Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8595/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8595/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 17/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto 7 gennaio 2025 TRA
(P.IVA ), con sede legale in Roma (RM) Parte_1 P.IVA_1 alla Via Vittorio Veneto n. 108, in persona del legale rappresentante sig.
nato a [...] il [...] e la Controparte_1
P.IVA ), con sede legale in Roma (RM) Controparte_2 P.IVA_2 alla Via Vittorio Veneto n. 108, in persona del legale rappresentante sig.
nato a [...] il [...], rappresentate Controparte_3 e difese nel procedimento de quo dall'Avv. Giuseppe VASCO (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Potito D'ANGELICO (cod. fisc. C.F._1 [...]
), presso il cui studio in Foggia (FG) alla via D. Caldara n. 4 è C.F._2 dom.ta – indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni
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(P.IVA: - Cod. Controparte_4 P.IVA_3
Fisc.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 corrente in 37126 Verona VR, Lungadige Cangrande n. 16 (già
[...]
- forma sociale assunta con variazione dello Statuto Controparte_5 con decorrenza 01/04/2021), elettivamente domiciliata in 80143 Napoli NA,
Centro Direzionale Is. G1, presso l'Avv. Gaetano Barbato del Foro di Santa
RI UA TE (C.F.: indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata e numero telefax 0823 Email_3
322668) che la rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina contenuta nel presente atto, in via disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova (C.F.: , indirizzo di posta elettronica C.F._4 certificata e numero telefax 010 Email_4
6.260 dell'8.4.2015 a rogito Notaio Persona_1
- CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: all'udienza del 17/10/2024 l'avvocato Dario Martorano e per delega dell'avvocato Gaetano Barbato e dell'avvocato Lorenzo Scofano procuratori alle liti dell'opposta si riportava Controparte_4 interamente ai propri atti ed alle proprie difese chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58 della legge 69/09 prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado). Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
perché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'in- segnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressa-mente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del
- 2 - materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
Sempre in via preliminare è stata accertata la legittimazione delle parti e la corretta integrazione del contraddittorio.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, datato 02.12.2021, la hiedeva al Tribunale di Napoli il pagamento in Parte_2 solido da parte della della e del sig. Parte_3 Controparte_2
, della complessiva somma di € 43.602,56, oltre interessi e Controparte_6 spese, in virtù della polizza fideiussoria n. 00179.91.000119, emessa dalla ricorrente nell'interesse della Madogas Natural Energy s.r.l., poi volturata a a favore della a Parte_3 Controparte_7 garanzia dell'adempimento degli obblighi e oneri assunti dal contraente in dipendenza del contratto di garanzia.
In data 20.12.2021 il Tribunale di Napoli – Sez XII - nella persona del
Giudice dott.ssa Luigia Stravino, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2355/2021,
- r.g. 28744/2021 – con il quale ingiungeva “a Parte_1 [...]
, di pagare al ricorrente, nel termine di CP_2 Controparte_6 quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 43.602,56 per la causale di cui al ricorso, con gli interessi come richiesti, nonché le spese e competenze di questo procedimento, che si liquidano nella somma di euro
286,00 per spese ed euro 1305,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Avverte gli ingiunti che, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno proporre opposizione innanzi a questo Tribunale e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.”
- 3 - Con atto di citazione ritualmente notificato, le parti opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2355/2021 con il quale veniva ingiunto il pagamento in solido da parte della Parte_3 della del sig. della somma complessiva Controparte_2 Controparte_6 di € 43.602,56, oltre interessi come richiesto in ricorso e spese del procedimento, a titolo di regresso/surrogazione nella posizione creditoria della ricorrente in virtù della polizza fideiussoria n. 00179.91.000119 emessa nell'interesse della Madogas Natural Energy s.r.l., poi volturata a Parte_3
a favore della a garanzia
[...] Controparte_7 dell'adempimento degli obblighi e oneri assunti dal contraente in dipendenza del contratto di garanzia, stante il presunto inadempimento dell'obbligato principale e la conseguente escussione della garanzia da parte del beneficiario.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente si doleva, in via preliminare, del difetto di competenza territoriale del Tribunale adito essendo asseritamente competente il Tribunale di Verona in forza dell'art. 10 delle condizioni generali di polizza che individuava quale foro competente, in ordine alle controversie tra società e contraente, quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società.
Nel merito, si censurava che la aveva Parte_2 predisposto documenti assolutamente non comprensibili per i soggetti
“deboli” del rapporto e aveva fatto sottoscrivere esclusivamente una documentazione che richiamava le condizioni generali del contratto di polizza non idonea a soddisfare i requisiti di garanzia, per l'aderente, enucleati ex art. 1341 co II c.c.
Sulla scorta di ciò, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: -accogliere la sollevata eccezione di incompetenza territoriale e disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 2433/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in quanto nullo, per essere di contra competente il
Tribunale di Verona, per le motivazioni dedotte nella parte motiva che precede;
2. Nel merito: -accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2433/2021 emesso dall'intestato Tribunale di Napoli, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso di spese forfettario, nonché accessori di legge e esborsi”. Si costituiva, quindi, parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Nella specie, in relazione alla presunta incompetenza territoriale del giudice adito, si rappresentava che tra i coobbligati solidali, nei confronti dei quali era sta azionata in via monitoria la pretesa di credito, figurava anche il sig.
, il quale rivestiva la qualifica di consumatore ai sensi Controparte_6 dell'art.
3. Del Codice del Consumo. Pertanto, il ricorso monitorio era stato correttamente intrapreso dinanzi al
Tribunale di Napoli quale foro di residenza del soggetto consumatore.
- 4 - Nel merito, si negava ogni violazione dell'art. 1341 co II ribadendo la fondatezza del credito cristallizzato nell'ingiunzione.
In particolare, si evidenziava che nei documenti sottoscritti dalle parti opponenti ossia:
- atto di voltura della polizza sottoscritto dal nuovo contraente Parte_3 in data 2/7/2019;
[...]
− appendice di coobbligazione rilasciata contestualmente e sottoscritta in pari data 2/7/2019 dai nuovi coobbligati e , Controparte_2 Controparte_6 contenente nel frontespizio in alto l'espresso richiamo al contraente risultava chiara ed inequivocabile il riferimento alle pattuizioni Parte_3 che avrebbero potuto essere qualificate come vessatorie e che erano state espressamente accettate con la sottoscrizione.
Inoltre, in calce all'atto di coobbligazione era stato CP_2 CP_2 dichiarato di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 – 1342 c.c. alcune clausole, tra le quali quella “di cui al punto 2 (rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui agli artt. 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c.)”.
Veniva dedotto inoltre che la e l Parte_3 Controparte_2 avevano stipulato in veste di imprenditori e non certo potevano essere considerati consumatori per cui era inconferente il richiamo alla tutela della parte debole.
Infine, stante l'assetto di interessi delineato, si spingeva in ordine all'inquadramento del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti nell'alveo del cd. contratto autonomo di garanzia.
Alla luce di quanto esposto, si chiedeva al giudice adito di:
“In via preliminare:
− accerti e dichiari la propria competenza per territorio a conoscere dell'azione monitoria intrapresa e del presente giudizio di opposizione;
In via principale:
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso;
in ogni caso:
− dichiari tenuta e condanni con la miglior formula e Parte_3
ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore ed in via tra loro solidale, a rimborsare alla
[...] la somma ingiunta di € 43.602,56 oltre agli interessi Controparte_4 previsti in contratto e liquidati nel decreto, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dal pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
− con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A”.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel
- 5 - quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Orbene, alla luce del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia infondata, e dunque da disattendere, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, appare opportuno un breve inquadramento in diritto della pretesa creditoria azionata, consacrata nel decreto ingiuntivo opposto.
È noto che, attraverso stipulazione di rapporti di garanzia di tipo classico, si realizza il rafforzamento della posizione del creditore attraverso l'ampliamento della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c della quale può disporre per la realizzazione coattiva della sua pretesa. Infatti, quest'ultimo potrà agire per ottenere il soddisfacimento del suo credito sia nei confronti del debitore principale che del garante, il quale ha assunto la posizione di coobbligato solidale nell'ambito di una solidarietà differenziata.
Invero, in ragione della sua posizione sussidiaria, il garante è assistito dal cd. beneficium ordinis in forza del quale il creditore non potrà esigere l'adempimento nei suoi confronti se non dopo aver formulato richiesta, rimasta infruttuosa, di adempimento al debitore principale.
- 6 - Inoltre, la posizione di coobbligato con funzione di garanzia si riverbera non solo nell'ambito dei rapporti esterni con la parte creditoria ma anche interni tra i coobbligati.
Dal momento che il peso sostanziale/economico dell'operazione grava sul debitore principale, dopo il pagamento, il garante potrà agire in rivalsa per l'intero nei confronti del primo avvalendosi o del meccanismo della surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto ex art. 1203 n. 3)/1949 c.c., ovvero del diritto di regresso previsto ex art. 1299/1950 c.c.
Per quanto concerne, invece, i rapporti di garanzia cd. autonomi, ad oggi ampiamente ritenuti ammissibili dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione sottesa non è tanto quella di rafforzare la posizione creditoria quanto proprio di allocare in capo al garante autonomo il rischio di un evento pregiudizievole per il creditore ossia l'inadempimento del debitore.
Questo profilo causale si coglie stante il regime della garanzia autonoma che si connota per il difetto dell'accessorietà della stessa, discendente dall'esclusione della facoltà del garante di eccepire al creditore le eccezioni sollevabili al debitore principale, derogando all' art. 1945 c.c., e dal conseguente divieto del debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale, oltre che dalla proponibilità di siffatte eccezioni al garante in un momento successivo al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Ciò precisato in diritto, si evidenzia che, nella fattispecie devoluta alla cognizione del presente Giudice, stante la portata delle eccezioni sollevate da parte opponente che non riguardano, in particolare, il carattere accessorio della garanzia, e quindi l'obbligo del fideiussore di rendere edotti i debitori principali della richiesta di pagamento, o di sollevare eccezioni fondate sul rapporto di valuta, non risulta dirimente qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti in termini di rapporto di garanzia classico o autonomo atteso che il presente giudizio non verte in relazione ai profili differenziali tra i modelli negoziali considerati.
Passando al merito, appare evidente sulla scorta della documentazione dedotta da parte opposta, e in ragione delle difese spiegate da parte opponente, anche in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., il venire in essere del diritto della a ripetere nei Controparte_4 confronti delle parti opponenti quanto pagato in escussione della garanzia prestata.
Infatti, la prospettazione, sottesa al ricorso monitorio della società
appare corroborata per tabulas e non espressamente Controparte_4 contestata, pertanto si ritiene provato che:
- era stata emessa polizza fideiussoria n. 00179.91.000119 a favore della società nell'interesse della Madogas Controparte_7
Natural Energy s.r.l., successivamente volturata a a Parte_4 garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il contraente in relazione al rapporto principale di cui al frontespizio della polizza;
- 7 - - gli obblighi facenti capo al contraente erano stati assunti in via solidale dalla e dal sig. Controparte_2 Controparte_6
- a fronte dell'inadempimento dell'obbligato principale, il beneficiario ha escusso la garanzia per complessivi € 43.602,56 e che, per effetto del pagamento, la ha richiesto infruttuosamente il rimborso Parte_2 all'obbligato principale e ai coobbligati Parte_1 Controparte_2
e . Controparte_6
Per quanto concerne, invece, l'impianto difensivo di parte opponente si evidenzia che, in relazione alla presunta incompetenza territoriale del Tribunale adito, in forza dell'individuazione convenzionale ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di polizza del foro dove ha sede la Direzione della
Società, l'eccezione sia infondata in forza dell'operatività del criterio di cui all'art. 33 c.p.c. che consente di derogare alla competenza territoriale al fine di realizzare il simultaneus processus tra più cause intercorrenti tra soggetti diversi, connesse per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, realizzando il c.d. litisconsorzio facoltativo semplice.
Con riguardo all'ambito operativo della norma, che è limitato alle sole ipotesi di cumulo soggettivo passivo, quando si realizza una connessione oggettiva propria, si ritiene che anche la competenza territoriale definita convenzionalmente possa subire modificazione in forza dell'art. 33 c.p.c.
Infatti, la pattuizione di un foro convenzionale determina un'ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione e non un foro inderogabile, questo anche quando sia stabilito come esclusivo ai sensi dell'art. 29 c.p.c.
Pertanto, in considerazione del fatto che il ricorso monitoro è stato proposto anche nei confronti dell'altro coobbligato di polizza Sig. CP_6
il quale riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice
[...] del Consumo, è prevalente il foro dello stesso, ossia il Tribunale di Napoli.
Passando, infine all'esame della doglianza relativa alla mancata osservanza delle condizioni ex art. 1341 c.c. ai fini della valida stipulazione di clausole vessatorie unilateralmente predisposte, anche tale eccezione è infondata in diritto e da disattendere in quanto non pertinente ai fini delle contestazioni sollevate.
Da un lato si evidenzia che la formulazione della documentazione predisposta dall'opposta, e sottoscritta dai coobbligati attuali opponenti, soddisfa i requisiti prescritti dalla legge ai fini della valida sottoscrizione secondo le coordinate esegetiche in materia.
A tal proposito si evidenzia che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
- 8 - Nella fattispecie oggetto del presente giudizio la clausola che si potrebbe definire vessatoria è la previsione di rimborso “a semplice richiesta e senza alcuna eccezione” in favore del garante delle somme da questo versate, ed è richiamata sia nell'appendice di precisazione all'atto di voltura sottoscritto dalla società che dall'atto di coobbligazione Parte_3 sottoscritto dalla società CP_2
D'altra parte, come detto a più riprese, l'eccezione è irrilevante atteso che gli opponenti si sono limitati ad eccepire un'asserita mancata conoscenza o conoscibilità di clausole vessatorie, senza neppure specificare quale clausola che si asserisce sconosciuta avrebbe prodotto un pregiudizio per gli stessi, e senza neppure formulare una delle eccezioni previste nelle norme richiamate in polizza e nell'appendice di coobbligazione, di cui è espressamente prevista la rinuncia.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte e non fatte oggetto di specifica statuizione devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n.
16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione di riferimento, e dell'attività espletata con espunzione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 2355/2021 - r.g. 28744/2021 - emesso, dal
Tribunale di Napoli – sez XII – nella persona del dott.ssa Luigia Stravino;
- condanna le parti opponenti in persona dei legali rapp.ti pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 oltre il contributo forfettario come per legge, IVA, CPA, e spese vive se dovute e documentate.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso. Napoli lì 07/02/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
- 9 - La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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