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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2195/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
Nella causa promossa con atto di citazione notificato con piego raccomandato spedito il 24.12.2024
da c.f. , con l'avv. PAGANIN GIANNA, C.F. Parte_1 C.F._1
per mandato a margine dell'atto di citazione C.F._2
Attore
contro
, c.f. con l'avv. MARTELLATO LUIGINO MARIA, Controparte_1 C.F._3
C.F. , per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
Convenuta
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del , nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per : Pt_1 “ Il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto tra le parti, e in data 27 agosto 2008, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Comune di Portobuffolè (TV).
2. Con vittoria di spese”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni declaratoria occorrenda, contrariis rejectis,
rigettare la richiesta di delibazione dell'attore , con declaratoria di sua Parte_1
inammissibilità e/o comunque infondatezza per contrarietà all'ordine pubblico e insussistenza dei presupposti tutti per la delibazione, per le ragioni, in fatto e in diritto, di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per PG:
Non sono state rassegnate conclusioni.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato con piego raccomandato spedito il 24.12.2024, Parte_1
chiedeva che venisse dichiarata l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto tra le parti, e in data 27 agosto Parte_1 Controparte_1
2008, trascritto nel Comune di Portobuffolè (TV).
2-Si costituiva Eccepiva: Parte_2
-l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc dello per essere intervenuta sentenza di status Pt_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n. 2184/2014 del 20.11.2018, pagina 2 di 8 passata in giudicato;
-la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica per intervenuta convivenza ultratriennale delle parti;
-insussistenza dei presupposti di cui all'art. 120 cc.
3-La causa era istruita documentalmente era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 20.10.2025 (tenutasi cin modalità di trattazione scritta),
previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusivi.
* * * * * *
4-Infondata è l'eccezione della convenuta di carenza di interesse ad agire dello per essere Pt_1
intervenuta sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti “la riscontrata diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, più
volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e riconducibile alla diversità di petitum e causa petendi delle relative domande” giustifica il “riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio” (cfr. Cass. Sez. un. n. 9004 del 31/03/2021).
5-Va però rigettata la domanda di dichiarazione dell'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di data 28.10.2021 relativa al matrimonio celebrato il 27.08.2008 tra le parti,
emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto e resa esecutiva con decreto il 10.60.2024 dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
5.2-Va infatti ravvisata la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di cui è chiesta la delibazione.
“La convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e pagina 3 di 8 di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico. La convivenza deve essere connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità, e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale” (Cass. S.U.17/07/2014 n.16379).
Però “ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente” (Cass.
ord. n. 28307 del 10/10/2023; cfr. anche Cass. n. 149/2023; Cass. n. 20862/2021 e anche Cass. n.
14739/2024).
“Pertanto,… restano irrilevanti quei deficit della volontà, e ancor più della personalità, pur in concreto riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, che non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall'art 120 c.c., inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio (Cass. 21/07/2021,
n. 20862); nell'ordinamento italiano, l'annullamento di un atto per incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive bensì
la prova che il soggetto sia privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in arg. Cass. 15/04/2010, n. 9081)…Inoltre, deve osservarsi che nel nostro ordinamento non rilevano gli stati emotivi che, restando in interiore homine, non si traducano in comportamenti oggettivamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti e che non ogni vizio del pagina 4 di 8 consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'iter formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare (Cass. s.u. n. 19809 del
18/07/2008)” (Cass. 14739/2024, in motivazione).
5.2.1-Nella specie vi è stata senz'altro convivenza ultratriennale, dal momento che il matrimonio è
stato celebrato il 23.08.2008 e il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato dallo il Pt_1
6.12.2013. Nessuna contestazione ha mosso quest'ultimo in ordine alla circostanza che vi sia stata convivenza "come coniugi", intesa “come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità
anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari” (Cass. s.u. n. 16379/2014 cit.).
5.2.2-Occorre pertanto valutare se tale convivenza osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per un vizio genetico del matrimonio.
Tale indagine va compiuta con riferimento al vizio in concreto accertato nella sentenza ecclesiastica e non al suo nomen iuris, con la precisazione che nel presente giudizio di delibazione non è consentito il riesame nel merito da parte del giudice italiano, secondo quanto previsto dal Protocollo addizionale del
1984 ratificato con la legge n. 121 del 1985; sussiste però il potere e dovere di controllo della sentenza canonica sotto il profilo della sua eventuale contrarietà con l'ordine pubblico.
Dunque corre l'obbligo a questa Corte solo di esporre le ragioni del proprio convincimento in ordine alla delibabilità della sentenza ecclesiastica e non già a rifare ex novo il giudizio sulla nullità
matrimoniale (Cass. 14739/2024, in motivazione). pagina 5 di 8 Il che esclude che la decisione possa essere basata sulle risultanze delle CTU espletate in sede di giudizio di separazione e di giudizio di divorzio, come anche dalle relazioni dei servizi sociali. LV
peraltro evidenziare che le stesse erano finalizzate a verificare la capacità genitoriale delle parti e nel momento in cui il matrimonio è andato in crisi e, dunque, non al momento della celebrazione delle nozze.
Per le ragioni indicate al precedente punto 5.1.2 neppure va disposta CTU per verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120 c.c., mentre va evidenziato che non è stata versata in giudizio la perizia espletata avanti il giudice ecclesiastico.
5.2.3-Tanto precisato, va rilevato che nella sentenza ecclesiastica si legge che:
-“scrive il perito: “in sintesi, il periziando, al tempo delle nozze, psicologicamente parlando, era una
persona immatura dal punto di vista psico-affettivo, in particolare nella relazione di genere…il tunc
nuziale di non può prescindere, a mio avviso, da tutto il post nuziale…tale da far pensare che Pt_1
ci fosse una struttura di personalità di tipo “falso sé”;
-“La valutazione peritale mette in evidenza l'immaturità della donna: “ritengo che nella signora
fosse presente, nel tunc nuziale, una immaturità psicoaffettiva, una tendenza all'idealismo CP_1
e al perfezionismo, tratti di personalità ansiosi ed ossessivi, verosimilmente strutturatesi lungo il
continuum della sua vita e pervasivi”;
-“è apparso chiaro che, almeno al momento delle nozze, non è stato possibile un vero discernimento
sull'entità del legame di coppia e sulla reale disponibilità affettiva delle parti per decidersi per le
nozze. Certamente questa mancanza, unitamente ad un progetto di coppia non veramente condiviso e
maturato responsabilmente, ebbe le sue conseguenze anche nella vita coniugale”;
-“le parti sono arrivate al matrimonio molto velocemente, senza un vero percorso di coppia e poi di
discernimento. Anche il figlio veniva concepito senza progettualità e senza un vero “noi di
coppia”…La loro età e le esperienze precedenti furono ritenute sufficienti, specie per la convenuta, pagina 6 di 8 per giungere alle nozze. Tenendo presente come la coppia è giunta alle nozze senza una profonda
conoscenza del sé e dell'altro, senza un progetto condiviso e un adeguato cammino di coppia, appare
chiaro il grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095,2”.
Inoltre sono riportate anche le deposizioni: “la convenuta non dimostrava dei tratti di personalità
adeguati alla vita di coppia, vista la sua personalità dominante e la decisione al matrimonio era molto
imposta e affrettata”; “nella scelta matrimoniale l'attore subiva la scelta della convenuta pensando
che nel matrimonio: “avrebbe potuto maturare un amore e un dialogo con , non così presenti CP_1
prima delle nozze;
scrive il teste : “in tutta sincerità, devo dire che quando ho conosciuto Tes_1
chiedevo però se psicologicamente era una ragazza matura, stabile oppure fragile e Per_1
insicura”.
5.2.4-Ritiene questa Corte che quanto sopra riportato non attesti la presenza di una patologia psichica tale da determinare la incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art 120 c.c., ma tutt'al più una immaturità delle parti e una difettosa capacità di instaurare un rapporto affettivo tra di loro.
6-Ne consegue che la sentenza ecclesiastica non può essere riconosciuta nello stato italiano in quanto contraria al suo ordine pubblico.
7-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore indeterminabile, complessità bassa della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi,
con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta la domanda di dichiarazione dell'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità
di data 28.10.2021 relativa al matrimonio celebrato il 27.08.2008 tra le parti, emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Triveneto e resa esecutiva con decreto il 10.60.2024 dal Supremo Tribunale pagina 7 di 8 della Segnatura Apostolica;
2- condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, che Parte_1 Controparte_1
si liquidano per il giudizio di primo grado in € 6.946,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 27 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
Nella causa promossa con atto di citazione notificato con piego raccomandato spedito il 24.12.2024
da c.f. , con l'avv. PAGANIN GIANNA, C.F. Parte_1 C.F._1
per mandato a margine dell'atto di citazione C.F._2
Attore
contro
, c.f. con l'avv. MARTELLATO LUIGINO MARIA, Controparte_1 C.F._3
C.F. , per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
Convenuta
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del , nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per : Pt_1 “ Il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto tra le parti, e in data 27 agosto 2008, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Comune di Portobuffolè (TV).
2. Con vittoria di spese”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni declaratoria occorrenda, contrariis rejectis,
rigettare la richiesta di delibazione dell'attore , con declaratoria di sua Parte_1
inammissibilità e/o comunque infondatezza per contrarietà all'ordine pubblico e insussistenza dei presupposti tutti per la delibazione, per le ragioni, in fatto e in diritto, di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per PG:
Non sono state rassegnate conclusioni.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato con piego raccomandato spedito il 24.12.2024, Parte_1
chiedeva che venisse dichiarata l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto tra le parti, e in data 27 agosto Parte_1 Controparte_1
2008, trascritto nel Comune di Portobuffolè (TV).
2-Si costituiva Eccepiva: Parte_2
-l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc dello per essere intervenuta sentenza di status Pt_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n. 2184/2014 del 20.11.2018, pagina 2 di 8 passata in giudicato;
-la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica per intervenuta convivenza ultratriennale delle parti;
-insussistenza dei presupposti di cui all'art. 120 cc.
3-La causa era istruita documentalmente era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 20.10.2025 (tenutasi cin modalità di trattazione scritta),
previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusivi.
* * * * * *
4-Infondata è l'eccezione della convenuta di carenza di interesse ad agire dello per essere Pt_1
intervenuta sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti “la riscontrata diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, più
volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e riconducibile alla diversità di petitum e causa petendi delle relative domande” giustifica il “riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio” (cfr. Cass. Sez. un. n. 9004 del 31/03/2021).
5-Va però rigettata la domanda di dichiarazione dell'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di data 28.10.2021 relativa al matrimonio celebrato il 27.08.2008 tra le parti,
emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto e resa esecutiva con decreto il 10.60.2024 dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
5.2-Va infatti ravvisata la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di cui è chiesta la delibazione.
“La convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e pagina 3 di 8 di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico. La convivenza deve essere connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità, e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale” (Cass. S.U.17/07/2014 n.16379).
Però “ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente” (Cass.
ord. n. 28307 del 10/10/2023; cfr. anche Cass. n. 149/2023; Cass. n. 20862/2021 e anche Cass. n.
14739/2024).
“Pertanto,… restano irrilevanti quei deficit della volontà, e ancor più della personalità, pur in concreto riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, che non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall'art 120 c.c., inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio (Cass. 21/07/2021,
n. 20862); nell'ordinamento italiano, l'annullamento di un atto per incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive bensì
la prova che il soggetto sia privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in arg. Cass. 15/04/2010, n. 9081)…Inoltre, deve osservarsi che nel nostro ordinamento non rilevano gli stati emotivi che, restando in interiore homine, non si traducano in comportamenti oggettivamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti e che non ogni vizio del pagina 4 di 8 consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'iter formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare (Cass. s.u. n. 19809 del
18/07/2008)” (Cass. 14739/2024, in motivazione).
5.2.1-Nella specie vi è stata senz'altro convivenza ultratriennale, dal momento che il matrimonio è
stato celebrato il 23.08.2008 e il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato dallo il Pt_1
6.12.2013. Nessuna contestazione ha mosso quest'ultimo in ordine alla circostanza che vi sia stata convivenza "come coniugi", intesa “come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità
anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari” (Cass. s.u. n. 16379/2014 cit.).
5.2.2-Occorre pertanto valutare se tale convivenza osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per un vizio genetico del matrimonio.
Tale indagine va compiuta con riferimento al vizio in concreto accertato nella sentenza ecclesiastica e non al suo nomen iuris, con la precisazione che nel presente giudizio di delibazione non è consentito il riesame nel merito da parte del giudice italiano, secondo quanto previsto dal Protocollo addizionale del
1984 ratificato con la legge n. 121 del 1985; sussiste però il potere e dovere di controllo della sentenza canonica sotto il profilo della sua eventuale contrarietà con l'ordine pubblico.
Dunque corre l'obbligo a questa Corte solo di esporre le ragioni del proprio convincimento in ordine alla delibabilità della sentenza ecclesiastica e non già a rifare ex novo il giudizio sulla nullità
matrimoniale (Cass. 14739/2024, in motivazione). pagina 5 di 8 Il che esclude che la decisione possa essere basata sulle risultanze delle CTU espletate in sede di giudizio di separazione e di giudizio di divorzio, come anche dalle relazioni dei servizi sociali. LV
peraltro evidenziare che le stesse erano finalizzate a verificare la capacità genitoriale delle parti e nel momento in cui il matrimonio è andato in crisi e, dunque, non al momento della celebrazione delle nozze.
Per le ragioni indicate al precedente punto 5.1.2 neppure va disposta CTU per verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120 c.c., mentre va evidenziato che non è stata versata in giudizio la perizia espletata avanti il giudice ecclesiastico.
5.2.3-Tanto precisato, va rilevato che nella sentenza ecclesiastica si legge che:
-“scrive il perito: “in sintesi, il periziando, al tempo delle nozze, psicologicamente parlando, era una
persona immatura dal punto di vista psico-affettivo, in particolare nella relazione di genere…il tunc
nuziale di non può prescindere, a mio avviso, da tutto il post nuziale…tale da far pensare che Pt_1
ci fosse una struttura di personalità di tipo “falso sé”;
-“La valutazione peritale mette in evidenza l'immaturità della donna: “ritengo che nella signora
fosse presente, nel tunc nuziale, una immaturità psicoaffettiva, una tendenza all'idealismo CP_1
e al perfezionismo, tratti di personalità ansiosi ed ossessivi, verosimilmente strutturatesi lungo il
continuum della sua vita e pervasivi”;
-“è apparso chiaro che, almeno al momento delle nozze, non è stato possibile un vero discernimento
sull'entità del legame di coppia e sulla reale disponibilità affettiva delle parti per decidersi per le
nozze. Certamente questa mancanza, unitamente ad un progetto di coppia non veramente condiviso e
maturato responsabilmente, ebbe le sue conseguenze anche nella vita coniugale”;
-“le parti sono arrivate al matrimonio molto velocemente, senza un vero percorso di coppia e poi di
discernimento. Anche il figlio veniva concepito senza progettualità e senza un vero “noi di
coppia”…La loro età e le esperienze precedenti furono ritenute sufficienti, specie per la convenuta, pagina 6 di 8 per giungere alle nozze. Tenendo presente come la coppia è giunta alle nozze senza una profonda
conoscenza del sé e dell'altro, senza un progetto condiviso e un adeguato cammino di coppia, appare
chiaro il grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095,2”.
Inoltre sono riportate anche le deposizioni: “la convenuta non dimostrava dei tratti di personalità
adeguati alla vita di coppia, vista la sua personalità dominante e la decisione al matrimonio era molto
imposta e affrettata”; “nella scelta matrimoniale l'attore subiva la scelta della convenuta pensando
che nel matrimonio: “avrebbe potuto maturare un amore e un dialogo con , non così presenti CP_1
prima delle nozze;
scrive il teste : “in tutta sincerità, devo dire che quando ho conosciuto Tes_1
chiedevo però se psicologicamente era una ragazza matura, stabile oppure fragile e Per_1
insicura”.
5.2.4-Ritiene questa Corte che quanto sopra riportato non attesti la presenza di una patologia psichica tale da determinare la incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'art 120 c.c., ma tutt'al più una immaturità delle parti e una difettosa capacità di instaurare un rapporto affettivo tra di loro.
6-Ne consegue che la sentenza ecclesiastica non può essere riconosciuta nello stato italiano in quanto contraria al suo ordine pubblico.
7-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore indeterminabile, complessità bassa della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi,
con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta la domanda di dichiarazione dell'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità
di data 28.10.2021 relativa al matrimonio celebrato il 27.08.2008 tra le parti, emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Triveneto e resa esecutiva con decreto il 10.60.2024 dal Supremo Tribunale pagina 7 di 8 della Segnatura Apostolica;
2- condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, che Parte_1 Controparte_1
si liquidano per il giudizio di primo grado in € 6.946,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 27 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 8 di 8