Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4293 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n 4293/2024 RG, promossa con ricorso depositato il 19.7.24 da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRAMBILLA SIMONA del foro di Pavia;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MAZZOLENI ROSANNA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per la pronuncia di stato all'udienza del 19.11.24
FATTO E DIRITTO
cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la resistente
[...]
il 28/08/2010 nel Comune di CALUSCO D'ADDA (BG). CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di avere non avuto figlio dal matrimonio e che le parti si erano separati giudizialmente come da sentenza n. 311/22 dell'8.2.22 di questo Tribunale , comparendo avanti al Giudice Delegato il 30.9.2021, evidenziando che da tale data la convivenza non era più ripresa, che la comunione di vita affetti non si era ricostituita e che pertanto era decorso il termine per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Asseriva che non avevano avuto esito i tentativi di raggiungere un accordo congiunto con il marito e che pertanto si era reso necessario rivolgersi al Tribunale così da chiedere la condanna alle spese per il giudizio.
Costituendosi la resistente di fatto, dopo aver asserito di essere economicamente indipendente e che il ricorrente si era ricostituito una nuova famiglia, richiedeva anch'ella la pronuncia di stato.
Nessun provvedimento veniva assunto in via provvisoria ed urgente ed il giudizio già all'udienza ex art. 473bis-21 cpc veniva rinviato avanti al Collegio per la pronuncia di stato richiesta.
Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e dalla L.
6.5.2015 n. 55, essendo decorso al momento del deposito del ricorso (19.7.2024) più del termine annuale ivi previsto dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, terminata con la sentenza n.
311/22 dell'8.2.2022; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (ud. 30.9.2021) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e pronunciare, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio come in dispositivo con le formalità prescritte dalla legge
Nulla deve essere pronunciato relativamente alle spese alla luce della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CALUSCO D'ADDA (BG) in data 28/08/2010 fra i coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...] e , nata
[...] CP_1
a BERGAMO (BG) il 29/08/1981 ; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CALUSCO D'ADDA (BG) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 9, Parte
II, Serie A, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010).
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino