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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 587/24 R.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 587/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1
c.f. , sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P.IVA_1
P. Delitala 2, presso le avv. Laura Furcas ( , avv.laura. C.F._1 [...]
e RI LA che lo rappresentano e difendono –Appellante Email_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
d'Orlando via Quartiere Gescal 11, c.f. , elettivamente domici- C.F._2 liata in Brolo, via C Colombo, 5, presso e nello studio dell'avv. Carmela Bonina,
(c.f. ; fax 0941561465; pec che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende -Appellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1969 pronunciata in data 28 novembre 2024
CONCLUSIONI
Inps: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per decadenza e, per l'effetto, accertare l'obbligo della ricorrente a rimbor- sare all' le somme indebitamente percepite, cosi come quantificate dall'istitu- Pt_1 to. 2) In subordine rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato nel merito ac- certando comunque l'obbligo di rimborso del ricorrente. 3) Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi.
Scurria: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore della procuratrice anticipataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 17 maggio 2016, CP_1
premesso di avere lavorato quale bracciante agricola negli anni 2012
[...] N° 587/24 R.g.l.
(102 giornate) e 2013 (51 giornate), iscritta nei relativi elenchi del Comune di re- sidenza, lamentava che l' dopo averle regolarmente erogato l'indennità di di- Pt_1 soccupazione anno 2013, con comunicazione del 10 luglio 2014 gliene chiedeva la restituzione per disconoscimento del rapporto. Chiedeva dichiararsi dovuta la prestazione.
Nella resistenza dell' esaminati i testimoni e Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
con sentenza n° 1969 pronunciata in data 28 novembre 2024 il giudice di
[...] primo grado ha accolto il ricorso condannando l' a iscrivere la ricorrente negli Pt_1 elenchi dei braccianti per gli anni 2012 e 2013 per il numero di giornate di cui so- pra e a pagare l'indennità di disoccupazione, con rimborso delle spese di lite.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024. Al- Pt_1 la prima udienza (sostituita con termine per note art. 127ter c.p.c.), constatata la tardività della notifica alla appellata, è stato ordinato il rinnovo. si è costi- CP_1 tuita il 6 ottobre 2025.
Depositate note di trattazione scritta entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata de- cisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma
V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha in primo luogo ritenuto non dimostrato che l' avesse pubbli- Pt_1 cato il provvedimento di cancellazione della , negando pertanto che fosse CP_1 decorso alcun termine di decadenza e ammettendo la lavoratrice a dimostrare l'effettività del rapporto lavorativo. Il Giudice ha poi ritenuto decisivo l'esito della prova testimoniale in quanto prevalente, per la sua puntualità e coerenza, sulle ri- sultanze del verbale ispettivo in base al quale l' aveva disconosciuto il rappor- Pt_1 to di lavoro.
Con il primo motivo di appello, l'istituto contesta la decisione in punto di deca- denza osservando che la stessa “ammette nel corpo del ricorso la cancella- CP_1 zione e chiede la reiscrizione”, e pertanto sarebbe stato suo onere dimostrare di non essere incorsa in decadenza. L' produce comunque in questo grado il ter- Pt_1 zo elenco nominativo 2014 di variazione Comune di Castell'Umberto e la relativa pubblicazione dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Il motivo è fondato ma ciò, a monte di quanto sostenuto dall' perché la Pt_1
, a prescindere dalla pubblicazione dell'elenco, ammetteva ella stessa di CP_1 essere stata informata di non essere iscritta negli elenchi già con la comunicazione di rigetto della domanda di disoccupazione agricola in data 10 luglio 2014, in cui testualmente si motivava “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Il ricorso art. 414 c.p.c. è stato depositato il 17 maggio 2016 e pertanto un anno e trecentododici giorni dopo. Non è dunque neanche necessario verificare se il ricorso amministra- tivo proposto dalla , che non si rinviene dato che ella ha depositato in for- CP_1 N° 587/24 R.g.l.
ma cartacea l'atto introduttivo con gli allegati, riguardasse la ripetizione dell'inde- bito o, come sarebbe stato necessario, la cancellazione, argomento che nel ricorso art. 414 c.p.c. non viene nemmeno sfiorato.
Il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio sull'affidabilità dei testi- moni, resta dunque assorbito. Va comunque osservato che l' errando, ritiene Pt_1 che solo il teste sia stato esaminato, e su di lui concentra le censure eviden- Tes_2 ziando trattarsi di soggetto che a sua volta aveva proposto ricorso contro altra ri- petizione di indebito, concluso con esito negativo. Questa Corte può tuttavia con- statare che anche il teste ha ammesso di avere subito la cancellazione delle Tes_1 giornate lavorate e di avere presentato ricorso. Di conseguenza entrambi i testi- moni avevano interesse convergente con quello della . CP_1
Questa Corte ha inoltre già ripetutamente esaminato la posizione del CP_2
, sulla base del verbale redatto dagli ispettori concluso il 19 giugno
[...] Pt_1
2014, dal quale risulta l'inspiegabile sproporzione fra numero di giornate lavora- tive denunziate dal consorzio nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 e fabbi- sogno annuo dell'azienda, con ingenti importi dichiarati dovuti a titolo retributivo a fronte della completa omissione dei versamenti contributivi, avendo lo stesso presidente del CdA del consorzio, ammesso che in realtà sui ter- Controparte_3 reni del venivano occupati al massimo una ventina di operai, mentre il CP_2 resto della manodopera denunciata era in servizio presso altri produttori che si servivano del . La sottolinea che in tal modo resterebbe confer- CP_2 CP_1 mato che ella abbia lavorato in agricoltura, sebbene per altro datore di lavoro, ma resta comunque scoperta la questione della durata del rapporto presso l'altro dato- re, sul quale ella nulla dice, insistendo anzi di avere "eseguito esclusivamente gli ordini del presidente del PAC e di essere stata retribuita da quest'ultimo".
L'appello è dunque fondato e le domande della vanno rigettate. La lavo- CP_1 ratrice ha presentato sia in primo che in secondo grado dichiarazione art. 152 att.
c.p.c. e pertanto va esonerata dalle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 dall'
[...] contro , avverso la senten- Parte_2 Controparte_1 za del Giudice del lavoro di Patti n° 1969 pubblicata il 28 novembre 2024, acco- glie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della ap- pellata, esonerandola dalle spese di giudizio. Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 587/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1
c.f. , sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P.IVA_1
P. Delitala 2, presso le avv. Laura Furcas ( , avv.laura. C.F._1 [...]
e RI LA che lo rappresentano e difendono –Appellante Email_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
d'Orlando via Quartiere Gescal 11, c.f. , elettivamente domici- C.F._2 liata in Brolo, via C Colombo, 5, presso e nello studio dell'avv. Carmela Bonina,
(c.f. ; fax 0941561465; pec che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende -Appellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1969 pronunciata in data 28 novembre 2024
CONCLUSIONI
Inps: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per decadenza e, per l'effetto, accertare l'obbligo della ricorrente a rimbor- sare all' le somme indebitamente percepite, cosi come quantificate dall'istitu- Pt_1 to. 2) In subordine rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato nel merito ac- certando comunque l'obbligo di rimborso del ricorrente. 3) Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi.
Scurria: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore della procuratrice anticipataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 17 maggio 2016, CP_1
premesso di avere lavorato quale bracciante agricola negli anni 2012
[...] N° 587/24 R.g.l.
(102 giornate) e 2013 (51 giornate), iscritta nei relativi elenchi del Comune di re- sidenza, lamentava che l' dopo averle regolarmente erogato l'indennità di di- Pt_1 soccupazione anno 2013, con comunicazione del 10 luglio 2014 gliene chiedeva la restituzione per disconoscimento del rapporto. Chiedeva dichiararsi dovuta la prestazione.
Nella resistenza dell' esaminati i testimoni e Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
con sentenza n° 1969 pronunciata in data 28 novembre 2024 il giudice di
[...] primo grado ha accolto il ricorso condannando l' a iscrivere la ricorrente negli Pt_1 elenchi dei braccianti per gli anni 2012 e 2013 per il numero di giornate di cui so- pra e a pagare l'indennità di disoccupazione, con rimborso delle spese di lite.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024. Al- Pt_1 la prima udienza (sostituita con termine per note art. 127ter c.p.c.), constatata la tardività della notifica alla appellata, è stato ordinato il rinnovo. si è costi- CP_1 tuita il 6 ottobre 2025.
Depositate note di trattazione scritta entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata de- cisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma
V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha in primo luogo ritenuto non dimostrato che l' avesse pubbli- Pt_1 cato il provvedimento di cancellazione della , negando pertanto che fosse CP_1 decorso alcun termine di decadenza e ammettendo la lavoratrice a dimostrare l'effettività del rapporto lavorativo. Il Giudice ha poi ritenuto decisivo l'esito della prova testimoniale in quanto prevalente, per la sua puntualità e coerenza, sulle ri- sultanze del verbale ispettivo in base al quale l' aveva disconosciuto il rappor- Pt_1 to di lavoro.
Con il primo motivo di appello, l'istituto contesta la decisione in punto di deca- denza osservando che la stessa “ammette nel corpo del ricorso la cancella- CP_1 zione e chiede la reiscrizione”, e pertanto sarebbe stato suo onere dimostrare di non essere incorsa in decadenza. L' produce comunque in questo grado il ter- Pt_1 zo elenco nominativo 2014 di variazione Comune di Castell'Umberto e la relativa pubblicazione dal 15/12/2014 al 10/01/2015.
Il motivo è fondato ma ciò, a monte di quanto sostenuto dall' perché la Pt_1
, a prescindere dalla pubblicazione dell'elenco, ammetteva ella stessa di CP_1 essere stata informata di non essere iscritta negli elenchi già con la comunicazione di rigetto della domanda di disoccupazione agricola in data 10 luglio 2014, in cui testualmente si motivava “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Il ricorso art. 414 c.p.c. è stato depositato il 17 maggio 2016 e pertanto un anno e trecentododici giorni dopo. Non è dunque neanche necessario verificare se il ricorso amministra- tivo proposto dalla , che non si rinviene dato che ella ha depositato in for- CP_1 N° 587/24 R.g.l.
ma cartacea l'atto introduttivo con gli allegati, riguardasse la ripetizione dell'inde- bito o, come sarebbe stato necessario, la cancellazione, argomento che nel ricorso art. 414 c.p.c. non viene nemmeno sfiorato.
Il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio sull'affidabilità dei testi- moni, resta dunque assorbito. Va comunque osservato che l' errando, ritiene Pt_1 che solo il teste sia stato esaminato, e su di lui concentra le censure eviden- Tes_2 ziando trattarsi di soggetto che a sua volta aveva proposto ricorso contro altra ri- petizione di indebito, concluso con esito negativo. Questa Corte può tuttavia con- statare che anche il teste ha ammesso di avere subito la cancellazione delle Tes_1 giornate lavorate e di avere presentato ricorso. Di conseguenza entrambi i testi- moni avevano interesse convergente con quello della . CP_1
Questa Corte ha inoltre già ripetutamente esaminato la posizione del CP_2
, sulla base del verbale redatto dagli ispettori concluso il 19 giugno
[...] Pt_1
2014, dal quale risulta l'inspiegabile sproporzione fra numero di giornate lavora- tive denunziate dal consorzio nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 e fabbi- sogno annuo dell'azienda, con ingenti importi dichiarati dovuti a titolo retributivo a fronte della completa omissione dei versamenti contributivi, avendo lo stesso presidente del CdA del consorzio, ammesso che in realtà sui ter- Controparte_3 reni del venivano occupati al massimo una ventina di operai, mentre il CP_2 resto della manodopera denunciata era in servizio presso altri produttori che si servivano del . La sottolinea che in tal modo resterebbe confer- CP_2 CP_1 mato che ella abbia lavorato in agricoltura, sebbene per altro datore di lavoro, ma resta comunque scoperta la questione della durata del rapporto presso l'altro dato- re, sul quale ella nulla dice, insistendo anzi di avere "eseguito esclusivamente gli ordini del presidente del PAC e di essere stata retribuita da quest'ultimo".
L'appello è dunque fondato e le domande della vanno rigettate. La lavo- CP_1 ratrice ha presentato sia in primo che in secondo grado dichiarazione art. 152 att.
c.p.c. e pertanto va esonerata dalle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 dall'
[...] contro , avverso la senten- Parte_2 Controparte_1 za del Giudice del lavoro di Patti n° 1969 pubblicata il 28 novembre 2024, acco- glie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della ap- pellata, esonerandola dalle spese di giudizio. Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)