TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RE CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6412/2024 promossa da:
SI LI, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via San Pietro
Martire n. 10, presso lo studio dell'avv.to Matteo Iotti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
Contro
, elettivamente domiciliata a Salerno, via R. De Parte_1
Martino 7, presso lo studio dell'avv.to Bruno SI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
R.G. 1023/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 23/04/24;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
“In via principale e nel merito, accertare l'inesistenza del credito in capo a
, conseguentemente dichiarare inammissibile, Parte_1
improcedibile, irrito, infondato, non provato, nullo, annullabile o come meglio, il decreto ingiuntivo 1023/2024 – RG 2157/2024 – emesso dal
Tribunale di Genova nella persona del giudice dott. Paolo Gibelli su ricorso di e comunque dichiarare, per il motivi esposti in Parte_1
narrativa, che nulla è dovuto ad alcun titolo da SI LI a Pt_1
1 . Parte_1
Riservata ogni istanza ex art. 96 c.p.c. all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese oltre accessori di legge”.
Per la parte convenuta opposta:
“-nel merito, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. SI LI (cf:
di provvedere alla consegna/pagamento in favore C.F._1
della signora dei profitti derivanti dall'investimento di Parte_1
cui al contratto stipulato con la società KGT, allo stato pari ad Euro
490.000,00 oltre interessi e rivalutazione, illegittimamente trattenuti dal sig. SI LI e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo poiché totalmente infondata oltre che non provata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente alla consegna e/o al pagamento della somma portata dal D.I. opposto, oggetto del presente giudizio, pari ad Euro
490.000,00 maggiorata degli interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo oltre che delle spese e competenze come liquidate, con attribuzione;
- condannare l'opponente, altresì, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, a distrarsi, ivi comprese le spese sostenute per
l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria come documentate e quelle relative alla fase del sequestro conservativo richiesto
e concesso in corso di giudizio, sempre con attribuzione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Genova il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1023/2024 con il quale è stato ingiunto a SI LI il pagamento immediato della somma di € 480.000,00, oltre interessi come in ricorso sino al saldo e le spese della procedura monitoria.
La ricorrente ha Chiesto il titolo allegando di aver sottoscritto con la società
KGT Project Development LLC con sede in Dubai un contratto di investimento finanziario ad alto rendimento con la previsione, a fronte del versamento di una somma iniziale pari ad € 110.000,00, della realizzazione di un utile netto di € 1.000.000,00, che le sarebbe stato corrisposto in otto
2 rate mensili a partire dal centoventesimo giorno successivo al 30/05/2023, ovvero dal 15/11/2023. Non avendo ricevuto alcuna somma alla scadenza prevista per l'accredito della prima revenue, a seguito di solleciti rivolti a
SI LI, in qualità di paymaster dell'operazione finanziaria
(soggetto tenuto al pagamento degli utili), aveva ottenuto da quest'ultimo, in data 22/12/23 e 30/01/24, le ricevute di avvenuta predisposizione di due bonifici di euro 50.000,00 ciascuno, provenienti da un conto corrente intestato a LI (docc. 4 e 5 ricorso ex art. 639 c.p.c.), a cui non aveva fatto però seguito alcun materiale accredito di denaro sul proprio conto bancario, ad eccezione di un terzo bonifico dell'8/02/24, di € 10.000,00
(doc. 6 comparsa di costituzione ). Parte_1
Avverso l'ingiunzione SI LI ha proposto opposizione, rilevando: la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo e, segnatamente, della certezza del credito azionato;
il difetto di legittimazione passiva, affermando di essere legato alla Kalakalan
General Trading LLC da un contratto di mandato di agenzia senza rappresentanza (doc. 4 comparsa di parte opponente); di aver proposto a
, in qualità di mandante o agente, il contratto di Parte_1
finanziamento stipulato tra quest'ultima e la KGT Project Development LLC
(da ora KGT); di non aver mai assunto il ruolo di paymaster, qualifica rivestita dalla e di non avere mai avuto la Controparte_1
disponibilità degli utili derivanti dal contratto per cui è causa. Evidenziava poi che i bonifici, effettuati a favore dell'ingiungente al solo scopo di
“evitare ulteriori danni reputazionali”, non potessero essere qualificati come ricognizioni di debito bensì come semplici promesse di pagamento, prive di natura obbligatoria. Lamentava, infine, l'abuso del processo da parte della convenuta opposta che, contestualmente all'ingiunzione, aveva promosso innanzi al Tribunale di Milano un'ulteriore iniziativa giudiziaria, per ottenere il sequestro conservativo degli utili maturati alla data del
28/02/24 pari ad € 480.000,00 giacenti sul conto corrente dal quale erano provenuti i bonifici, procedimento sfociato con l'emissione di un
3 provvedimento di accoglimento parziale sino alla concorrenza della somma di € 130.000,00.
L'opponente ha concluso domandando, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza del credito in capo a
[...]
. Parte_1
Nel procedimento di sospensiva, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha ordinato la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (in forza della quale era intanto stata avviata da anche una procedura esecutiva Parte_1
immobiliare, poi dichiarata estinta il 17/09/24), evidenziando la sussistenza di elementi afferenti la probabile fondatezza dell'opposizione,
a fronte dei contrastanti elementi riguardanti l'individuazione del soggetto tenuto ai pagamenti – la figura del paymaster – e della scarsa chiarezza circa il ruolo di LI nella vicenda.
Con comparsa di costituzione ha rilevato la necessità Parte_1
di promuovere la mediazione ai fini della procedibilità della domanda (poi esperita senza il raggiungimento di un accordo tra le parti – cfr. verbale negativo depositato dall'opponente in data 29/10/24), contestato il difetto di legittimazione passiva in capo a LI alla luce della sua condotta e delle risultanze della documentazione in atti e formulato istanze istruttorie concludendo per la reiezione dell'opposizione e la condanna dell'opponente alla consegna della somma portata dal decreto ingiuntivo e al pagamento delle spese di lite.
Nelle more della prima udienza, fissata in data 7/01/25, la difesa Parte_1
ha depositato un nuovo ricorso per ottenere il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. delle quote degli immobili di proprietà di LI. Nel procedimento cautelare, all'esito del contraddittorio, l'Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito all'esito del procedimento per sequestro pendente innanzi al Tribunale di Milano attesa l'identità di oggetto. In udienza
7/01/25 la convenuta opposta ha dato atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per la mancata esecuzione nei termini legge.
4 Con ordinanza 4/03/25, ritenuta rilevante la condotta di LI con riferimento al pagamento della prima revenue, pari ad euro 100.000,00, è stato accolto il ricorso per sequestro dei beni mobili, immobili o crediti di proprietà di LI fino alla concorrenza della somma di € 90.000,00.
Esperita l'istruttoria testimoniale ammessa tramite prova delegata, la ausa
è stata inviata in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con udienza di trattenimento svolta ai sensi dell'art. 127ter cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Alla luce della documentazione in atti e all'esito dell'istruttoria espletata non può dirsi raggiunta la prova che sia creditrice nei Parte_1
confronti di SI LI della somma di € 480.000,00, pari a tutte le revenues maturate sino alla data del ricorso. Difetta sia la prova della qualità di paymaster in capo all'opponente, sia che egli avesse l'effettiva disponibilità di tale somma sul suo conto corrente. Nonostante le numerose incongruenze riscontrate nella documentazione prodotta, dalla quale non è possibile individuare con chiarezza il soggetto al quale sia stato attribuito il ruolo di “paymaster”, risulta tuttavia chiaramente che LI non ha mai rivestito tale qualifica, essendo definito il suo ruolo in termini di “mandate”.
Ciò risulta dal contratto stipulato il 30/05/23 da con la società Parte_1
KGT Project Development LLC, denominato “Financial Advisory Agreement
n. 034KGT/23” (doc. 1 ricorso ex art. 639 c.p.c. e doc. 1 comparsa convenuta opposta) ove viene individuato quale “paymaster” europeo la società , sul conto della quale è stato Controparte_1
effettivamente versato da il deposito cauzionale di € 110.000,00. Parte_1
Tale circostanza risulta documentalmente provata dalla “pro forma Co invoice” (doc. 5 atto di citazione in opposizione a nella quale è contenuto il riferimento sia del soggetto in favore del quale è stato effettuato il pagamento, sia del “client” che ha effettuato il versamento, in conformità alle indicazioni contrattuali. Nella comunicazione datata
28/10/23 (doc. 2 ricorso DI e doc. 2 comparsa di costituzione parte opposta) proveniente da KGT, si dà atto della disponibilità della prima
5 revenue a partire dal 15/11/23, facendo riferimento ad un generico
“paymaster appointed by the platform” che avrebbe provveduto al trasferimento del relativo ammontare. Sempre in tale documento LI viene qualificato come “mandate” e come colui al quale avrebbero dovuto essere comunicate le coordinate bancarie per l'accredito. Ancora, nella comunicazione datata 30/11/23 (doc. 3 ricorso DI, doc. 2 comparsa di costituzione) a firma KGT inviata dall'opponente a , si informa Parte_1
quest'ultima che la prima revenue, dell'importo di € 100.000,00, sarebbe stata disponibile a partire dal 26/11/23 “presso il conto del paymaster inglese delegato da KGT ad effettuare i bonifici”. Infine, nella comunicazione datata 6/5/24 (doc. 10 comparsa di costituzione ) Parte_1
LI, qualificandosi in calce come “mandate”, informa la convenuta opposta che, sebbene con ritardo, il versamento della revenue sarebbe stato effettuato “a partire dal mese di giugno 2024 da parte del paymaster con sede in UK designato da KGT”.
La qualifica di “mandate” in capo a LI risulta anche dal c.d. Co
“appointment” (doc. 4 citazione in opposizione a che, tuttavia, non chiarisce in modo esaustivo la sua posizione nei confronti di KGT, considerato che la natura del “mandate” non è esattamente sovrapponibile al mandato, sconosciuto nel common law ove, per la corrispondente fattispecie, viene utilizzato “agent/agency”.
Neppure l'espletata istruttoria ha permesso di individuare elementi utili a chiarire la qualifica di LI, soprattutto la sua allegata posizione di
“paymaster”, posto che i testimoni escussi hanno riportato circostanze relative a investimenti effettuati da altri soggetti. Infatti, sebbene i testimoni escussi abbiano riferito in merito alle modalità e alle tempistiche con cui LI avrebbe dovuto effettuare in loro favore i pagamenti, tuttavia tali resoconti nulla hanno aggiunto per quanto riguarda la specifica posizione della convenuta opposta. Le testimonianze, come le mail prodotte dalla difesa (doc. 13), nelle quali, peraltro, LI fa Parte_1
riferimento ad un paymaster designato da KGT, con sede in UK, possono, al più, acclarare quale fosse la condotta di quest'ultimo nei confronti di altri
6 investitori, ma non sono elementi sufficienti né a fare maggiore chiarezza sul suo ruolo di paymaster, né a dimostrare che, nel caso in esame, egli avesse l'effettiva disponibilità delle revenues derivanti dall'investimento effettuato da . Parte_1
Neppure può dirsi rilevante, ai fini che qui interessano, l'”Accordo di pagamento delle commissioni” prodotto dall'opposta al doc. 19, che costituirebbe prova dell'utilizzo per propri scopi da parte di LI, dei fondi dovuti agli investitori KGT. Il documento attesta infatti la sottoscrizione di un piano di investimento (P.P.P.) tra due società – GE
Unt. e – messe in contatto tra loro CP_3 Controparte_4
dall'opponente, a favore del quale è prevista, a titolo di compenso per i propri servizi, una percentuale degli utili derivanti dall'investimento. Da tali accordi, tuttavia, non è possibile trarre alcun elemento di collegamento con le somme dovute da KTG a . Parte_1
Ne consegue che, in considerazione del quadro probatorio delineato all'esito del giudizio, non può essere attribuito a parte opponente il ruolo di “paymaster” con riferimento al credito, pari ad € 480.000,00, azionato nei suoi confronti da in sede monitoria. Parte_1
Deve invece ritenersi che egli si sia comportato come tale, assumendo in proprio l'onere relativo, con riferimento alla somma di € 100.000,00: appare infatti rilevante la condotta tenuta dall'opponente per quanto riguarda il pagamento della prima revenue, per mezzo di due bonifici bancari dell'importo di € 50.000,00 ciascuno, in realtà mai realizzati, dallo stesso indicati come effettuati in data 22/12/2023 e 30/01/2024 (docc. 4
e 5 atto di citazione in opposizione).
In merito si osserva che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali, può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente al riconoscimento dell'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione
7 riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (C.Cass. 15353/2002).
E', inoltre, pacifico che “la ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito purché inequivoco, dovendo cioè trattarsi di un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore. Dunque, la volontà negoziale può ritenersi tacitamente manifestata quando il comportamento che esprime sia inequivoco ed incompatibile con una diversa volontà negoziale” (C.Cass. 14993/2016).
Nel caso di specie, la motivazione offerta dall'opponente con riguardo all'esecuzione dei due bonifici di € 50.000,00 ciascuno in favore della convenuta opposta pare, invero, assai poco convincente: LI ha sostenuto di averli effettuati al fine di “evitare ulteriori danni reputazionali” Co (cfr. pag. 4 opposizione a ma l'opponente non ha mai chiarito quali fossero le ripercussioni che avrebbe potuto subire dal punto di vista professionale tali da indurlo ad effettuare i pagamenti, né ha dimostrato la sussistenza di altre ragioni sottese agli stessi.
Ne consegue che, in aderenza al principio espresso dalla Suprema Corte, la condotta di LI non può dirsi ragionevolmente sorretta da altra valida giustificazione se non quella della sua volontà di riconoscersi debitore, nei confronti della convenuta opposta, dell'importo di € 100.000,00.
Sulla base di tali elementi deve pertanto concludersi per la sussistenza, in capo a , del diritto di credito per la somma di € 90,000 Parte_1
(€ 100.000,00 di cui ai bonifici mai eseguiti cui va detratta la somma di €
10.000,00 effettivamente corrisposta da LI in data 8 febbraio 2024).
Al parziale accoglimento dell'opposizione fa seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 90.000,00, oltre interessi nella misura legale decorrenti dal
29/10/23, data di scadenza del pagamento della prima revenue, a 120 giorni dal bonifico della somma di € 110.000,00 effettuato dall'attrice il
1/6/2023 ( doc. 1 convenuta opposta).
8 Trattandosi di obbligazione di valuta non può essere applicata la rivalutazione richiesta dall'opposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e deve essere riferita, sia per la fase di merito che per la fase cautelare, al minore importo di euro
90.000,00 riconosciuto in entrambe le sedi alla convenuta opposta, nella misura media per la fase di merito e in quella minima per quella cautelare.
Quanto alla fase monitoria, la condanna di LI al pagamento di una somma inferiore in misura rilevante rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, giustifica la compensazione tra le parti delle spese liquidate nel titolo nella misura di 3/4, rimanendo la frazione residua a carico di parte opponente.
Non si fa luogo alla liquidazione dei costi della procedura di mediazione obbligatoria, assimilabili alle spese del processo (così C.Cass. 32306/2023), in quanto non documentati in atti.
P.QM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1023/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data
23/04/2024 e dichiara tenuto e condanna SI LI al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
90.000,00, oltre interessi nella misura legale dal 29/10/2023 al saldo;
− dichiara tenuto e condanna SI LI alla rifusione in favore di delle spese di lite relative alla presente fase Parte_1
di opposizione, liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA se dovuta;
− dichiara tenuto e condanna SI LI alla rifusione in favore di delle spese di lite relative alla fase cautelare, Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.613,00 per compensi, ed euro
843,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali del 15%, CPA e
9 IVA se dovuta, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. Bruno
SI dichiaratosi antistatario;
− compensa tra le parti nella misura di tre quarti le già liquidate spese della fase monitoria e dichiara tenuto e condanna SI LI
a rifondere a il residuo, pari ad euro 1098,5 per Parte_1
onorari e ad euro 158,5 per esborsi, oltre oneri accessori di legge.
Genova, 12 dicembre 2025
Il Giudice
RE CA
10