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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12058 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n.5637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n.5637/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.6.1979, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sul figlio minorenne Per_1
(C.F. n.d.), nata a [...] il [...], (C.F.
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 CP_1
,, nata a [...] il [...], tutti in proprio in quanto coniuge e C.F._3 figli nonché quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Parte_2
Roma, il 22.12.2010, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via dei Rododendri n.11, presso lo studio dell'Avv. Federico Guidoni (C.F. n. ) che li rappresenta e li difende, C.F._4 giusta la procura alle liti in atti;
Attori
E
Giudiziale (C.F. Controparte_2
), con sede in Roma alla Via Lovanio n. 16, in persona del Curatore dott.ssa P.IVA_1 CP_3
(C.F. , rappresentata e difesa, in forza di decreto del G.D. del
[...] C.F._5
02/02/2024 e di mandato in atti, dall'Avv. Antonio Marcello BO (C.F. C.F._6 nel cui studio in AN Salvo (CH), alla via Germania n. 4 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
1 E
(C.F. ), residente in [...] C.F._7
RU ZI n.60, in proprio ed in qualità di tutore, in forza di decreto di nomina del 16/11/1992 n.
0000037012 reg. tutele Cronol. N.46994 della Pretura Circondariale di Roma – Ufficio del Giudice tutelare, di (C.F. ), residente in [...] C.F._8
n. 60, e (C.F. ,) residente in [...] C.F._9
n. 60, quali chiamati all'eredità di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_2 in data 16/09/2018, tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti dall'Avv. Antonio Marcello
BO (C.F. nel cui studio in AN Salvo (CH), in Viale Germania snc sono C.F._6 elettivamente domiciliati;
.
Convenuti
E
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_7 P.IVA_2
, con sede in Roma Via M. Tilli n.53, elettivamente domiciliata in Roma Viale Controparte_8 delle Milizie n.9 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Notaro (C.F. e C.F._10 dall'Avv. l'Avv. Anna Notaro (C.F. n.d.) che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
Convenuta
E
(C.F. ), residente in [...] in Monte Controparte_9 C.F._11
AN GI AM (FR), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Doria (C.F.
), con Studio in Arce (FR) alla Via Stazione n° 91, presso il quale elegge C.F._12 domicilio digitale, in virtù di procura in atti;
Convenuto
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 P.IVA_3 con sede legale in Roma, alla Via Etna n. 14;
Convenuta contumace
E
C.F ), in persona del Procuratore Speciale Controparte_11 P.IVA_4
e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Bologna, alla Via Controparte_12
2 Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gelli (C.F. ed C.F._13 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma alla Via Carlo Poma n. 4, giusta delega in atti;
Terza chiamata in causa da Controparte_9
E
(C.F. ), già con sede in Controparte_13 P.IVA_5 Controparte_14
IA EN (TV), Via Marocchesa n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti (C.F. ) ed elettivamente C.F._14 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 30, giusta procura in atti;
Terza chiamata in causa da Controparte_7
Decisa sulle conclusioni delle parti da intendersi quivi richiamate come da note depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 6.05.2025
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 8.09.2022,
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 Per_1
e gli altri due figli maggiorenni, e adivano il
[...] Parte_2 CP_1
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità delle parti convenute per il decesso del loro congiunto, rispettivamente coniuge Parte_2
e padre dei ricorrenti, avvenuto in Roma a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data
22.12.2010, alle ore 12,10, circa all'interno del cantiere della Parte_3
– in corso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma,
[...] CP_15
e per l'effetto condannarli – “in solido ed in unione tra di loro o ciascuna di essa per quanto di ragione - con contestuale statuizione di pagamento, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti medesimi nella misura indicata in narrativa od in quella, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 185 c.p.. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., salvo altro, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”;
venivano chiamati in causa la di cui era dipendente, la Controparte_10 Parte_2
presso cui il de cuius era stato distaccato appena due giorni prima del sinistro, Controparte_7 la .in liquidazione, presso il cui cantiere il de cuius era stato Controparte_2
“messo a disposizione” e in cui si era verificato l'incidente, gli eredi di , già legale Persona_2
3 rappresentante di quest'ultima società, e il Geom. preposto da quest'ultima Controparte_9 società ai lavori;
- con ordinanza del 20.01.2022, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Monterosso, a seguito dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalle parti convenute, agendo invero gli attori (anche) per risarcimento da fatto illecito iure proprio, trasmetteva gli atti del giudizio al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del procedimento al Giudice competente;
- con decreto del 13.02.2023, il Presidente della 13^ sezione civile del Tribunale di Roma, assegnava la causa al presente Giudice, il quale, fissava con ordinanza l'udienza di prima comparizione e trattazione al 29.11.2023, onerando la parte attrice della relativa notifica;
si costituivano in giudizio tutti i citati convenuti, ovvero la Controparte_7 [...]
, gli “eredi” (rectius, chiamati all'eredità) di Controparte_2 Persona_2 ovvero in proprio ed in qualità di tutore di e Controparte_4 CP_5 CP_6
il Geom. – con la sola eccezione della che restava
[...] Controparte_9 Controparte_10 contumace - che contestavano a vario titolo le domande attrici, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto;
con decreto del 15.12.2023, il Giudice “vista l'istanza di interruzione del processo presentata dalla
il 14.12.2023, stante Controparte_2
l'avvenuta declaratoria di liquidazione giudiziale di detta compagnia (Tribunale di Roma -Sent.
n.632/2023 del 23.11.2023)”, dichiarava “a termini dell'art.300 c.p.c. e 143 C.C.I.I. (d. lgs.12.1.2019, n.14) l'interruzione del processo”, che veniva in seguito riassunto dagli attori;
si costituivano ex novo reiterando le proprie difese i chiamati all'eredità di Controparte_7
ovvero in proprio ed in qualità di tutore di Persona_2 Controparte_4 CP_5
e il Geom. la in
[...] CP_6 Controparte_9 Controparte_2 liquidazione giudiziale, che chiedeva anche la declaratoria di improcedibilità del giudizio nei propri confronti, nonché successivamente la chiamata in manleva da Controparte_11
e chiamata in manleva da che Controparte_9 Controparte_13 Controparte_7 contestavano tanto le domande attoree che quelle di manleva chiedendone il rigetto;
con istanza depositata il 16.10.2024, e , CP_6 Controparte_4 CP_5 rinunzianti all'eredità, chiedevano l'estromissione dal giudizio:
con ordinanza del 23.02.2025 il Giudice così disponeva “….rinvia all'udienza del 6.05.2025 per precisazione delle conclusioni in ordine alla decisione sulla estromissione dal giudizio dei signori
, e , rinunzianti all'eredità di. CP_6 Controparte_4 CP_5 CP_5
4 , con atto successivo all'introduzione del giudizio (atto del 27/02/2024 rep./racc. nn. Per_2
5690/3904 a firma del Notaio Avv. ), e della Persona_3 Controparte_16
(n.447/2023 Trib. Roma, sent. 623/2023, estratto del 23.11.2023);
[...]
chiarisce che è possibile procedere ad estromissione con ordinanza – con ovvio risparmio dei tempi processuali - solo nel caso in cui vi sia rinuncia di parte attrice a proseguire nel presente giudizio – prima della concessione di termini a norma dell'art.183, comma 6, c.p.c., per rispetto del contraddittorio – le domande nei confronti di dette controparti accettata da queste;
precisa altresì che in caso di estromissione dei chiamati all'eredità (e non prima) occorrerà che la parte interessata provveda a far nominare un curatore dell'eredità giacente e a riassumere il processo nei suoi confronti;
dispone che l'udienza sia tenuta a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., con termine sino alla stessa udienza per il deposito di documenti….. “
con successiva ordinanza ex art.127 ter c,p.c del 31.05.2025 (comunicata il 18.06.2025) il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione con assegnazione dei termini abbreviati (20+20 gg) ex art.190
c.p.c...
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta accoglibile la domanda di estromissione dal giudizio formulata dai chiamati all'eredità di . Persona_2
In punto di diritto, va osservato che in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato, da dimostrare appunto da parte attrice (in termini, già Cassazione sez. lav., 30 agosto 2018, n.21436); tuttavia, i chiamati all'eredità hanno l'onere di costituirsi in giudizio per contestare la carenza di legittimazione passiva, e se poi interviene una valida rinuncia all'eredità, questa opera, ex art.521 c.c., retroattivamente sin dall'apertura della successione, e, non potendo più rispondere il convenuto dei debiti ereditari, dal punto di vista processuale rasta giustificata l'estromissione del soggetto dal giudizio.
5 Nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato atti dei chiamati all'eredità configurabili come accettazione espressa o tacita dell'eredità, per cui risulta incontestata la rinuncia all'eredità fatta da in proprio ed in qualità di tutore di , e Controparte_4 CP_5
, nonché da altri chiamati all'eredità di non citati nel CP_6 Persona_2 presente giudizio, con atto del 27.02.2024 a mezzo Notaio , Rep./racc. Persona_3
(copia in atti); è da notare che sin dall'atto di costituzione in giudizio avanti al Giudice del P.IVA_6 lavoro, gli stessi convenuti hanno espressamente reclamato la propria condizione di meri chiamati all'eredità con conseguente carenza di legittimazione passiva (l'affermazione contestuale di costituirsi in giudizio quali eredi fatta in epigrafe va ritenuto pertanto un mero refuso, stante l'indubitabile contenuto della parte narrativa dell'atto).
Va dunque pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva e disposta l'estromissione dal presente giudizio per in proprio ed in qualità di tutore Controparte_4
di , per quest'ultimo e . CP_5 CP_6
Per la prosecuzione del giudizio, in assenza di accettanti l'eredità, parte attrice dovrà quindi provvedere a riassumere il processo, per l'udienza fissata con separata e contestuale ordinanza, avanti a un curatore dell'eredità giacente, di cui dovrà previamente chiedere la nomina al Giudice tabellarmente competente, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, o in alternativa e qualora lo ritenesse opportuno, rinunciare alla domanda nei confronti dell'eredità di . Persona_2
Quanto alla posizione della in liquidazione giudiziale Controparte_2
(n.447/2023 Trib. Roma, sent. 623/2023, estratto del 23.11.2023, copia in atti), va ricordato che l'art.151 CCII (Codice delle Crisi di Impresa e di Insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), che riproduce essenzialmente il vecchio art.52 R.D. 267/1942, statuisce che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”; ne consegue che ogni diritto di credito preteso nei confronti della società in liquidazione giudiziale deve essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo innanzi al
Tribunale fallimentare, con la conseguenza della improcedibilità della domanda avanzata nelle forme del rito ordinario, anche nella ipotesi di riassunzione della causa a seguito di interruzione per l'intervenuta liquidazione giudiziale della parte già citata in giudizio (cfr. Cass. 24/07/2023 n.22105); infatti l'applicazione delle norme di cui al Capo Terzo del Titolo V del Codice delle Crisi, che comprende le disposizioni in tema di formazione dello stato passivo (artt.200-210), con la
6 devoluzione alla sede concorsuale di ogni domanda implicante l'accertamento di crediti pretesi nei confronti dell'Impresa o Società posta in liquidazione giudiziale, al fine di assicurare la par condicio creditorum, in modo da permettere l'esame in un'unica sede di dette domande, la formazione dello stato passivo e il soddisfacimento dei creditori nel rispetto del principio della parità di trattamento e dei diritti di prelazione, implica che eventuali domande proposte in sede di cognizione al Giudice ordinario, se esperite anteriormente alla procedura concorsuale, sono da dichiarare improcedibili una volta che questa è sopravvenuta, mentre le domande svolte successivamente, risultano improponibili, occorrendo che l'attore prosegua o proponga la propria azione in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica, chiedendo il riconoscimento del proprio credito e, quindi, l'ammissione al passivo della procedura, secondo le forme speciali di cui al citato Capo.
Va dunque dichiarata improcedibile l'azione esperita nei confronti della Controparte_2
in liquidazione giudiziale in questa sede, con estromissione della stessa
[...]
dal prosieguo del giudizio.
Quanto alle spese di lite, essendo intervenuta tanto la rinuncia all'eredità di quanto Persona_2 la liquidazione giudiziale della successivamente Controparte_2 Controparte_2 all'introduzione del presente giudizio, si reputa sussistano le ragioni per compensare le spese tra tutte le parti coinvolte nella presente pronuncia.
P.Q.M.
.Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, parzialmente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile avanti al Giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori nei confronti della;
Controparte_16
- sempre in relazione alle domande di risarcimento dei danni avanzate da parte attrice, dichiara la carenza di legittimazione passiva e dispone l'estromissione dal presente giudizio per
[...] in proprio ed in qualità di tutore di , per Controparte_4 CP_5 quest'ultimo e per;
CP_6
- dispone con separata ordinanza, ex art.279, c.4, c.p.c., la prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre parti;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti coinvolte nella presente pronuncia.
Così decisa in camera di consiglio in Roma li 29.08.2025
IL GIUDICE
7 dott. Guido Garavaglia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n.5637/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.6.1979, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sul figlio minorenne Per_1
(C.F. n.d.), nata a [...] il [...], (C.F.
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 CP_1
,, nata a [...] il [...], tutti in proprio in quanto coniuge e C.F._3 figli nonché quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Parte_2
Roma, il 22.12.2010, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via dei Rododendri n.11, presso lo studio dell'Avv. Federico Guidoni (C.F. n. ) che li rappresenta e li difende, C.F._4 giusta la procura alle liti in atti;
Attori
E
Giudiziale (C.F. Controparte_2
), con sede in Roma alla Via Lovanio n. 16, in persona del Curatore dott.ssa P.IVA_1 CP_3
(C.F. , rappresentata e difesa, in forza di decreto del G.D. del
[...] C.F._5
02/02/2024 e di mandato in atti, dall'Avv. Antonio Marcello BO (C.F. C.F._6 nel cui studio in AN Salvo (CH), alla via Germania n. 4 è elettivamente domiciliata;
Convenuta
1 E
(C.F. ), residente in [...] C.F._7
RU ZI n.60, in proprio ed in qualità di tutore, in forza di decreto di nomina del 16/11/1992 n.
0000037012 reg. tutele Cronol. N.46994 della Pretura Circondariale di Roma – Ufficio del Giudice tutelare, di (C.F. ), residente in [...] C.F._8
n. 60, e (C.F. ,) residente in [...] C.F._9
n. 60, quali chiamati all'eredità di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_2 in data 16/09/2018, tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti dall'Avv. Antonio Marcello
BO (C.F. nel cui studio in AN Salvo (CH), in Viale Germania snc sono C.F._6 elettivamente domiciliati;
.
Convenuti
E
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_7 P.IVA_2
, con sede in Roma Via M. Tilli n.53, elettivamente domiciliata in Roma Viale Controparte_8 delle Milizie n.9 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Notaro (C.F. e C.F._10 dall'Avv. l'Avv. Anna Notaro (C.F. n.d.) che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
Convenuta
E
(C.F. ), residente in [...] in Monte Controparte_9 C.F._11
AN GI AM (FR), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Doria (C.F.
), con Studio in Arce (FR) alla Via Stazione n° 91, presso il quale elegge C.F._12 domicilio digitale, in virtù di procura in atti;
Convenuto
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 P.IVA_3 con sede legale in Roma, alla Via Etna n. 14;
Convenuta contumace
E
C.F ), in persona del Procuratore Speciale Controparte_11 P.IVA_4
e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Bologna, alla Via Controparte_12
2 Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gelli (C.F. ed C.F._13 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma alla Via Carlo Poma n. 4, giusta delega in atti;
Terza chiamata in causa da Controparte_9
E
(C.F. ), già con sede in Controparte_13 P.IVA_5 Controparte_14
IA EN (TV), Via Marocchesa n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti (C.F. ) ed elettivamente C.F._14 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n. 30, giusta procura in atti;
Terza chiamata in causa da Controparte_7
Decisa sulle conclusioni delle parti da intendersi quivi richiamate come da note depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 6.05.2025
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data 8.09.2022,
[...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 Per_1
e gli altri due figli maggiorenni, e adivano il
[...] Parte_2 CP_1
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità delle parti convenute per il decesso del loro congiunto, rispettivamente coniuge Parte_2
e padre dei ricorrenti, avvenuto in Roma a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data
22.12.2010, alle ore 12,10, circa all'interno del cantiere della Parte_3
– in corso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma,
[...] CP_15
e per l'effetto condannarli – “in solido ed in unione tra di loro o ciascuna di essa per quanto di ragione - con contestuale statuizione di pagamento, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti medesimi nella misura indicata in narrativa od in quella, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 185 c.p.. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., salvo altro, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”;
venivano chiamati in causa la di cui era dipendente, la Controparte_10 Parte_2
presso cui il de cuius era stato distaccato appena due giorni prima del sinistro, Controparte_7 la .in liquidazione, presso il cui cantiere il de cuius era stato Controparte_2
“messo a disposizione” e in cui si era verificato l'incidente, gli eredi di , già legale Persona_2
3 rappresentante di quest'ultima società, e il Geom. preposto da quest'ultima Controparte_9 società ai lavori;
- con ordinanza del 20.01.2022, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Monterosso, a seguito dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalle parti convenute, agendo invero gli attori (anche) per risarcimento da fatto illecito iure proprio, trasmetteva gli atti del giudizio al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del procedimento al Giudice competente;
- con decreto del 13.02.2023, il Presidente della 13^ sezione civile del Tribunale di Roma, assegnava la causa al presente Giudice, il quale, fissava con ordinanza l'udienza di prima comparizione e trattazione al 29.11.2023, onerando la parte attrice della relativa notifica;
si costituivano in giudizio tutti i citati convenuti, ovvero la Controparte_7 [...]
, gli “eredi” (rectius, chiamati all'eredità) di Controparte_2 Persona_2 ovvero in proprio ed in qualità di tutore di e Controparte_4 CP_5 CP_6
il Geom. – con la sola eccezione della che restava
[...] Controparte_9 Controparte_10 contumace - che contestavano a vario titolo le domande attrici, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto;
con decreto del 15.12.2023, il Giudice “vista l'istanza di interruzione del processo presentata dalla
il 14.12.2023, stante Controparte_2
l'avvenuta declaratoria di liquidazione giudiziale di detta compagnia (Tribunale di Roma -Sent.
n.632/2023 del 23.11.2023)”, dichiarava “a termini dell'art.300 c.p.c. e 143 C.C.I.I. (d. lgs.12.1.2019, n.14) l'interruzione del processo”, che veniva in seguito riassunto dagli attori;
si costituivano ex novo reiterando le proprie difese i chiamati all'eredità di Controparte_7
ovvero in proprio ed in qualità di tutore di Persona_2 Controparte_4 CP_5
e il Geom. la in
[...] CP_6 Controparte_9 Controparte_2 liquidazione giudiziale, che chiedeva anche la declaratoria di improcedibilità del giudizio nei propri confronti, nonché successivamente la chiamata in manleva da Controparte_11
e chiamata in manleva da che Controparte_9 Controparte_13 Controparte_7 contestavano tanto le domande attoree che quelle di manleva chiedendone il rigetto;
con istanza depositata il 16.10.2024, e , CP_6 Controparte_4 CP_5 rinunzianti all'eredità, chiedevano l'estromissione dal giudizio:
con ordinanza del 23.02.2025 il Giudice così disponeva “….rinvia all'udienza del 6.05.2025 per precisazione delle conclusioni in ordine alla decisione sulla estromissione dal giudizio dei signori
, e , rinunzianti all'eredità di. CP_6 Controparte_4 CP_5 CP_5
4 , con atto successivo all'introduzione del giudizio (atto del 27/02/2024 rep./racc. nn. Per_2
5690/3904 a firma del Notaio Avv. ), e della Persona_3 Controparte_16
(n.447/2023 Trib. Roma, sent. 623/2023, estratto del 23.11.2023);
[...]
chiarisce che è possibile procedere ad estromissione con ordinanza – con ovvio risparmio dei tempi processuali - solo nel caso in cui vi sia rinuncia di parte attrice a proseguire nel presente giudizio – prima della concessione di termini a norma dell'art.183, comma 6, c.p.c., per rispetto del contraddittorio – le domande nei confronti di dette controparti accettata da queste;
precisa altresì che in caso di estromissione dei chiamati all'eredità (e non prima) occorrerà che la parte interessata provveda a far nominare un curatore dell'eredità giacente e a riassumere il processo nei suoi confronti;
dispone che l'udienza sia tenuta a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., con termine sino alla stessa udienza per il deposito di documenti….. “
con successiva ordinanza ex art.127 ter c,p.c del 31.05.2025 (comunicata il 18.06.2025) il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione con assegnazione dei termini abbreviati (20+20 gg) ex art.190
c.p.c...
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta accoglibile la domanda di estromissione dal giudizio formulata dai chiamati all'eredità di . Persona_2
In punto di diritto, va osservato che in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato, da dimostrare appunto da parte attrice (in termini, già Cassazione sez. lav., 30 agosto 2018, n.21436); tuttavia, i chiamati all'eredità hanno l'onere di costituirsi in giudizio per contestare la carenza di legittimazione passiva, e se poi interviene una valida rinuncia all'eredità, questa opera, ex art.521 c.c., retroattivamente sin dall'apertura della successione, e, non potendo più rispondere il convenuto dei debiti ereditari, dal punto di vista processuale rasta giustificata l'estromissione del soggetto dal giudizio.
5 Nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato atti dei chiamati all'eredità configurabili come accettazione espressa o tacita dell'eredità, per cui risulta incontestata la rinuncia all'eredità fatta da in proprio ed in qualità di tutore di , e Controparte_4 CP_5
, nonché da altri chiamati all'eredità di non citati nel CP_6 Persona_2 presente giudizio, con atto del 27.02.2024 a mezzo Notaio , Rep./racc. Persona_3
(copia in atti); è da notare che sin dall'atto di costituzione in giudizio avanti al Giudice del P.IVA_6 lavoro, gli stessi convenuti hanno espressamente reclamato la propria condizione di meri chiamati all'eredità con conseguente carenza di legittimazione passiva (l'affermazione contestuale di costituirsi in giudizio quali eredi fatta in epigrafe va ritenuto pertanto un mero refuso, stante l'indubitabile contenuto della parte narrativa dell'atto).
Va dunque pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva e disposta l'estromissione dal presente giudizio per in proprio ed in qualità di tutore Controparte_4
di , per quest'ultimo e . CP_5 CP_6
Per la prosecuzione del giudizio, in assenza di accettanti l'eredità, parte attrice dovrà quindi provvedere a riassumere il processo, per l'udienza fissata con separata e contestuale ordinanza, avanti a un curatore dell'eredità giacente, di cui dovrà previamente chiedere la nomina al Giudice tabellarmente competente, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, o in alternativa e qualora lo ritenesse opportuno, rinunciare alla domanda nei confronti dell'eredità di . Persona_2
Quanto alla posizione della in liquidazione giudiziale Controparte_2
(n.447/2023 Trib. Roma, sent. 623/2023, estratto del 23.11.2023, copia in atti), va ricordato che l'art.151 CCII (Codice delle Crisi di Impresa e di Insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), che riproduce essenzialmente il vecchio art.52 R.D. 267/1942, statuisce che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”; ne consegue che ogni diritto di credito preteso nei confronti della società in liquidazione giudiziale deve essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo innanzi al
Tribunale fallimentare, con la conseguenza della improcedibilità della domanda avanzata nelle forme del rito ordinario, anche nella ipotesi di riassunzione della causa a seguito di interruzione per l'intervenuta liquidazione giudiziale della parte già citata in giudizio (cfr. Cass. 24/07/2023 n.22105); infatti l'applicazione delle norme di cui al Capo Terzo del Titolo V del Codice delle Crisi, che comprende le disposizioni in tema di formazione dello stato passivo (artt.200-210), con la
6 devoluzione alla sede concorsuale di ogni domanda implicante l'accertamento di crediti pretesi nei confronti dell'Impresa o Società posta in liquidazione giudiziale, al fine di assicurare la par condicio creditorum, in modo da permettere l'esame in un'unica sede di dette domande, la formazione dello stato passivo e il soddisfacimento dei creditori nel rispetto del principio della parità di trattamento e dei diritti di prelazione, implica che eventuali domande proposte in sede di cognizione al Giudice ordinario, se esperite anteriormente alla procedura concorsuale, sono da dichiarare improcedibili una volta che questa è sopravvenuta, mentre le domande svolte successivamente, risultano improponibili, occorrendo che l'attore prosegua o proponga la propria azione in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica, chiedendo il riconoscimento del proprio credito e, quindi, l'ammissione al passivo della procedura, secondo le forme speciali di cui al citato Capo.
Va dunque dichiarata improcedibile l'azione esperita nei confronti della Controparte_2
in liquidazione giudiziale in questa sede, con estromissione della stessa
[...]
dal prosieguo del giudizio.
Quanto alle spese di lite, essendo intervenuta tanto la rinuncia all'eredità di quanto Persona_2 la liquidazione giudiziale della successivamente Controparte_2 Controparte_2 all'introduzione del presente giudizio, si reputa sussistano le ragioni per compensare le spese tra tutte le parti coinvolte nella presente pronuncia.
P.Q.M.
.Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, parzialmente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile avanti al Giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori nei confronti della;
Controparte_16
- sempre in relazione alle domande di risarcimento dei danni avanzate da parte attrice, dichiara la carenza di legittimazione passiva e dispone l'estromissione dal presente giudizio per
[...] in proprio ed in qualità di tutore di , per Controparte_4 CP_5 quest'ultimo e per;
CP_6
- dispone con separata ordinanza, ex art.279, c.4, c.p.c., la prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre parti;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti coinvolte nella presente pronuncia.
Così decisa in camera di consiglio in Roma li 29.08.2025
IL GIUDICE
7 dott. Guido Garavaglia
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