Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 543/2024 R.g.l., avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza n. 1163 del 26.7.2024 avente ad oggetto: procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998; promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e Pt_1
Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso – appellante CP_1 nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di
1
Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente Pt_1 nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L.
13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai tre figli minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i tre figli minori residenti in Egitto, secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai Pt_1 lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; 3) condannare a pagare al ricorrente la somma di 18.708,49 euro o la diversa somma che Pt_1 risulterà dovuta per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da Pt_1 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino egiziano e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 26.04.2019 (doc. 1 parte ricorrente); prima di tale data e a decorrere dal 2010, di essere stato titolare di permesso unico lavoro, via via rinnovato alle scadenze;
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2011, da ultimo presso la Società
Cooperativa Evokoop (doc. 2 parte ricorrente);
- di avere una moglie e tre figli, i quali hanno risieduto in Egitto fino a novembre 2011, allorquando sono arrivati in Italia a seguito di ricongiungimento familiare (docc. 4, 5, 6 e 7 parte ricorrente);
- che presentava all' domanda di autorizzazione ad includere nel Pt_1 nucleo familiare, a decorrere dal 01.07.2017, dal 03.07.2017 e dal 13.09.2019, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie ed i figli residenti in
Egitto (doc. 3 parte ricorrente);
- che la domanda di autorizzazione veniva respinta (doc. 8 parte ricorrente);
- che presentava domanda di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari e al periodo 01.07.2021-28.02.2022, ma che la stessa era respinta (docc. 9 e 10 parte ricorrente);
2 - di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto ricevuto quanto alla domanda di autorizzazione, con contestuale istanza di riesame (doc. 11 parte ricorrente);
- che, con delibera n. 221073 del 28.04.2022, il Comitato Controparte_3
respingeva il suddetto ricorso richiamando l'art. 6 bis della L. n.
[...]
153/1988 (doc. 12 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, la moglie ed i figli non disponevano in
Egitto (né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Egitto, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento (doc. 14 parte ricorrente);
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc. 2
e 13 parte ricorrente).
Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell' in quanto contrastante con i principi comunitari di parità di Pt_1 trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo (o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari.
Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall' e richiamata Pt_1 giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Pt_1
28.10.2023, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione). Eccepiva l'improponibilità del ricorso per carenza della previa domanda amministrativa di con riguardo al periodo di CP_4 godimento della Cassa Integrazione a pagamento diretto. Nel merito, sottolineava che l'assegno per il nucleo familiare rappresentava una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE. Contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere”.
3 In assenza di attività istruttoria, la causa era decisa nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il Tribunale di Piacenza definiva la vertenza con l'ordinanza in epigrafe indicata, così statuendo: “1. dichiara il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da al ricorrente Pt_1 Controparte_2
(C.F. ) per il riconoscimento
[...] C.F._1 dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 e per l'effetto:
2. ordina ad di cessare la condotta discriminatoria e di Pt_1 rimuoverne gli effetti;
3. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo Pt_1 familiare in favore del ricorrente, nella misura di € 18.708,49, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4. condanna a rimborsare al Pt_1 ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, disattese le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dall' innanzi menzionate, riteneva Pt_1 sussistente la condotta discriminatoria denunciata (richiamando sul punto, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 25.11.2020, causa C-303/19;
Corte Costituzionale sentenza n. 67 del 11.3.2022 e Cass. civ., sez. lavoro, ord.
9.11.2022, n. 33016) e verificava la spettanza nei suoi confronti dell' per CP_5
l'intero periodo dedotto in causa.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 20.8.2024, l' ha Pt_1 spiegato appello nei confronti della predetta ordinanza, chiedendo che questa
Corte voglia: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza n. cronol.
1163/2024 del 26.7.2024 (R. G. n. 300/2023) emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Piacenza, in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario improponibile per carenza di domanda amministrativa di pagamento Cont dell' con riguardo al periodo di godimento della Cassa Integrazione a pagamento diretto (v. narrativa); in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio”.
Nello spiegato atto di gravame, l' appellante ha dedotto in via CP_1 preliminare: “1) In punto di improponibilità del ricorso avversario per carenza di Cont domanda amministrativa di pagamento dell' con riguardo al periodo di godimento della Cassa Integrazione a pagamento diretto”. Nel merito, l' Pt_1 ha eccepito che l'allora ricorrente/attuale appellato non avrebbe “mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione
4 reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
L'appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
3. È infondato il primo motivo di appello proposto dall' a mezzo Pt_1 del quale l'Ente appellante ha coltivato in questa sede l'eccezione
“improponibilità del ricorso avversario per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'Anf con riguardo al periodo di godimento della Cassa
Integrazione a pagamento diretto” (così articolata in primo grado:
“improponibilità del ricorso avversario per carenza della previa, imprescindibile, domanda amministrativa di anf/prest con riguardo al periodo di godimento della
Cassa Integrazione a pagamento diretto. Il ricorrente, se ha presentato domanda di autorizzazione all'ANF e domande di pagamento dell'ANF per lavoratori dipendenti, non ha, però, presentato la previa, imprescindibile, domanda amministrativa di con riguardo al periodo di godimento della Cassa CP_4
Integrazione a pagamento diretto (nel 2020, v. relazione amministrativa ed estratto conto previdenziale, che si producono in atti). L'autorizzazione anf è solamente un provvedimento autorizzativo preliminare alla effettiva richiesta della prestazione degli assegni al nucleo familiare. Per i periodi di Cassa
Integrazione a pagamento diretto avrebbe dovuto essere richiesto il pagamento degli anf contestualmente alla domanda di prestazione o con apposita domanda di anf/prest non contestuale, ad oggi, ripetesi, non presentata. E' appena il caso di evidenziare che chi chiede una qualunque prestazione ha l'onere di informarsi ed utilizzare la procedura a tal fine prevista e predisposta. Si osserva che la domanda giudiziale deve essere preceduta dalla domanda amministrativa”).
Sul punto, il Tribunale di Piacenza nell'ordinanza qui appellata, nel disattendere l'eccezione sollevata dall' ha osservato che: “Quanto, poi, Pt_1 all'eccezione svolta dall' circa la mancata proposizione della domanda Pt_1 amministrativa con riguardo al periodo di godimento della Cassa Integrazione a pagamento diretto, giova considerare che il fatto che … l' prevede, per tali Pt_1 periodi, una procedura telematica diversa non incide sulla sussistenza del diritto agli ANF del ricorrente per l'intero periodo in oggetto. D'altro canto, la legge Cont non prescrive modalità diverse per la presentazione della domanda di a seconda che il richiedente sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di
5 trattamento di disoccupazione, essendo unicamente una divisione organizzativa interna richiesta dall'Ente Pubblico”. Tali considerazioni, immuni da vizi logico- giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi regolatori della materia, sono condivise da questa Corte, essendo comunque opportuno richiamare, per gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti e per la completezza del sotteso ragionamento logico-giuridico, la sentenza n. 141/2021
R.S. del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data
27.5.2021 (confermata integralmente con sentenza di questa Corte d'Appello n.
446/2022 depositata il 14.6.2022), ove in relazione alla reiezione di speculare eccezione d'improcedibilità svolta dall' in fattispecie simile a quella per Pt_1 cui è causa, si ha modo di leggere: “Anche la questione relativa all'eccezione di improponibilità della domanda è comunque infondata.
– per il caso di ricorrente impiegato in agricoltura, settore in Pt_1 relazione al quale l'Istituto eroga direttamente la prestazione – sostiene che la domanda di “mera” autorizzazione alla percezione degli assegni familiari
(presentata anche nel caso di specie n.d.r.) non è sufficiente ad integrare il requisito di proponibilità della domanda giudiziale, posto che avrebbe dovuto essere inoltrata direttamente una domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F.. Secondo tale modus procedendi viola l'art. 443 c.p.c., secondo Pt_1 il cui 1° comma “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.
L'eccezione (…) si ritiene essere infondata e ciò alla luce sia della ratio del meccanismo di cui all'art. 443 c.p.c., sia alla luca dei principi espressi dalla S.C. circa lo stesso, sia alla luce dei principi processuali in tema di identificazione dell'azione.
Nel caso di specie ad veniva chiesta esattamente la prestazione – nel Pt_1 senso di bene della vita – rivendicata in questa sede, ossia gli assegni familiari. negava, nel merito, tale prestazione, in fase amministrativa, esprimendo le Pt_1 ragioni che ostavano al riconoscimento degli assegni in questione. Ne consegue che la finalità deflattiva (“La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in
6 ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale”: Cass. n. 2760/2019) del procedimento amministrativo non è stata raggiunta, non per la mancata specifica domanda del ricorrente, bensì per il diniego motivatamente espresso da già Pt_1 in via amministrativa.
Non vi è dubbio, alla luce del decorso amministrativo (e poi processuale) della domanda del ricorrente, che anche una eventuale nuova domanda in via amministrativa subirebbe la stessa sorte di quella già presentata, con la conseguente inutilità di ripercorrere (per fini deflattivi non realizzati per rigetto nel merito da parte di una ulteriore fase amministrativa. Pt_1
Inoltre, come anticipato, anche i principi enunciati dalla S.C. in tema di art. 443 c.p.c. confermano tale conclusione, poste:
- l'irrilevanza dell'utilizzo di formulari predisposti dall' o di formule Pt_1 sacramentali (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la Pt_1 domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost”: Cass. n.
24869/2019; Cass. n. 14412/2019): il ricorrente voleva gli assegni familiari e li ha chiesti in via amministrativa, pur avendo sbagliato modulistica;
la prestazione richiesta è stata, quindi, perfettamente delineata in fase amministrativa, tanto che già in quella fase gliela ha motivatamente negata nel merito;
Pt_1
- la necessità che la prestazione richiesta in via amministrativa sia la stessa richiesta in sede giudiziale (“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio.
(Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda
7 amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile)”: Cass. n. 19767/2017), ciò che, come detto, si è puntualmente verificato nel caso di specie, dovendo aversi riguardo al bene della vita anelato (qui , sempre senza formule sacramentali, CP_5 indispensabilità dell'uso di formulari, al fine di non creare cause di improponibilità non previste dalla legge. Dunque, con la specifica domanda di autorizzazione agli assegni familiari per il quinquennio a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda è indubbio che il ricorrente volle chiedere e chiese gli assegni familiari in questione, prestazione che pure Pt_1 indubbiamente si rifiutò, nel merito, di corrispondere”.
4. Nel merito, le doglianze dell' sono parzialmente fondate. CP_1
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare
– che ha sostituito, a decorrere dall'1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la “maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
79/1983 – compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del d. l. n. 69 1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di
8 cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli
26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
9 7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto,
l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
10 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
4.1. Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' nello spiegato atto di gravame, ha Pt_1 contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal
Giudice a quo, che “Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla parziale reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.
4.2. In proposito occorre analizzare la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia. Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999, secondo cui: “I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è
11 prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo
4, comma 2, del testo unico”.
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede altresì: “2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della
Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
12 La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n.
289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali
“ulteriori redditi”, restando comunque imprescindibile la “certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima
Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023
RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda
(in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme: Cass.,
25.7.2002, n. 10981).
4.3. Ciò posto, va, quindi, osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può ritenersi provato almeno fino alla data di trasferimento in Italia del nucleo familiare.
Ed invero, con specifico riferimento al proprio reddito personale, l'allora ricorrente, odierno appellato, si è limitato a produrre sub. doc. 13 e 14 fasc. di primo i propri C.U. e i propri mod. 730 per gli anni 2016 – 2021, produzione di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, ecc.
13 Nel caso di specie non vi sono produzioni circa i redditi esteri dell'appellante, né in relazione al reddito dei componenti del proprio nucleo familiare.
Quanto ai redditi dei familiari, non vale a colmare la lacuna documentale il generico rilievo, svolto in primo grado dall'appellato, che “il tasso di disoccupazione in Egitto per il periodo in questione oscillasse tra il 9,8% e il
7,3% (cfr. dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri disponibili al sito internet https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-intesi/egitto_101.pdf)
e che il tasso di disoccupazione giovanile tra le donne arrivasse nel 2016 nei
Paesi del Nord Africa a picchi del 43%
(https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/reposit ory/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0073Not.pdf)”, né riscontri utili alla prova dell'elemento reddituale potrebbero trarsi dalle risultanze di una prova testimoniale, attesa la natura indiscutibilmente documentale degli elementi in questione (ciò che impedisce di valutare positivamente il dato generico e indiretto secondo cui “il già citato report del MAE, indica come PIL pro capite in Egitto tra il 2018 e il 2022 sia variato da un minimo di 2.698 USD a un massimo di
4.158 USD annui;
nella residuale eventualità in cui il Tribunale non ritenesse comunque adempiuto l'onere della prova in tema di vivenza della moglie a carico del ricorrente, si chiede che le sia figurativamente attribuito un reddito pari al
PIL pro capite egiziano per ciascuna”).
4.4. Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che
“nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite,
è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione
14 assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016)”.
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa prova non può dunque essere ovviata da generiche istanze di acquisizione documentale volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata recentemente su diversi ricorsi in appello promossi contro l' Pt_1 aventi ad oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell' , odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di CP_1
Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021). Questa Corte infatti, ha ritenuto, per quel che qui interessa ai fini del presente decidere e contrariamente all'assunto del Tribunale di Piacenza di cui all'ordinanza impugnata, che “Il … ha infatti allegato al ricorso le proprie dichiarazioni dei redditi, mod. 730 (doc. 18 e
19) presentate per gli anni 2016 e 2017, che peraltro riportano l'indicazione come viventi a carico di coniuge e cinque figli (l'attuale domanda concerne coniuge e sei figli), pacificamente costituenti mere dichiarazioni di scienza (e non autocertificazioni), e che attestano, ai fini della vivenza a carico, soglie e componenti di reddito non omogenei rispetto a quelli richiesti in autocertificazione ai fini degli A.N.F…”.
E i principi già espressi in materia da questa Corte hanno trovato recente conferma in una serie di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ove si è precisato (v. ex multis, Cass., 3.2.2025, n. 2604) che “Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione europea, si intende dare continuità all'orientamento di
Cass. Sez. Lav. 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguono: «Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la
15 prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE
n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass.,
n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del
2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R.
n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all'onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l'adempimento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di
16 rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento» (v. anche Cass. Sez.
Lav. 13/02/2023, n.4377).
6. Si è già rilevato che la Corte territoriale - in conformità con quanto già ritenuto dal giudice di prime cure - ha rigettato la domanda ritenendo la assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale (pag.6). Questa la ratio decidendi.
7. ll motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valutazione della documentazione reddituale già prodotta dal ricorrente, della quale si postula la sufficienza. Valutazione in questa sede di legittimità non ammissibile in quanto il sindacato sull'apprezzamento dei fatti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in materia di valutazione delle prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione”.
5. Tanto premesso in via generale, nota tuttavia il Collegio che lo stesso già in primo grado aveva precisato che “la domanda di prestazione CP_1 potrebbe essere accolta, anche in assenza della documentazione di cui sopra, solo limitatamente al periodo successivo al 16.12.2021, in quanto, da quella data, i familiari sono residenti con il ricorrente, il quale risulta, tuttavia, ancora con stato civile ignoto presso l'anagrafe della popolazione residente. Dovrebbe, pertanto, presentare nuova domanda di assegni al nucleo familiare con decorrenza 16.12.2021, dopo aver registrato il matrimonio estero in anagrafe e indicando redditi conformi a quelli dichiarati al Fisco (v. relazione amministrativa, che si produce in atti, con i relativi allegati)”.
Sul punto appaiono del tutto pertinenti e condivisibili le osservazioni compiute in replica dall'appellante, che si riportano di seguito per ragioni di economia espositiva.
In relazione al primo aspetto, l'interessato rileva che “Lo stesso dà Pt_1 atto che a decorrere dal 16.12.2021 tutto il nucleo familiare era residente sul territorio italiano e che la moglie è giunta in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, dunque a seguito di accertamento da parte della Questura che la signora indicata è moglie dell'appellato (per altri familiari non è previsto il ricongiungimento familiare).
Che all'anagrafe della popolazione residente lo stato civile del signor risultasse ancora ignoto è dunque Controparte_2 circostanza irrilevante, posto che non solo lo Stato italiano aveva già accertato ai fini del ricongiungimento la natura e la veridicità dei vincoli familiari, ma altresì
è stato prodotto valido certificato di matrimonio, debitamente tradotto e
17 legalizzato, unitamente al certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Caorso (cfr. docc. 4 e 5).
Peraltro, in nessuna norma di legge e neppure nella circolare Pt_1
95/2022, si prevede un obbligo di trascrizione del matrimonio nei registri di Stato
Civile italiano ai fini del riconoscimento della prestazione di cui è causa. A rilevare è esclusivamente la sussistenza di un legame matrimoniale riconosciuto ai sensi della normativa del Paese di origine. Ebbene, come accertato dalla sentenza di primo grado, il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato prodotto sub doc. 4 è più che sufficiente a provare il rapporto di coniugio tra l'appellato e la signora non Persona_1 potendo essere chiesto alcun adempimento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge (in tal senso, v. CDA Torino sent. 471/2024 pubbl. 20.12.2024 cfr. doc. e)”.
Circa l'aspetto dell'incongruità reddituale, l'appellato afferma, convincentemente, che “Con riguardo, invece, alla evidenziata difformità dei redditi che l'odierno appellante avrebbe dichiarato con riferimento alla domanda di pagamento per il periodo dall'1.7.2021 al 28.2.2022, non si può che supporre
(vista la genericità della deduzione avversaria) che l' si riferisca alla CP_1 prima domanda di pagamento che il signor Controparte_2 ha presentato in data 26.12.2021 per il periodo dall' 1.7.2021 al 28.2.2022.
A causa di un mero errore del patronato, tale domanda è stata infatti rigettata per “redditi dichiarati non corrispondenti alle risultanze istruttorie dal
01.07.2021 al 30.06.2022” (cfr. doc. h – rigetto domanda prot. n.
6100.26/12/2021.0263554). Pt_1
In ragione di ciò, l'odierno appellato ha ripresentato una seconda domanda di pagamento in data 1.2.2022, dichiarando i dati reddituali corretti e, dunque, di aver prodotto nell'anno 2020 un reddito complessivo di euro 20.365,00 (cfr. domanda di pagamento sub doc. 9 e certificazione dei redditi 2020 sub doc. 13).
Ed infatti, la seconda domanda di pagamento è stata rigettata da con Pt_1 diversa motivazione riferita alla “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare dal 1.7.2021 al 30.6.2022” (cfr. doc. 10 parte ricorrente fasc. primo grado), ciò, peraltro, omettendo di considerare l'oramai intervenuto trasferimento in Italia della moglie e dei figli minori”.
6. Considerati e rielaborati i dati di calcolo forniti dall'interessato e non contestati dall'Istituto (“1.7.2021 al 28.2.2022: reddito di riferimento anno 2020 €
20.365,00: dovuto per la coniuge e tre figli minori: € 329,00 x 8 mesi = €
2.632,00 + (maggiorazione ex art. 5 DL 79/21): € 55,00 x 3 figli x 8 mesi =
1.320,00 = 3.952,00 euro”), emerge in relazione ai mesi di gennaio e febbraio
2022 un credito di € 988,00 (dovuto per la coniuge e tre figli minori: € 329,00 x 2
18 mesi = € 658,00 + (maggiorazione ex art. 5 DL 79/21): € 55,00 x 3 figli x 2 mesi =
330,00 = € 988,00), cui va aggiunto l'importo spettante in relazione ai giorni 16 –
31.12.2021.
In assenza di una specifica contestazione di tale conteggio di parte appellata,
e verificatane la correttezza, questa Corte non può che prenderlo a riferimento.
7. La parziale reciproca soccombenza, la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali l'allora ricorrente ha prodotto svariati precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento della residua parte, liquidata come da dispositivo, in Pt_1 applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del procedimento ed ai criteri di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame e la ripetitività delle difese svolte).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, confermata nelle restanti statuizioni, accerta e dichiara che ha diritto al riconoscimento Controparte_2 dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 limitatamente al periodo 16.12.2021/28.2.2022; condanna l' a corrispondergli l'importo di € 988,00 oltre alla Pt_1 somma dovuta per il periodo dal 16 al 31.12.2021, il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
compensa fra le parti in causa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l' al pagamento della residua parte che si Pt_1 liquida, per il primo grado, in € 443,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 481,00 per compensi, oltre accessori di legge, somme tutte da distrarsi in favore dei difensori dell'odierno appellato dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Bologna il 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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