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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 445/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
(IÀ , Parte_1 Parte_2 quale Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA , con sede legale in P.IVA_1
Roma (RM) Via Giuseppe Grezar n. 14 c.a.p. 00142, rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Garao, giusta procura n atti
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_1
residente in [...], C.da Pozzo Ribaudo Loc. S.P. C.F._1
Acate, Scoglitti, elett. dom.ta nello studio dell'Avv. Giovanni Bongiorno, sito in Vittoria, nella via Bixio n. 97, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'appello
APPELLATA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione l proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 242/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Vittoria in data 24.7.2023, e pubblicata il 5.10.2023, resa nel giudizio iscritto a ruolo al R.G. n. 1590/2022, con la quale il Giudice di prime cure aveva annullato la cartella di pagamento n. 297 2019 00060988 46 000, emessa da per la Provincia di Catania, comunicata in data Parte_2
10.03.2022, e avente come presupposto i verbali di violazione del codice della strada n. V:UFF/1008836 del 15.02.2018 e n. V:UFF/1008836 del
15.02.2018, mai o irritualmente notificati. Chiedeva l'appellante dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, e la conseguente nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_2
quale soggetto titolare del credito iscritto a ruolo (litisconsorte
[...] necessario), e quindi riconoscersi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con la , e per Controparte_2
l'effetto, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., pronunciarsi una sentenza di rimessione della causa la primo Giudice.
Si costituiva , la quale chiedeva rigettarsi il proposto Controparte_1 appello in quanto infondato in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente impositore e l'Agente della riscossione, in virtù delle considerazioni di cui alla relativa comparsa costitutiva.
Ciò premesso, l'appello in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 4
Ed invero, come recentemente statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30777 del 06/11/2023, «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, “la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”
(da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso IÀ Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv.
626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n.
24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, “trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”; in senso analogo Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)»; − pertanto, è infondata la prima censura, che si fonda su precedenti giurisprudenziali relativi a diverse tipologie di entrate che sono oggetto di riscossione coattiva (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 11661/2024).
Afferma la Cassazione che non esiste un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nel giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento, dell'ente impositore, variando esso per materia. Infatti, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, “la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”. Per contro, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, “nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle 5
cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. Sez. Un., sent.
8 marzo 2022, n. 7514, Rv. 664407-01). Ancora diversa è la disciplina per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, giacché “non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 cod. proc. civ.” (così, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 novembre 2019, n.
29798, Rv. 656156-01; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 21 giugno 2022, n. 30123, non massimata) (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n.
30777/2023).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali recentemente espressi dalla
Suprema Corte l'appello in esame deve pertanto ritenersi fondato, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza, e dell'intero giudizio di primo grado, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, e rimessione della causa al primo Giudice, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica della presente decisione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c. 6
Si reputa tuttavia equo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura controversa della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 242/23, emessa dal Giudice Di Pace di
[...]
Vittoria in data 24.07.2023, pubblicata il 05.10.2023, nell'ambito del procedimento n. 1590/2022 R.G.
dichiara la nullità della stessa, e del giudizio de quo;
visto l'art. 354 c.p.c.
rimette la causa al Giudice di primo grado, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo nel termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente decisione.
Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ragusa, il 28 marzo 2025.
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Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo