TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AN RA in funzione di Giudice del
Lavoro, nella causa RG N. 1093/2025, tra :
, C.F. Parte_1 C.F._1
parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Mimma Filippi
e NZ AL MI
e
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore,
parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. AN Rizzo
OGGETTO: Indennità accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la
CTU espletata in fase di ATP giacché la stessa, pur avendo riconosciuto lo status di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, non riteneva sussistente i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Con il predetto atto introduttivo, pertanto, chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988, a far data dal mese successivo alla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che la ricorrente “NON può svolgere in modo autonomo ed in sicurezza, quelle azioni elementari dirette al soddisfacimento delle esigenze medie rapportabili ad un individuo di corrispondente età e che, pertanto, necessita di assistenza continua o supervisione durante lo svolgimento dei compiti previsti dalla scala di valutazione dell'autonomia nelle attività di base della vita quotidiana.”.
l CTU ha, pertanto, concluso che “per intervenuto peggioramento delle performance psicofisiche, HA DIRITTO all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 2025. Revisione: nessuna.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto
Trapani, 15/11/2025
2 Il giudice
AN RA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AN RA in funzione di Giudice del
Lavoro, nella causa RG N. 1093/2025, tra :
, C.F. Parte_1 C.F._1
parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Mimma Filippi
e NZ AL MI
e
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore,
parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. AN Rizzo
OGGETTO: Indennità accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la
CTU espletata in fase di ATP giacché la stessa, pur avendo riconosciuto lo status di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, non riteneva sussistente i requisiti per l'indennità di accompagnamento. Con il predetto atto introduttivo, pertanto, chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988, a far data dal mese successivo alla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che la ricorrente “NON può svolgere in modo autonomo ed in sicurezza, quelle azioni elementari dirette al soddisfacimento delle esigenze medie rapportabili ad un individuo di corrispondente età e che, pertanto, necessita di assistenza continua o supervisione durante lo svolgimento dei compiti previsti dalla scala di valutazione dell'autonomia nelle attività di base della vita quotidiana.”.
l CTU ha, pertanto, concluso che “per intervenuto peggioramento delle performance psicofisiche, HA DIRITTO all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 2025. Revisione: nessuna.”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1
decreto
Trapani, 15/11/2025
2 Il giudice
AN RA
3