Decreto cautelare 21 novembre 2024
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05825/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5825 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lelio Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
della nota prot. n. -OMISSIS- agli atti dove si attesta che “per l’a.s. 2024/2025 al minore -OMISSIS- è stato assegnato un docente di sostegno per la copertura di 22 ore settimanali, a fronte di un orario scolastico di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni”, nonostante vi sia stato il riconoscimento del rapporto 1/1 previsto invece nel PDF contestuale alla diagnosi funzionale e nella documentazione medica
del PEI a.s.2024/2025 del 21.10.2024, prot. -OMISSIS-, dove si ribadisce che l’alunno è seguito dal docente di sostegno per 22 ore settimanali;
d’ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno, determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Istituto in questione;
nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (40 ore settimanali), e comunque per un numero di ore massimo adeguato alla patologia sofferta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto accertare e dichiarare il diritto della propria figlia minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e, conseguentemente, ordinarsi alle Amministrazioni intimate di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.12.2024, ha accolto l’istanza cautelare ed ordinato alla Amministrazione scolastica di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico.
Parte ricorrente ha, infine, dichiarato che l’Istituto scolastico ha eseguito l’ordinanza cautelare ed ha chiesto che venga dichiaratala cessazione della materia del contendere, con la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza breve.
Alla luce di tali emergenze documentali e di quanto dichiarato dalle parti, può pronunciarsi sentenza breve che dichiari il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di ricorrenti, per soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese ed onorari di lite liquidati in euro 1.000,00, oltre accessori di legge con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.