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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. e p.i. ), con sede a Nuoro ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura in atti,
contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
Sant'Elena e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Loi,
che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, adversis reiectis,
in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della impugnata sentenza n°1539/2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in persona del Dr.
Paolo Piana,
IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla creditrice opposta, l'ammontare del suo diritto di credito nei Parte_1
confronti della debitrice opponente, , per la fornitura idrica Controparte_1
eseguita nel periodo di cui alla contestata fattura di cessazione n°201102748
del 29.06.2011 presso l'immobile sito in Quartu S. Elena, Via dei Cicloni n°63
e, per l'effetto,
CONDANNARE la medesima al pagamento del credito, quale determinato in corso di causa, in favore di oltre gli interessi moratori Parte_1
convenzionali, calcolati dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. B.22
del Regolamento del S.I.I. e del relativo Allegato D.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio e la integrale o parziale compensazione di quelli del primo grado, stante la reciproca soccombenza.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, rigettare le domande dell'appellante e confermare la sentenza di primo grado. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, compresa l'imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado pari a € 208,75.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 1. propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1514/2015 (r.g. n. 5156/2015) con cui il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento di euro 16.446,46 euro, oltre interessi moratori convenzionali calcolati dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. B.22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, quale corrispettivo per la somministrazione (contratto n. 2005C5185015) di 6.359 m³ cubi d'acqua in favore dell'utenza n. 6267271, per “uso domestico e assimilati”, a lei intestata,
di via Dei Cicloni n. 63 di Quartu Sant'Elena, per le partite dal 31 dicembre
2006 al 27 marzo 2009, indicate nella fattura n. 201102748, emessa da il 29 giugno 2011, consumo rilevato in base alle letture, Parte_1
effettuate sul contatore avente numero di matricola 31104189182/275895, di
3.990 m³ il 31 dicembre 2006 e di 10.349 m³ il 27 marzo 2009.
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunta oppose che:
1. la fattura posta a base dell'ingiunzione era stata preceduta dalla fattura n. 201002846322 del 15 giugno 2010 per euro
16.735,13, relativa ai consumi dal 1° gennaio 2007 all'11 novembre
2009, annullata a seguito di reclamo sul rilievo che dal 27 marzo
2009 l'utenza n. 6267271 era cessata e presso la presa d'acqua della casa di via Dei Cicloni n. 63 di Quartu Sant'Elena era subentrata come nuova titolare con utenza numero 6572234; Persona_1
2. non era chiaro come fosse stato possibile effettuare la lettura di 10.400 m³ in data 11 novembre 2009, posto che il contatore matricola numero 275895 era stato rimosso il 27 marzo 2009 e sostituito con quello numero 031922 intestato alla Per_1
pagina 3 di 13 3. il consumo di 6359 m³ nei 490 giorni trascorsi tra il 1°
gennaio 2007 e il 27 marzo 2009, pari a oltre 12,977 m³/giorno, non era verosimile perché si trattava di consumi del tutto spropositati tenuto conto dei consumi precedenti il periodo in questione, atteso che per il primo semestre 2009 erano risultati consumi pari a m.c. 30
(lettura contatore al 30 giugno 2009 m.c. 4030), mentre il 31
dicembre 2008 il contatore aveva dato lettura di m.c. 4000;
4. ella non aveva mai abitato nella casa di via Dei Cicloni e l'aveva venduta, con atto pubblico del 27 ottobre 2008, a Per_1
la quale era stata subito immessa nel possesso;
[...]
5. non aveva dato i chiarimenti da ella richiesti ed era Pt_1
chiaro che il 27 marzo 2009 non fosse stata fatta alcuna lettura e che il comportamento di non fosse stato improntato a buona Pt_1
fede.
*
resistette, spiegando che: Pt_1
i. il reclamo della era stato accolto giacché la prima CP_1
fattura era stata emessa per consumi dal 1° gennaio 2007 all'11
novembre 2009 malgrado dal 27 marzo 2009 l'utente avesse chiesto la cessazione del servizio;
ii. con lettera protocollo RL/AC38915, aveva comunicato alla l'esito del reclamo e, ricalcolati gli importi, aveva emesso CP_1
una nuova fattura a saldo conseguente alla cessazione della relativa utenza;
pagina 4 di 13 iii. la nuova fattura poi posta a base del ricorso monitorio era pienamente legittima in quanto emessa per il corrispettivo dovuto a seguito dei consumi calcolati nell'arco temporale correttamente individuato ed esattamente specificato nel dettaglio;
iv. la non aveva ragioni di dolersi della lettura effettuata in CP_1
data 11 novembre 2009, giacché essa non era stata utilizzata per calcolare gli importi richiesti col decreto ingiuntivo, in quanto riferiti al periodo fino alle 27 marzo 2009;
v. dal verbale interventi sul contatore (n. reg. commessa 275, cod.
commessa A10), emergeva che in data 11 settembre 2009 il contatore matricola 275895, intestato alla , era ancora CP_1
installato e segnava il consumo di 10.438 m³ ed era stato rimosso,
proprio in esecuzione della richiesta chiusura utenza che la CP_1
aveva formulato il 27 marzo 2009;
vi. la doglianza circa l'abnormità dei consumi indicati nella fattura posta base dell'ingiunzione rispetto a quelli precedenti era infondata perché basata sul raffronto tra la fattura a saldo n. 201102748 di euro
16.446,46 e la fattura in acconto (la n. B 200902728248 di 33,74
emessa in data 21 settembre 2009);
vii. successivamente, a seguito di lettura del contatore effettuata
dagli operatori a ciò preposti in data 27 Marzo 2009, [aveva]
emesso la fattura a saldo n. 201102748 sulla base delle misurazioni
effettuate.
*
pagina 5 di 13 Con la sentenza n. 1539, pubblicata il 9 giugno 2022, il Tribunale accolse l'opposizione e respinse la domanda di condanna formulata da Pt_1
Il primo giudice escluse che l'opposta avesse dato prova del proprio credito,
in quanto:
• la aveva contestato la lettura di 10.349 m³ (a fronte dei CP_1
3.990 m³ della precedente lettura del 31 dicembre 2006);
• non aveva provato di avere effettuato la lettura del Pt_1
contatore in data 27 marzo 2009;
• le difese di erano contraddittorie e la lettura del Pt_1
contatore dell'11 novembre 2009 non consentiva di ricostruire i consumi della , perché tardiva di 7 mesi e mezzo rispetto alla CP_1
data di cessazione dell'utenza e perché aveva registrato anche i consumi pacificamente riferibili a senza che fosse Persona_1
possibile distinguere tra i consumi delle due utenze;
• non sarebbe stato possibile ricorrere ai criteri suppletivi previsti dall'articolo B-35 del regolamento del servizio idrico integrato con riferimento ai consumi medi precedenti o a quelli medi successivi o a quelli medi statistici.
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione la quale con un Pt_1
unico motivo ha censurato l'approdo interpretativo del Tribunale, fondato sulla questione centrale sollevata dalla opponente per cui il contatore n. 275895 non era più operativo dal 27 marzo 2009, essendo stato rimosso e sostituito con quello n. 031922.
pagina 6 di 13 A fondamento di quanto lamentato, ha opposto come: Pt_1
1. la (o chi per lei) aveva sempre regolarmente goduto della CP_1
fornitura idrica e dei servizi di depurazione e fognatura ad uso domestico
residente fino alla data (11 novembre 2009) in cui il contatore a suo nome (avente matricola n. 275895) era stato sostituito con quello, avente matricola n. 031922, intestato alla nuova utenza Persona_1
2. in violazione dell'art. B.17 del Regolamento S.I.I., nel dare la disdetta mediante l'utilizzo dell'apposito modulo predisposto, la aveva CP_1
omesso di indicare la lettura finale del consumo d'acqua segnato dal contatore a quella data;
3. la non aveva fornito alcuna prova documentale atta a CP_1
dimostrare l'utilizzo di fatto della presa esistente nell'immobile venduto da parte dell'acquirente sin dal 27 marzo 2009; Per_1
4. la aveva omesso la verifica periodica del contatore allo scopo CP_1
di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente in caso di consumi eccessivi d'acqua e di effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite;
5. la non aveva mai lamentato il malfunzionamento del Controparte_1
proprio contatore e/o di consumi anomali.
*
3. L'appellata ha resistito, evidenziando –tra le altre difese già sollevate in primo grado- tutte le omissioni del gestore del servizio e ribadendo la tesi di fondo posta a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo secondo cui senza pagina 7 di 13 lettura alla data del 27 marzo 2009 non vi è alcun criterio accettabile conforme
alla legge per stabilire i consumi pertinenti alla e distinguerli da CP_1
quelli pertinenti alla Per_1
* * *
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Sottolineato come gli elementi fattuali della vicenda, al di là di alcune generiche contestazioni (quasi di stile) della , siano sostanzialmente CP_1
pacifici (lettura del 31 dicembre 2006 dell'utenza intestata alla CP_1
indicante consumi di 3.990 m³ mentre quella successiva dell'11 novembre
2009 indicante consumi di 10.349 m³), deve ritenersi che la conclusione cui è
giunto il Tribunale non sia condivisibile.
Il passaggio centrale della sentenza è costituito dal rilievo per cui l'unica
lettura effettiva successiva a quella del 31/12/2006 sia quella dell'11/11/2009,
la quale però non consente di ricostruire i consumi attribuibili alla , CP_1
perché tardiva di 7 mesi e mezzo rispetto alla data di cessazione dell'utenza e,
quindi, tale da aver registrato anche i consumi pacificamente riferibili a
senza che a posteriori sia possibile comprendere se i Persona_1
rilevantissimi consumi medi giornalieri dal 31/12/2006-11/11/2009 siano
attribuibili al periodo 31/12/2006-27/03/2009 di pertinenza della , CP_1
oppure al periodo 27/03/2009-11/11/2009 di pertinenza della (pag. Per_1
13).
Tale ragionamento, pur metodologicamente condivisibile, non può
sorreggere la decisione nel caso concreto, giacché trascura la circostanza che una cessazione dell'utenza alla data del 27 marzo 2009 non si era CP_1
pagina 8 di 13 ancora effettivamente verificata e il fatto che, cionondimeno, l'utente aveva continuato (personalmente o tramite terzi, ragionevolmente la cessionaria dell'immobile a usufruire della somministrazione. Per_1
In una situazione siffatta, deve ritenersi del tutto irrilevante accertare –ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati in fattura- chi abbia concretamente usufruito delle prestazioni collegate all'utenza, non potendo rispondere dei consumi altri che l'intestatario.
È del tutto palese che la sola richiesta di cessazione dell'utenza, effettuata pacificamente dalla in data 27 marzo 2009, non valesse, di per sé, a CP_1
esonerarla dal pagamento delle fatture relative all'utenza, non fosse altro perché il servizio di cui si tratta -all'attualità- non consente al gestore di intervenire telematicamente per interrompere l'erogazione dell'acqua, ma richiede un intervento fisico, il quale richiede tempi tecnici.
È pur vero che l'art.
4.5 della carta del servizio idrico integrato prevede che il tempo massimo entro cui il gestore provvede a disattivare la fornitura dell'acqua non sia superiore a quindici giorni e che abbia provveduto Pt_1
in realtà a distanza di circa otto mesi.
Tanto, però, non può determinare che il venire meno del diritto del gestore al pagamento dei corrispettivi maturati oltre il termine dei quindici giorni previsto dalla citata C.S.I.I.
Il termine in questione, al pari degli altri previsti dall'art. 4 della carta, ha la funzione di imporre ad di intervenire prontamente e la sua violazione Pt_1
può giustificare, nel ricorso di tutti i presupposti, una pretesa risarcitoria dei pagina 9 di 13 danni patiti dall'utenza; la violazione del termine, però, non rende inesigibile il credito da somministrazione a favore del gestore.
Evidentemente ispirato a un obbligo di buona fede contrattuale, all'onere di di intervenire tempestivamente per la cessazione dell'utenza Pt_1
corrisponde quello dell'utente di indicare, oltre al numero d'utenza e la matricola contatore, anche la lettura finale dei consumi (art. B.17 R.S.I.I.).
Tale ultimo dato -che pacificamente la non ha fornito- avrebbe CP_1
consentito, in una situazione di conclamato ritardo del gestore nella chiusura del contatore, di individuare i consumi dell'utenza, sia pure in danno di per la differenza rispetto al momento di effettiva chiusura del Pt_1
contatore, a dispetto della previsione, sempre contenuta nell'art. da ultimo citato, per cui l'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei
consumi fino al giorno della chiusura del contatore.
Non avendo la provveduto a comunicare, all'atto della richiesta di CP_1
disattivazione, la lettura finale dei consumi e avendo ella continuato a (o permesso ad altri di) godere dell'erogazione dei servizi del gestore, la stessa non può che essere tenuta -in via di prima approssimazione- al pagamento dei corrispettivi maturati a favore della somministrante anche successivamente alla richiesta di cessazione dell'utenza.
A quest'ultimo proposito occorre considerare che, in realtà, a seguito del reclamo della , provvide a rideterminare in riduzione CP_1 Pt_1
l'importo in fattura, poi azionato in sede monitoria.
In particolare, il gestore determinò il consumo medio nel periodo tra le due misurazioni effettive (31 dicembre 2006-11 novembre 2009) e ridusse, in pagina 10 di 13 misura proporzionale per i 229 giorni compresi tra il 27 marzo 2009 e l'11
novembre 2009, la somma addebitata in fattura alla . CP_1
In applicazione del principio della domanda, l'importo dovuto dalla CP_1
deve essere, conseguentemente, ricondotto da quello risultante dalla lettura dell'11 novembre 2009 a quello inferiore preteso con la fattura posta a base della domanda di ingiunzione.
Tale conclusione non è contradetta dalla circostanza che avesse Pt_1
emesso una fattura per il primo semestre 2009 di euro 33,74.
È del tutto pacifico che tale fattura sia stata emessa in acconto e non già
sulla base di una comunicazione da parte dell'intestataria dell'utenza o sulla base di una lettura effettiva da parte del gestore.
Conseguentemente, tale fatturazione non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione dei consumi complessivi.
Infine, neanche la difesa relativa ai consumi spropositati giustifica il rigetto dell'appello.
Osservato come la difesa fosse stata sviluppata in modo assolutamente generico sin dal primo grado, occorre considerare che anteriormente alla nota del 28 ottobre 2013 (doc. 14 opponente) di contestazione della fattura n.
201102748 (azionata in sede monitoria) non risulta che la non avesse CP_1
mai lamentato alcunché.
In ogni caso, il riferimento ai consumi spropositati non rende di per sé
infondata la pretesa creditoria del gestore, atteso che la non ha neanche CP_1
lamentato un malfunzionamento del contatore e che eventuali perdite a valle di questo non sarebbero comunque a carico del gestore.
pagina 11 di 13 La sentenza impugnata deve essere, dunque, riformata e deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Controparte_1
*
5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione determinato dalla misura del credito azionato in via monitoria, i compensi sono determinati ai valori medi per le fasi studio,
introduttiva e di trattazione e ai valori minimi per la fase di decisione per il giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di decisione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in riforma della sentenza n. 1539/2022 del Tribunale di
Cagliari, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1514/2015;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in:
▪ euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il primo grado di giudizio;
▪ euro 3.011,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Cagliari, 29 maggio 2025
pagina 12 di 13 Il consigliere estensore dott. Enzo Luchi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. e p.i. ), con sede a Nuoro ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura in atti,
contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
Sant'Elena e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Loi,
che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, adversis reiectis,
in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della impugnata sentenza n°1539/2022, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in persona del Dr.
Paolo Piana,
IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla creditrice opposta, l'ammontare del suo diritto di credito nei Parte_1
confronti della debitrice opponente, , per la fornitura idrica Controparte_1
eseguita nel periodo di cui alla contestata fattura di cessazione n°201102748
del 29.06.2011 presso l'immobile sito in Quartu S. Elena, Via dei Cicloni n°63
e, per l'effetto,
CONDANNARE la medesima al pagamento del credito, quale determinato in corso di causa, in favore di oltre gli interessi moratori Parte_1
convenzionali, calcolati dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. B.22
del Regolamento del S.I.I. e del relativo Allegato D.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio e la integrale o parziale compensazione di quelli del primo grado, stante la reciproca soccombenza.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, rigettare le domande dell'appellante e confermare la sentenza di primo grado. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, compresa l'imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado pari a € 208,75.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 1. propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1514/2015 (r.g. n. 5156/2015) con cui il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento di euro 16.446,46 euro, oltre interessi moratori convenzionali calcolati dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. B.22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, quale corrispettivo per la somministrazione (contratto n. 2005C5185015) di 6.359 m³ cubi d'acqua in favore dell'utenza n. 6267271, per “uso domestico e assimilati”, a lei intestata,
di via Dei Cicloni n. 63 di Quartu Sant'Elena, per le partite dal 31 dicembre
2006 al 27 marzo 2009, indicate nella fattura n. 201102748, emessa da il 29 giugno 2011, consumo rilevato in base alle letture, Parte_1
effettuate sul contatore avente numero di matricola 31104189182/275895, di
3.990 m³ il 31 dicembre 2006 e di 10.349 m³ il 27 marzo 2009.
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunta oppose che:
1. la fattura posta a base dell'ingiunzione era stata preceduta dalla fattura n. 201002846322 del 15 giugno 2010 per euro
16.735,13, relativa ai consumi dal 1° gennaio 2007 all'11 novembre
2009, annullata a seguito di reclamo sul rilievo che dal 27 marzo
2009 l'utenza n. 6267271 era cessata e presso la presa d'acqua della casa di via Dei Cicloni n. 63 di Quartu Sant'Elena era subentrata come nuova titolare con utenza numero 6572234; Persona_1
2. non era chiaro come fosse stato possibile effettuare la lettura di 10.400 m³ in data 11 novembre 2009, posto che il contatore matricola numero 275895 era stato rimosso il 27 marzo 2009 e sostituito con quello numero 031922 intestato alla Per_1
pagina 3 di 13 3. il consumo di 6359 m³ nei 490 giorni trascorsi tra il 1°
gennaio 2007 e il 27 marzo 2009, pari a oltre 12,977 m³/giorno, non era verosimile perché si trattava di consumi del tutto spropositati tenuto conto dei consumi precedenti il periodo in questione, atteso che per il primo semestre 2009 erano risultati consumi pari a m.c. 30
(lettura contatore al 30 giugno 2009 m.c. 4030), mentre il 31
dicembre 2008 il contatore aveva dato lettura di m.c. 4000;
4. ella non aveva mai abitato nella casa di via Dei Cicloni e l'aveva venduta, con atto pubblico del 27 ottobre 2008, a Per_1
la quale era stata subito immessa nel possesso;
[...]
5. non aveva dato i chiarimenti da ella richiesti ed era Pt_1
chiaro che il 27 marzo 2009 non fosse stata fatta alcuna lettura e che il comportamento di non fosse stato improntato a buona Pt_1
fede.
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resistette, spiegando che: Pt_1
i. il reclamo della era stato accolto giacché la prima CP_1
fattura era stata emessa per consumi dal 1° gennaio 2007 all'11
novembre 2009 malgrado dal 27 marzo 2009 l'utente avesse chiesto la cessazione del servizio;
ii. con lettera protocollo RL/AC38915, aveva comunicato alla l'esito del reclamo e, ricalcolati gli importi, aveva emesso CP_1
una nuova fattura a saldo conseguente alla cessazione della relativa utenza;
pagina 4 di 13 iii. la nuova fattura poi posta a base del ricorso monitorio era pienamente legittima in quanto emessa per il corrispettivo dovuto a seguito dei consumi calcolati nell'arco temporale correttamente individuato ed esattamente specificato nel dettaglio;
iv. la non aveva ragioni di dolersi della lettura effettuata in CP_1
data 11 novembre 2009, giacché essa non era stata utilizzata per calcolare gli importi richiesti col decreto ingiuntivo, in quanto riferiti al periodo fino alle 27 marzo 2009;
v. dal verbale interventi sul contatore (n. reg. commessa 275, cod.
commessa A10), emergeva che in data 11 settembre 2009 il contatore matricola 275895, intestato alla , era ancora CP_1
installato e segnava il consumo di 10.438 m³ ed era stato rimosso,
proprio in esecuzione della richiesta chiusura utenza che la CP_1
aveva formulato il 27 marzo 2009;
vi. la doglianza circa l'abnormità dei consumi indicati nella fattura posta base dell'ingiunzione rispetto a quelli precedenti era infondata perché basata sul raffronto tra la fattura a saldo n. 201102748 di euro
16.446,46 e la fattura in acconto (la n. B 200902728248 di 33,74
emessa in data 21 settembre 2009);
vii. successivamente, a seguito di lettura del contatore effettuata
dagli operatori a ciò preposti in data 27 Marzo 2009, [aveva]
emesso la fattura a saldo n. 201102748 sulla base delle misurazioni
effettuate.
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pagina 5 di 13 Con la sentenza n. 1539, pubblicata il 9 giugno 2022, il Tribunale accolse l'opposizione e respinse la domanda di condanna formulata da Pt_1
Il primo giudice escluse che l'opposta avesse dato prova del proprio credito,
in quanto:
• la aveva contestato la lettura di 10.349 m³ (a fronte dei CP_1
3.990 m³ della precedente lettura del 31 dicembre 2006);
• non aveva provato di avere effettuato la lettura del Pt_1
contatore in data 27 marzo 2009;
• le difese di erano contraddittorie e la lettura del Pt_1
contatore dell'11 novembre 2009 non consentiva di ricostruire i consumi della , perché tardiva di 7 mesi e mezzo rispetto alla CP_1
data di cessazione dell'utenza e perché aveva registrato anche i consumi pacificamente riferibili a senza che fosse Persona_1
possibile distinguere tra i consumi delle due utenze;
• non sarebbe stato possibile ricorrere ai criteri suppletivi previsti dall'articolo B-35 del regolamento del servizio idrico integrato con riferimento ai consumi medi precedenti o a quelli medi successivi o a quelli medi statistici.
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2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione la quale con un Pt_1
unico motivo ha censurato l'approdo interpretativo del Tribunale, fondato sulla questione centrale sollevata dalla opponente per cui il contatore n. 275895 non era più operativo dal 27 marzo 2009, essendo stato rimosso e sostituito con quello n. 031922.
pagina 6 di 13 A fondamento di quanto lamentato, ha opposto come: Pt_1
1. la (o chi per lei) aveva sempre regolarmente goduto della CP_1
fornitura idrica e dei servizi di depurazione e fognatura ad uso domestico
residente fino alla data (11 novembre 2009) in cui il contatore a suo nome (avente matricola n. 275895) era stato sostituito con quello, avente matricola n. 031922, intestato alla nuova utenza Persona_1
2. in violazione dell'art. B.17 del Regolamento S.I.I., nel dare la disdetta mediante l'utilizzo dell'apposito modulo predisposto, la aveva CP_1
omesso di indicare la lettura finale del consumo d'acqua segnato dal contatore a quella data;
3. la non aveva fornito alcuna prova documentale atta a CP_1
dimostrare l'utilizzo di fatto della presa esistente nell'immobile venduto da parte dell'acquirente sin dal 27 marzo 2009; Per_1
4. la aveva omesso la verifica periodica del contatore allo scopo CP_1
di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente in caso di consumi eccessivi d'acqua e di effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite;
5. la non aveva mai lamentato il malfunzionamento del Controparte_1
proprio contatore e/o di consumi anomali.
*
3. L'appellata ha resistito, evidenziando –tra le altre difese già sollevate in primo grado- tutte le omissioni del gestore del servizio e ribadendo la tesi di fondo posta a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo secondo cui senza pagina 7 di 13 lettura alla data del 27 marzo 2009 non vi è alcun criterio accettabile conforme
alla legge per stabilire i consumi pertinenti alla e distinguerli da CP_1
quelli pertinenti alla Per_1
* * *
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Sottolineato come gli elementi fattuali della vicenda, al di là di alcune generiche contestazioni (quasi di stile) della , siano sostanzialmente CP_1
pacifici (lettura del 31 dicembre 2006 dell'utenza intestata alla CP_1
indicante consumi di 3.990 m³ mentre quella successiva dell'11 novembre
2009 indicante consumi di 10.349 m³), deve ritenersi che la conclusione cui è
giunto il Tribunale non sia condivisibile.
Il passaggio centrale della sentenza è costituito dal rilievo per cui l'unica
lettura effettiva successiva a quella del 31/12/2006 sia quella dell'11/11/2009,
la quale però non consente di ricostruire i consumi attribuibili alla , CP_1
perché tardiva di 7 mesi e mezzo rispetto alla data di cessazione dell'utenza e,
quindi, tale da aver registrato anche i consumi pacificamente riferibili a
senza che a posteriori sia possibile comprendere se i Persona_1
rilevantissimi consumi medi giornalieri dal 31/12/2006-11/11/2009 siano
attribuibili al periodo 31/12/2006-27/03/2009 di pertinenza della , CP_1
oppure al periodo 27/03/2009-11/11/2009 di pertinenza della (pag. Per_1
13).
Tale ragionamento, pur metodologicamente condivisibile, non può
sorreggere la decisione nel caso concreto, giacché trascura la circostanza che una cessazione dell'utenza alla data del 27 marzo 2009 non si era CP_1
pagina 8 di 13 ancora effettivamente verificata e il fatto che, cionondimeno, l'utente aveva continuato (personalmente o tramite terzi, ragionevolmente la cessionaria dell'immobile a usufruire della somministrazione. Per_1
In una situazione siffatta, deve ritenersi del tutto irrilevante accertare –ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati in fattura- chi abbia concretamente usufruito delle prestazioni collegate all'utenza, non potendo rispondere dei consumi altri che l'intestatario.
È del tutto palese che la sola richiesta di cessazione dell'utenza, effettuata pacificamente dalla in data 27 marzo 2009, non valesse, di per sé, a CP_1
esonerarla dal pagamento delle fatture relative all'utenza, non fosse altro perché il servizio di cui si tratta -all'attualità- non consente al gestore di intervenire telematicamente per interrompere l'erogazione dell'acqua, ma richiede un intervento fisico, il quale richiede tempi tecnici.
È pur vero che l'art.
4.5 della carta del servizio idrico integrato prevede che il tempo massimo entro cui il gestore provvede a disattivare la fornitura dell'acqua non sia superiore a quindici giorni e che abbia provveduto Pt_1
in realtà a distanza di circa otto mesi.
Tanto, però, non può determinare che il venire meno del diritto del gestore al pagamento dei corrispettivi maturati oltre il termine dei quindici giorni previsto dalla citata C.S.I.I.
Il termine in questione, al pari degli altri previsti dall'art. 4 della carta, ha la funzione di imporre ad di intervenire prontamente e la sua violazione Pt_1
può giustificare, nel ricorso di tutti i presupposti, una pretesa risarcitoria dei pagina 9 di 13 danni patiti dall'utenza; la violazione del termine, però, non rende inesigibile il credito da somministrazione a favore del gestore.
Evidentemente ispirato a un obbligo di buona fede contrattuale, all'onere di di intervenire tempestivamente per la cessazione dell'utenza Pt_1
corrisponde quello dell'utente di indicare, oltre al numero d'utenza e la matricola contatore, anche la lettura finale dei consumi (art. B.17 R.S.I.I.).
Tale ultimo dato -che pacificamente la non ha fornito- avrebbe CP_1
consentito, in una situazione di conclamato ritardo del gestore nella chiusura del contatore, di individuare i consumi dell'utenza, sia pure in danno di per la differenza rispetto al momento di effettiva chiusura del Pt_1
contatore, a dispetto della previsione, sempre contenuta nell'art. da ultimo citato, per cui l'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei
consumi fino al giorno della chiusura del contatore.
Non avendo la provveduto a comunicare, all'atto della richiesta di CP_1
disattivazione, la lettura finale dei consumi e avendo ella continuato a (o permesso ad altri di) godere dell'erogazione dei servizi del gestore, la stessa non può che essere tenuta -in via di prima approssimazione- al pagamento dei corrispettivi maturati a favore della somministrante anche successivamente alla richiesta di cessazione dell'utenza.
A quest'ultimo proposito occorre considerare che, in realtà, a seguito del reclamo della , provvide a rideterminare in riduzione CP_1 Pt_1
l'importo in fattura, poi azionato in sede monitoria.
In particolare, il gestore determinò il consumo medio nel periodo tra le due misurazioni effettive (31 dicembre 2006-11 novembre 2009) e ridusse, in pagina 10 di 13 misura proporzionale per i 229 giorni compresi tra il 27 marzo 2009 e l'11
novembre 2009, la somma addebitata in fattura alla . CP_1
In applicazione del principio della domanda, l'importo dovuto dalla CP_1
deve essere, conseguentemente, ricondotto da quello risultante dalla lettura dell'11 novembre 2009 a quello inferiore preteso con la fattura posta a base della domanda di ingiunzione.
Tale conclusione non è contradetta dalla circostanza che avesse Pt_1
emesso una fattura per il primo semestre 2009 di euro 33,74.
È del tutto pacifico che tale fattura sia stata emessa in acconto e non già
sulla base di una comunicazione da parte dell'intestataria dell'utenza o sulla base di una lettura effettiva da parte del gestore.
Conseguentemente, tale fatturazione non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione dei consumi complessivi.
Infine, neanche la difesa relativa ai consumi spropositati giustifica il rigetto dell'appello.
Osservato come la difesa fosse stata sviluppata in modo assolutamente generico sin dal primo grado, occorre considerare che anteriormente alla nota del 28 ottobre 2013 (doc. 14 opponente) di contestazione della fattura n.
201102748 (azionata in sede monitoria) non risulta che la non avesse CP_1
mai lamentato alcunché.
In ogni caso, il riferimento ai consumi spropositati non rende di per sé
infondata la pretesa creditoria del gestore, atteso che la non ha neanche CP_1
lamentato un malfunzionamento del contatore e che eventuali perdite a valle di questo non sarebbero comunque a carico del gestore.
pagina 11 di 13 La sentenza impugnata deve essere, dunque, riformata e deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Controparte_1
*
5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione determinato dalla misura del credito azionato in via monitoria, i compensi sono determinati ai valori medi per le fasi studio,
introduttiva e di trattazione e ai valori minimi per la fase di decisione per il giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di decisione per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in riforma della sentenza n. 1539/2022 del Tribunale di
Cagliari, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1514/2015;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in:
▪ euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il primo grado di giudizio;
▪ euro 3.011,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Cagliari, 29 maggio 2025
pagina 12 di 13 Il consigliere estensore dott. Enzo Luchi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
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