Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS IT in proprio e quale titolare della ditta VI di SA TT, con sede a Longastrino (Ra), elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCETTA TOPA, difeso dall'avvocato GIOVANNI STROCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1732/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 3^ Civile, emessa il 15/11/99 e depositata il 17/12/99 (R.G. 84/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/03 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introdotto dinanzi al tribunale di Verona, TO AN espose:
- che, nella propria qualità di barman di professione, egli aveva concordato con TT SA, titolare della ditta VITSAN, la sponsorizzazione di una manifestazione nel corso della quale si era impegnato a realizzare, utilizzando prodotti della VI, "il cocktail più grande del mondo" onde consentirne l'inserimento nel Guiness dei primati";
- che, in forza del predetto accordo, la pubblicità dei propri prodotti fatta dalla VI era da considerarsi legittima limitatamente alla manifestazione de qua, mentre del tutto illecita doveva ritenersi l'utilizzazione del proprio nome (utilizzazione, in realtà, verificatasi) in epoca successiva alla manifestazione stessa;
- che il SA, avendo usato il nome del AN per pubblicizzare indiscriminatamente i propri prodotti, aveva violato il disposto dell'art. 7 del codice civile;
Tanto premesso, chiese la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per uso illegittimo del proprio nome a fini pubblicitari. Il tribunale rigettò la domanda e, nel predicare la legittimità della condotta della VI, ritenne che questa si fosse, in realtà, limitata ad interpretare in modo estensivo, ma comunque lecito, l'accordo intervenuto tra le parti quanto all'accostamento del nome del AN ai prodotti VI.
La sentenza, ritualmente impugnata, venne integralmente riformata dalla Corte d'appello di Venezia che, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, ebbe ad osservare:
- che il fatto illecito dedotto dall'appellante a fondamento della sua pretesa risarcitoria doveva ritenersi provato nell'an, risultando inequivocabilmente, dalla copia del catalogo dei prodotti VI, prodotta in atti, testualmente che "dal Guiness dei primati il noto barman TO AN vi consiglia cocktails e aperitivi con prodotti VI", dichiarazione, questa, seguita poi dall'elenco completo dei prodotti della ditta, tra cui, appunto, il "Ciao dribbling!" indicato in catalogo come "il cocktail più grande del mondo, e per questo inserito nel Guiness dei primati";
- che la promozione attribuita "al noto barman AN" riguardava, pertanto, tutti indistintamente i prodotti della VI, e non solo (come invece sarebbe stato consentito dall'accordo) il cocktail frutto della collaborazione e dell'accordo tra le parti per la realizzazione del primato;
- che, conseguentemente, il AN figurava indicato come testimonial tout court di tutti i prodotti VI;
- che non era stata da quest'ultima addotta ne' provata l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione che le consentisse l'uso legittimo del nome del AN onde promuovere la vendita dei propri prodotti;
- che le prove testimoniali e il verbale notarile della manifestazione evidenziavano inconfutabilmente l'esistenza di un diritto della VI a pubblicizzare i propri prodotti in occasione della manifestazione stessa, nonché a pubblicizzare anche successivamente l'evento, ma non già a utilizzare, nel proprio catalogo, il nome del AN associandolo indistintamente a tutti i prodotti della ditta;
- che il AN non aveva in alcun modo acconsentito a tale uso, sicché l'illecito così realizzatosi rientrava tra quelli previsti dagli artt. 6 e 7 c.c., atteso che l'indebita utilizzazione del suo nome aveva arrecato a lui danno sub specie della sua esclusione dal mercato delle sponsorizzazioni di prodotti di ditte concorrenti (fatto negativo, questo, che non poteva, ovviamente, essere provato, ma la cui potenzialità dannosa doveva ritenersi certa);
- che, considerata l'oggettiva difficoltà di provare il danno de quo, questo non poteva che essere liquidato in via equitativa, nella misura di 5 milioni di lire.
Impugna la sentenza della Corte veneziana TT SA, con ricorso affidato ad un unico motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in ogni aspetto dell'unico motivo che lo sostiene.
Esso va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente imputa alla sentenza di merito il vizio di "violazione di legge con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", ma, nella concreta articolazione del motivo di ricorso, muove, in realtà, contestazioni soltanto alla ricostruzione dei fatti operata del giudice lagunare in sentenza, lamentandone, così, un (preteso) vizio di motivazione.
Egli si sofferma in una copiosa, quanto non ammissibile in questa sede, enumerazione di fatti e circostanze che, o non emergono dalla sentenza di 2^ grado (e che non possono, pertanto, formare oggetto di valutazione da parte di questa Corte, per essere stata del tutto pretermessa l'indicazione degli atti e della fase processuale in cui essi sarebbero stati - inutilmente - evidenziati), ovvero costituiscono niente altro che un auspicio, rivolto alla Corte di legittimità, di rivisitazione, riscrittura e ribaltamento della ricostruzione e qualificazione dei fatti sì come operate dalla Corte veneziana, e, in definitiva, di una valutazione fattuale altra, più gradita, più favorevole al ricorrente (auspicio del pari inammissibile, non essendo, come noto, questa Corte giudice di terzo grado del fatto). Immune da vizi logico-giuridici, corretta e puntuale nella ricostruzione dei fatti e nell'applicazione delle norme di diritto (gli artt. 6 e 7 del codice civile), ineccepibile nell'adozione della opzione equitativa in punto di liquidazione del danno, attesane la estrema difficoltà di quantificazione dovuta alla peculiarità della fattispecie, la sentenza di 2^ grado si sottrae, pertanto, a tutte le critiche mosse (ripetesi, solo ed esclusivamente sul piano del fatto) dal ricorrente, e va per questo integralmente confermata.
Nessuna disposizione va adottata per le spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004