Ordinanza cautelare 7 giugno 2018
Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01694/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2018, proposto da
Buena Ventura di Palumbo Sirio e F.Lli Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Galante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via dei Palumbo, 55;
contro
Comune di Vernole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Liborio Romano, 51;
Responsabile Servizio Urbanistica, Demanio e Assetto del Territorio del Comune di Vernole, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Demanio e Assetto del Territorio del Comune di Vernole n.25 del 17/4/2018, comunicata in data 18/4/2018, con la quale è stato ordinato al Palumbo Sirio, nella qualità di legale rappresentante della snc Buena Ventura, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione del fabbricato realizzato nell'area demaniale in concessione del lido Buena Ventura in agro di Vernole entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento;
e per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere sull'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente in data 7/9/2017 e l'illegittimità del relativo silenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vernole;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame è impugnata l’ordinanza di demolizione di cui in epigrafe, relativa all’abusiva realizzazione di un manufatto su area demaniale.
La ricorrente deduce:
Violazione del DPR. 380/2001;
Violazione art. 167 D. Lgs 42/2004;
Eccesso di potere per contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vernole chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o pervenirsi comunque alla reiezione del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza di questa Sezione n. 276/2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
In data 8.9.2022 il comune di Vernole produceva documentazione comprovante la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l’avvenuta demolizione del manufatto.
All’udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Con memorie del Comune di Vernole in data 14.09.2022 e della parte ricorrente in data 12.10.2022 le parti hanno dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, in ragione della intervenuta demolizione del manufatto.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO