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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 38154 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Paolo Palma – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Massimiliano Morelli – convenuto
Oggetto: indebito assistenziale
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge la domanda attorea;
b) spese irripetibili.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 21/10/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' chiedendo dichiararsi irripetibile l'indebito di €. 1.090,18 chiestogli in CP_1 ripetizione dall' con lettera del 22/2/2023 quale erogato per i mesi di CP_1 dicembre 2022 e gennaio 2023 su pensione di invalidità civile ex art. 12 legge n.118/71 , per “maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione non spettante a causa di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
A fondamento della domanda deduceva (in sintesi):
a) mancanza di motivazione;
b) buona fede/legittimo affidamento in relazione agli artt. 52 della legge n.88/89
e 13 legge n.412/91. Resisteva l' chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): CP_1
l'indebito in realtà scaturiva dal fatto che verbale di revisione del 24/11/2022, peraltro comunicato al ricorrente il 15/12/2022, aveva riscontrato il venir meno dell'invalidità totale precedentemente riscontrata, e la persistenza di una mera invalidità parziale ((75%), utile solo ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge n.118/71, per la quale non spettava la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge n.448/2001. L'attore aveva reagito per via giudiziaria, ma successivo decreto di omologa aveva accertato che egli era tornato invalido totale solo dal giugno 2023. In casi del genere l'indebito era ripetibile.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&& ~ 2 ~
1. La domanda attorea appare infondata.
2. Il motivo rubricato in espositiva sub a) appare irrilevante in causa perché la sussistenza delle condizioni di ripetibilità dell'indebito dipende dalle regole sostanziali che disciplinano la fattispecie e non dalla motivazione dei provvedimenti dell' che hanno natura meramente ricognitiva di diritti che CP_1 nascono, si modificano e si estinguono in ragione dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi che regolano le fattispecie sostanziali. Il motivo appare peraltro infondato anche in fatto perché la motivazione risulta del tutto chiara, anche se obiettivamente inveritiera: dal verbale di revisione del
24/11/2022 e dal provvedimento del 20/12/2022 che precede ed esplicita CP_1 la richiesta del 22/2/2023 risulta chiaramente che a seguito della visita di revisione che giudicò l'attore invalido nella misura del 75%, la pensione di invalidità civile venne sostituita dal dicembre 2022 con l'assegno mensile di assistenza di pari importo, e la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge n.448/2001 venne soppressa non già per motivi reddituali, come si scrisse nel provvedimento, ma perché non spetta agli invalidi parziali.
3. Tanto chiarito, il motivo sub b) appare infondato.
4. E' diritto vivente qui condiviso che l'art. 13 della legge n. 412/91, riguardando il campo di applicazione dell'art. 52 della legge n.88/89 e quindi gli indebiti previdenziali, non si applica a quelli assistenziali (ex pluris, Cass. 13223/2020).
5. In materia di indebito assistenziale vige comunque, nei casi in cui non è specificamente previsto altrimenti, e comunque nel caso l'indebito sia determinato da motivi reddituali, il principio di settore secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall' , e non CP_1 retroattivamente, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall' (Cass. CP_1
28871/2018); ovvero l'indebito sia addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019, 13915/2021, 24133/2021,
24617/2022).
6. Tale principio non s'applica, invece, nel caso in cui l'indebito discenda da revisione sanitaria negativa: in tali casi la ripetibilità sussiste “ex tunc” dalla data della revisione secondo l'art. 5 del DPR n. 698/94, e l'art. 37, co.8, della legge n.448/98, in linea con l'art. 2033 c.c., non rilevando nemmeno l'eventuale ritardo nella comunicazione della revoca (Cass. 2056/2004, 6610/2005), posto che a seguito di una visita di revisione l'assistito non può nutrire un ragionevole affidamento sulla persistenza del suo diritto a prescindere da quando ne venga a conoscere l'esito. Né può apparire rilevante in senso contrario, sul piano della denunciata lesione di legittimo affidamento quale teoricamente suscettibile di valutazione alla luce dei princìpi fondamentali, il fatto che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 37, co.8 cit., l' a seguito della revisione del 24/11/2022, non abbia provveduto CP_1 all'immediata sospensione della prestazione, erogandola per altri due mesi, apparendo tale durata compatibile coi fisiologici tempi tecnici dei ~ 3 ~
procedimenti, tenuto conto del flusso automatico dei pagamenti, e del tutto irrilevante alla luce dei parametri posti da Corte Edu n. 4893 del 11 febbraio
2021 ( ); tanto più che è documentato ed incontroverso che l'esito della Pt_2 revisione venne comunicato all'attore già il 15 dicembre 2022. 7. Le spese restano irripetibili, essendosi l'attore autocertificato esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 38154 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Paolo Palma – ricorrente Parte_1
E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Massimiliano Morelli – convenuto
Oggetto: indebito assistenziale
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge la domanda attorea;
b) spese irripetibili.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 21/10/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' chiedendo dichiararsi irripetibile l'indebito di €. 1.090,18 chiestogli in CP_1 ripetizione dall' con lettera del 22/2/2023 quale erogato per i mesi di CP_1 dicembre 2022 e gennaio 2023 su pensione di invalidità civile ex art. 12 legge n.118/71 , per “maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione non spettante a causa di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
A fondamento della domanda deduceva (in sintesi):
a) mancanza di motivazione;
b) buona fede/legittimo affidamento in relazione agli artt. 52 della legge n.88/89
e 13 legge n.412/91. Resisteva l' chiedendo respingersi l'avversa domanda perché (in sintesi): CP_1
l'indebito in realtà scaturiva dal fatto che verbale di revisione del 24/11/2022, peraltro comunicato al ricorrente il 15/12/2022, aveva riscontrato il venir meno dell'invalidità totale precedentemente riscontrata, e la persistenza di una mera invalidità parziale ((75%), utile solo ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13, legge n.118/71, per la quale non spettava la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge n.448/2001. L'attore aveva reagito per via giudiziaria, ma successivo decreto di omologa aveva accertato che egli era tornato invalido totale solo dal giugno 2023. In casi del genere l'indebito era ripetibile.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
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1. La domanda attorea appare infondata.
2. Il motivo rubricato in espositiva sub a) appare irrilevante in causa perché la sussistenza delle condizioni di ripetibilità dell'indebito dipende dalle regole sostanziali che disciplinano la fattispecie e non dalla motivazione dei provvedimenti dell' che hanno natura meramente ricognitiva di diritti che CP_1 nascono, si modificano e si estinguono in ragione dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi che regolano le fattispecie sostanziali. Il motivo appare peraltro infondato anche in fatto perché la motivazione risulta del tutto chiara, anche se obiettivamente inveritiera: dal verbale di revisione del
24/11/2022 e dal provvedimento del 20/12/2022 che precede ed esplicita CP_1 la richiesta del 22/2/2023 risulta chiaramente che a seguito della visita di revisione che giudicò l'attore invalido nella misura del 75%, la pensione di invalidità civile venne sostituita dal dicembre 2022 con l'assegno mensile di assistenza di pari importo, e la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge n.448/2001 venne soppressa non già per motivi reddituali, come si scrisse nel provvedimento, ma perché non spetta agli invalidi parziali.
3. Tanto chiarito, il motivo sub b) appare infondato.
4. E' diritto vivente qui condiviso che l'art. 13 della legge n. 412/91, riguardando il campo di applicazione dell'art. 52 della legge n.88/89 e quindi gli indebiti previdenziali, non si applica a quelli assistenziali (ex pluris, Cass. 13223/2020).
5. In materia di indebito assistenziale vige comunque, nei casi in cui non è specificamente previsto altrimenti, e comunque nel caso l'indebito sia determinato da motivi reddituali, il principio di settore secondo il quale l'indebito opera dal momento in cui viene accertato dall' , e non CP_1 retroattivamente, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020, 31372/2019, 28771/2018); dolo che va allegato e provato dall' (Cass. CP_1
28871/2018); ovvero l'indebito sia addebitabile all'assistito che versi in condizione tale da non poter vantare sulla percezione alcun legittimo affidamento (Cass. 28771/2018, 26036/2019, 13915/2021, 24133/2021,
24617/2022).
6. Tale principio non s'applica, invece, nel caso in cui l'indebito discenda da revisione sanitaria negativa: in tali casi la ripetibilità sussiste “ex tunc” dalla data della revisione secondo l'art. 5 del DPR n. 698/94, e l'art. 37, co.8, della legge n.448/98, in linea con l'art. 2033 c.c., non rilevando nemmeno l'eventuale ritardo nella comunicazione della revoca (Cass. 2056/2004, 6610/2005), posto che a seguito di una visita di revisione l'assistito non può nutrire un ragionevole affidamento sulla persistenza del suo diritto a prescindere da quando ne venga a conoscere l'esito. Né può apparire rilevante in senso contrario, sul piano della denunciata lesione di legittimo affidamento quale teoricamente suscettibile di valutazione alla luce dei princìpi fondamentali, il fatto che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 37, co.8 cit., l' a seguito della revisione del 24/11/2022, non abbia provveduto CP_1 all'immediata sospensione della prestazione, erogandola per altri due mesi, apparendo tale durata compatibile coi fisiologici tempi tecnici dei ~ 3 ~
procedimenti, tenuto conto del flusso automatico dei pagamenti, e del tutto irrilevante alla luce dei parametri posti da Corte Edu n. 4893 del 11 febbraio
2021 ( ); tanto più che è documentato ed incontroverso che l'esito della Pt_2 revisione venne comunicato all'attore già il 15 dicembre 2022. 7. Le spese restano irripetibili, essendosi l'attore autocertificato esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)