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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3265/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3265 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023
TRA
OT AN, c.f. [...], OT IO, c.f.
[...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Carlo Maria
Palmiero e Livia Ronza, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa, alla via F.
Saporito n. 56
RICORRENTI
E
POSTE VITA S.P.A., c.f. 05927271006, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola Grasso
RESISTENTE
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 10 d.lgs. 150/2011, OT AN e OT NT convenivano in giudizio
Poste Vista s.p.a. deducendo: che a seguito della morte del padre, OT DO, si procedeva alla lettura del testamento pubblico del 4.2.2022; che il de cuius aveva attribuito, a titolo di eredità, l'intera casa sita in Frasso Telesino alla via Barungi di Sotto n. 14, al foglio 5, cat A, cl. 5, vani 4,5, mapp. 1131, e tutti i propri beni mobili ad NT RR, figlio di suo cugino;
che, a seguito di ricerche operate presso l'anagrafe tributaria e presso Poste Italiane
- Pagina 1 - s.p.a., emergeva l'esistenza di due polizze vita (Posta Futuro Certo n. 50006793433 del
19.07.2011 del valore nominale di € 60.000,00 e Posta Futuro Certo n. 50008925749 del
29.11.2014 del valore nominale di € 30.500,00); che, pertanto, avendo i ricorrenti interesse ad esercitare nei confronti dei donatari l'azione di riduzione, richiedevano copia delle suindicate polizze, le quali venivano trasmesse senza il nominativo del beneficiario designato.
Per tali motivi, chiedevano di condannare Poste Vita s.p.a. a ostendere i dati di cui alle polizze menzionate, con riferimento al nominativo del beneficiario, alle rate pagate e all'avvenuta o meno riscossione.
Si costituiva in giudizio Poste Vita s.p.a., la quale eccepiva, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, la legittimità dell'oscuramento dei dati relativi al beneficiario delle polizze vita stipulate da OT DO, in ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento UE 679/2016
e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.
Il Tribunale osserva.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, con radicamento della competenza di questo giudice, dal momento che nella comparsa di risposta manca la contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. per le persone giuridiche (Cass. n. 20597/2018), necessario anche per le controversie in tema di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150 del
2011 (Cass. n. 19328/2020), poiché il criterio del luogo di “residenza” del trattamento dei dati fa sì che la competenza vada determinata in base al luogo dove è ubicata la sede effettiva presso la quale il trattamento sia avvenuto in modo autonomo e si sia manifestato in concreto
(una delle polizze è stata contratta presso l'ufficio di Frasso Telesino;
inoltre, per il ricorrente
AN OT soccorrerebbe anche il criterio alternativo, di cui al predetto art. 10, del foro di residenza dell'interessato: cfr. Cass. Civ., sez VI, 25.01.2023, n. 2330).
Passando al merito, deve primariamente osservarsi come la Suprema Corte ha precisato che:
“[…] l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio. 2.6 – Né il diritto alla difesa giudiziale, anche mediante la conoscenza dei dati a ciò strettamente necessari, previsto dal Dlgs. N. 196 del
2003, art. 24, comma 1, lett. f), può essere interpretato in senso restrittivo, correlato cioè al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede
- Pagina 2 - giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti
(cfr. Cass. 3 aprile 2014, n. 7783). Si noti che, ai sensi del D.lgs. n. 196 2003, art. 4 “dato personale” oggetto di tutela è qualunque informazione, relativa a “persona fisica, giuridica, ente o associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche “indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”: ed in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli beneficiari di una polizza o di un fondo di previdenza complementare, raccolti ed utilizzati per le finalità del Fondo pensione […] Il D.lgs. n. 196 del 2003, art.
2-terdecies, comma 5 introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 2, comma 1, lett. f.), ha espressamente affermato, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione) l'interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta: ma, “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi” (Cass. Civ. sez. I, 13.12.2021, n. 39531).
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento all'esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all'eredità ai dati personali di soggetti deceduti ed, in particolare, a quelli dei beneficiari di polizze vita, si è anche pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento interpretativo del 26.10.2023 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023), relativo agli artt. 15 del Regolamento
(UE) 2016/679 e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Con tale provvedimento, il Garante, dopo un articolato excursus normativo e giurisprudenziale, ha ritenuto che “[…] tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento e 2-terdecies del Codice, rientrino anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall'impresa assicuratrice titolare del trattamento.
Considerato che
la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, il titolare del trattamento deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius. Secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio”. Ciò significa
- Pagina 3 - che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa. In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati: 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;
2) che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria […] Il soggetto che riceve i dati dell'interessato dovrà,, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte, ha ulteriormente ribadito che il giudice che sia stato adito a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell'azione che il richiedente intenda intraprendere poiché il solo controllo - in negativo - a lui demandato consiste nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa (cfr. Cass. Civ. sez. I, 08.02.2024, n. 3565).
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, la domanda va accolta.
Invero, i ricorrenti hanno un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere copia della documentazione relativa alle polizze vita “Posta Futuro Certo n. 50006793433 del
19.07.2011” e “Posta Futuro Certo n. 50008925749 del 29.11.2014”, al fine di poter tutelare la loro posizione di legittimari con l'azione di riduzione, in quanto: con il testamento pubblico del 24.02.2022, rep. 49.616, racc. 16.430, il padre defunto, DO OT, ha lasciato in eredità tutti propri beni mobili ed immobili al nipote RR NT;
con la stipula delle suddette polizze, il de cuius ha realizzate delle donazioni indirette (cfr. Cass. n. 29583/2021); in astratto, senza - come visto - dovere effettuare un controllo nel merito, potrebbe rendersi necessaria la riduzione, oltre che del testamento, anche delle donazioni (art. 555 c.c.), essendo i legittimari totalmente pretermessi.
Del resto, a seguito delle prime due istanze, inviate a mezzo pec il 23.06.2023 e il 12.09.2023, da OT AN nei confronti di Poste Vita s.p.a, con le quali veniva richiesta tutta la documentazione inerente le suindicate polizze vita, ivi compreso il nome del beneficiario, propria la convenuta replicava che: “solo nel caso in cui con i premi versati nella polizza venisse lesa la quota di legittima spettante agli eredi, questi potrebbero rivalersi sul beneficiario caso morte, ricorrendo all'Autorità Giudiziaria presso le Sedi opportune”.
- Pagina 4 - Dunque, per le esposte ragioni in fatto e in diritto, il ricorso è fondato e va accolto.
Conseguentemente, va ordinato a Poste Vita di ostendere, in relazione alle polizze vita “Posta
Futuro Certo n. 50006793433 del 19.07.2011” e “Posta Futuro Certo n. 50008925749 del
29.11.2014”, stipulate da OT DO, il nominativo del beneficiario, nonché i dati relativi alle rate pagate e all'avvenuta o meno riscossione della polizza.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione indeterminabile basso), secondo il tenore delle difese espletate e senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA Poste Vita s.p.a. a comunicare ai ricorrenti, in relazione alle polizze vita “Posta Futuro Certo n. 50006793433 del 19.07.2011”
e “Posta Futuro Certo n. 50008925749 del 29.11.2014”, stipulate da OT DO, i nominativi del beneficiario, nonché i dati relativi all'avvenuto pagamento delle rate e all'avvenuta riscossione delle polizze;
2. CONDANNA Poste Vita s.p.a al pagamento, in favore di OT AN e OT
NT, delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per esborsi e in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%.
Benevento, 18.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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