Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 1391/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. SCALIA ALESSANDRO Parte_1
CONTRO
, con l'avv. SPARACINO Controparte_1
MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte in data 28/1/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1391/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. SCALIA Parte_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, quanto alle somme indebitamente trattenute dall'INPS da dicembre
2021 a maggio 2024, e condanna l'INPS alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 884,40 a titolo di interessi legali sulle somme predette.
Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SCALIA ALESSANDRO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2024 parte ricorrente chiedeva ritenersi illegittima la comunicazione INPS di indebito del 17/9/2021, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto all' a tale titolo, deducendo che CP_1
nessun indebito si era verificato, che esso comunque non poteva essere dall'INPS recuperato in proprio danno.
Concludeva, quindi: “Ritenere e dichiarare l'insussistenza del debito previdenziale oggetto di contestazione. In subordine, ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione di ripetizione di indebito proposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 52 della Legge e dell'interpretazione autentica fornita dalla L. n. 412 del 1991.
Ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme mensilmente trattenute, pari ad euro 415,37 a decorrere dal mese di dicembre 2021.
Condannare l'INPS al pagamento delle somme indebitamente trattenute, aumentate di interessi
e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo di aver annullato l'indebito per cui è causa e di aver disposto la restituzione degli arretrati;
chiedeva un rinvio della causa al fine di potere documentare il pagamento degli arretrati.
Parte ricorrente ha allegato alle note di trattazione scritte depositate in data
3.9.2024 l'avvenuta liquidazione della sola somma capitale dovuta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla stessa, con condanna dell'INPS alla corresponsione sulla somma versata degli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite.
Al fine di consentire la quantificazione degli interessi legali, la causa veniva rinviata all'odierna udienza sostituita con note scritte.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate solo da parte ricorrente, viene decisa all'odierna udienza di trattazione scritta, con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, stante l'annullamento in autotutela dell'indebito e della restituzione delle somme indebitamente trattenute, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla sola somma capitale dovuta, nonché la condanna dell'Istituto alla corresponsione sulla somma versata degli interessi legali, che ha quantificato in complessivi € 884,40, e alla rifusione delle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione dedotta, in relazione alla somma capitale versata, sulla quale sono tuttavia dovuti per legge gli interessi legali, quantificati nelle note conclusive del ricorrente in modo esatto, e al cui pagamento l'INPS va condannato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente, in quanto anche la liquidazione del solo capitale è, in ogni caso, avvenuta ben dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino