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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
c.f. cod. cui ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. VEGLIO MAURIZIO;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“[omissis] in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per
pag. 1 di 6 familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (art. 10, D. Lgs. 30/07).
Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa”.
Per il convenuto.
“[…] respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, cittadina della Repubblica Islamica dell'Iran, impugna il provvedimento del
Questore di Bolzano del 21.03.2024 di rigetto della sua istanza di rilascio di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007.
In particolare, la ricorrente espone:
- di essere giunta in Italia il 5-7-2023 insieme al marito per raggiungere la figlia e il Per_1
genero, cittadino italiano;
Persona_2
- che la figlia e hanno contratto matrimonio il 5-5-2023, dopo anni di Persona_2
convivenza, dal 2018 condividendo un appartamento a Vienna dove entrambi frequentavano corsi universitari;
durante tale periodo “la ricorrente e il marito […] non erano in [grado] di garantire un sostegno economico superiore a 300 euro mensili alla figlia”;
- che il marito della ricorrente, dopo aver lavorato come ingegnere sino all'esplosione della pandemia Covid, nel 2022 ha raggiunto l'età pensionabile, arrivando a percepire una pensione mensile di 27 milioni di rial, pari a circa 42 euro;
- che la ricorrente non è titolare di reddito, mentre la seconda figlia in Iran è ancora studente, e finanzia i propri studi lavorando part-time;
- che a partire dal 2021 i mezzi per il suo sostentamento economico e quello del marito sono stati garantiti dal egli, in particolare: a) in tre occasioni, nel corso degli anni 2021 e Per_2
2022, in considerazione delle sanzioni a carico dell'Iran limitative di transazioni finanziarie tracciabili, ha affrontato alcuni viaggi in Iran durante i quali consegnava alla ricorrente e al di lei marito somme di denaro in contanti, per un complessivo ammontare di 11.000,00 euro;
b) ha ottenuto una fideiussione bancaria a favore della ricorrente e dei suoi familiari “a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero ai fini di soggiorno turistico”
(doc. 16 ricorrente);
pag. 2 di 6 - che sussiste, dunque, la situazione di vivenza a carico ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lett.
b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007, attestata dal medesimo mediante dichiarazioni sostitutive Per_3
(doc. 9 ricorrente), attesa l'impossibilità, per l'Ambasciata d'Italia a Teheran, di legalizzare documenti al riguardo rilasciati dalle autorità iraniane (doc. 17 ricorrente);
conclusivamente richiedendo, anche previa assunzione della prova testimoniale sui capitoli articolati in ricorso, il diritto della ricorrente al rilascio di carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n.
30/2007.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta eccepisce, in rito, l'inammissibilità del ricorso e deduce, nel merito, l'assenza del requisito della vivenza a carico, conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda.
Con note del 19-1-2025 la difesa della ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione così denominata “22. comunicazione della FA GA BA relativa alla disponibilità economica del proprio correntista, sig. ; 23. cedolino pensionistico relativo Controparte_2 al mese di novembre del 2024 del sig. ”. Controparte_2
2. Va preliminarmente annotato che non merita seguito alcuno l'eccezione della convenuta amministrazione di inammissibilità del ricorso per invocare lo stesso l'annullamento del provvedimento impugnato, ossia una l'esercizio di un potere che non compete al giudice ordinario.
Oggetto del presente giudizio non è in senso proprio l'impugnazione del provvedimento, bensì
l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, che ha consistenza di diritto soggettivo la cui cognizione è affidata al giudice ordinario (cfr. Cass., S.U., ord. n. 30658 del 2018; v. inoltre Cass., sez. lav., ord. n. 20856 del
2022).
Il ricorso, in tal senso, non introduce un giudizio demolitorio dell'atto amministrativo, con esso comunque richiedendosi l'accertamento “del diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (art. 10, D. Lgs. 30/07)”, ossia una pronuncia che pacificamente spetta a questo giudice ordinario rendere, restando del tutto irrilevante che la ricorrente contestualmente e in maniera ultronea aggiunga una richiesta – di per sé non riscontrabile da questa autorità giudiziaria – di annullamento del provvedimento amministrativo.
pag. 3 di 6 3. Ciò detto, la domanda della ricorrente è infondata.
Come riconosciuto anche nel provvedimento di diniego, trova applicazione la normativa di cui al d.lgs. n. 30 del 2007 laddove più favorevole, tenuto conto della disciplina di cui all'art. 23 cit. d. lgs., nella versione vigente in esito alle modifiche apportate dalla l. n. 103 del 2023.
Ad essere controversa è la situazione di “familiare a carico” della ricorrente nei rapporti con ossia il coniuge della figlia della ricorrente, tenuto conto che l'art. 2, comma Persona_2
1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007 ricomprende nella categoria di familiari “gli ascendenti diretti
a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
A tale riguardo, devono essere provati sia la necessità per il familiare di sostegno materiale per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine, sia il sostentamento, con carattere di effettività, offerto dal cittadino italiano rispetto al quale si chiede di ricongiungersi.
Nel caso concreto, le stesse allegazioni della ricorrente sono di per sé insufficienti a ritenere la sussistenza della situazione in parola, avuto particolare riguardo al requisito dell'effettività del sostegno materiale asseritamente fornito dal marito della figlia.
In tal senso, l'allegazione della consegna, in tre occasioni e nell'arco di due annualità passate
(2021 e 2022), di un ammontare di denaro contante per complessivi euro 11.000,00 non può comunque valere a ritenere la sussistenza di una effettiva situazione di vivenza a carico, diversamente configurandosi quale mero aiuto sporadico e temporalmente circoscritto.
Va peraltro aggiuntivamente osservato che nessun riscontro viene fornito in ordine alla concreta disponibilità in capo al cittadino italiano, ossia delle somme di denaro per Persona_4
l'ammontare indicato, avuto specifico riguardo alle relative modalità di acquisizione.
Sotto quest'ultimo profilo, e più in generale, va considerato che la ricorrente non fornisce – né si propone di fornire, con l'articolata prova testimoniale – alcuna dimostrazione in ordine alla concreta ed effettiva capacità economica del al fine di poter predicare che costui Per_3 disponga di risorse economiche sufficienti, nell'attualità come nel prossimo futuro, per consentire di dare continuità al sostentamento asseritamente offerto alla ricorrente.
Priva di alcun fondamento è peraltro la pretesa giustificazione di consegna di somme di denaro in contanti in luogo di trasferimenti tracciabili, tenuto conto che gli artt. 30 e 30 bis del
Regolamento UE n. 267/2012, richiamato dalla difesa del ricorrente, da un lato, in ogni caso escludevano da qualsiasi previa (informazione, e dunque) autorizzazione i trasferimenti di importo inferiore o equivalente a 10.000 euro e, dall'altro lato, sono stati soppressi dal pag. 4 di 6 Regolamento del Consiglio del 18-10-2015, n. 1861, non risultando più operativa alcuna restrizione al riguardo sin dall'anno 2016.
Restano ovviamente prive di alcuna efficacia probatoria le dichiarazioni sostitutive prodotte
(docc. 9, 14 e 15 ricorrente), occorrendo, nella presente sede giurisdizionale, offrire la prova dei fatti rilevanti.
Quanto alla fideiussione bancaria (doc. 16 ricorrente), essa risulta rilasciata il 13.04.2023 espressamente per “fini di soggiorno turistico”, ed infatti copre la limitata somma di euro
4.957,17 entro la scadenza del 28.09.2023. Anche in questo caso, viene al più in evidenza – rispetto all'obbligazione garantita – un aiuto occasionale e comunque sensibilmente limitato nell'entità e nel tempo.
Peraltro, non risulta che alcuna forma di sostentamento della ricorrente sia stata effettivamente resa sotto la copertura della fideiussione in parola, non risultando che La – ossia il Per_3
debitore principale – abbia provveduto a delle erogazioni in favore della ricorrente nel periodo di copertura (ossia dal 13.04.2023 al 28.09.2023), né che tale fideiussione sia stata escussa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma
1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle Controparte_3
spese di lite, liquidate in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, 15% per spese forfettarie e accessori di legge se e in quanto dovuti.
pag. 5 di 6 Trento, 21 maggio 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
c.f. cod. cui ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. VEGLIO MAURIZIO;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“[omissis] in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per
pag. 1 di 6 familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (art. 10, D. Lgs. 30/07).
Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa”.
Per il convenuto.
“[…] respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, cittadina della Repubblica Islamica dell'Iran, impugna il provvedimento del
Questore di Bolzano del 21.03.2024 di rigetto della sua istanza di rilascio di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007.
In particolare, la ricorrente espone:
- di essere giunta in Italia il 5-7-2023 insieme al marito per raggiungere la figlia e il Per_1
genero, cittadino italiano;
Persona_2
- che la figlia e hanno contratto matrimonio il 5-5-2023, dopo anni di Persona_2
convivenza, dal 2018 condividendo un appartamento a Vienna dove entrambi frequentavano corsi universitari;
durante tale periodo “la ricorrente e il marito […] non erano in [grado] di garantire un sostegno economico superiore a 300 euro mensili alla figlia”;
- che il marito della ricorrente, dopo aver lavorato come ingegnere sino all'esplosione della pandemia Covid, nel 2022 ha raggiunto l'età pensionabile, arrivando a percepire una pensione mensile di 27 milioni di rial, pari a circa 42 euro;
- che la ricorrente non è titolare di reddito, mentre la seconda figlia in Iran è ancora studente, e finanzia i propri studi lavorando part-time;
- che a partire dal 2021 i mezzi per il suo sostentamento economico e quello del marito sono stati garantiti dal egli, in particolare: a) in tre occasioni, nel corso degli anni 2021 e Per_2
2022, in considerazione delle sanzioni a carico dell'Iran limitative di transazioni finanziarie tracciabili, ha affrontato alcuni viaggi in Iran durante i quali consegnava alla ricorrente e al di lei marito somme di denaro in contanti, per un complessivo ammontare di 11.000,00 euro;
b) ha ottenuto una fideiussione bancaria a favore della ricorrente e dei suoi familiari “a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero ai fini di soggiorno turistico”
(doc. 16 ricorrente);
pag. 2 di 6 - che sussiste, dunque, la situazione di vivenza a carico ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lett.
b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007, attestata dal medesimo mediante dichiarazioni sostitutive Per_3
(doc. 9 ricorrente), attesa l'impossibilità, per l'Ambasciata d'Italia a Teheran, di legalizzare documenti al riguardo rilasciati dalle autorità iraniane (doc. 17 ricorrente);
conclusivamente richiedendo, anche previa assunzione della prova testimoniale sui capitoli articolati in ricorso, il diritto della ricorrente al rilascio di carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n.
30/2007.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta eccepisce, in rito, l'inammissibilità del ricorso e deduce, nel merito, l'assenza del requisito della vivenza a carico, conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda.
Con note del 19-1-2025 la difesa della ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione così denominata “22. comunicazione della FA GA BA relativa alla disponibilità economica del proprio correntista, sig. ; 23. cedolino pensionistico relativo Controparte_2 al mese di novembre del 2024 del sig. ”. Controparte_2
2. Va preliminarmente annotato che non merita seguito alcuno l'eccezione della convenuta amministrazione di inammissibilità del ricorso per invocare lo stesso l'annullamento del provvedimento impugnato, ossia una l'esercizio di un potere che non compete al giudice ordinario.
Oggetto del presente giudizio non è in senso proprio l'impugnazione del provvedimento, bensì
l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, che ha consistenza di diritto soggettivo la cui cognizione è affidata al giudice ordinario (cfr. Cass., S.U., ord. n. 30658 del 2018; v. inoltre Cass., sez. lav., ord. n. 20856 del
2022).
Il ricorso, in tal senso, non introduce un giudizio demolitorio dell'atto amministrativo, con esso comunque richiedendosi l'accertamento “del diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (art. 10, D. Lgs. 30/07)”, ossia una pronuncia che pacificamente spetta a questo giudice ordinario rendere, restando del tutto irrilevante che la ricorrente contestualmente e in maniera ultronea aggiunga una richiesta – di per sé non riscontrabile da questa autorità giudiziaria – di annullamento del provvedimento amministrativo.
pag. 3 di 6 3. Ciò detto, la domanda della ricorrente è infondata.
Come riconosciuto anche nel provvedimento di diniego, trova applicazione la normativa di cui al d.lgs. n. 30 del 2007 laddove più favorevole, tenuto conto della disciplina di cui all'art. 23 cit. d. lgs., nella versione vigente in esito alle modifiche apportate dalla l. n. 103 del 2023.
Ad essere controversa è la situazione di “familiare a carico” della ricorrente nei rapporti con ossia il coniuge della figlia della ricorrente, tenuto conto che l'art. 2, comma Persona_2
1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007 ricomprende nella categoria di familiari “gli ascendenti diretti
a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
A tale riguardo, devono essere provati sia la necessità per il familiare di sostegno materiale per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine, sia il sostentamento, con carattere di effettività, offerto dal cittadino italiano rispetto al quale si chiede di ricongiungersi.
Nel caso concreto, le stesse allegazioni della ricorrente sono di per sé insufficienti a ritenere la sussistenza della situazione in parola, avuto particolare riguardo al requisito dell'effettività del sostegno materiale asseritamente fornito dal marito della figlia.
In tal senso, l'allegazione della consegna, in tre occasioni e nell'arco di due annualità passate
(2021 e 2022), di un ammontare di denaro contante per complessivi euro 11.000,00 non può comunque valere a ritenere la sussistenza di una effettiva situazione di vivenza a carico, diversamente configurandosi quale mero aiuto sporadico e temporalmente circoscritto.
Va peraltro aggiuntivamente osservato che nessun riscontro viene fornito in ordine alla concreta disponibilità in capo al cittadino italiano, ossia delle somme di denaro per Persona_4
l'ammontare indicato, avuto specifico riguardo alle relative modalità di acquisizione.
Sotto quest'ultimo profilo, e più in generale, va considerato che la ricorrente non fornisce – né si propone di fornire, con l'articolata prova testimoniale – alcuna dimostrazione in ordine alla concreta ed effettiva capacità economica del al fine di poter predicare che costui Per_3 disponga di risorse economiche sufficienti, nell'attualità come nel prossimo futuro, per consentire di dare continuità al sostentamento asseritamente offerto alla ricorrente.
Priva di alcun fondamento è peraltro la pretesa giustificazione di consegna di somme di denaro in contanti in luogo di trasferimenti tracciabili, tenuto conto che gli artt. 30 e 30 bis del
Regolamento UE n. 267/2012, richiamato dalla difesa del ricorrente, da un lato, in ogni caso escludevano da qualsiasi previa (informazione, e dunque) autorizzazione i trasferimenti di importo inferiore o equivalente a 10.000 euro e, dall'altro lato, sono stati soppressi dal pag. 4 di 6 Regolamento del Consiglio del 18-10-2015, n. 1861, non risultando più operativa alcuna restrizione al riguardo sin dall'anno 2016.
Restano ovviamente prive di alcuna efficacia probatoria le dichiarazioni sostitutive prodotte
(docc. 9, 14 e 15 ricorrente), occorrendo, nella presente sede giurisdizionale, offrire la prova dei fatti rilevanti.
Quanto alla fideiussione bancaria (doc. 16 ricorrente), essa risulta rilasciata il 13.04.2023 espressamente per “fini di soggiorno turistico”, ed infatti copre la limitata somma di euro
4.957,17 entro la scadenza del 28.09.2023. Anche in questo caso, viene al più in evidenza – rispetto all'obbligazione garantita – un aiuto occasionale e comunque sensibilmente limitato nell'entità e nel tempo.
Peraltro, non risulta che alcuna forma di sostentamento della ricorrente sia stata effettivamente resa sotto la copertura della fideiussione in parola, non risultando che La – ossia il Per_3
debitore principale – abbia provveduto a delle erogazioni in favore della ricorrente nel periodo di copertura (ossia dal 13.04.2023 al 28.09.2023), né che tale fideiussione sia stata escussa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma
1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle Controparte_3
spese di lite, liquidate in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, 15% per spese forfettarie e accessori di legge se e in quanto dovuti.
pag. 5 di 6 Trento, 21 maggio 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 6 di 6