Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 892/2023, proposta
DA
, E , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diana Angela Per_1
Punzi.
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Giordano, nel cui studio in Napoli, alla Via Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola F4, elettivamente domicilia.
E rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Marco Marinaro, nel cui studio, alla Via Fieravecchia n. 3, elettivamente domicilia.
APPELLATI
del legale rapp.te p.t..
APPELLATO - CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3082/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di , hanno convenuto il Pt_3 Per_1 Controparte_2 [...]
e l , Controparte_3 Controparte_4
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, in virtù del decesso del proprio congiunto, conseguente all'inadempimento dei sanitari che ebbero in cura , nel maggio del 2015, conseguente ad errato Per_1
intervento di angioplastica cui conseguiva una dissezione dell'aorta discendente provocata dal secondo tentativo di agganciare nuovamente l'ostio del CX,
erroneamente eseguito in luogo della applicazione di un by-pass; che, a seguito di ciò
il era trasferito presso il reparto di Cardiochirurgia dell' Per_1 [...]
dove era sottoposto ad intervento di urgenza di Controparte_5
sostituzione dell'aorta discendente, rinforzo dell'arco aortico e by- pass aortico coronarico, successivamente trasportato in terapia intensiva, dove in data 10.06.2015
decedeva. Si è costituita l' che ha eccepito, invia preliminare, la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva degli attori e contestato nel merito la domanda chiedendone il rigetto.
Si è costituito che ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_2
passiva non essendo l'operatore che aveva eseguito al l'intervento in questione. Per_1
Sebbene regolarmente citato il Controparte_3
non si è costituito.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e di espletamento di C.T.U. medico legale.
Con sentenza n. 3082/2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti del di Controparte_3
e rigettato quella proposta nei confronti degli altri convenuti, condannato gli CP_3
attori alla refusione delle spese in favore del D'Angelo e al pagamento della C.T.U., dichiarando compensate le spese con gli altri convenuti.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, con il favore delle spese, e deducendo a Parte_3
motivi:
1) L'erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva di CP_2
che, di contro a quanto risultante dalla cartella clinica, era presente in
[...]
sala operatoria, sia nel trasporto del in autoambulanza, avendo il Per_1
Tribunale affermato che la responsabilità era stata dedotta sulla sua qualità di chirurgo operatore, laddove questi era stato citato quale “responsabile del reparto di Cardiologia ed Emodinamica del presidio ospedaliero “ CP_3
, qualifica riportata anche in sentenza e, che, peraltro, non può
[...]
essere esclusa dalla cartella clinica e dagli allegati, riportanti una serie di firme illeggibili, ad esclusione della pagina che descrive l'intervento in cui sono riportati i nominativi che si leggono in sentenza, e cioè: “Operatori dr.
[...]
inf. Prof. , ”, Persona_2 Per_3 Persona_4 Parte_4
privi, in ogni caso, di qualsiasi sottoscrizione, mentre il dr. neanche Per_2
indicato nel suo nome di battesimo, non è neppure nell'elenco dei dirigenti medici di quel reparto;
che la presenza del in sala operatoria è CP_2
comprovata dalla circostanza che questi è stato riconosciuto dal che ha, Per_1
poi, riferito ai figli di averlo visto e del fatto che il ha accompagnato CP_2
il paziente in Ospedale, rilasciando ai figli un proprio biglietto da visita;
che, a comprova di tali circostanze gli attori hanno articolato capi di prova non ammessi, della cui ammissione hanno reiterato l'istanza anche in tale sede.
2) L'errata esclusione della responsabilità dei sanitari, sulla scorta di imprecisa e lacunosa consulenza medica, avendo il Tribunale omesso ogni considerazione sull'ulteriore elaborato peritale, depositato nell'interesse degli istanti con le note di trattazione del 26.11.22 per l'udienza del successivo 29.11.22, relazione suppletiva, del tutto tempestiva e ammissibile, a firma del prof. dott. Per_5
da cui emerge che la patologia del “ in assenza di acuzie
[...] Per_1
sintomatologica (infarto: n.d.r.)” induceva ad una terapia medica conservativa e che, in ogni caso, laddove fosse stato deciso di sottoporre il paziente a terapia alternativa, di non precludergli assolutamente la possibilità di intervento di rivascolarizzazione miocardica previa specifica indagine angio TAC dei vasi cardiaci e che, in ultima analisi sarebbe stato opportuno effettuare tale procedura interventistica cardiologica nell'ambio di una struttura complessa laddove un
Heart Team avrebbe potuto valutare effettivamente ad ampio raggio le reali possibilità di sopravvivenza nonché le strategie clinico chirurgiche più idonee e che, la imprudente procedura interventistica ha precluso pertanto al de cuius la possibilità in alternativa di un intervento chirurgico di rivascolarizzazione multivasale impedendogli di operare una libera e consapevole scelta anche in considerazione degli elevati rischi procedurali interventistici cardiologici potendosi non avvalere di una correzione chirurgica meno complicata a cielo aperto nonché di eventuali procedure assistenziali intra e post operatorie limitando drasticamente i rischi di morte e aumentando le possibilità di sopravvivenza;
che, quindi, il comportamento dei sanitari, con condotta omissiva ma anche commissiva, ha determinato un ruolo causale-concausale fondamentale con l'evento morte, dovendosi ravvisare elementi di censurabilità
tecnica riconducibili a condotte professionali negligenti ed imprudenti da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il durante il ricovero presso UO di Per_1
Cardiologia dell'Ospedale di Eboli dal 22.05.2015 al 23.05.2015; che, con le note di replica ex art. 190 c.p.c. la difesa dell'appellante ha altresì depositato un supplemento di parere specialistico, del tutto trascurato dal Tribunale, in cui si specifica che, se è pur vero che la infezione nosocomiale potrebbe rientrare tra i fattori concausali che esitarono nell'exitus del è pacifico affermare Per_1
che la stessa infezione è dovuta alla lunga degenza del de cuius in terapia intensiva post chirurgica esitata in una infezione cronica nosocomiale su errata indicazione chirurgica;
circostanza sufficiente per ritenere anche in tale ipotesi l'evento morte ricollegabile all'errato intervento chirurgico.
3) L'errata statuizione di condanna alla refusione delle spese in favore del le quali, in considerazione delle difficoltà interpretative riguardo alla CP_2
individuazione dei responsabili, avrebbero dovute essere compensate. Contr Si è costituita l che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestato nel merito il gravame chiedendone il rigetto.
Si è costituito che ha contestato l'appello ed i motivi di Controparte_2
gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.11.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_3
quale soggetto sfornito di personalità giuridica propria.
[...]
In relazione alla eccepita inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell'appello deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve quindi contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste. In conseguenza, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante si duole della ritenuta carenza di legittimazione passiva (titolarità passiva) del dott. , deducendo che, di contro a quanto CP_2
emergente dalla cartella clinica, lo stesso avesse partecipato all'intervento, rilevando, altresì, di non aver mai correlato la sua responsabilità alla sola qualifica di chirurgo operatore, bensì a quella di Responsabile del reparto di Cardiologia ed Emodinamica del presidio ospedaliero “ ”. Controparte_3
La censura non è fondata.
Al riguardo, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa,
mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. n. 14468 del 2008; Cass. n. 11284 del 2010; Cass.
n. 14177 del 2011; Cass. n. 17092 del 2016; Cass. n. 20721 del 2018; Cass. n. 42035
del 2021)
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva, l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso,
poiché attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Orbene, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è
un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cassazione, Sezioni Unite, n. 2951
del 2016).
Ciò posto, nel caso di specie, la responsabilità del è stata allegata in citazione CP_2
come mancanza di diligenza nell'esecuzione della prestazione medica, in quanto esecutore dell'intervento fonte dei rivendicati danni.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato che dagli atti emergesse la carenza di titolarità passiva del . CP_2
Invero, dalla cartella clinica emerge che l'intervento è stato eseguito nel Laboratorio
di Emodinamica e Cardiologia interventistica della Controparte_7
dal dott. inf. Prof. ,
[...] Persona_6 Per_3 Persona_4
. Parte_4 Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli art. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse ( Cassazione civile, sez. III, 30/11/2011, n. 25568;
Cassazione civile, sez. III, 12/05/2003, n. 7201).
Orbene, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il documento non è stato impugnato di falso e, pertanto, assurge al rango di prova privilegiata, riguardo alle attestazioni ivi contenute.
In conseguenza, alcun valore decisorio poteva avere la richiesta prova testimoniale,
poiché volta a confutare quanto risultante da una certificazione avente fede privilegiata,
per la cui eliminazione dalla realtà giuridica era necessaria la proposizione di falso.
Senza tralasciare poi che, in ogni caso, le circostanze addotte dagli appellanti non avrebbero mutato l'esito del giudizio, stante la ritenuta assenza di responsabilità dei medici esecutori dell'intervento.
Il motivo non può essere accolto.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione con riguardo alla ritenuta assenza di responsabilità dei sanitari, deducendo la lacunosità della C.T.U. che ha omesso ogni considerazione sulla relazione suppletiva, a firma del prof. dott. Per_5
da cui emerge che la patologia del induceva ad una terapia medica
[...] Per_1
conservativa, ovvero ad altra scelta interventistica. Correttamente i consulenti hanno esaminato, quali controdeduzioni, le note critiche alla bozza peritale, inviate nei termini assegnati dal consulente di parte dott. , Persona_7
considerandole e confutandole con diffuse argomentazioni.
Alcun obbligo sussisteva per i consulenti e per il Giudice di rispondere compiutamente a successive allegazioni di parte, intempestivamente prodotte.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del C.T.U., il quale nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei C.T.P., esaurisce l'obbligo della motivazione indicando le fonti del suo convincimento, e non deve obbligatoriamente soffermarsi altresì sulle allegazioni contrarie dei C.T.P. che, sebbene non espressamente confutate, restano disattese implicitamente poiché incompatibili, senza che possa ravvisarsi vizio di motivazione,
in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal C.T.U., si risolvono in semplici argomentazioni difensive.
Sul punto, giova evidenziare che, in materia di responsabilità medica, l'attore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto, o il contatto sociale, e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
il medico, quale debitore convenuto, è invece gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza specifica, ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n.
577/2008). Ciò posto, va rilevato che parte convenuta in primo grado ha comprovato l'esatto adempimento della propria obbligazione, avendo la consulenza tecnica di ufficio accertato che il era affetto da cardiopatia ischemica, patologia che ricomprende Per_1
tutte le condizioni in cui si verifica un insufficiente apporto di sangue e di ossigeno al muscolo cardiaco, la cui causa più frequente è costituita dalla malattia aterosclerotica,
caratterizzata dalla presenza di placche ad elevato contenuto di colesterolo nelle arterie del cuore ( coronarie), che, riducendo il lume del vaso arterioso, diminuiscono il flusso di sangue, conducendo all'ischemia ed alla sofferenza del muscolo cardiaco, con conseguente riduzione della sua funzionalità ( cardiomiopatia dilatativa post-
ischemica, circostanza verificatasi nel caso in esame.
Ciò posto, come attestato dai consulenti, il “gold start” per il trattamento della cardiopatia ischemica prevede, oltre alla necessaria terapia farmacologica, soprattutto la rivascolarizzazione miocardica che comprende l'angioplastica coronarica percutanea transluminale, a cielo chiuso, che è sempre preceduta dalla coronarografia,
ovvero l'intervento cardiochirurgico di By- pass aorto - coronarico, a cielo aperto.
Pertanto, nel caso di specie, la procedura eseguita dai sanitari del Controparte_3
è stata conforme alle linee guida, atteso che la coronarografia aveva
[...]
evidenziato una arteria discendente anteriore di buon calibro e decorso, con assenza di lesioni significative, una arteria coronarica destra esente da lesioni e l'arteria circonflessa con subocclusione severa al tratto medio.
Che, quindi, alla luce del reperto coronografico, della sintomatologia e delle comorbilità del paziente, i sanitari hanno correttamente optato per la rivascolarizzazione mediante angioplastica coronarica, quale metodologia riportata nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia del 2018 e ritenuta corretta da molteplici studi in materia. La scelta operata dai sanitari è stata, dunque, appropriata al caso di specie e conforme alle linee guida non solo dell'epoca ma anche a quelle recenti.
L'evento verificatosi in danno del ha costituito, quindi, una delle possibili Per_1
complicanze della procedura adottata, non ascrivibile ad errore o a condotta negligente,
imperita o imprudente, così come ugualmente idonea e appropriata è stata anche la tempestiva scelta di indirizzare il paziente in altra struttura per l'intervento cui è stato successivamente sottoposto.
Alla luce di tali risultanze, in uno alla considerazione che la concausa del decesso è
stata costituita da una infezione nosocomiale contratta in sede di secondo ricovero,
inducono a ritenere corretta la esclusione di responsabilità dei sanitari del
[...]
Controparte_3
Né tali risultanze risultano inficiate dai rilievi mossi dal C.T.P., riguardo alla possibilità
di indirizzare il paziente verso altro tipo di terapia che, da un canto si prospetta come meramente conservativa, e, dall'atro, con il più invasivo intervento di By - pass,
ritenuto dai consulenti comportante rischi ancora maggiori attese le molteplici comorbilità del paziente.
Alla luce delle suesposte risultanze non sussiste il necessario nesso eziologico tra l'intervento di angioplastica eseguito al e il successivo decesso, peraltro, Per_1
avvenuto per infezione nosocomiale contratta in altra struttura.
Alcuna valenza ha, poi, la deduzione difensiva di parte appellante, secondo cui la contrazione dell'infezione nosocomiale sarebbe sempre correlabile all'angioplastica eseguita che, per le conseguenze che ne sono derivate, ha necessitato di una lunga permanenza del in terapia intensiva. Per_1
Invero, la infezione nosocomiale contratta costituisce un fattore eccezionale che ha interrotto ogni possibile nesso di causalità tra l'intervento e l'evento morte. In conseguenza, il decesso di non è eziologicamente ricollegabile alla Per_1
condotta dei sanitari che lo hanno avuto in cura.
Alla luce della completa ed esaustiva relazione peritale e di quella a chiarimenti sui rilievi alla stessa mossi, correttamente il Tribunale non ne ha disposto la rinnovazione.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Infondato è anche il motivo concernente la regolamentazione delle spese.
Il Tribunale, infatti, ha condannato gli odierni appellanti alla refusione delle spese in favore del , in virtù del principio della soccombenza. CP_2
Sul punto, giova, infatti, premettere che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità, secondo cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo.
La regolamentazione delle spese di giudizio è, quindi, retta dal principio di causalità,
di cui il criterio della soccombenza costituisce applicazione, secondo il quale le spese di giudizio sono a carico della parte che ha provocato ingiustificatamente la necessità
del processo (Cass. n. 21823 del 2021; Cass. n. 23123 del 2019).
Orbene, la condanna dell'appellante alle spese di giudizio è stata eseguita in conformità ai suddetti principi.
Invero, la dedotta difficoltà di individuazione dei responsabili non integra i presupposti di legge per disporre la compensazione e ciò, soprattutto per il , che non CP_2
figurava in cartella clinica tra gli operatori.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo
(Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16130)
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido fra loro, alla refusione delle spese del presente grado e al doppio del contributo.
Nulla per le spese relative alla appellata non costituita.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi
( in ragione della non eccessiva complessità delle questioni) previsti secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, con liquidazione anche per questo giudizio della fase di trattazione perché, come chiarito dalla Suprema Corte, detto compenso
“spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, che è fase ineludibile” (così Cass. n.8133/2024 che richiama Cass. n. 8561/2023; Cass. n.
8703/2022; Cass. n. 27056/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti dell' , di e del Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 3082/2023 del Controparte_3
Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati CP_2
e le spese del presente grado di
[...] Controparte_1
giudizio, liquidate, per ciascun parte, in complessivi €. 4996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Salerno 13 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano