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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3979/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3979/2021 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/7/2024; promossa da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Potito Ultra (AV) in via Lammia n. 9, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 55, presso lo studio dell'avv. IC Jeni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Pachino, Via Aldo Moro n. 113/B, elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 8/11/2021)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/8/2021, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Pachino, in data 15/6/1998,
(Anno 1998, n. 15, Parte II, Serie A, Reg. – Uff. 1).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 15/6/1998, in Pachino;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati i figli IC (a Modica, il 22/11/1998) e (a Modica, il Per_1
6/10/2001), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 285/2018 pubblicata il 9/02/2018, con la quale veniva stabilito l'obbligo per il ricorrente di sostenere la somma di €1.100,00 mensili (€550,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per IC e oltre il 50% delle spese straordinarie e la somma Per_1 di €300,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie nonché la revoca delle statuizioni economiche stabilite in favore dei figli, così come disposte in sede di separazione e che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto in favore della resistente.
In particolare, il ricorrente a supporto delle superiori domande, evidenziava il mutamento della propria situazione patrimoniale e familiare costellato dalla nascita di due gemelle, e Per_2 Persona_3
(nate il 14/5/2018) avute dalla relazione con l'attuale compagna e dall'intervenuta Persona_4 indipendenza economica dei figli IC e nonché dall'asserita circostanza che la moglie, Per_1
svolga attività lavorativa presso il Comune di Pachino. CP_1
Con decreto del 6/9/2021, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 29/11/2021, fissando il termine entro il 29/10/2021 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 17/11/2021 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, ma chiedeva, tuttavia, il rigetto della domanda di revoca del mantenimento nei confronti dei figli nonché quella relativa all'assegnazione della casa coniugale. In punto economico, chiedeva altresì che venisse disposto a carico di l'obbligo di versare la Pt_1
pagina 2 di 4 somma di €800,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza presidenziale del 2/12/2021, il Presidente f.f. confermava in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento in favore del figlio IC, che revocava con decorrenza dalla data della domanda, stante la comprovata indipendenza economica dello stesso e rinviava all'udienza del 31/5/2022 per la trattazione della causa.
All'udienza suindicata, le parti chiedevano un rinvio d'udienza essendo in corso trattative per la definizione concordata della causa. Pertanto, il Giudice fissava per la trattazione della causa all'udienza del 15/11/2022 che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 7/3/2023.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice – rilevato che il ricorrente aveva documentato che si era avviata al lavoro avendo intrapreso la carriera militare, con una Per_1
retribuzione che la rende autonoma economicamente – revocava l'assegno di mantenimento per la figlia con decorrenza dal novembre 2022.
Si dava quindi corso al giudizio nell'ambito del quale, rigettate le richieste istruttorie e dato atto della sentenza emessa dalla che annullava il matrimonio tra le parti, la causa veniva rimessa CP_2 all'udienza del 2/7/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia che veniva depositato in data
27/6/2024 e il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 8/11/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in data
pagina 3 di 4 15/6/1998 in Pachino (SR), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 15 parte
II, S. A. Reg. Uff. dell'anno 1998;
2. revocare l'assegno mensile di mantenimento dovuto alla Sig.ra nonché quello CP_1
disposto in favore dei figli IC e;
Per_1
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore della Sig.ra disposta con CP_1 sentenza di separazione n. 285/2018 emessa dall'intestato Tribunale;
4. Disporre l'emanazione di ogni altra statuizione inerente e consequenziale compresa quella relativa all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile;
5. Compensare integralmente tra le parti le spese ed onorari del presente Giudizio.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Pachino, in data 15/6/1998, (Anno 1998, n. 15, Parte II, Serie A, Reg. – Uff. 1), alle CP_1
condizioni sopra riportate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 19/2/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3979/2021 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/7/2024; promossa da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Potito Ultra (AV) in via Lammia n. 9, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 55, presso lo studio dell'avv. IC Jeni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Pachino, Via Aldo Moro n. 113/B, elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del 8/11/2021)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/8/2021, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Pachino, in data 15/6/1998,
(Anno 1998, n. 15, Parte II, Serie A, Reg. – Uff. 1).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 15/6/1998, in Pachino;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati i figli IC (a Modica, il 22/11/1998) e (a Modica, il Per_1
6/10/2001), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 285/2018 pubblicata il 9/02/2018, con la quale veniva stabilito l'obbligo per il ricorrente di sostenere la somma di €1.100,00 mensili (€550,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per IC e oltre il 50% delle spese straordinarie e la somma Per_1 di €300,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie nonché la revoca delle statuizioni economiche stabilite in favore dei figli, così come disposte in sede di separazione e che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto in favore della resistente.
In particolare, il ricorrente a supporto delle superiori domande, evidenziava il mutamento della propria situazione patrimoniale e familiare costellato dalla nascita di due gemelle, e Per_2 Persona_3
(nate il 14/5/2018) avute dalla relazione con l'attuale compagna e dall'intervenuta Persona_4 indipendenza economica dei figli IC e nonché dall'asserita circostanza che la moglie, Per_1
svolga attività lavorativa presso il Comune di Pachino. CP_1
Con decreto del 6/9/2021, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 29/11/2021, fissando il termine entro il 29/10/2021 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 17/11/2021 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, ma chiedeva, tuttavia, il rigetto della domanda di revoca del mantenimento nei confronti dei figli nonché quella relativa all'assegnazione della casa coniugale. In punto economico, chiedeva altresì che venisse disposto a carico di l'obbligo di versare la Pt_1
pagina 2 di 4 somma di €800,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza presidenziale del 2/12/2021, il Presidente f.f. confermava in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento in favore del figlio IC, che revocava con decorrenza dalla data della domanda, stante la comprovata indipendenza economica dello stesso e rinviava all'udienza del 31/5/2022 per la trattazione della causa.
All'udienza suindicata, le parti chiedevano un rinvio d'udienza essendo in corso trattative per la definizione concordata della causa. Pertanto, il Giudice fissava per la trattazione della causa all'udienza del 15/11/2022 che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 7/3/2023.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice – rilevato che il ricorrente aveva documentato che si era avviata al lavoro avendo intrapreso la carriera militare, con una Per_1
retribuzione che la rende autonoma economicamente – revocava l'assegno di mantenimento per la figlia con decorrenza dal novembre 2022.
Si dava quindi corso al giudizio nell'ambito del quale, rigettate le richieste istruttorie e dato atto della sentenza emessa dalla che annullava il matrimonio tra le parti, la causa veniva rimessa CP_2 all'udienza del 2/7/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia che veniva depositato in data
27/6/2024 e il Giudice - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 8/11/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in data
pagina 3 di 4 15/6/1998 in Pachino (SR), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 15 parte
II, S. A. Reg. Uff. dell'anno 1998;
2. revocare l'assegno mensile di mantenimento dovuto alla Sig.ra nonché quello CP_1
disposto in favore dei figli IC e;
Per_1
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore della Sig.ra disposta con CP_1 sentenza di separazione n. 285/2018 emessa dall'intestato Tribunale;
4. Disporre l'emanazione di ogni altra statuizione inerente e consequenziale compresa quella relativa all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile;
5. Compensare integralmente tra le parti le spese ed onorari del presente Giudizio.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Pachino, in data 15/6/1998, (Anno 1998, n. 15, Parte II, Serie A, Reg. – Uff. 1), alle CP_1
condizioni sopra riportate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 19/2/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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