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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2538/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Ferrante Stefania) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Cusumano Leonardo) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 30.05.2005, matrimonio civile con , dalla cui unione erano nati CP_1 due figli (di anni 18 e 17) chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• Assegnare la casa coniugale al marito;
CP_1
• Porre a carico del sig. per il mantenimento del figli minori, un assegno mensile di CP_1 euro 500,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre il 50% alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figlii, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concertate tra le parti. • Stabilire che i figli minori e siano affidatati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
• Disporre che il padre potrà incontrare il figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni che dovranno conciliare con gli impegni della madre e quelli scolastici dei minori, stante anche le difficoltà logistiche che impediscono fattualmente di potere stabilire orari e giorni di visita con il padre. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto che, aderiva alle domande formulate dalla ricorrente e chiedeva la trasformazione del rito.
All'udienza dell'11.06.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano l'accoglimento delle medesime condizioni e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Per il resto, la separazione può essere pronunziata sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti alle quali non si è opposto il P.M.
Prima però va rilevato che nessuna statuizione deve essere adottata in ordine all'affidamento del figlio divenuto, nelle more del procedimento, maggiorenne e che non si è Persona_1 proceduto all'ascolto del minore (oggi di anni 17 e prossimo alla maggiore età), Persona_2 non essendovi tra le parti alcun contrasto in merito al suo collocamento presso la madre.
Pertanto, il minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. Quanto al diritto di visita del padre, considerato che il minore risiede a Londra, deve prevedersi che gli incontri avvengano liberamente secondo tempi e modalità che i coniugi dovranno di volta in volta concordare.
Deve poi porsi a carico del convenuto l'obbligo corrispondere a l'assegno di Parte_1 mantenimento per i figli di euro 500,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, previa concertazione tra le parti.
Quanto alla casa coniugale, il Collegio prende atto della concorde volontà delle parti di prevederne l'uso da parte del convenuto.
In ragione dell'accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1 il 15/11/1965 e , nato a [...] il [...]; CP_1
affida il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
prende atto delle condizioni concordate in merito alla casa coniugale;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data
16.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Milisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)