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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11134/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 9.10.2025 da 1) Parte_1 nata Messina il 13.4.1985 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Marinaccio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Marzari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 9.6.2018 in Inverigo (CO), (anno 2018 atto n. 12 reg. parte II serie A) In separazione dei beni.
1 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 Parte_2 nonché secondo gli ulteriori obblighi di legge.
2) Nell'ambito della generale regolamentazione e riassetto dei rapporti patrimoniali ed economici, le parti danno atto di quanto segue:
- i coniugi sono comproprietari al 50% dei beni immobili di cui in premessa;
- il signor si obbliga a cedere e a trasferire alla RA che si obbliga Parte_2 Parte_1 contestualmente ad accettare detto trasferimento, la propria quota di piena proprietà dell'appartamento sito in RO (MI), viale Monte Penice, n. 6, Scala D, Interno 79, piano 6°, consistenza 8,5 vani, il tutto distinto in Catasto Fabbricati del Comune di RO (MI) al Foglio 9, mappale 378, subalterno 839, categoria A/2, classe 01, rendita catastale € 856,03;
- il signor si obbliga a cedere e a trasferire alla RA che si obbliga Parte_2 Parte_1 contestualmente ad accettare detto trasferimento, la propria quota di piena proprietà della cantina sita in RO (MI), viale Monte Penice, n. 6, Scala D, Interno 39, piano S1, consistenza 4 mq, il tutto distinto in Catasto Fabbricati del Comune di RO (MI) al Foglio 9, mappale 378, subalterno 840, categoria C/2, classe 01, rendita catastale € 6,20;
- il signor si obbliga a cedere e a trasferire alla RA che si obbliga Parte_2 Parte_1 contestualmente ad accettare detto trasferimento, la propria quota di piena proprietà del box autorimessa sito in RO (MI), viale Monte Penice, n. 6, Interno 94, piano S1, consistenza 18 mq, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di RO (MI) al foglio 9, mappale 378, subalterno 101, categoria C/6, classe 03, rendita catastale € 52,06;
- il signor si obbliga a cedere e a trasferire alla RA che si obbliga Parte_2 Parte_1 contestualmente ad accettare detto trasferimento, la propria quota di piena proprietà del posto auto condominiale sito in RO (MI), viale Monte Penice, n. 6, Interno 139, piano S1, consistenza 12 mq, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di RO (MI) al foglio 9, mappale 347, subalterno 740, categoria C/6, classe 02, rendita catastale € 29,75.
- unitamente alle sopradescritte unità immobiliari, viene trasferita dal signor alla RA Parte_2
che accetta, per le quote di cui sopra, anche la comproprietà delle parti comuni Parte_1 dello stabile condominiale a esse afferenti a norma dell'art. 1117 e ss. c.c.
- i trasferimenti delle quote di comproprietà delle unità immobiliari di cui al presente accordo avverranno a mezzo rogito notarile da stipularsi entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, avanti al notaio Avv. Giuseppe Nunziata, con studio in PA DU (MI), Piazza Matteotti, 2, con spese e oneri a carico dei signori e Parte_1 CP_1
[..
[...] in parti uguali, fatto salvo il maggior termine temporale richiesto dal notaio rogante per la
[...] verifica della documentazione catastale, edilizia, urbanistica ed energetica e per la sua eventuale regolarizzazione ai sensi di legge;
- i trasferimenti delle suindicate quote di comproprietà delle unità immobiliari de quibus vengono effettuati e accettati dietro conguaglio in denaro, da riconoscersi da parte della RA
[...] in favore del signor tramite i. cessione della quota di proprietà della stessa Parte_1 Parte_2
(50%) degli investimenti Allianz Bank di cui ai contratti n. 346377 e n. 136785, cointestati per il restante 50% al signor secondo il valore che risulterà alla data di compravendita Parte_2 immobiliare;
ii. cessione della quota di proprietà della stessa (50%) del conto corrente Allianz Bank n. 0740198, cointestato per il restante 50% al signor secondo il valore che risulterà alla Parte_2 data di compravendita immobiliare, iii. corresponsione dell'importo di € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi entro i cinque anni successivi al perfezionamento dell'atto di compravendita immobiliare, senza maggiorazione di interessi (quantificata in € 4.000,00 la cifra dovuta annualmente, la RA verserà al signor il predetto importo entro la fine di ciascun anno); le cessioni di cui Parte_1 Pt_2 ai punti i. e ii., laddove non si verifichi l'ipotesi di cui al successivo punto 11, avverranno contestualmente alla compravendita immobiliare;
- si specifica espressamente che i predetti trasferimenti immobiliari rientrano nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione;
- il trasferimento patrimoniale immobiliare, come regolato nel presente accordo, sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione consensuale della crisi familiare.
3) La RA a fronte del trasferimento della proprietà degli immobili di cui sopra, si Parte_1 impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, fatta salva la specifica di cui al successivo punto 9.
4) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza, nonché congiuntamente circa le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
5) I genitori collaboreranno nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse di
, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando Per_1 rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 6) Per i prossimi tre anni, la figlia minore avrà collocazione abitativa prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
il computo iniziale del triennio decorrerà dalla data in cui il padre avrà lasciato la casa familiare, momento dal quale entrerà in vigore l'effettivo cambiamento di vita per
. Al termine del triennio, i genitori valuteranno congiuntamente se sussistono le condizioni Per_1 per una diversa articolazione del collocamento di . Per_1
7) La casa familiare di RO, Viale Monte Penice, n. 6, comprensiva delle sue pertinenze, viene assegnata alla RA con quanto la arreda e la correda. Entro la data stabilita per il Parte_1 rilascio, il signor provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla casa familiare e a Pt_2 consegnare alla RA tutte le chiavi relative agli immobili assegnati alla RA Parte_1
ivi comprese quelle della cantina, del box, del passo carraio, dei cancelli di ingresso, Parte_1 della cassetta della posta, del locale contatori, di eventuali altri locali/servizi relativi alle pertinenze
3 della casa familiare, ecc. Il signor tratterrà una copia delle chiavi del passo carraio, in quanto Pt_2 proprietario in via esclusiva di un altro box sito all'interno del condominio.
8) Il signor lascerà la casa familiare entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso, provvedendo a trasferire la residenza dalla casa familiare entro trenta giorni dal rilascio di detta abitazione.
9) Sino a quando rimarrà a vivere nella casa familiare, anche se si sia già proceduto alla compravendita immobiliare in favore della RA il signor contribuirà per il 50% al pagamento Parte_1 Pt_2 di tutte le spese che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riferiscono al mutuo, alle utenze di acqua, luce, gas, telefono, consumi di qualsiasi genere, spese condominiali ordinarie, abbonamenti tv, sky wi-fi, internet, tari, imposte in genere e qualsivoglia altra spesa e/o esborso connessi alla sua permanenza in casa. Rimane invariata l'ordinaria disciplina di imposizione degli altri oneri di proprietà gravanti su entrambi i proprietari, sino al perfezionamento del trasferimento immobiliare (es., le spese condominiali straordinarie).
10) La RA e il signor acconsentono a mantenere aperto il conto corrente cointestato Parte_1 Pt_2
Crédit Agricole, in quanto conto di appoggio del mutuo, le cui spese e utili rimangono a carico e a vantaggio esclusivi della RA Parte_1
11) La RA acconsente che il signor possa riscattare la quota, a essa intestata, di Parte_1 Pt_2 entrambi gli investimenti Allianz Bank anche prima del perfezionamento della compravendita immobiliare di cui sopra, qualora ciò dovesse essere funzionale all'acquisto di un'abitazione ove il signor possa trasferirsi;
qualora il signor disinvestisse gli investimenti di cui sopra e Pt_2 Pt_2 disponesse delle relative somme per scopi diversi da quelli suddetti, egli rimarrà debitore nei confronti della RA per il corrispettivo degli importi disinvestiti di proprietà della Parte_1 stessa, maggiorato degli interessi, sino al momento della compravendita immobiliare dei cespiti di cui in premessa.
12) Sino al momento della compravendita immobiliare di cui sopra, il diritto di voto in assemblea condominiale sarà esercitato dalla RA Parte_1
13) Le parti concordano che il padre trascorrerà insieme alla figlia i seguenti periodi:
- due fine settimana alternati al mese, in cui il padre andrà a prendere il venerdì sera prima di Per_1 cena e la riaccompagnerà dalla madre la domenica sera dopo cena, entro le 21.30 (per il pernottamento, vedasi le condizioni indicate nel successivo punto “per un pernottamento”;
- il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, in cui il padre andrà a prendere all'uscita Per_1 della scuola e la riaccompagnerà dalla madre la sera dopo cena, entro le ore 21.30, nella settimana in cui non avrà con sé la figlia nel fine settimana immediatamente successivo;
- per un pernottamento nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia nel fine settimana immediatamente successivo, pernottamento che sarà introdotto soltanto quando il signor avrà Pt_2 lasciato la casa familiare e avrà trovato una sistemazione adeguata a ospitare la figlia durante la notte, in un lettino separato, dal momento che i genitori stanno abituando a dormire da sola ed è Per_1 loro intenzione continuare in tal senso. Inoltre, l'inserimento del pernottamento di con il Per_1 padre sarà graduale, nel senso che, una volta avverate le condizioni di ospitalità come sopra descritte,
pernotterà infrasettimanalmente con il padre una volta al mese per sei mesi e, decorsi sei Per_1 mesi, due volte al mese.
I genitori potranno concordare eventuali ulteriori incontri/visite del padre, compatibilmente con le esigenze organizzative/impegni di e dei genitori stessi. Per_1
4 Nel caso in cui il genitore, in quel momento collocatario, non potesse trascorrere con la figlia il fine settimana assegnato, ne darà tempestivo avviso all'altro genitore, che potrà recuperare il fine settimana non utilizzato con altro fine settimana da concordarsi.
Qualora fosse impegnata in attività sportive/ludiche/ricreative o di altro tipo, il genitore che Per_1 avrà con sé quel giorno sarà onerato di ogni relativo impegno di accompagnamento/ripresa; Per_1 in caso di impossibilità del genitore onerato e dell'altro a sostituirlo, sarà compito del genitore collocatario adoperarsi per accompagnare/riportare a casa dai luoghi ove svolge le predette Per_1 attività. A tal fine, i genitori si autorizzano sin d'ora a consentire ai nonni di provvedere in tal senso in loro vece, ovvero a incaricare terze persone, con eventuale onere economico a carico del genitore in quel momento collocatario.
- durante il periodo di sospensione estiva della scuola materna e, in futuro, delle lezioni scolastiche, fino a due settimane, anche non consecutive, durante il mese di luglio e fino a due settimane, anche non consecutive, durante il mese di agosto, in modo che la festività del Ferragosto venga trascorsa da con il singolo genitore ad anni alterni, lasciando alla regolamentazione dei genitori i periodi Per_1 immediatamente successivi (giugno) e antecedenti (settembre) la scuola, al fine di garantire a , Per_1 se possibile, periodi di vacanza più ampi, il tutto da concordarsi previamente tra i genitori entro la fine del precedente mese di maggio e compatibilmente con gli impegni di e con quelli dei Per_1 genitori, tenendo conto anche delle possibilità economiche dei medesimi;
nei periodi residuali, valgono le modalità del collocamento usuale stabilite sopra;
- qualora trascorresse le vacanze in compagnia di entrambi i genitori, come già avvenuto, Per_1 tutte le spese della bambina saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- durante il periodo di sospensione natalizia della scuola materna e, in futuro, delle lezioni scolastiche, dall'ultimo giorno di scuola di dicembre sino al 30 dicembre compresi, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, ad anni alterni con l'altro genitore, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, da concordarsi entro la fine del precedente mese di ottobre. Il periodo natalizio del corrente anno 2025 sarà di competenza della madre;
- per l'intero periodo di sospensione pasquale della scuola materna e, in futuro, delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con l'altro genitore. Il periodo pasquale dell'anno 2026 sarà di competenza del padre. È fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, da concordarsi entro i precedenti quarantacinque giorni;
- durante il periodo di sospensione della scuola materna e, in futuro, delle lezioni scolastiche, in occasione dei ponti scolastici, indipendentemente dal numero dei giorni di vacanza, in alternanza con l'altro genitore, salvo ogni diverso e migliore accordo da concordarsi tra i genitori almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascun ponte. Il primo ponte successivo al deposito del presente ricorso sarà di competenza della madre;
- il giorno del compleanno di , sino al suo quindicesimo compleanno, sarà festeggiato da Per_1
a pranzo o a cena o per l'intera giornata con entrambi i genitori;
dal sedicesimo anno di Per_1
in poi, i genitori concorderanno con come e quando festeggiare;
Per_1 Per_1
- il giorno della festa della mamma o del suo compleanno, qualora cadesse nel giorno infrasettimanale di competenza del padre, potrà cenare con la madre se quest'ultima lo richiederà; Per_1
5 analogamente, il giorno della festa del papà o del suo compleanno, qualora non cadesse nel giorno infrasettimanale di competenza del padre, potrà cenare con il padre se quest'ultimo lo Per_1 richiederà. Qualora le festa della mamma e del papà, ovvero i loro compleanni, cadessero nel fine settimana di competenza dell'altro genitore, pranzerà o cenerà o trascorrerà l'intera giornata Per_1 col genitore festeggiato, qualora da questi richiesto.
14) Ciascun genitore si farà carico delle spese di vacanza di nel corrispondente periodo di Per_1 competenza;
esse saranno divise a metà tra i genitori qualora trascorrerà le vacanze con Per_1 entrambi. In caso di vacanze di da sola, o in compagnia di terze persone, si seguiranno le Per_1 prescrizioni delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, infra trascritte.
15) Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere personalmente con i rispettivi periodi di Per_1 competenza, consentendo, reciprocamente, che la propria figlia possa trascorrere detti periodi con contestuale presenza dei rispettivi parenti e/o amici e/o eventuali nuovi compagni.
16) potrà trascorrere, senza la presenza dei genitori, periodi di tempo insieme a parenti, Per_1 estranei, amici e/o a famiglie di amici, nella casa familiare o al di fuori di essa, che prevedano o meno il pernottamento fuori dalla casa familiare, soltanto con il consenso di entrambi i genitori.
17) I genitori si impegnano a non lasciare da sola a casa nelle ore serali e notturne e, qualora Per_1 ciò dovesse avvenire, ingaggeranno una baby-sitter; nel caso in cui l'impedimento del genitore a stare con fosse dovuto a impegni/motivi personali, le spese di baby-sitting saranno a carico Per_1 esclusivo del genitore in quel momento collocatario. In ogni caso, non potrà trascorrere la Per_1 notte in casa da sola.
18) Entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia i rispettivi periodi di competenza in qualsiasi luogo riterranno opportuno, anche in presenza di altre persone, con l'obbligo tuttavia di comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti con la figlia dai rispettivi domicili, nonché di fornire all'altro genitore recapiti, indirizzi ed eventuali numeri di telefonia fissa e mobile dei luoghi ove si recheranno con . Per_1
19) I genitori concordano che non potrà disporre di un proprio cellulare sino al raggiungimento Per_1 del dodicesimo anno di età e, laddove detto dispositivo dovesse essere regalato a prima dei Per_1 suoi dodici anni, esso rimarrà nella disposizione dei genitori.
20) Sarà responsabilità di ciascun genitore regolamentare i periodi di tempo di utilizzo di tablet e pc da parte di , al di fuori dell'uso scolastico, oltre che del telefono cellulare, da quando ne potrà Per_1 disporre.
21) I genitori continueranno il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso con l'associazione Pollicino e si impegnano a proseguire il percorso anche con altre professionalità, laddove anche soltanto consigliato dagli operatori, nell'interesse di . Per_1
22) Il signor corrisponderà mensilmente alla RA a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia , l'importo di € 450,00 mensili, tramite bonifico Per_1 bancario su conto corrente intestato alla RA (codice Iban Parte_1
[...]), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale a distanza di un anno dalla sua decorrenza. 23) L'assegno unico in favore di sarà percepito interamente dalla RA Per_1 Parte_1
24) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di , così Per_1 come individuate dalle Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, fatti salvi i diversi accordi presi in sede del presente ricorso, secondo il seguente schema:
6
a) spese relative alla salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: ticket sanitari;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico curante e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra/medico curante erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o in libera professione (private) qualora non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale - e non oggetto di sperimentazione scientifica;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico, relativi accessori (es. liquido per le lenti); farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal pediatra/medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
particolari terapie, quali cure termali e fisioterapiche;
visite specialistiche e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
farmaci omeopatici.
b) spese relative all'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie, compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari, per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo scolastici e universitari;
dotazioni e corredo scolastico di inizio e pendente anno (compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica); dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio individualizzato/differenziato; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno, ecc.) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/luoghi di attività sportive, ludiche, ricreative;
mensa scolastica;
spese centro ricreativo estivo presso lo stesso istituto scolastico;
assicurazione scolastica.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero in istituti privati;
alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche:
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali); servizio di baby-sitting fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado (scuole medie) del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, ecc.); viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento delle patenti
7 di guida (corso, lezioni ed esami); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
acquisto di biciclette, motorini, moto, ecc. per i figli e relativi bolli e assicurazione;
spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e di dispositivi elettronici (pc, tablet) ultronei rispetto a quelli prescritti dalla scuola, ovvero connessi al programma di studio individualizzato/differenziato.
In aggiunta alle predette spese, i genitori concordano sin d'ora che ripartiranno al 50% le seguenti spese di relative a: Per_1
- retta dell'attuale scuola materna sino al completamento del ciclo scolastico (vale a dire sino a quando non andrà in prima elementare); Per_1
- abbonamenti tv usufruiti da (Disney Channel e Prime Video); Per_1
- assicurazione sportiva legata ai corsi sportivi e/o gare;
- ricariche telefoniche;
- mance di importo concordato dai genitori;
- spese per ricorrenze e cerimonie religiose (feste di compleanno, Prima Comunione, Cresima, Carnevale, ecc.), comprese bomboniere, abbigliamento per la festa, spese di cerimonia, ecc.;
- regali di compleanno acquistati per gli amici dei figli, qualora la spesa sia contenuta in € 40,00 per singolo regalo;
- spettacoli teatrali/cinematografici/culturali.
Tutte le precedenti spese dovranno, in ogni caso, essere documentate con idoneo giustificativo.
Il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni dalla spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta, sul conto corrente del genitore che ha anticipato la spesa (per quanto riguarda la RA si indica a Parte_1 tale scopo il conto corrente individuato per il versamento del mantenimento ordinario).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
25) Il padre autorizza sin d'ora le ordinarie attività e gite scolastiche ricomprese nei programmi scolastici di , per le quali è previsto il consenso dei genitori, fatta salva la regolamentazione Per_1 di cui alle citate tabelle del Tribunale di Milano.
26) I coniugi prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e/o per il rinnovo dei propri documenti e di quelli di validi ai fini dell'espatrio, con la condizione che potrà Per_1 Per_1 uscire dall'Italia solo previo consenso scritto di entrambi i genitori.
27) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei rispettivi luoghi di residenza e/o di domicilio e dei recapiti telefonici.
28) Il signor e la RA si dichiarano economicamente indipendenti e Parte_2 Parte_1 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento da parte dell'altro.
8 29) Le Parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto economico e patrimoniale che li riguarda, eccezion fatta per quanto regolamentato nel presente accordo.
30) Le Parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le spese dei contributi unificati per la presentazione del presente ricorso sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., limitandosi al deposito del modulo di disclosure. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
9 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 9.6.2018 in Inverigo (CO).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Nicola Latour. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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