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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21700/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SARA LAZZARONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. SARA LAZZARONI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori verranno affidati congiuntamente al padre ed alla madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole verranno prese congiuntamente dai genitori.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori. I figli vivranno con la madre;
3) Entrambi i coniugi hanno lasciato la casa coniugale. La madre risiede a Rovato, Via Francesco
Baracca n. 39. Ella ha siglato un contratto di locazione ad uso abitativo con effetto dall'1 marzo 2025 ed un canone mensile di € 500,00. Il padre risiede a Coccaglio (Bs), Via Gaspare Monauni n. 17/C, piano terra. Egli ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo con effetto dal 18.12.2024 ed un canone mensile di € 500,00;
4) Il padre avrà facoltà di vedere i figli minori quando vuole, previo accordo con la madre e nel rispetto dei desideri e degli impegni dei figli. In ogni caso il padre potrà tenere i figli con sé a fine settimana alternati, dalla giornata di venerdì sera, intorno alle 18:00 circa sino a domenica sera, allorchè riporterà i figli a casa della madre entro le 18.30 in modo che possano cenare con quest'ultima. Egli inoltre potrà tenere i figli il mercoledì nella settimana in cui trascorrono il week end con il padre, prelevandoli intorno alle 18.30 e accompagnandoli a scuola la mattina successiva.
Nella settimana in cui i figli trascorrono il week end con la madre, il padre potrà tenere i figli con sé il martedì ed il giovedì, prelevandoli intorno alle 18.30 e accompagnandoli a scuola la mattina dopo.
5) Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli per un periodo di quattordici giorni, anche non consecutivi, in coincidenza con le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni dei figli. Egli inoltre potrà tenere con sé i figli per un periodo di quattro giorni, anche consecutivi, durante le festività natalizie, in modo che alternativamente ogni anno, comprenderanno i giorni di Natale, Santo Stefano,
31 Dicembre e Capodanno. Durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni, anche consecutivi, in modo che, ad anni alterni, venga garantita la permanenza nel giorno di
Pasqua o di Pasquetta. In linea di massima comunque in genere le festività religiose o civili verranno trascorse alternativamente con uno dei genitori ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro;
6) PIANO GENITORIALE: SI RIMANDA ALL'ALLEGATO (doc. n. 10)
7) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 500,00, da intendersi suddivisa in € 250,00 per ciascun figlio, che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 11 di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo l'aumento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai rilevati dall'Istat.
8) Le parti si faranno carico del pagamento nella misura della metà delle spese definite straordinarie, non ricomprese nell'assegno di mantenimento sopra indicato, come individuate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed approvare e che deve considerarsi parte integrante del presente ricorso. In parziale deroga al suddetto Protocollo le parti stabiliscono che le spese straordinarie di tipo medico e segnatamente quelle oculistiche, ortodontiche e dentistiche non debbano essere previamente concordate, ma vadano comunque suddivise anche laddove non si ricorra al sistema sanitario nazionale.
Fermo tutto il resto.
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall' vada integralmente alla CP_1
moglie che si occuperà di presentare la relativa domanda;
10) Le parti prestano reciprocamente il consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio per i figli minori.
11) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento stante l'indipendenza economica di ciascuna.
12) I coniugi dichiarano che, con l'osservanza di quanto stabilito nel presente accordo, hanno definito i loro rapporti patrimoniali, hanno diviso consensualmente il loro patrimonio comune e non hanno più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra, fatti salvi gli impegni assunti nel presente ricorso.
13) Ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. i coniugi, debitamente informati dalla loro legale e manlevando la stessa da qualsivoglia responsabilità, dichiarano sin d'ora di essere disponibili a sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, di voler quindi rinunciare all'udienza e di non volersi conciliare e conseguentemente ottenere l'omologazione della separazione alle condizioni esposte nel presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/10/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROVATO, BS (atto n. 42, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21700/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SARA LAZZARONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. SARA LAZZARONI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori verranno affidati congiuntamente al padre ed alla madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole verranno prese congiuntamente dai genitori.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori. I figli vivranno con la madre;
3) Entrambi i coniugi hanno lasciato la casa coniugale. La madre risiede a Rovato, Via Francesco
Baracca n. 39. Ella ha siglato un contratto di locazione ad uso abitativo con effetto dall'1 marzo 2025 ed un canone mensile di € 500,00. Il padre risiede a Coccaglio (Bs), Via Gaspare Monauni n. 17/C, piano terra. Egli ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo con effetto dal 18.12.2024 ed un canone mensile di € 500,00;
4) Il padre avrà facoltà di vedere i figli minori quando vuole, previo accordo con la madre e nel rispetto dei desideri e degli impegni dei figli. In ogni caso il padre potrà tenere i figli con sé a fine settimana alternati, dalla giornata di venerdì sera, intorno alle 18:00 circa sino a domenica sera, allorchè riporterà i figli a casa della madre entro le 18.30 in modo che possano cenare con quest'ultima. Egli inoltre potrà tenere i figli il mercoledì nella settimana in cui trascorrono il week end con il padre, prelevandoli intorno alle 18.30 e accompagnandoli a scuola la mattina successiva.
Nella settimana in cui i figli trascorrono il week end con la madre, il padre potrà tenere i figli con sé il martedì ed il giovedì, prelevandoli intorno alle 18.30 e accompagnandoli a scuola la mattina dopo.
5) Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli per un periodo di quattordici giorni, anche non consecutivi, in coincidenza con le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni dei figli. Egli inoltre potrà tenere con sé i figli per un periodo di quattro giorni, anche consecutivi, durante le festività natalizie, in modo che alternativamente ogni anno, comprenderanno i giorni di Natale, Santo Stefano,
31 Dicembre e Capodanno. Durante le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni, anche consecutivi, in modo che, ad anni alterni, venga garantita la permanenza nel giorno di
Pasqua o di Pasquetta. In linea di massima comunque in genere le festività religiose o civili verranno trascorse alternativamente con uno dei genitori ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro;
6) PIANO GENITORIALE: SI RIMANDA ALL'ALLEGATO (doc. n. 10)
7) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 500,00, da intendersi suddivisa in € 250,00 per ciascun figlio, che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 11 di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo l'aumento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai rilevati dall'Istat.
8) Le parti si faranno carico del pagamento nella misura della metà delle spese definite straordinarie, non ricomprese nell'assegno di mantenimento sopra indicato, come individuate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed approvare e che deve considerarsi parte integrante del presente ricorso. In parziale deroga al suddetto Protocollo le parti stabiliscono che le spese straordinarie di tipo medico e segnatamente quelle oculistiche, ortodontiche e dentistiche non debbano essere previamente concordate, ma vadano comunque suddivise anche laddove non si ricorra al sistema sanitario nazionale.
Fermo tutto il resto.
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall' vada integralmente alla CP_1
moglie che si occuperà di presentare la relativa domanda;
10) Le parti prestano reciprocamente il consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio per i figli minori.
11) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento stante l'indipendenza economica di ciascuna.
12) I coniugi dichiarano che, con l'osservanza di quanto stabilito nel presente accordo, hanno definito i loro rapporti patrimoniali, hanno diviso consensualmente il loro patrimonio comune e non hanno più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra, fatti salvi gli impegni assunti nel presente ricorso.
13) Ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. i coniugi, debitamente informati dalla loro legale e manlevando la stessa da qualsivoglia responsabilità, dichiarano sin d'ora di essere disponibili a sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, di voler quindi rinunciare all'udienza e di non volersi conciliare e conseguentemente ottenere l'omologazione della separazione alle condizioni esposte nel presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/10/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROVATO, BS (atto n. 42, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio