data 04/06/2016 con atto trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2016,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle
5 annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) DICHIARA la compensazione delle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4334 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Mario TRIVELLATO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato Marino CAVESTRO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono che codesto Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno viene assegnata alla
SI.ra , la quale vi abiterà unitamente ai figli minori che ivi eleggeranno la loro residenza. Parte_1
3) Il SI. dichiara di avere ultimato l'asporto dei propri effetti personali e trasferirà il proprio CP_1
domicilio temporaneamente presso la residenza dei propri genitori, provvedendo, quanto prima, al trasferimento della residenza.
4) Le rate del mutuo contratto dai coniugi con l' Controparte_3
verranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge, così come ogni
[...]
spesa inerente (assicurazione e spese tenuta conto), mediante bonifico sul conto prima della scadenza della rata, dandone avviso all'altra parte.
5) I coniugi danno atto che il conto corrente cointestato presso sussiste finalizzato al CP_3
pagamento del mutuo e che entrambi hanno aperto 2 conti correnti distinti ed autonomi sui quali ciascuno dei due continuerà ad essere accreditata la propria retribuzione lavorativa.
6) L'autovettura Toyota Auris tg. FG696BF rimarrà intestata alla SI.ra Pt_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non viene stabilito alcun assegno per il reciproco mantenimento.
8) Con gli adempimenti previsti ai punti precedenti i coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio.
9) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
statuizione di residenza presso la abitazione sita in Vicenza Viale Riviera Berica, 608 con il reciproco impegno a comunicare tempestivamente ogni evento relativo alla salute dei figli ed alla loro attività
scolastica, ludico e ricreativa;
10) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo e nel rispetto delle eSIenze scolastiche, educative e ricreative dei figli, con le seguenti modalità:
- il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 sino alle ore 21.15 allorquando il padre li riaccompagnerà a
2 casa della mamma nelle settimane in cui il padre vedrà i figli nel fine settimane;
- il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 sino alle ore 21.15 allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma nelle settimane in cui il padre vedrà i figli nel fine settimane;
- il martedì ed il giovedì pomeriggio nelle settimane in cui il padre non vedrà i figli nel fine settimana;
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 9.00 sino alla domenica sera per le ore 21.00 quando il padre li riaccompagnerà a casa;
- per le vacanze natalizie e pasquali i coniugi concordano quanto segue: dal 24 Dicembre al 31 con un genitore, dal pomeriggio del 31 al rientro a scuola dopo la Epifania con l'altro, e ciò ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua con un genitore, il lunedì in Albis con l'altro e ciò ad anni alterni;
- quanto al giorno del compleanno dei minori, i genitori si impegnano a trascorrerlo interamente (o almeno una parte di esso) insieme ai figli, con modalità che verranno di volta in volta concordate.
- I genitori potranno trascorre con i figli minori due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi fra le parti entro il 30.05 di ogni anno.
- tutti gli accordi di natura organizzativa inerenti i minori dovranno essere presi direttamente fra i genitori, evitando di prendere contatto diretto con i figli.
- I genitori, in caso di impossibilità di tenere con sé i figli nei tempi concordati, si impegnano a richiedere in primis la collaborazione dell'altro e non di terzi, privilegiando in tal modo il rapporto genitoriale
- in armonia con quanto disposto dall'art. 155 cc sarà consentito al figlio di conservare rapporti
SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11) In relazione al mantenimento dei figli, il SI. corrisponderà un assegno mensile di CP_1
€ 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascun figlio che verrà versato direttamente alla madre
[...]
entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente Pt_1
intestato alla stessa e già noto al SI. . CP_1
Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, come di seguito specificate, saranno beneficiate dai coniugi che le avranno sostenute;
quanto all'assegno unico, i coniugi concordano che lo stesso
3 verrà usufruito interamente dalla SI.ra , previo espletamento della pratica presso Inps. Parte_1
Inoltre, entrambi i coniugi contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia minore, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza nella misura del 50% cadauno.
12) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori, ma gli spostamenti all'estero andranno concordati fra le parti.
13) I coniugi dichiarano che la presente regolamentazione troverà attuazione a far data dal mese di
Novembre 2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 4/06/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
* * *
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla Per_1 Per_2
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, viale
Riviera Berica n. 608, in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1 Per_1
e ; Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Vicenza in data 04/06/2016 con atto trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2016,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle
5 annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) DICHIARA la compensazione delle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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