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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 2431/2023 pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CLAUDIO LOMBARDI e Parte_1
NC VANTAGGIATO, elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. CLAUDIO LOMBARDI in Perugia Corso Vannucci n. 71, RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA CAROSELLI, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore in Perugia, via Annibale Vecchi n. 95, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.6.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Controparte_1 ad Ancona il 2.9.1974, hanno contratto matrimonio il 21.6.2014 a UA DI (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014). Per Dal matrimonio è nato, il 5.8.2015, il figlio minore . La coppia si è separata alle condizioni di cui al decreto n. 1226/2021 emesso dal Tribunale di Perugia il 26.2.2021, che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre su due settimane (la prima settimana, dalla domenica alle ore 9,00 fino al martedì mattina ed il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino all'apertura del negozio;
la seconda settimana, dal lunedì all'uscita da scuola fino alla mattina successiva ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva); possibilità per la madre di portare con sé il figlio presso la casa della nonna ad AL (TN) una settimana al mese;
previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. ha successivamente introdotto giudizio di modifica delle condizioni concordate di Parte_1 separazione, nel procedimento iscritto al nr. 5866/2021 VG, con il quale ha chiesto autorizzazione al Per trasferimento residenziale del minore nel Comune di Gubbio, per ragioni connesse a sue esigenze lavorative e autorizzazione all'iscrizione in Istituto Scolastico di Padule (piccola frazione del Comune di Gubbio). Il Tribunale ha autorizzato il mutamento di residenza ma rigettato la domanda di iscrizione ad istituto scolastico diverso da quello abitualmente frequentato dal minore nel Comune di originaria residenza (UA DI). Con ulteriore ricorso iscritto al nr. 6157/2022 RG ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di separazione e, in particolare, l'affidamento esclusivo del figlio e l'iscrizione alla scuola sita a Padule. Il Tribunale ha rigettato il ricorso confermando le condizioni di separazione come integrate dalla modifica autorizzata della residenza anagrafica del minore.
Con ricorso depositato il 1.6.2023 ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio rappresentando che dall'epoca della separazione le parti non si sono riconciliate né hanno ripreso la convivenza. Ha esposto: di avere interrotto, nelle more dell'introduzione del giudizio di divorzio, la relazione sentimentale intrapresa in precedenza con il sig. Parte_2 titolare della ditta “Bi-Elettrica s.n.c.” sita in Gubbio, dove era stata assunta (ragione che aveva determinato la domanda di trasferimento della residenza del figlio nel procedimento già ricordato per la modifica delle condizioni di separazione), e aver anche cessato la relativa attività lavorativa;
di aver ricevuto dalla società “ Infinity S.r.l.” di Rovereto una proposta di lavoro a tempo indeterminato, part – time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo;
che tale proposta di lavoro le consentirebbe di ritornare in TR, suo luogo di provenienza, dove, ad AL, potrebbe disporre dell'abitazione della madre oltre che di provvidenze messe a disposizione dalla Regione TR Alto Adige a supporto delle famiglie e dell'aiuto e collaborazione della madre, ancora in Per giovane età. Ha rappresentato che il figlio è abituato a recarsi in TR dove ha instaurato un forte legame affettivo con la nonna materna e potrebbe beneficiare di un contesto socio-economico di indiscutibile qualità. Ha chiesto, facendo presente che il padre del minore si è opposto al trasferimento dello stesso a Trento, che sia autorizzato il trasferimento del minore, confermato l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella nuova residenza di AL con previsione della possibilità per il padre di vedere il minore due fine settimana al mese (con disponibilità a mettere a disposizione dello stesso appartamento completamente autonomo di proprietà della di lei madre), disciplina delle vacanze estive e delle festività e, infine, contributo di mantenimento del minore a carico del padre di euro 300,00 mensili. Ha chiesto quanto al trasferimento del minore provvedimento ex art. 473 bis nr. 15 c.p.c..
Iscritto il procedimento incidentale al nr. 2431/2023-1, è stato instaurato il contraddittorio con il sig. che si è opposto all'istanza “urgente” di trasferimento del minore esponendo: che Controparte_1 la ricorrente già nel corso del giudizio di separazione aveva chiesto di poter trasferire il minore ad AL di Trento, rinunciando alla domanda avendo, nel frattempo, iniziato relazione sentimentale con persona di UA DI;
che la ricorrente ha cercato anche in altre occasioni di incidere sul mantenimento del rapporto affettivo tra il padre e il minore chiedendo, a breve tempo di distanza dalla separazione, di essere autorizzata a cambiare l'istituto scolastico frequentato dal minore a UA DI e a iscriverlo a istituto scolastico di Gubbio, istanza disattesa in sede giurisdizionale;
ha sostenuto che anche la “nuova” istanza di trasferimento era, ancora una volta, funzionale a soddisfare interessi della ricorrente e non anche a salvaguardare gli interessi del minore e il rapporto con il padre che sarebbe, inevitabilmente, pregiudicato da un trasferimento a 500 Km di distanza, in località diversa da quella dove il minore è nato e cresciuto, ha frequentato i primi anni di scuola e dove vivono i suoi amici e la famiglia dei nonni paterni. Ha comunque contestato la sussistenza dei presupposti di indifferibilità dell'istanza ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'audizione delle parti con provvedimento del 18.9.2023 l'istanza “urgente” è stata rigettata.
Il sig. si è costituito nel giudizio di merito. Ha contestato la domanda della Controparte_1 ricorrente di trasferimento del minore a Trento, ha rappresentato di avere la disponibilità di abitazione dove il figlio ha una propria camera e dove vive con la sua nuova compagna con la quale il bambino ha un ottimo rapporto. Ha, inoltre, sostenuto che non corrisponderebbe a verità l'interruzione della relazione sentimentale della ricorrente con il sig. con il quale, invece, anche il minore avrebbe Pt_2 fatto dei viaggi comuni in TR Alto Adige. Non si è opposto alla pronuncia di divorzio ed ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento “paritario” del minore presso entrambi i genitori e mantenimento diretto e disciplina del rapporto di visita e frequentazione del figlio con i genitori e in via subordinata per la previsione, in caso di rigetto della domanda di collocamento paritario, di contributo di mantenimento a suo carico di euro 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie). Ha chiesto, laddove la madre intenda trasferirsi ad AL, che il minore sia collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c., reiterando la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore e formulando, in via subordinata, domanda di assegno divorzile in suo favore in misura pari ad euro 300,00 mensili e aumento del contributo paterno per il mantenimento del figlio ad euro 700,00 mensili;
ha, inoltre, sostenuto che il minore nella scuola frequentata a UA DI, si troverebbe in una condizione di disagio (già rappresentata in precedente procedimento avanti al TO che, tuttavia, ha rigettato la stessa istanza) ed ha reiterato la domanda di autorizzazione in via provvisoria del trasferimento del minore nel Comune di AL e laddove non autorizzato il trasferimento che si consenta l'iscrizione del minore nella scuola di Padule, considerando gli atti di “ bullismo” che il minore sarebbe costretto a subire nella scuola frequentata a UA DI. Si è opposta all'accoglimento della domanda di collocamento paritario del minore presso i due genitori formulata dal resistente.
Il resistente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. contestando l'ammissibilità delle “nuove” domande e, in particolare, della domanda di aumento del contributo di mantenimento paterno subordinata alla mancata concessione all'autorizzazione al trasferimento del minore e di assegno divorzile, rilevando la mancanza di elementi “sopravvenuti” rispetto all'introduzione del ricorso. Quanto allo stato di disoccupazione della ricorrente ha evidenziato che la stessa non è stata licenziata ma si è volontariamente dimessa dall'attività lavorativa svolta presso la ditta del sig. Pt_2 (con il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, continuerebbe ad intrattenere rapporti di Per frequentazioni, riferiti anche dal figlio minore ). Ha sostenuto che non corrispondono al vero i presunti episodi di bullismo lamentati dalla madre nei confronti del minore ed ha concluso per il rigetto delle domande accessorie formulate dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione nella fase di merito si è proceduto nuovamente all'audizione personale delle parti. La signora ha dichiarato tra l'altro di voler insistere nella richiesta di Parte_1 trasferimento a Trento, ove avrebbe disponibilità di una casa e sarebbe aiutata dalla madre, mentre in Umbria non potrebbe contare sull'aiuto di nessuno, né tantomeno disporrebbe di una casa, essendo ancora ospite a casa dell'ex compagno;
che per quanto riguarda gli episodi di bullismo subiti dal figlio, a seguito dell'intervento della maestra, la situazione era migliorata;
di avere frequentato il liceo linguistico e due anni di Università ed essere in possesso di diverse certificazioni linguistiche;
di avere svolto diversi lavori non regolarizzati da contratto;
di aver lavorato presso la Bi – Elettrica con contratto part – time, dal 2021 sino agli inizi del 2023, e di essersi dimessa, essendo la ditta dell'ex compagno, e venuta meno la relazione con lui non era sostenibile mantenere un rapporto di lavoro. Il sig. ha dichiarato, tra l'altro, che il figlio non aveva subito alcun episodio di Controparte_1 bullismo, salvo qualche litigio con alcuni compagni, come confermato anche dalle maestre;
di lavorare dal lunedì al giovedì dalle h.10.00 sino alle h. 15.00, e il venerdì e sabato anche dalle h.18.00 in poi sino alle 23.00, con chiusura del locale la domenica;
di avere un guadagno mensile medio netto di circa 1.200,00 – 1.300,00 euro;
di convivere con la compagna da tre anni.
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. del 12.4.2024 il giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori;
ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore nel comune di AL in TR Alto Adige, confermando in via provvisoria il collocamento prevalente del minore presso la residenza umbra della madre;
ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore presso istituto scolastico sito nella località “Padule” di Gubbio, salvo diverso accordo tra le parti;
ha regolamentato il diritto di visita del padre, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane in cui lo avrebbe visto a far data dal martedì), salvo diverso accordo tra le parti;
ha posto a carico del padre contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili (rivalutati) da versarsi in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha rigettato la domanda di assegno provvisorio divorzile in favore della moglie;
ha rigettato le richieste di prova orali articolate dalle parti;
ha incaricato il Servizio Sociale del Comune di Gubbio di svolgere una indagine sociale e conoscitiva – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, nonchè ad acquisire informazioni presso le autorità scolastiche relativamente ai lamentati atti di “bullismo” di cui il minore sarebbe rimasto vittima, e verificare la adeguatezza delle abitazioni dei genitori ad ospitare il bambino;
ha incaricato il Servizio Integrato per l'Età Evolutiva dell'USL Distretto Pt_3 dell'Alto Chiascio, sede di Gubbio di attivare percorso di sostegno per il minore e di procedere alla valutazione delle sue condizioni psicologiche e relazione con il padre e con la madre, con richiesta anche di verificare eventuali situazioni di disagio connesse a presunti atti di “bullismo” subiti nella scuola frequentata dal minore a UA DI;
ha invitato le parti a depositare documentazione reddituale aggiornata e certificazioni ISEE dell'ultimo triennio.
Con istanza “urgente” depositata in data 22.5.2024 la signora ha chiesto la Parte_1 modifica “temporanea” del provvedimento di affidamento del minore adottato in data 12.4.2024 e, in particolare, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento del collocamento del minore dall'abitazione materna sita in Gubbio ad abitazione sita nel Comune di AL (Trento) per il periodo estivo e sino alla ripresa della scuola da parte del minore, con disciplina dei tempi di permanenza presso la madre e presso il padre secondo calendario allegato all'istanza. Ha esposto, a fondamento della domanda, che dopo aver cercato di reperire attività lavorativa in Umbria senza successo, ha deciso di accettare l'offerta di lavoro a tempo determinato e part - time (fino al 6 settembre del 2024) della società
“Infinity S.r.l.” di Rovereto (TN). Ha rappresentato di aver cercato un accordo con il padre del minore senza però esito, avendo lo stesso richiesto semmai accordo per un collocamento paritetico presso il padre e la madre e dopo aver nuovamente proposto argomentazioni difensive sostanzialmente analoghe a quelle degli atti introduttivi e delle deduzioni formulate in udienza, ha evidenziato che la richiesta, in generale, di poter vivere ad AL rientrerebbe nei desideri del figlio, così come il desiderio di trasferirsi durante le vacanze ad AL in TR. Ha allegato una serie di trascrizioni di registrazioni di conversazioni intercorsi tra lei e il minore “estratti” da agenzia investigativa da lei stessa incaricata, che attesterebbero la chiara volontà del minore di vivere ad AL, di trascorrere ad AL tutte le vacanze estive e di ridurre i tempi di visita e frequentazione con il padre. Ha chiesto procedersi in via d'urgenza all'audizione del minore e di autorizzare il trasferimento temporaneo del “collocamento” del minore in TR per il periodo compreso tra la data di inizio dell'attività lavorativa della madre e la fine di efficacia del contratto secondo il calendario allegato all'istanza.
Il sig. ha depositato memoria difensiva nella quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità dell'istanza e quanto al merito ha sostenuto il carattere essenzialmente strumentale dell'istanza, funzionale al trasferimento “definitivo” del minore ad AL. Ha contestato in particolare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, non costituendo “fatto nuovo” la circostanza della sottoscrizione del contratto di lavoro parte – time con la “Infinity S.r.l.” di Rovereto, trattandosi della stessa società che avrebbe, in precedenza, formulato offerte di lavoro in favore della ricorrente. Ha dedotto, inoltre, che la ricorrente avrebbe manifestato al sig. l'intenzione di CP_1 recarsi a Panama, nel mese di agosto, con il minore per tre settimane evidenziando la singolarità della concessione di ferie per un tale periodo con un contratto di lavoro di poco più di tre mesi di durata;
Per ha, inoltre, sostenuto che la signora avrebbe “condizionato” il minore coinvolgendolo Parte_1 impropriamente nel conflitto con il padre e che il minore avrebbe dichiarato al padre che la madre tutte le mattine si recherebbe in ufficio, sicchè verosimilmente la stessa continuerebbe a svolgere attività lavorativa presso la ditta . Ha evidenziato che il minore avrebbe confessato al padre Pt_2 di essere al corrente di essere stato registrato dalla madre, che la stessa gli aveva già suggerito le risposte che avrebbe dovuto dire, e che quindi il bambino sarebbe stato “manipolato” e “condizionato” dalla madre. Ha concluso per il rigetto del ricorso e in via istruttoria per l'eventuale audizione del minore e per CTU diretta alla valutazione dell'idoneità genitoriale della madre al fine di valutarne il comportamento a suo dire “pregiudizievole” per il minore.
All'udienza del 18.6.2024 si è proceduto all'audizione delle parti sul “contrasto” insorto con riguardo alla richiesta della madre di trasferire temporaneamente il collocamento del minore ad AL per il periodo estivo e di durata del suo contratto di lavoro. All'esito, con provvedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c., il giudice ha confermato i provvedimenti adottati in data 12.4.2024, nonchè l'incarico già assegnato ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio e l'incarico già conferito al Servizio Integrato per l'Età Evolutiva dell'USL Parte_4 dell'Alto Chiascio, sede di Gubbio;
ha disposto, limitatamente al periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 settembre del 2024, la possibilità per il minore di trascorrere la vacanze estive con la madre dal 6 luglio al 20 luglio e dal 4 al 24 agosto e con il padre dal 21 luglio al 3 agosto e dal 25 agosto al 6 settembre;
ha disposto procedersi a CTU nominando, a tal fine, la dr.ssa Persona_2
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Gubbio del 30.10.2024 e la reazione di consulenza tecnica d'ufficio della CTU nominata dott.ssa del 17.4.2025, all'udienza Persona_2 del 17.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione orale delle parti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2021 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio e dalla loro condotta processuale.
Per
3. Il figlio minore , che ha compiuto 10 anni, può essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Nessuna delle parti, sul punto, ha chiesto l'affidamento esclusivo – vertendo il conflitto piuttosto sul luogo di residenza del minore e sul collocamento residenziale – e non essendo emersi elementi sintomatici di inidoneità di entrambi ad assolvere i compiti e doveri di cura connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale. Per A tal riguardo, pur dovendosi stigmatizzare la condotta della madre e i relativi effetti negativi su nell'aver “registrato le risposte del figlio il quale, dopo aver appreso il fatto, ha manifestato chiaramente la volontà di non essere convolto nella querelle TR Vs Umbria” (cfr. CTU pag. 11), gli esiti degli accertamenti peritali hanno escluso la sussistenza di elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori, rilevando che “In entrambi i genitori il criterio dell'accesso all'altro è pienamente soddisfatto” (cfr. CTU pag. 23, in risposta al quesito 5); nonché la sussistenza di elementi tali da suggerire l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, rilevando che
“La situazione familiare osservata e valutata esclude l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso” (cfr. pag. 23 CTU, in risposta al quesito 6). Inoltre, in relazione alle condizioni psichiche del minore e al relativo legame con i genitori, è emerso Per che “L'osservazione clinica di in c.t.u. restituisce il quadro di un bambino perfettamente in linea con la fase evolutiva, in buona convergenza con quanto relazionato dalla USL Umbria 1, compresi i Per sentimenti di colpa e paure interiorizzate, tipici della fascia d'età 9-11 anni, che in sono Per amplificati nel momento in cui i genitori gli chiedono di intervenire nei processi decisionali. dichiara che entrambi i genitori fanno del loro meglio per farlo stare bene: “Tutti e due mi vogliono bene e cercano di farmi stare il meglio possibile.. se mi serve aiuto me lo danno .. se mi serve qualcosa per la scuola me lo comprano … la cosa che mi dà più fastidio è quando litigano …. un po' di tempo Per fa litigavano al telefono ..”. è un bambino socievole e adattabile, come risulta dai colloqui con i genitori, con la nonna materna e i nonni paterni, con la compagna del sig. , con l'ex CP_1 compagno della sig.ra e con le insegnanti ..” (cfr. CTU in risposta ai quesiti 3 e 4 pagg. Parte_1 22-23).
Nel quadro sopra prospettato, pertanto, può essere confermato il regime di affidamento condiviso con espresso invito rivolto a entrambi i genitori ad evitare coinvolgere più il minore nelle loro divergenze, Per essendo emerso che “ è stato sempre coinvolto nelle decisioni nei casi di divergenza tra i genitori” (cfr. CTU pag. 12) e che “[…] il bambino, in questo momento, è consapevole della conflittualità e della tensione intergenitoriale e, di conseguenza, chiede espressamente di non essere coinvolto nelle loro discussioni e che siano loro ad assumersi la responsabilità di decisioni difficili: Per
, infatti, percepisce in modo chiaro che esprimere la sua opinione potrebbe significare
“schierarsi” per l'uno o per l'altro genitore”.(Relazione USLUmbria1 depositata il 30.10.2024,ATTI). Il minore, pertanto, non è stato preso in carico dal servizio” (cfr. CTU pag. 16).
Sarebbe auspicabile, inoltre, una maggiore collaborazione tra i genitori, essendo emerso dalla consulenza tecnica che “Dall'analisi delle interazioni triadiche e diadiche della famiglia Parte_5
[…] un funzionamento familiare funzionale, caratterizzato da una buona capacità
[...] organizzativa, ma da una difficoltà genitoriale nel mantenere un costante livello di collaborazione e coordinazione che può a tratti creare tensione nel clima affettivo, altrimenti sereno e collaborativo. Dalle osservazioni effettuate, attraverso la procedura del LTPc, infatti, si può valutare un'Alleanza Familiare Funzionale, in 'Tensione' (punteggio 28/40). Si indica con ciò una coordinazione familiare caratterizzata da diverse risorse, come la capacità organizzativa dei genitori e una tendenza a voler rispettare e aderire alle regole del gioco, tentando di conferire ad esso una struttura chiara;
tuttavia esistono alcuni ostacoli che possono creare tensione nel clima affettivo che si traduce, talvolta in Per forme di controllo da parte di sugli aspetti contestuali” (cfr. CTU, in risposta ai quesiti 3 e 4, pagg. 22-23).
Le domande relative al collocamento del minore richiede il contestuale esame della questione del trasferimento del bambino ad AL in TR Alto Adige, dove la madre avrebbe reperito un'attività lavorativa part-time presso la società “Infinity S.r.l.” di Rovereto, a tempo indeterminato, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo, e ove disporrebbe di un'abitazione di proprietà, e potrebbe contare sull'aiuto della madre, ancora di giovane età. A tale richiesta si è opposto il ricorrente, in ragione dell'allontanamento del figlio dal luogo dove è cresciuto, va a scuola e ha la rete parentale con i nonni paterni. Si ricorda sul punto che l'art. 337 ter c.p.c. dopo aver previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori precisa che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. In tale quadro appare quindi che, inserita la scelta sulla residenza del minore nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale che i genitori devono effettuare di comune accordo anche in caso di procedimento separativo (ove entrambi abbiano l'esercizio della responsabilità come nel caso in esame, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali;
cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.), il contrasto su tale scelta deve essere rimesso al giudice che adotta ogni opportuno provvedimento avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore. Per la soluzione del contrasto insorto tra i genitori deve tenersi conto di una serie di criteri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi i seguenti: la motivazione del trasferimento, i riflessi della scelta sui tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il minore, l'effettiva possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario, l'eventuale interferenza della scelta con la possibilità per il minore di continuare a frequentare le figure di riferimento delle rispettive famiglie dei genitori, l'impatto del trasferimento sulla stabilità emotiva e psicologica del minore. Nel caso in esame, dagli esiti della consulenza tecnica e in particolare dal confronto delle situazioni socio-ambientali (abitazione/attività lavorativa) e familiari (rete/risorse) del contesto umbro e di Per quello trentino, è emersa “[…] un'indicazione favorevole per il trasferimento di con la madre ad AL (TN)” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Con riguardo all'abitazione, infatti, mentre il padre “Ha prima affermato, e successivamente smentito, che si sarebbe trasferito a nell'appartamento posto al primo piano del locale di CP_2 prossima apertura, situazione verificata come non realistica dall'A.S. di UA. L'A.S. CP_3
[... recisa, nella relazione del 10 marzo u.s. (in allegato) che: “Per ciò che riguarda la prospettiva abitativa il sig. riferisce che continuerà a vivere a Sigillo nell'abitazione di proprietà CP_1 della compagna e che l'appartamento sopra al locale potrebbe rappresentare “una soluzione di appoggio” per evitare continui spostamenti in auto [..]. Il sig. precisa inoltre che i titolari CP_1 potrebbero destinare l'uso dell'appartamento ad un “B&B” rendendolo indipendente dal bar attraverso l'apertura di una porta esterna di accesso”; l'abitazione della madre è identificata “In un appartamento posto sopra l'abitazione materna ad AL. È stata prodotta e messa a disposizione dei rappresentanti delle Parti la videoregistrazione dell'abitazione” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Quanto all'attività lavorativa, mentre in ordine al padre è stato rilevato che “Nel colloquio del 5 dicembre 2025 il sig. affermava che il locale di UA DI sarebbe stato aperto a CP_1 gennaio '25, nel colloquio del 3 gennaio che sarebbe stato aperto a marzo '25. Alla data del 10 marzo l'Assistente Sociale di UA DI verificava che i lavori non sono ancora iniziati e che il periziando non percepisce la NASPI dal mese di gennaio u.s. Qualora il sig. dovesse CP_1 iniziare a lavorare, i turni di lavoro, e in particolare quelli di chiusura a tarda notte, risulterebbero incompatibili con le responsabilità genitoriali quotidiane (scuola, assistenza compiti, sport, ecc.)”; la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro part- time, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire Per
nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Infine, mentre la rete familiare del padre è risultata “Assente. Il nonno paterno (1942) soffre di insufficienza respiratoria e utilizza un'ossigenazione esterna di giorno e di notte, con uno stato di acuzie che dura da circa un paio d'anni. Assume Peptazol 20 mg, Quark 5 mg, Deltacortene 5 mg, Lasix 25 mg, Biwind aerosol e Spirolang. Anche la sig.ra assumerebbe diversi La nonna Per_3 paterna, che si occupa del marito, ha sofferto di una dilatazione del ventricolo sinistro ed è in cura, insieme al marito, presso l'Ospedale “Branca” di Gubbio e UA DI, lo stesso luogo deputato alle cure del sig. . Assume Peptazol 20 mg, Ratacand, Dilatrend 25 mg, Parte_6 Cardioaspirina, Spirolang, Lasix ed Eutirox, a seguito di un'operazione effettuata alla tiroide”, la rete familiare materna è risultata “Presente. La nonna materna (1957), in abs, è attiva nel volontariato, ambito in cui organizza attività ludiche e ricreative per bambini alle quali partecipa Per anche quando si reca in TR” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Dal confronto dei suddetti profili, è emerso che le più probabili traiettorie della situazione familiare Per del padre condurrebbero ad una condizione di “imprevedibilità per ”, mentre quelle relative alla Per madre condurrebbero ad una condizione di “stabilità per ” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Alla luce delle conclusioni formulate dalla CTU – che appare svolta in modo congruo ed immune da errori tecnici e/o scientifici – si evidenzia un possibile “ maggior” vantaggio per il minore nel trasferimento ad AL, offrendo il contesto familiare materno una condizione di maggiore stabilità per il minore, l'ausilio della rete parentale materna e il miglioramento anche della condizione economica e lavorativa della madre che, in Umbria, è priva di reti parentali e, di fatto, senza concrete e apprezzabili prospettive di conseguimento di una sua piena autonomia economica. Il CTU non ha ritenuto che il trasferimento ad AL integri una condizione di pregiudizio “ emotivo” per il minore che, peraltro, ha sempre frequentato abitualmente il TR , ha un rapporto consolidato con la nonna materna ed appare dotato di una rilevante capacità di adattamento. Il minore, peraltro, nel corso delle operazioni di CTU e nell'osservazione dei Servizi Specialistici e sociali, non ha evidenziato una condizione di malessere per il prospettato possibile trasferimento richiesto dalla madre esprimendo, piuttosto, il desiderio di non essere “ coinvolto” nel conflitto genitoriale insorto sul punto. La richiesta della madre collocataria peraltro appare giustificata dall'oggettiva situazione di difficoltà lavorative e relazionali nella quale la stessa versa ormai in Umbria dove, nonostante gli anni trascorsi, non è riuscita a trovare una sua personale dimensione di autonomia economica ed abitativa. In questo contesto, nel quale è necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze del genitore collocatario e la garanzia del diritto alla bigenitorialità e al mantenimento, dunque, di un significativo rapporto del minore con il genitore non collocatario, secondo i criteri indicati anche dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. sul punto Cass. Civ. 4796/2022), la domanda di trasferimento della residenza del minore può essere accolta, ancorchè non sfugga al Tribunale che il suo accoglimento comporti un significativo mutamento delle attuali condizioni di vita del minore. La persistenza del rifiuto all'autorizzazione determinerebbe, peraltro, preso atto della reiterazione, negli anni, della richiesta da parte della madre e della sua ferma intenzione a lasciare l'Umbria, una condizione di conflittualità continua nella relazione genitoriale destinata a riflettersi sul minore che, non casualmente, ha mostrato evidente disagio nell'aderire alla richiesta della madre collocataria ovvero a quella del padre non collocatario. Si ritiene tuttavia prioritario, nell'interesse del minore, prevedere che il trasferimento residenziale ad AL debba essere necessariamente differito alla conclusione del percorso di scuola primaria, Per dovendosi garantire continuità didattica al ciclo scolastico e per preparare “ psicologicamente” ed emotivamente ad un cambiamento rilevante delle sue abitudini di vita, ambientali e relazionali. Si ritiene pertanto di autorizzare il trasferimento del minore, con conseguente collocamento residenziale presso la madre nel Comune di AL, che potrà avvenire però solo al termine del percorso di studi di scuola primaria dovendosi, nelle more, confermare l'attuale assetto -che prevede la collocazione prevalente presso la madre nel Comune di Gubbio- fino alla conclusione del percorso di studi di scuola primaria. Si osserva che non si è ritenuto opportuno procedere all'audizione del minore non solo per la sua età ma, soprattutto, per quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “Nel corso dell'ascolto e all'esito della valutazione clinica del minore non è stata rilevata la presenza di elementi sintomatici di condizionamento diretto da parte dei genitori. Il condizionamento si è svolto, ad avviso Per di questa CTU, in forma indiretta da parte di entrambi. ha individuato caratteristiche positive dell'Umbria - in ordine: gli amici, la festa a UA e i nonni paterni - e del TR – in ordine: la nonna materna, i parchi acquatici vicini alla di lei abitazione - e nessuna caratteristica negativa per Per i due “luoghi”: “Gli aspetti negativi non mi vengono”. Il fatto che non voglia “essere messo in mezzo” è legato al senso di colpa - sperimentato per l'ambivalenza amore-aggressività nei confronti dei genitori - e la tendenza alla riparazione. L'analisi della IN (cfr.par.5) ci consente di Per comprendere come il concetto di paura – nel caso di il doversi schierare - debba essere correttamente sostituito con quello di angoscia, al fine di coglierne la portata psichica che inficia la capacità di discernimento ed evidenzia la non opportunità di disporne l'audizione in sede giurisdizionale” (cfr. CTU, in risposta al quesito n. 10, pag. 25). All'autorizzazione al trasferimento di residenza – condizionato alla conclusione del ciclo scolastico primario – del minore deve però affiancarsi, un significativo ampliamento del diritto di visita e frequentazione con il padre non collocatario e la rete parentale paterna, nei periodi festivi e non scolastici in particolare. In generale si ricorda che la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_4 6.7.2010; CEDU: EE e LA c. Italia, 12.7.2011).
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene congruo confermare, fino al trasferimento residenziale del minore ad AL -che dovrà avvenire dopo la conclusione del percorso di studi di scuola primaria-, il regime di frequentazione previsto con l'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., e pertanto, si ritiene congruo disporre – salvo diverso accordo tra le parti – che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì).
Quanto al periodo successivo al trasferimento del minore ad AL il Collegio ritiene, discostandosi in parte, sul punto dalla proposta “ minima” formulata dal CTU che non ha tenuto conto in modo specifico dell'incidenza del sacrificio richiesto al padre non collocatario e delle consolidate abitudini di vita attuali del minore, di dover garantire ampie possibilità di visita e frequentazione rimodulando, in particolare, i periodi di visita e frequentazione del minore con il padre nel periodo natalizio ed esteso ( previsti in misura più estesa rispetto al “ piano” suggerito dal CTU). Tanto premesso – considerando la distanza tra Perugia e AL pari a 423 km, con tempo di viaggio di 4 ore e 4 minuti in automobile, 4 ore e 44 minuti in treno - si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese che si indicano, salvo diverso accordo, nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese a far data dal venerdì ( dovendo tenersi conto delle esigenze scolastiche del minore) quando la madre accompagnerà il figlio a dal padre e sino alla Controparte_4 domenica alle h. 15.00. Il padre, previo avviso di due/tre giorni, potrà recarsi in TR per stare con il figlio ogni volta che vorrà. Salvo diverso accordo tra le parti si dispone, inoltre, che il minore trascorra tutti gli anni con il padre il periodo dei Giochi delle Porte di UA, coincidente con l'ultimo fine di settimana di settembre. Il minore trascorrerà con il padre il ponte dei Santi, nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 2 novembre , il ponte dell'8 dicembre ( dal 5 all'8 dicembre) e il ponte del 1 giugno. Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore per l'intero periodo, dal 23 dicembre sino al 6 gennaio, con il padre e analogamente le vacanze pasquali per un periodo non inferiore a tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo si dispone che il minore trascorra con il padre, a decorrere dalla fine della scuola, 15 giorni a giugno, 15 giorni a luglio – da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di disaccordo si indicano nella secondo metà di giugno e nella prima metà di luglio - e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video – chiamate. La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in Umbria e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in TR in condizioni di sicurezza. Dovranno essere garantiti i rapporti tra il minore e i parenti paterni ( con particolare riguardo ai nonni).
Si ritiene, inoltre, a tutela del minore e in adesione alla proposta del CTU, di dover confermare, sino a quando il minore resterà in Umbria, l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio di proseguire nelle attività di monitoraggio, supporto e vigilanza sul nucleo familiare e appena il minore sarà trasferito ad AL ( per l'inizio del nuovo anno scolastico) conferire analogo incarico ai Servizi Sociali del Comune di AL ( con onere di comunicazione del presente provvedimento a carico dei Servizi Sociali di Gubbio, una volta avvenuto il trasferimento del minore ad AL e delle stesse parti).
4. Il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, tenendo conto della rimodulazione dei tempi di permanenza del minore col padre come sopra indicati e della situazione lavorativa ed economica delle parti -la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro part- time, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata Per autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” come rilevato dalla CTU (cfr. pag. 24 CTU), ha infatti prodotto proposta di lavoro presso la società Infinity srl di Rovereto a tempo indeterminato, part – time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo per una retribuzione netta di € 1.200,00, e con nota del 27.5.2025 ha depositato ulteriore proposta di lavoro da parte della società con sede in Chizzola di AL (TN), per un'assunzione part-time a tempo Parte_7 indeterminato;
mentre il padre, che in fase di accertamenti peritali era in attesa che venisse aperto il locale e non percepiva la (cfr. pag. 24 CTU), ha prodotto con nota del 30.5.2025 contratto di CP_5 assunzione presso la TOP 10 SRLS di UA DI a tempo determinato fino al 31.5.2026, con retribuzione mensile lorda di € 1.844,48; si ritiene congruo stabilire contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi in favore della madre convivente entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. La quantificazione del contributo di mantenimento tiene conto dei maggiori oneri richiesti al padre per gli spostamenti tra l'Umbria e il TR per poter vedere il figlio e degli estesi tempi di frequentazione previsti nel corso dell'anno e delle vacanze estive.
6. La ricorrente ha formulato domanda di autorizzazione al trasferimento del figlio presso il Terzo Circolo Scolastico di Padule di Gubbio, preso atto della situazione di bullismo nei confronti dello stesso, nonché domanda di assegno divorzile, subordinandole entrambe all'ipotesi di mancata autorizzazione al trasferimento presso il Comune di AL. Tali domande non sono state, peraltro, riproposte in sede di discussione della causa e possono ritenersi implicitamente “ abbandonate”. Si osserva peraltro che le stesse sarebbero infondate. In corso di causa ( cfr. audizione delle parti e relazioni dei Servizi Sociali) i presunti episodi di Per bullismo sono risultati nettamente ridimensionati e, inoltre, il trasferimento di alla nuova scuola determinerebbe un ingiustificato ulteriore mutamento nelle sue abituali condizioni di vita personale e scolastica. Per quanto riguarda la domanda di assegno divorzile, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva e non giustificata da alcun fatto sopravvenuto rispetto al momento della presentazione del ricorso. Si osserva peraltro che la stessa sarebbe in ogni caso infondata dal punto di vista di merito, in assenza di un rilevante divario reddituale tra le parti e tenendo conto dell'attitudine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente e ai suoi titoli professionali. La rinuncia “ implicita” comunque a tali domande consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle stesse.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente in corso di causa vanno poste a carico delle parti in misura pari al 50% per ciascuna , fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in UA DI il 21.6.2014 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato ad [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, CP_1 registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014);
2. AFFIDA il figlio minore , in modo condiviso a entrambi i genitori con attribuzione Persona_5 congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita del minore di natura scolastica, sanitaria ed educativa con collocamento residenziale presso la madre;
3. AUTORIZZA il trasferimento residenziale del minore nel Comune di AL (TN), presso l'abitazione materna, solo dopo la conclusione positiva del percorso di studi di scuola primaria attualmente frequentata dal minore sita in UA DI.
4. DISPONE che fino al trasferimento residenziale del minore ad AL – salvo diverso accordo tra le parti – il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì) confermando, quanto ai periodi festivi ed estivi, i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
5. DISPONE per il periodo successivo al trasferimento del minore, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese alternati tra loro, che si indicano nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese, e in particolare dal venerdì, quando la madre accompagnerà il figlio a dal padre e sino alla Controparte_4 domenica pomeriggio. Il padre, previo avviso di due/tre giorni, si recherà in TR per stare con il figlio ogni volta che vorrà. Salvo diverso accordo, inoltre, per i ponti e le festività, si osserverà il seguente calendario:
- Giochi delle Porte a UA, coincidente con l'ultimo fine settimana di settembre, sempre con il padre;
- Ponte dei Santi, dal 31 ottobre al 2 novembre, la festa di tutti i Santi tutti gli anni con il padre;
- 8 dicembre, dal 5 all'8 dicembre, la festa dell'Immacolata tutti gli anni con il padre;
dal 29 maggio al 2 giugno sempre con il padre. Le vacanze natalizie – dal 23 dicembre al 6 gennaio – saranno trascorse dal minore interamente con il padre e analogamente le vacanze pasquali, per almeno 3 giorni continuativi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Per
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio – in periodi da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di dissenso si indicano nella seconda metà del mese di giugno e nella prima metà del mese di luglio – e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video – chiamate. La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in Umbria e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in TR in condizioni di sicurezza.
5. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti, attualmente del Comune di Gubbio e successivamente del Comune di ALA ( TN) di proseguire nell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare e in particolare di verificare l'osservanza del piano di frequentazione tra il minore e il padre sopra riportato di cui al punto sub. 4
6. PONE a carico di contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 Controparte_1 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem” con riduzione nei periodi continuativi estivi che il minore trascorrerà con il padre alla minore somma di euro 200,00 mensili ( mesi di giugno, luglio ed agosto).
7. DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande di autorizzazione al trasferimento del minore presso l'istituto scolastico Terzo Circolo Scolastico di Padule di Gubbio, nonché di assegno divorzile avanzate dalla ricorrente.
8. DISPONE che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UA DI perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza;
9. DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione del provvedimento per esteso ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio segnalando quanto disposto al punto 5) del dispositivo ed invita le parti a provvedere, dopo il trasferimento del minore ad AL, a provvedere alla trasmissione del provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di ALA ( TN) quanto all'incarico conferito al punto 5) del dispositivo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Pone definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di CTU – liquidate provvisoriamente in corso di causa – fermo restando la loro responsabilità solidale nei confronti del CTU,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia 1.10.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 2431/2023 pendente TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CLAUDIO LOMBARDI e Parte_1
NC VANTAGGIATO, elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. CLAUDIO LOMBARDI in Perugia Corso Vannucci n. 71, RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA CAROSELLI, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore in Perugia, via Annibale Vecchi n. 95, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.6.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 Controparte_1 ad Ancona il 2.9.1974, hanno contratto matrimonio il 21.6.2014 a UA DI (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014). Per Dal matrimonio è nato, il 5.8.2015, il figlio minore . La coppia si è separata alle condizioni di cui al decreto n. 1226/2021 emesso dal Tribunale di Perugia il 26.2.2021, che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre su due settimane (la prima settimana, dalla domenica alle ore 9,00 fino al martedì mattina ed il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino all'apertura del negozio;
la seconda settimana, dal lunedì all'uscita da scuola fino alla mattina successiva ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva); possibilità per la madre di portare con sé il figlio presso la casa della nonna ad AL (TN) una settimana al mese;
previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. ha successivamente introdotto giudizio di modifica delle condizioni concordate di Parte_1 separazione, nel procedimento iscritto al nr. 5866/2021 VG, con il quale ha chiesto autorizzazione al Per trasferimento residenziale del minore nel Comune di Gubbio, per ragioni connesse a sue esigenze lavorative e autorizzazione all'iscrizione in Istituto Scolastico di Padule (piccola frazione del Comune di Gubbio). Il Tribunale ha autorizzato il mutamento di residenza ma rigettato la domanda di iscrizione ad istituto scolastico diverso da quello abitualmente frequentato dal minore nel Comune di originaria residenza (UA DI). Con ulteriore ricorso iscritto al nr. 6157/2022 RG ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di separazione e, in particolare, l'affidamento esclusivo del figlio e l'iscrizione alla scuola sita a Padule. Il Tribunale ha rigettato il ricorso confermando le condizioni di separazione come integrate dalla modifica autorizzata della residenza anagrafica del minore.
Con ricorso depositato il 1.6.2023 ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio rappresentando che dall'epoca della separazione le parti non si sono riconciliate né hanno ripreso la convivenza. Ha esposto: di avere interrotto, nelle more dell'introduzione del giudizio di divorzio, la relazione sentimentale intrapresa in precedenza con il sig. Parte_2 titolare della ditta “Bi-Elettrica s.n.c.” sita in Gubbio, dove era stata assunta (ragione che aveva determinato la domanda di trasferimento della residenza del figlio nel procedimento già ricordato per la modifica delle condizioni di separazione), e aver anche cessato la relativa attività lavorativa;
di aver ricevuto dalla società “ Infinity S.r.l.” di Rovereto una proposta di lavoro a tempo indeterminato, part – time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo;
che tale proposta di lavoro le consentirebbe di ritornare in TR, suo luogo di provenienza, dove, ad AL, potrebbe disporre dell'abitazione della madre oltre che di provvidenze messe a disposizione dalla Regione TR Alto Adige a supporto delle famiglie e dell'aiuto e collaborazione della madre, ancora in Per giovane età. Ha rappresentato che il figlio è abituato a recarsi in TR dove ha instaurato un forte legame affettivo con la nonna materna e potrebbe beneficiare di un contesto socio-economico di indiscutibile qualità. Ha chiesto, facendo presente che il padre del minore si è opposto al trasferimento dello stesso a Trento, che sia autorizzato il trasferimento del minore, confermato l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella nuova residenza di AL con previsione della possibilità per il padre di vedere il minore due fine settimana al mese (con disponibilità a mettere a disposizione dello stesso appartamento completamente autonomo di proprietà della di lei madre), disciplina delle vacanze estive e delle festività e, infine, contributo di mantenimento del minore a carico del padre di euro 300,00 mensili. Ha chiesto quanto al trasferimento del minore provvedimento ex art. 473 bis nr. 15 c.p.c..
Iscritto il procedimento incidentale al nr. 2431/2023-1, è stato instaurato il contraddittorio con il sig. che si è opposto all'istanza “urgente” di trasferimento del minore esponendo: che Controparte_1 la ricorrente già nel corso del giudizio di separazione aveva chiesto di poter trasferire il minore ad AL di Trento, rinunciando alla domanda avendo, nel frattempo, iniziato relazione sentimentale con persona di UA DI;
che la ricorrente ha cercato anche in altre occasioni di incidere sul mantenimento del rapporto affettivo tra il padre e il minore chiedendo, a breve tempo di distanza dalla separazione, di essere autorizzata a cambiare l'istituto scolastico frequentato dal minore a UA DI e a iscriverlo a istituto scolastico di Gubbio, istanza disattesa in sede giurisdizionale;
ha sostenuto che anche la “nuova” istanza di trasferimento era, ancora una volta, funzionale a soddisfare interessi della ricorrente e non anche a salvaguardare gli interessi del minore e il rapporto con il padre che sarebbe, inevitabilmente, pregiudicato da un trasferimento a 500 Km di distanza, in località diversa da quella dove il minore è nato e cresciuto, ha frequentato i primi anni di scuola e dove vivono i suoi amici e la famiglia dei nonni paterni. Ha comunque contestato la sussistenza dei presupposti di indifferibilità dell'istanza ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito dell'audizione delle parti con provvedimento del 18.9.2023 l'istanza “urgente” è stata rigettata.
Il sig. si è costituito nel giudizio di merito. Ha contestato la domanda della Controparte_1 ricorrente di trasferimento del minore a Trento, ha rappresentato di avere la disponibilità di abitazione dove il figlio ha una propria camera e dove vive con la sua nuova compagna con la quale il bambino ha un ottimo rapporto. Ha, inoltre, sostenuto che non corrisponderebbe a verità l'interruzione della relazione sentimentale della ricorrente con il sig. con il quale, invece, anche il minore avrebbe Pt_2 fatto dei viaggi comuni in TR Alto Adige. Non si è opposto alla pronuncia di divorzio ed ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento “paritario” del minore presso entrambi i genitori e mantenimento diretto e disciplina del rapporto di visita e frequentazione del figlio con i genitori e in via subordinata per la previsione, in caso di rigetto della domanda di collocamento paritario, di contributo di mantenimento a suo carico di euro 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie). Ha chiesto, laddove la madre intenda trasferirsi ad AL, che il minore sia collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c., reiterando la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore e formulando, in via subordinata, domanda di assegno divorzile in suo favore in misura pari ad euro 300,00 mensili e aumento del contributo paterno per il mantenimento del figlio ad euro 700,00 mensili;
ha, inoltre, sostenuto che il minore nella scuola frequentata a UA DI, si troverebbe in una condizione di disagio (già rappresentata in precedente procedimento avanti al TO che, tuttavia, ha rigettato la stessa istanza) ed ha reiterato la domanda di autorizzazione in via provvisoria del trasferimento del minore nel Comune di AL e laddove non autorizzato il trasferimento che si consenta l'iscrizione del minore nella scuola di Padule, considerando gli atti di “ bullismo” che il minore sarebbe costretto a subire nella scuola frequentata a UA DI. Si è opposta all'accoglimento della domanda di collocamento paritario del minore presso i due genitori formulata dal resistente.
Il resistente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. contestando l'ammissibilità delle “nuove” domande e, in particolare, della domanda di aumento del contributo di mantenimento paterno subordinata alla mancata concessione all'autorizzazione al trasferimento del minore e di assegno divorzile, rilevando la mancanza di elementi “sopravvenuti” rispetto all'introduzione del ricorso. Quanto allo stato di disoccupazione della ricorrente ha evidenziato che la stessa non è stata licenziata ma si è volontariamente dimessa dall'attività lavorativa svolta presso la ditta del sig. Pt_2 (con il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, continuerebbe ad intrattenere rapporti di Per frequentazioni, riferiti anche dal figlio minore ). Ha sostenuto che non corrispondono al vero i presunti episodi di bullismo lamentati dalla madre nei confronti del minore ed ha concluso per il rigetto delle domande accessorie formulate dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione nella fase di merito si è proceduto nuovamente all'audizione personale delle parti. La signora ha dichiarato tra l'altro di voler insistere nella richiesta di Parte_1 trasferimento a Trento, ove avrebbe disponibilità di una casa e sarebbe aiutata dalla madre, mentre in Umbria non potrebbe contare sull'aiuto di nessuno, né tantomeno disporrebbe di una casa, essendo ancora ospite a casa dell'ex compagno;
che per quanto riguarda gli episodi di bullismo subiti dal figlio, a seguito dell'intervento della maestra, la situazione era migliorata;
di avere frequentato il liceo linguistico e due anni di Università ed essere in possesso di diverse certificazioni linguistiche;
di avere svolto diversi lavori non regolarizzati da contratto;
di aver lavorato presso la Bi – Elettrica con contratto part – time, dal 2021 sino agli inizi del 2023, e di essersi dimessa, essendo la ditta dell'ex compagno, e venuta meno la relazione con lui non era sostenibile mantenere un rapporto di lavoro. Il sig. ha dichiarato, tra l'altro, che il figlio non aveva subito alcun episodio di Controparte_1 bullismo, salvo qualche litigio con alcuni compagni, come confermato anche dalle maestre;
di lavorare dal lunedì al giovedì dalle h.10.00 sino alle h. 15.00, e il venerdì e sabato anche dalle h.18.00 in poi sino alle 23.00, con chiusura del locale la domenica;
di avere un guadagno mensile medio netto di circa 1.200,00 – 1.300,00 euro;
di convivere con la compagna da tre anni.
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. del 12.4.2024 il giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori;
ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore nel comune di AL in TR Alto Adige, confermando in via provvisoria il collocamento prevalente del minore presso la residenza umbra della madre;
ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore presso istituto scolastico sito nella località “Padule” di Gubbio, salvo diverso accordo tra le parti;
ha regolamentato il diritto di visita del padre, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane in cui lo avrebbe visto a far data dal martedì), salvo diverso accordo tra le parti;
ha posto a carico del padre contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili (rivalutati) da versarsi in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha rigettato la domanda di assegno provvisorio divorzile in favore della moglie;
ha rigettato le richieste di prova orali articolate dalle parti;
ha incaricato il Servizio Sociale del Comune di Gubbio di svolgere una indagine sociale e conoscitiva – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, nonchè ad acquisire informazioni presso le autorità scolastiche relativamente ai lamentati atti di “bullismo” di cui il minore sarebbe rimasto vittima, e verificare la adeguatezza delle abitazioni dei genitori ad ospitare il bambino;
ha incaricato il Servizio Integrato per l'Età Evolutiva dell'USL Distretto Pt_3 dell'Alto Chiascio, sede di Gubbio di attivare percorso di sostegno per il minore e di procedere alla valutazione delle sue condizioni psicologiche e relazione con il padre e con la madre, con richiesta anche di verificare eventuali situazioni di disagio connesse a presunti atti di “bullismo” subiti nella scuola frequentata dal minore a UA DI;
ha invitato le parti a depositare documentazione reddituale aggiornata e certificazioni ISEE dell'ultimo triennio.
Con istanza “urgente” depositata in data 22.5.2024 la signora ha chiesto la Parte_1 modifica “temporanea” del provvedimento di affidamento del minore adottato in data 12.4.2024 e, in particolare, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento del collocamento del minore dall'abitazione materna sita in Gubbio ad abitazione sita nel Comune di AL (Trento) per il periodo estivo e sino alla ripresa della scuola da parte del minore, con disciplina dei tempi di permanenza presso la madre e presso il padre secondo calendario allegato all'istanza. Ha esposto, a fondamento della domanda, che dopo aver cercato di reperire attività lavorativa in Umbria senza successo, ha deciso di accettare l'offerta di lavoro a tempo determinato e part - time (fino al 6 settembre del 2024) della società
“Infinity S.r.l.” di Rovereto (TN). Ha rappresentato di aver cercato un accordo con il padre del minore senza però esito, avendo lo stesso richiesto semmai accordo per un collocamento paritetico presso il padre e la madre e dopo aver nuovamente proposto argomentazioni difensive sostanzialmente analoghe a quelle degli atti introduttivi e delle deduzioni formulate in udienza, ha evidenziato che la richiesta, in generale, di poter vivere ad AL rientrerebbe nei desideri del figlio, così come il desiderio di trasferirsi durante le vacanze ad AL in TR. Ha allegato una serie di trascrizioni di registrazioni di conversazioni intercorsi tra lei e il minore “estratti” da agenzia investigativa da lei stessa incaricata, che attesterebbero la chiara volontà del minore di vivere ad AL, di trascorrere ad AL tutte le vacanze estive e di ridurre i tempi di visita e frequentazione con il padre. Ha chiesto procedersi in via d'urgenza all'audizione del minore e di autorizzare il trasferimento temporaneo del “collocamento” del minore in TR per il periodo compreso tra la data di inizio dell'attività lavorativa della madre e la fine di efficacia del contratto secondo il calendario allegato all'istanza.
Il sig. ha depositato memoria difensiva nella quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità dell'istanza e quanto al merito ha sostenuto il carattere essenzialmente strumentale dell'istanza, funzionale al trasferimento “definitivo” del minore ad AL. Ha contestato in particolare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, non costituendo “fatto nuovo” la circostanza della sottoscrizione del contratto di lavoro parte – time con la “Infinity S.r.l.” di Rovereto, trattandosi della stessa società che avrebbe, in precedenza, formulato offerte di lavoro in favore della ricorrente. Ha dedotto, inoltre, che la ricorrente avrebbe manifestato al sig. l'intenzione di CP_1 recarsi a Panama, nel mese di agosto, con il minore per tre settimane evidenziando la singolarità della concessione di ferie per un tale periodo con un contratto di lavoro di poco più di tre mesi di durata;
Per ha, inoltre, sostenuto che la signora avrebbe “condizionato” il minore coinvolgendolo Parte_1 impropriamente nel conflitto con il padre e che il minore avrebbe dichiarato al padre che la madre tutte le mattine si recherebbe in ufficio, sicchè verosimilmente la stessa continuerebbe a svolgere attività lavorativa presso la ditta . Ha evidenziato che il minore avrebbe confessato al padre Pt_2 di essere al corrente di essere stato registrato dalla madre, che la stessa gli aveva già suggerito le risposte che avrebbe dovuto dire, e che quindi il bambino sarebbe stato “manipolato” e “condizionato” dalla madre. Ha concluso per il rigetto del ricorso e in via istruttoria per l'eventuale audizione del minore e per CTU diretta alla valutazione dell'idoneità genitoriale della madre al fine di valutarne il comportamento a suo dire “pregiudizievole” per il minore.
All'udienza del 18.6.2024 si è proceduto all'audizione delle parti sul “contrasto” insorto con riguardo alla richiesta della madre di trasferire temporaneamente il collocamento del minore ad AL per il periodo estivo e di durata del suo contratto di lavoro. All'esito, con provvedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c., il giudice ha confermato i provvedimenti adottati in data 12.4.2024, nonchè l'incarico già assegnato ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio e l'incarico già conferito al Servizio Integrato per l'Età Evolutiva dell'USL Parte_4 dell'Alto Chiascio, sede di Gubbio;
ha disposto, limitatamente al periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 settembre del 2024, la possibilità per il minore di trascorrere la vacanze estive con la madre dal 6 luglio al 20 luglio e dal 4 al 24 agosto e con il padre dal 21 luglio al 3 agosto e dal 25 agosto al 6 settembre;
ha disposto procedersi a CTU nominando, a tal fine, la dr.ssa Persona_2
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Gubbio del 30.10.2024 e la reazione di consulenza tecnica d'ufficio della CTU nominata dott.ssa del 17.4.2025, all'udienza Persona_2 del 17.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione orale delle parti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2021 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio e dalla loro condotta processuale.
Per
3. Il figlio minore , che ha compiuto 10 anni, può essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Nessuna delle parti, sul punto, ha chiesto l'affidamento esclusivo – vertendo il conflitto piuttosto sul luogo di residenza del minore e sul collocamento residenziale – e non essendo emersi elementi sintomatici di inidoneità di entrambi ad assolvere i compiti e doveri di cura connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale. Per A tal riguardo, pur dovendosi stigmatizzare la condotta della madre e i relativi effetti negativi su nell'aver “registrato le risposte del figlio il quale, dopo aver appreso il fatto, ha manifestato chiaramente la volontà di non essere convolto nella querelle TR Vs Umbria” (cfr. CTU pag. 11), gli esiti degli accertamenti peritali hanno escluso la sussistenza di elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori, rilevando che “In entrambi i genitori il criterio dell'accesso all'altro è pienamente soddisfatto” (cfr. CTU pag. 23, in risposta al quesito 5); nonché la sussistenza di elementi tali da suggerire l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, rilevando che
“La situazione familiare osservata e valutata esclude l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso” (cfr. pag. 23 CTU, in risposta al quesito 6). Inoltre, in relazione alle condizioni psichiche del minore e al relativo legame con i genitori, è emerso Per che “L'osservazione clinica di in c.t.u. restituisce il quadro di un bambino perfettamente in linea con la fase evolutiva, in buona convergenza con quanto relazionato dalla USL Umbria 1, compresi i Per sentimenti di colpa e paure interiorizzate, tipici della fascia d'età 9-11 anni, che in sono Per amplificati nel momento in cui i genitori gli chiedono di intervenire nei processi decisionali. dichiara che entrambi i genitori fanno del loro meglio per farlo stare bene: “Tutti e due mi vogliono bene e cercano di farmi stare il meglio possibile.. se mi serve aiuto me lo danno .. se mi serve qualcosa per la scuola me lo comprano … la cosa che mi dà più fastidio è quando litigano …. un po' di tempo Per fa litigavano al telefono ..”. è un bambino socievole e adattabile, come risulta dai colloqui con i genitori, con la nonna materna e i nonni paterni, con la compagna del sig. , con l'ex CP_1 compagno della sig.ra e con le insegnanti ..” (cfr. CTU in risposta ai quesiti 3 e 4 pagg. Parte_1 22-23).
Nel quadro sopra prospettato, pertanto, può essere confermato il regime di affidamento condiviso con espresso invito rivolto a entrambi i genitori ad evitare coinvolgere più il minore nelle loro divergenze, Per essendo emerso che “ è stato sempre coinvolto nelle decisioni nei casi di divergenza tra i genitori” (cfr. CTU pag. 12) e che “[…] il bambino, in questo momento, è consapevole della conflittualità e della tensione intergenitoriale e, di conseguenza, chiede espressamente di non essere coinvolto nelle loro discussioni e che siano loro ad assumersi la responsabilità di decisioni difficili: Per
, infatti, percepisce in modo chiaro che esprimere la sua opinione potrebbe significare
“schierarsi” per l'uno o per l'altro genitore”.(Relazione USLUmbria1 depositata il 30.10.2024,ATTI). Il minore, pertanto, non è stato preso in carico dal servizio” (cfr. CTU pag. 16).
Sarebbe auspicabile, inoltre, una maggiore collaborazione tra i genitori, essendo emerso dalla consulenza tecnica che “Dall'analisi delle interazioni triadiche e diadiche della famiglia Parte_5
[…] un funzionamento familiare funzionale, caratterizzato da una buona capacità
[...] organizzativa, ma da una difficoltà genitoriale nel mantenere un costante livello di collaborazione e coordinazione che può a tratti creare tensione nel clima affettivo, altrimenti sereno e collaborativo. Dalle osservazioni effettuate, attraverso la procedura del LTPc, infatti, si può valutare un'Alleanza Familiare Funzionale, in 'Tensione' (punteggio 28/40). Si indica con ciò una coordinazione familiare caratterizzata da diverse risorse, come la capacità organizzativa dei genitori e una tendenza a voler rispettare e aderire alle regole del gioco, tentando di conferire ad esso una struttura chiara;
tuttavia esistono alcuni ostacoli che possono creare tensione nel clima affettivo che si traduce, talvolta in Per forme di controllo da parte di sugli aspetti contestuali” (cfr. CTU, in risposta ai quesiti 3 e 4, pagg. 22-23).
Le domande relative al collocamento del minore richiede il contestuale esame della questione del trasferimento del bambino ad AL in TR Alto Adige, dove la madre avrebbe reperito un'attività lavorativa part-time presso la società “Infinity S.r.l.” di Rovereto, a tempo indeterminato, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo, e ove disporrebbe di un'abitazione di proprietà, e potrebbe contare sull'aiuto della madre, ancora di giovane età. A tale richiesta si è opposto il ricorrente, in ragione dell'allontanamento del figlio dal luogo dove è cresciuto, va a scuola e ha la rete parentale con i nonni paterni. Si ricorda sul punto che l'art. 337 ter c.p.c. dopo aver previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori precisa che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. In tale quadro appare quindi che, inserita la scelta sulla residenza del minore nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale che i genitori devono effettuare di comune accordo anche in caso di procedimento separativo (ove entrambi abbiano l'esercizio della responsabilità come nel caso in esame, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali;
cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c.), il contrasto su tale scelta deve essere rimesso al giudice che adotta ogni opportuno provvedimento avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore. Per la soluzione del contrasto insorto tra i genitori deve tenersi conto di una serie di criteri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi i seguenti: la motivazione del trasferimento, i riflessi della scelta sui tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il minore, l'effettiva possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario, l'eventuale interferenza della scelta con la possibilità per il minore di continuare a frequentare le figure di riferimento delle rispettive famiglie dei genitori, l'impatto del trasferimento sulla stabilità emotiva e psicologica del minore. Nel caso in esame, dagli esiti della consulenza tecnica e in particolare dal confronto delle situazioni socio-ambientali (abitazione/attività lavorativa) e familiari (rete/risorse) del contesto umbro e di Per quello trentino, è emersa “[…] un'indicazione favorevole per il trasferimento di con la madre ad AL (TN)” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Con riguardo all'abitazione, infatti, mentre il padre “Ha prima affermato, e successivamente smentito, che si sarebbe trasferito a nell'appartamento posto al primo piano del locale di CP_2 prossima apertura, situazione verificata come non realistica dall'A.S. di UA. L'A.S. CP_3
[... recisa, nella relazione del 10 marzo u.s. (in allegato) che: “Per ciò che riguarda la prospettiva abitativa il sig. riferisce che continuerà a vivere a Sigillo nell'abitazione di proprietà CP_1 della compagna e che l'appartamento sopra al locale potrebbe rappresentare “una soluzione di appoggio” per evitare continui spostamenti in auto [..]. Il sig. precisa inoltre che i titolari CP_1 potrebbero destinare l'uso dell'appartamento ad un “B&B” rendendolo indipendente dal bar attraverso l'apertura di una porta esterna di accesso”; l'abitazione della madre è identificata “In un appartamento posto sopra l'abitazione materna ad AL. È stata prodotta e messa a disposizione dei rappresentanti delle Parti la videoregistrazione dell'abitazione” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Quanto all'attività lavorativa, mentre in ordine al padre è stato rilevato che “Nel colloquio del 5 dicembre 2025 il sig. affermava che il locale di UA DI sarebbe stato aperto a CP_1 gennaio '25, nel colloquio del 3 gennaio che sarebbe stato aperto a marzo '25. Alla data del 10 marzo l'Assistente Sociale di UA DI verificava che i lavori non sono ancora iniziati e che il periziando non percepisce la NASPI dal mese di gennaio u.s. Qualora il sig. dovesse CP_1 iniziare a lavorare, i turni di lavoro, e in particolare quelli di chiusura a tarda notte, risulterebbero incompatibili con le responsabilità genitoriali quotidiane (scuola, assistenza compiti, sport, ecc.)”; la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro part- time, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire Per
nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Infine, mentre la rete familiare del padre è risultata “Assente. Il nonno paterno (1942) soffre di insufficienza respiratoria e utilizza un'ossigenazione esterna di giorno e di notte, con uno stato di acuzie che dura da circa un paio d'anni. Assume Peptazol 20 mg, Quark 5 mg, Deltacortene 5 mg, Lasix 25 mg, Biwind aerosol e Spirolang. Anche la sig.ra assumerebbe diversi La nonna Per_3 paterna, che si occupa del marito, ha sofferto di una dilatazione del ventricolo sinistro ed è in cura, insieme al marito, presso l'Ospedale “Branca” di Gubbio e UA DI, lo stesso luogo deputato alle cure del sig. . Assume Peptazol 20 mg, Ratacand, Dilatrend 25 mg, Parte_6 Cardioaspirina, Spirolang, Lasix ed Eutirox, a seguito di un'operazione effettuata alla tiroide”, la rete familiare materna è risultata “Presente. La nonna materna (1957), in abs, è attiva nel volontariato, ambito in cui organizza attività ludiche e ricreative per bambini alle quali partecipa Per anche quando si reca in TR” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Dal confronto dei suddetti profili, è emerso che le più probabili traiettorie della situazione familiare Per del padre condurrebbero ad una condizione di “imprevedibilità per ”, mentre quelle relative alla Per madre condurrebbero ad una condizione di “stabilità per ” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). Alla luce delle conclusioni formulate dalla CTU – che appare svolta in modo congruo ed immune da errori tecnici e/o scientifici – si evidenzia un possibile “ maggior” vantaggio per il minore nel trasferimento ad AL, offrendo il contesto familiare materno una condizione di maggiore stabilità per il minore, l'ausilio della rete parentale materna e il miglioramento anche della condizione economica e lavorativa della madre che, in Umbria, è priva di reti parentali e, di fatto, senza concrete e apprezzabili prospettive di conseguimento di una sua piena autonomia economica. Il CTU non ha ritenuto che il trasferimento ad AL integri una condizione di pregiudizio “ emotivo” per il minore che, peraltro, ha sempre frequentato abitualmente il TR , ha un rapporto consolidato con la nonna materna ed appare dotato di una rilevante capacità di adattamento. Il minore, peraltro, nel corso delle operazioni di CTU e nell'osservazione dei Servizi Specialistici e sociali, non ha evidenziato una condizione di malessere per il prospettato possibile trasferimento richiesto dalla madre esprimendo, piuttosto, il desiderio di non essere “ coinvolto” nel conflitto genitoriale insorto sul punto. La richiesta della madre collocataria peraltro appare giustificata dall'oggettiva situazione di difficoltà lavorative e relazionali nella quale la stessa versa ormai in Umbria dove, nonostante gli anni trascorsi, non è riuscita a trovare una sua personale dimensione di autonomia economica ed abitativa. In questo contesto, nel quale è necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze del genitore collocatario e la garanzia del diritto alla bigenitorialità e al mantenimento, dunque, di un significativo rapporto del minore con il genitore non collocatario, secondo i criteri indicati anche dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. sul punto Cass. Civ. 4796/2022), la domanda di trasferimento della residenza del minore può essere accolta, ancorchè non sfugga al Tribunale che il suo accoglimento comporti un significativo mutamento delle attuali condizioni di vita del minore. La persistenza del rifiuto all'autorizzazione determinerebbe, peraltro, preso atto della reiterazione, negli anni, della richiesta da parte della madre e della sua ferma intenzione a lasciare l'Umbria, una condizione di conflittualità continua nella relazione genitoriale destinata a riflettersi sul minore che, non casualmente, ha mostrato evidente disagio nell'aderire alla richiesta della madre collocataria ovvero a quella del padre non collocatario. Si ritiene tuttavia prioritario, nell'interesse del minore, prevedere che il trasferimento residenziale ad AL debba essere necessariamente differito alla conclusione del percorso di scuola primaria, Per dovendosi garantire continuità didattica al ciclo scolastico e per preparare “ psicologicamente” ed emotivamente ad un cambiamento rilevante delle sue abitudini di vita, ambientali e relazionali. Si ritiene pertanto di autorizzare il trasferimento del minore, con conseguente collocamento residenziale presso la madre nel Comune di AL, che potrà avvenire però solo al termine del percorso di studi di scuola primaria dovendosi, nelle more, confermare l'attuale assetto -che prevede la collocazione prevalente presso la madre nel Comune di Gubbio- fino alla conclusione del percorso di studi di scuola primaria. Si osserva che non si è ritenuto opportuno procedere all'audizione del minore non solo per la sua età ma, soprattutto, per quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “Nel corso dell'ascolto e all'esito della valutazione clinica del minore non è stata rilevata la presenza di elementi sintomatici di condizionamento diretto da parte dei genitori. Il condizionamento si è svolto, ad avviso Per di questa CTU, in forma indiretta da parte di entrambi. ha individuato caratteristiche positive dell'Umbria - in ordine: gli amici, la festa a UA e i nonni paterni - e del TR – in ordine: la nonna materna, i parchi acquatici vicini alla di lei abitazione - e nessuna caratteristica negativa per Per i due “luoghi”: “Gli aspetti negativi non mi vengono”. Il fatto che non voglia “essere messo in mezzo” è legato al senso di colpa - sperimentato per l'ambivalenza amore-aggressività nei confronti dei genitori - e la tendenza alla riparazione. L'analisi della IN (cfr.par.5) ci consente di Per comprendere come il concetto di paura – nel caso di il doversi schierare - debba essere correttamente sostituito con quello di angoscia, al fine di coglierne la portata psichica che inficia la capacità di discernimento ed evidenzia la non opportunità di disporne l'audizione in sede giurisdizionale” (cfr. CTU, in risposta al quesito n. 10, pag. 25). All'autorizzazione al trasferimento di residenza – condizionato alla conclusione del ciclo scolastico primario – del minore deve però affiancarsi, un significativo ampliamento del diritto di visita e frequentazione con il padre non collocatario e la rete parentale paterna, nei periodi festivi e non scolastici in particolare. In generale si ricorda che la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_4 6.7.2010; CEDU: EE e LA c. Italia, 12.7.2011).
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene congruo confermare, fino al trasferimento residenziale del minore ad AL -che dovrà avvenire dopo la conclusione del percorso di studi di scuola primaria-, il regime di frequentazione previsto con l'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., e pertanto, si ritiene congruo disporre – salvo diverso accordo tra le parti – che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì).
Quanto al periodo successivo al trasferimento del minore ad AL il Collegio ritiene, discostandosi in parte, sul punto dalla proposta “ minima” formulata dal CTU che non ha tenuto conto in modo specifico dell'incidenza del sacrificio richiesto al padre non collocatario e delle consolidate abitudini di vita attuali del minore, di dover garantire ampie possibilità di visita e frequentazione rimodulando, in particolare, i periodi di visita e frequentazione del minore con il padre nel periodo natalizio ed esteso ( previsti in misura più estesa rispetto al “ piano” suggerito dal CTU). Tanto premesso – considerando la distanza tra Perugia e AL pari a 423 km, con tempo di viaggio di 4 ore e 4 minuti in automobile, 4 ore e 44 minuti in treno - si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese che si indicano, salvo diverso accordo, nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese a far data dal venerdì ( dovendo tenersi conto delle esigenze scolastiche del minore) quando la madre accompagnerà il figlio a dal padre e sino alla Controparte_4 domenica alle h. 15.00. Il padre, previo avviso di due/tre giorni, potrà recarsi in TR per stare con il figlio ogni volta che vorrà. Salvo diverso accordo tra le parti si dispone, inoltre, che il minore trascorra tutti gli anni con il padre il periodo dei Giochi delle Porte di UA, coincidente con l'ultimo fine di settimana di settembre. Il minore trascorrerà con il padre il ponte dei Santi, nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 2 novembre , il ponte dell'8 dicembre ( dal 5 all'8 dicembre) e il ponte del 1 giugno. Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore per l'intero periodo, dal 23 dicembre sino al 6 gennaio, con il padre e analogamente le vacanze pasquali per un periodo non inferiore a tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo si dispone che il minore trascorra con il padre, a decorrere dalla fine della scuola, 15 giorni a giugno, 15 giorni a luglio – da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di disaccordo si indicano nella secondo metà di giugno e nella prima metà di luglio - e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video – chiamate. La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in Umbria e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in TR in condizioni di sicurezza. Dovranno essere garantiti i rapporti tra il minore e i parenti paterni ( con particolare riguardo ai nonni).
Si ritiene, inoltre, a tutela del minore e in adesione alla proposta del CTU, di dover confermare, sino a quando il minore resterà in Umbria, l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio di proseguire nelle attività di monitoraggio, supporto e vigilanza sul nucleo familiare e appena il minore sarà trasferito ad AL ( per l'inizio del nuovo anno scolastico) conferire analogo incarico ai Servizi Sociali del Comune di AL ( con onere di comunicazione del presente provvedimento a carico dei Servizi Sociali di Gubbio, una volta avvenuto il trasferimento del minore ad AL e delle stesse parti).
4. Il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, tenendo conto della rimodulazione dei tempi di permanenza del minore col padre come sopra indicati e della situazione lavorativa ed economica delle parti -la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro part- time, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata Per autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” come rilevato dalla CTU (cfr. pag. 24 CTU), ha infatti prodotto proposta di lavoro presso la società Infinity srl di Rovereto a tempo indeterminato, part – time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo per una retribuzione netta di € 1.200,00, e con nota del 27.5.2025 ha depositato ulteriore proposta di lavoro da parte della società con sede in Chizzola di AL (TN), per un'assunzione part-time a tempo Parte_7 indeterminato;
mentre il padre, che in fase di accertamenti peritali era in attesa che venisse aperto il locale e non percepiva la (cfr. pag. 24 CTU), ha prodotto con nota del 30.5.2025 contratto di CP_5 assunzione presso la TOP 10 SRLS di UA DI a tempo determinato fino al 31.5.2026, con retribuzione mensile lorda di € 1.844,48; si ritiene congruo stabilire contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi in favore della madre convivente entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. La quantificazione del contributo di mantenimento tiene conto dei maggiori oneri richiesti al padre per gli spostamenti tra l'Umbria e il TR per poter vedere il figlio e degli estesi tempi di frequentazione previsti nel corso dell'anno e delle vacanze estive.
6. La ricorrente ha formulato domanda di autorizzazione al trasferimento del figlio presso il Terzo Circolo Scolastico di Padule di Gubbio, preso atto della situazione di bullismo nei confronti dello stesso, nonché domanda di assegno divorzile, subordinandole entrambe all'ipotesi di mancata autorizzazione al trasferimento presso il Comune di AL. Tali domande non sono state, peraltro, riproposte in sede di discussione della causa e possono ritenersi implicitamente “ abbandonate”. Si osserva peraltro che le stesse sarebbero infondate. In corso di causa ( cfr. audizione delle parti e relazioni dei Servizi Sociali) i presunti episodi di Per bullismo sono risultati nettamente ridimensionati e, inoltre, il trasferimento di alla nuova scuola determinerebbe un ingiustificato ulteriore mutamento nelle sue abituali condizioni di vita personale e scolastica. Per quanto riguarda la domanda di assegno divorzile, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva e non giustificata da alcun fatto sopravvenuto rispetto al momento della presentazione del ricorso. Si osserva peraltro che la stessa sarebbe in ogni caso infondata dal punto di vista di merito, in assenza di un rilevante divario reddituale tra le parti e tenendo conto dell'attitudine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente e ai suoi titoli professionali. La rinuncia “ implicita” comunque a tali domande consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle stesse.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente in corso di causa vanno poste a carico delle parti in misura pari al 50% per ciascuna , fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in UA DI il 21.6.2014 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato ad [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, CP_1 registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014);
2. AFFIDA il figlio minore , in modo condiviso a entrambi i genitori con attribuzione Persona_5 congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita del minore di natura scolastica, sanitaria ed educativa con collocamento residenziale presso la madre;
3. AUTORIZZA il trasferimento residenziale del minore nel Comune di AL (TN), presso l'abitazione materna, solo dopo la conclusione positiva del percorso di studi di scuola primaria attualmente frequentata dal minore sita in UA DI.
4. DISPONE che fino al trasferimento residenziale del minore ad AL – salvo diverso accordo tra le parti – il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì) confermando, quanto ai periodi festivi ed estivi, i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
5. DISPONE per il periodo successivo al trasferimento del minore, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese alternati tra loro, che si indicano nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese, e in particolare dal venerdì, quando la madre accompagnerà il figlio a dal padre e sino alla Controparte_4 domenica pomeriggio. Il padre, previo avviso di due/tre giorni, si recherà in TR per stare con il figlio ogni volta che vorrà. Salvo diverso accordo, inoltre, per i ponti e le festività, si osserverà il seguente calendario:
- Giochi delle Porte a UA, coincidente con l'ultimo fine settimana di settembre, sempre con il padre;
- Ponte dei Santi, dal 31 ottobre al 2 novembre, la festa di tutti i Santi tutti gli anni con il padre;
- 8 dicembre, dal 5 all'8 dicembre, la festa dell'Immacolata tutti gli anni con il padre;
dal 29 maggio al 2 giugno sempre con il padre. Le vacanze natalizie – dal 23 dicembre al 6 gennaio – saranno trascorse dal minore interamente con il padre e analogamente le vacanze pasquali, per almeno 3 giorni continuativi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Per
Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio – in periodi da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di dissenso si indicano nella seconda metà del mese di giugno e nella prima metà del mese di luglio – e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video – chiamate. La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in Umbria e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in TR in condizioni di sicurezza.
5. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti, attualmente del Comune di Gubbio e successivamente del Comune di ALA ( TN) di proseguire nell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare e in particolare di verificare l'osservanza del piano di frequentazione tra il minore e il padre sopra riportato di cui al punto sub. 4
6. PONE a carico di contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 Controparte_1 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem” con riduzione nei periodi continuativi estivi che il minore trascorrerà con il padre alla minore somma di euro 200,00 mensili ( mesi di giugno, luglio ed agosto).
7. DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande di autorizzazione al trasferimento del minore presso l'istituto scolastico Terzo Circolo Scolastico di Padule di Gubbio, nonché di assegno divorzile avanzate dalla ricorrente.
8. DISPONE che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UA DI perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza;
9. DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione del provvedimento per esteso ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio segnalando quanto disposto al punto 5) del dispositivo ed invita le parti a provvedere, dopo il trasferimento del minore ad AL, a provvedere alla trasmissione del provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di ALA ( TN) quanto all'incarico conferito al punto 5) del dispositivo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Pone definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di CTU – liquidate provvisoriamente in corso di causa – fermo restando la loro responsabilità solidale nei confronti del CTU,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia 1.10.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio