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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 13 dicembre 2024 tenuta all'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
7201/2022 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Giuseppe Brandi presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT)
Via S. Francesco d'Assisi, 132 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi e dall'Avv. Chiara Contursi, in virtù di procura generale conferita con atto a rogito del Dr. Persona_1
Notaio in Roma, in data 21/07/2015 rep. 80974 rogito 21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma n. 1 in data
23/07/2015 al n. 19851 serie IT
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 19.09.2022 premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per le giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola “Monterisi Angelo” ha dedotto che l' , CP_1 con provvedimento del 21.05.2022 aveva comunicato il disconoscimento delle giornate.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare il rapporto di lavoro per gli anni e le giornate indicate e condannare l' a regolarizzare la CP_1 relativa posizione assicurativa e previdenziale con vittoria di spese di lite con distrazione.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate CP_1 argomentazioni, contestava l'avverso dedotto e concludeva per i rigetti del ricorso con vittoria di spese di lite. All'udienza del 13.12.2024, della causa, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 dicp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2024.
Il Giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 13 dicembre 2024 tenuta all'esito della trattazione cartolare della causa ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
7201/2022 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Giuseppe Brandi presso lo studio del quale in Trinitapoli (BT)
Via S. Francesco d'Assisi, 132 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi e dall'Avv. Chiara Contursi, in virtù di procura generale conferita con atto a rogito del Dr. Persona_1
Notaio in Roma, in data 21/07/2015 rep. 80974 rogito 21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma n. 1 in data
23/07/2015 al n. 19851 serie IT
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso iscritto in data 19.09.2022 premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per le giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola “Monterisi Angelo” ha dedotto che l' , CP_1 con provvedimento del 21.05.2022 aveva comunicato il disconoscimento delle giornate.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare il rapporto di lavoro per gli anni e le giornate indicate e condannare l' a regolarizzare la CP_1 relativa posizione assicurativa e previdenziale con vittoria di spese di lite con distrazione.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate CP_1 argomentazioni, contestava l'avverso dedotto e concludeva per i rigetti del ricorso con vittoria di spese di lite. All'udienza del 13.12.2024, della causa, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite brevi note, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione (cfr. all. alle note di trattazione).
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 cpc poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente – investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81), o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito, e non può che condurre ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato;
tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda(Cfr. Cass.n.2268/99).
Visto il contegno processuale si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite anche alla luce della dichiarazione ex art. 152 dicp. att. c.p.c. versata in atti dalla parte ricorrente.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2024.
Il Giudice
Caterina Napolitano