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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2464/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Tozzi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Bovio n. 13, presso il difensore avv. Luigi Tozzi
ATTRICE contro
(C.F.: - P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Nicola Ruta, elettivamente domiciliato in Barletta (76121-BT) alla Via Renato Coletta n. 16, presso il difensore avv. Nicola Ruta
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1
di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali patite a seguito di un infortunio derivante da insidia stradale, causato dalla cattiva manutenzione e custodia della via pubblica da parte dell'ente comunale.
A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 26.09.19, alle ore 8.15 circa, nel percorrere a piedi il marciapiedi di Via L. Da
Vinci con direzione la stazione ferroviaria di Lucera, a causa di una sconnessione non segnalata né transennata presente sul marciapiedi, rovinava a terra riportando lesioni personali alla spalla destra, al polso e mano sinistri e al naso;
- ella aveva subito lesioni refertate presso Ospedale Riuniti di Foggia, reparto di Ortopedia e
Traumatologia, come “frattura piramide nasale, frattura di colles a sx, frattura composta collo chirurgico omero dx e immobilizzazione con tutore di spalla, immobilizzazione con valva in VTR polso sx”. Indi applicazione di apparecchio gessato e successiva rimozione dello stesso, FKT e riposo per giorni 30, s.c ”;
- le lesioni subite, hanno determinato un periodo di inabilità quantificato in complessivi 78 giorni, di cui 48 giorni per ITT al 75%, 30 giorni per ITP al 50%, residuando complessivamente postumi permanenti invalidanti nella misura del 20%, per un danno stimato in € 95.136,38;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al quale custode e Controparte_1
proprietario della strada teatro del sinistro, in ragione degli artt. 2051 e 2043 cc.
L'attrice ha, dunque, concluso chiedendo: “riconoscere per vero tutto quanto rappresentato in premessa dall'istante e per l'effetto dichiarare spettare alla stessa il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni derivati dal sinistro occorso alla stessa, della somma di € 95.136,38, richiesta in via indicativa e non tassativa,
o a quella maggiore o minore che potrà risultare di giustizia in corso di causa, anche all'esito di apposita CTU medico-legale che sin da ora si chiede disporre, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, come per legge;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1
contestato il fatto in ordine all'an e al quantum debeatur e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
In particolare, nel merito, il ha contestato la dinamica dedotta e il nesso causale Controparte_1
tra i danni lamentati ed il sinistro sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice per l'occorso sinistro anche in ragione del fatto che la stessa ben conosceva il tratto di strada percorso essendo residente nelle immediate vicinanze.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo: “ Nel merito si chiede di rigettare la domanda CP_1 dell'attrice nei confronti del , in quanto generica oltre che infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
In via gradata, dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attrice nel verificarsi dell'evento; Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 6 settembre 2021, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori come da ordinanza del 8.07.2022, all'udienza del 03.04.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e, ritenuto superfluo o l'espletamento di CTU, lo scrivente Giudice ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 novembre 2024, in cui, riservatasi a sentenza, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è senz'altro Parte_1
da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016); tuttavia, principio altrettanto pacifico
è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della
“res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della
“res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
In poroposito, la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di es-sere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”). Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14).
Merita richiamo, in proposito, l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di
Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526/2017)
Va, inoltre, sottolineato quanto affermato recentemente dalla Cassazione (Cass. 01/02/2021, n.
2184): “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
9009/2015; Cass. n. 10300/07).
2. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, e dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Invero, le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo ad una serie di circostanze nell'attribuzione della responsabilità causativa del sinistro e che inducono a porre la stessa in capo all'attrice. Deve, infatti, darsi rilievo:
-all'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla dinamica del sinistro;
- alla scarna allegazione delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata;
- all'assenza di allegazione di valide ragioni per cui la pavimentazione, visibilmente sconnessa (cfr. foto in atti), non fosse stata tenuta in considerazione dall'attrice;
- ancora, alla circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, rappresentante il luogo dell'infortunio il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente (cfr. doc fotografica in atti) e sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la caduta
A tanto si aggiunga che la disconnessione asseritamente determinante il sinistro occorso alla non era certamente l'unica presente nel tratto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre Pt_1
l'attrice ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare anche in considerazione del fatto che il sinistro, come dedotto in atto di citazione, è avvenuto il giorno 26.09.19, alle ore 8.15 circa, dunque in condizioni di piena luce e visibilità che certamente avrebbero consentito all'attrice di vedere l'evidente disconnessione e, dunque, di adeguare il proprio cammino verso un punto della sede stradale non danneggiato.
Al riguardo, deve essere evidenziata la scarna allegazione, da parte attrice, delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata dal momento che il lamentato dissesto della sede stradale percorsa, luogo dell'infortunio fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente
(cfr. doc fotografica in atti). A tanto deve aggiungersi che l'attrice, come emerge dalla documentazione in atti, risiede poco distante dal luogo teatro del sinistro e, dunque, presumibilmente conoscesse, seppure non dettagliatamente, le condizioni generali del tratto di strada che si accingeva a percorrere , contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale in atti).
Deve pertanto concludersi rilevando che gli esiti istruttori non hanno consentito di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez.
VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”). Il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recente sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta dall'attrice abbia integrato perfettamente la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico dell' CP_2
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche sopra individuate, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate. La condotta colposa della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In definitiva, da quanto dedotto in astratto e dalle prove precostituite già in atti non si ritiene che siano stati integrati gli estremi dell'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto, avendo l'attrice allegato circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
3. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi in ragione della scarsa complessità della vicenda oggetto di causa e per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria - vista la soccombenza dell'attrice vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore del con CP_1
distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Nicola Ruta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 - per l'effetto, condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
che liquida in € 7.052 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e
[...]
CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Ruta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia, in data 14 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2464/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Tozzi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Bovio n. 13, presso il difensore avv. Luigi Tozzi
ATTRICE contro
(C.F.: - P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Nicola Ruta, elettivamente domiciliato in Barletta (76121-BT) alla Via Renato Coletta n. 16, presso il difensore avv. Nicola Ruta
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1
di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lesioni personali patite a seguito di un infortunio derivante da insidia stradale, causato dalla cattiva manutenzione e custodia della via pubblica da parte dell'ente comunale.
A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 26.09.19, alle ore 8.15 circa, nel percorrere a piedi il marciapiedi di Via L. Da
Vinci con direzione la stazione ferroviaria di Lucera, a causa di una sconnessione non segnalata né transennata presente sul marciapiedi, rovinava a terra riportando lesioni personali alla spalla destra, al polso e mano sinistri e al naso;
- ella aveva subito lesioni refertate presso Ospedale Riuniti di Foggia, reparto di Ortopedia e
Traumatologia, come “frattura piramide nasale, frattura di colles a sx, frattura composta collo chirurgico omero dx e immobilizzazione con tutore di spalla, immobilizzazione con valva in VTR polso sx”. Indi applicazione di apparecchio gessato e successiva rimozione dello stesso, FKT e riposo per giorni 30, s.c ”;
- le lesioni subite, hanno determinato un periodo di inabilità quantificato in complessivi 78 giorni, di cui 48 giorni per ITT al 75%, 30 giorni per ITP al 50%, residuando complessivamente postumi permanenti invalidanti nella misura del 20%, per un danno stimato in € 95.136,38;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al quale custode e Controparte_1
proprietario della strada teatro del sinistro, in ragione degli artt. 2051 e 2043 cc.
L'attrice ha, dunque, concluso chiedendo: “riconoscere per vero tutto quanto rappresentato in premessa dall'istante e per l'effetto dichiarare spettare alla stessa il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni derivati dal sinistro occorso alla stessa, della somma di € 95.136,38, richiesta in via indicativa e non tassativa,
o a quella maggiore o minore che potrà risultare di giustizia in corso di causa, anche all'esito di apposita CTU medico-legale che sin da ora si chiede disporre, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, come per legge;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1
contestato il fatto in ordine all'an e al quantum debeatur e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
In particolare, nel merito, il ha contestato la dinamica dedotta e il nesso causale Controparte_1
tra i danni lamentati ed il sinistro sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice per l'occorso sinistro anche in ragione del fatto che la stessa ben conosceva il tratto di strada percorso essendo residente nelle immediate vicinanze.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo: “ Nel merito si chiede di rigettare la domanda CP_1 dell'attrice nei confronti del , in quanto generica oltre che infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
In via gradata, dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attrice nel verificarsi dell'evento; Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 6 settembre 2021, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori come da ordinanza del 8.07.2022, all'udienza del 03.04.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e, ritenuto superfluo o l'espletamento di CTU, lo scrivente Giudice ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 novembre 2024, in cui, riservatasi a sentenza, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è senz'altro Parte_1
da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016); tuttavia, principio altrettanto pacifico
è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della
“res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della
“res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
In poroposito, la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di es-sere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”). Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14).
Merita richiamo, in proposito, l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di
Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526/2017)
Va, inoltre, sottolineato quanto affermato recentemente dalla Cassazione (Cass. 01/02/2021, n.
2184): “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
9009/2015; Cass. n. 10300/07).
2. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, e dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Invero, le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo ad una serie di circostanze nell'attribuzione della responsabilità causativa del sinistro e che inducono a porre la stessa in capo all'attrice. Deve, infatti, darsi rilievo:
-all'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla dinamica del sinistro;
- alla scarna allegazione delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata;
- all'assenza di allegazione di valide ragioni per cui la pavimentazione, visibilmente sconnessa (cfr. foto in atti), non fosse stata tenuta in considerazione dall'attrice;
- ancora, alla circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, rappresentante il luogo dell'infortunio il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente (cfr. doc fotografica in atti) e sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la caduta
A tanto si aggiunga che la disconnessione asseritamente determinante il sinistro occorso alla non era certamente l'unica presente nel tratto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre Pt_1
l'attrice ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare anche in considerazione del fatto che il sinistro, come dedotto in atto di citazione, è avvenuto il giorno 26.09.19, alle ore 8.15 circa, dunque in condizioni di piena luce e visibilità che certamente avrebbero consentito all'attrice di vedere l'evidente disconnessione e, dunque, di adeguare il proprio cammino verso un punto della sede stradale non danneggiato.
Al riguardo, deve essere evidenziata la scarna allegazione, da parte attrice, delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata dal momento che il lamentato dissesto della sede stradale percorsa, luogo dell'infortunio fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente
(cfr. doc fotografica in atti). A tanto deve aggiungersi che l'attrice, come emerge dalla documentazione in atti, risiede poco distante dal luogo teatro del sinistro e, dunque, presumibilmente conoscesse, seppure non dettagliatamente, le condizioni generali del tratto di strada che si accingeva a percorrere , contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale in atti).
Deve pertanto concludersi rilevando che gli esiti istruttori non hanno consentito di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez.
VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”). Il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recente sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta dall'attrice abbia integrato perfettamente la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico dell' CP_2
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche sopra individuate, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate. La condotta colposa della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In definitiva, da quanto dedotto in astratto e dalle prove precostituite già in atti non si ritiene che siano stati integrati gli estremi dell'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto, avendo l'attrice allegato circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
3. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi in ragione della scarsa complessità della vicenda oggetto di causa e per l'assenza di questioni di fatto e di diritto, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria - vista la soccombenza dell'attrice vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore del con CP_1
distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Nicola Ruta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 - per l'effetto, condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
che liquida in € 7.052 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e
[...]
CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Ruta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia, in data 14 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura