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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4512/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 4512/2019, e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lionetti Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta, Via Barbarisco, 16;
attrice e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 CodiceFiscale_2
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bitetto, Via S. Pertini, 11;
convenuto
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 16.10.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2019 esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il convenuto il 16.6.2008 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che in data 15.10.2018 il marito le aveva notificato un ricorso per separazione personale;
che nel corso del matrimonio, nella prospettiva di realizzare un comune progetto di famiglia, avevano posto in essere alcune operazioni economico-patrimoniali; che, tuttavia, il convenuto, aveva posto in essere un disegno pagina 1 di 7 teso a privare la moglie della disponibilità di beni e danaro;
che, in particolare, con atto del 20.03.2008, prima del matrimonio, e (rispettivamente fratello e cognata di essa Persona_1 Controparte_2 attrice) avevano venduto a la proprietà per la quota di 2/3 dell'immobile sito in Controparte_1
Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 Fg. 14 Part. 1150 sub. 14 e a la proprietà per la Parte_1 quota di 1/3 dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 Fg. 14 Part. 1150 sub. 14 per il prezzo di € 150.000,00 versato nel seguente modo: €50.000,00 versati alla stipula dell'atto, di cui €
20.000,00 derivanti dal denaro comune ricevuto in occasione del matrimonio, € 30.000,00 derivanti dai risparmi personali dell'attrice, € 100.000,00 corrisposti tramite il contratto di mutuo che CP_1 aveva stipulato in data 17.03.2008 con Banca Apulia s.p.a. e di cui essa attrice aveva fornito
[...] la provvista per il pagamento delle singole rate stante l'indisponibilità economica del convenuto;
che con contratto preliminare di compravendita per persona da nominare del 17.12.2012 avevano promesso di acquistare l'appartamento al piano rialzato al civico 1/C di via Giovanni Verga in Bitetto al prezzo convenuto di € 235.000,00, versato con danaro della sola attrice al momento della conclusione del definitivo, che aveva individuato come acquirente il solo;
che con atto del 16.04.2014 i CP_1 coniugi avevano venduto l'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 al Controparte_3 prezzo di € 190.000,00 e l'intero prezzo era stato incassato dal solo convenuto, pur essendo il medesimo titolare di solo 2/3 del bene;
che nel settembre 2018, appena prima della proposizione del ricorso per separazione, il aveva chiuso il c/c n. 6046277 sul quale erano state versate tutte le CP_1 somme acquisite dalla vendita dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 senza aver mai rimesso all'attrice la somma di €63.333,33 pari ad 1/3 del prezzo ossia al valore della sua quota di proprietà.
Aggiungeva di aver proposto ricorso per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale di Bari che, con provvedimento del 23.1.2019, lo aveva concesso;
assumeva che il convenuto avesse posto in essere un progetto di arricchimento del suo patrimonio con evidente danno dell'attrice.
Conveniva quindi in giudizio , al fine di ottenere la conferma del sequestro Controparte_1 conservativo disposto dal Tribunale di Bari con provvedimento del 23.01.2019; di accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa del convenuto in proprio favore ed in danno dell'attrice per la complessiva somma di € 328.568,23, oltre interessi e rivalutazione dalle date delle operazioni economiche determinate a seguito delle compravendite immobiliari del 16.06.2008, del 24.05.2012 e del 16.04.2014; di dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere le somme indebitamente pagate e per l'effetto condannare il convenuto a restituirle la somma di € 328.568,23, oltre interessi e rivalutazione dalle date delle operazioni economiche determinate a seguito delle compravendite immobiliari del
16.06.2008, del 24.05.2012 e del 16.04.2014. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. pagina 2 di 7 Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2020 si costituiva contestando la Controparte_1 ricostruzione della vicenda contenziosa operata dalla parte attrice e rappresentando come nel corso del matrimonio la coppia aveva effettuato acquisti e vendite con l'aiuto reciproco tenendo conto delle riserve economiche di entrambi i coniugi;
che il dedotto arricchimento era stato voluto dalle parti, essendo stata intenzione della moglie quella di donare somme al marito nonché l'immobile sito in
Bitetto a titolo di donazione indiretta.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca del sequestro conservativo;
nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata, ed in via subordinata la riduzione della somma oggetto del credito vantato dall'attrice nella misura di €63.000,00, quale quota parte nella misura di 1/3 del prezzo di vendita dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi, 3, con vittoria delle spese processuali.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa è stata rinviata all'udienza del 16.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Sostiene l'attrice che il convenuto, suo ex marito, si sarebbe illegittimamente arricchito ai suoi danni essendo divenuto titolare di beni acquistati in costanza di matrimonio o in comunione senza aver versato il relativo prezzo né restituito le somme incamerate al momento dell'alienazione di detti beni.
Assume il convenuto che tali acquisiti e la relativa intestazione degli immobili costituirebbero donazioni indirette fatte dalla ex moglie in costanza di matrimonio.
In relazione alla pretesa attorea è stato ottenuto sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di € 350.000,00 sull'immobile sito in sito in Bitetto, alla via Verga 1/c e di proprietà del convenuto.
Risulta provato e non contestato che con atto di compravendita del 20.03.08, e Controparte_1 hanno acquistato la proprietà dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 Parte_1
Fg. 14 Part. 1150 sub. 14, intestandola per 2/3 a e ad 1/3 a Controparte_1 Parte_1
Il prezzo convenuto, pari ad € 150.000,00 è stato così pagato: € 20.000,00 versati con assegno circolare di , derivanti da denaro comune ricevuto in occasione del matrimonio;
€ 30.000,00 Controparte_1 versati con assegno circolare di derivanti dai risparmi personali dell'attrice; € Parte_1
100.000,00 corrisposti tramite mutuo stipulato da in relazione al quale, a partire Controparte_1 dal 2011, la provvista per il pagamento delle rate di mutuo era stata effettuata dalla tramite Pt_1 versamenti di denaro sul conto corrente del convenuto, dal quale veniva effettuato il prelievo della rata.
Con successivo atto di compravendita del 24.05.2012, che ha fatto seguito ad atto preliminare di vendita sottoscritto da entrambi i coniugi, ha acquistato la piena proprietà Controparte_1
pagina 3 di 7 dell'appartamento al piano rialzato al civico 1/C di via Giovanni Verga in Bitetto, al prezzo di €
235.000,00, pagato interamente con denaro di Parte_1
Con atto di compravendita del 16.04.2014 i coniugi e hanno venduto l'immobile sito CP_1 Pt_1 in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 al prezzo di € 190.000,00, corrisposto, quanto ad € 142.975,69 mediante tre assegni circolari emessi all'ordine di , quanto ad € 47.024,31, a Controparte_1 mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a ad estinzione del debito Controparte_4 residuo relativo al mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile.
Tutte queste circostanze risultano provate dalla documentazione allegata al fascicolo della parte attrice e mai contestate dalla parte convenuta. ha chiesto il pagamento delle somme versate, pari ad € 328.568,23, così Parte_1 quantificandole: relativamente all'immobile sito in Modugno, €30.000,00 per le somme messe a disposizione per l'acquisto ed € 16.000,00 per versamenti a copertura della provvista bancaria per il pagamento della rata del mutuo contratto, oltre ad €47.658,23, pari ad 1/3 del ricavato della successiva vendita dello stesso immobile;
relativamente all'immobile sito in Bitetto, €235.000,00 pari alla somma del prezzo di vendita e delle spese notarili versate.
In punto di diritto ed in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento promossa, deve considerarsi che ogni spostamento patrimoniale non giustificato e non sanzionato da altra norma ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2041 c.c. e comporta l'obbligo restitutorio (tra tante Cass. 23471/2024, Cass.
2040/2022).
Non si rientra nella fattispecie di ingiustificato arricchimento se il trasferimento patrimoniale è conseguenza di un contratto tra le parti, dell'adempimento di un'obbligazione naturale o di un atto di liberalità.
L'azione di arricchimento senza giusta causa è ammissibile anche nei rapporti tra coniugi - come nel caso in esame - quando una delle parti abbia ottenuto un vantaggio economico che va oltre i doveri morali e civili derivanti dal rapporto familiare;
in tal caso l'arricchimento è ingiustificato se le prestazioni rese dall'altro coniuge esorbitano dai limiti di proporzionalità ed adeguatezza, valutati in base alle condizioni sociali e patrimoniali dei due conviventi (cfr. Cass. 11330/2009; Cass. 14732/18;
Cass. 11337/25).
Quanto all'immobile di Modugno, così come sopra descritto ed acquistato prima del matrimonio, non v'è dubbio che la quota ricavata dalla sua successiva vendita in favore di terzi debba essere restituita all'attrice – in relazione alla sua quota di comproprietà - non essendovi la prova di un patto contrario.
pagina 4 di 7 Del resto, come già argomentato nel provvedimento di accoglimento della richiesta di sequestro conservativo, la ripartizione della proprietà dell'immobile in 1/3 e 2/3 è verosimilmente derivata dalle quote di pagamento del prezzo così come previste tra le parti.
Quanto alla provvista offerta dall'attrice per il versamento delle rate di mutuo gravante sul solo convenuto, deve rilevarsi come dagli atti emerge la contribuzione della moglie per la somma di
€7.500,00, così come risultante dai bonifici eseguiti in favore del marito e che indicano, come causale, il versamento della rata di mutuo.
Non può infatti ritenersi per gli ulteriori versamenti e prelievi di cui alla documentazione bancaria depositata, privi di tale causale ed in assenza di adeguata dimostrazione, che si trattasse di somme destinate a far fronte al pagamento del mutuo.
Venendo all'immobile sito in Bitetto, adibito a casa coniugale, deve considerarsi che l'intero prezzo è stato versato dall'attrice seppure il bene sia stato intestato al convenuto.
Quest'ultimo, invero, ha sostenuto la configurabilità di una donazione indiretta a proprio favore che, tuttavia, presuppone l'esistenza dell'animus donandi nel soggetto che trasferisce un vantaggio al beneficiario.
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario) (Cass. 9379/20).
La mera consegna del denaro per l'acquisto di un immobile non implica necessariamente l'animus donandi (si veda, tra tante, la recentissima Cass. 26740/2025).
Del resto, nel caso di specie, la circostanza che la abbia trasferito tutte le sue risorse in favore Pt_1 del per consentirgli, tra gli altri, l'acquisto dell'appartamento a lui successivamente intestato, CP_1 configura un completo trasferimento di sostanze dall'uno all'altro coniuge ed un totale spostamento patrimoniale – verosimilmente compiuto nell'ottica della realizzazione di un progetto di vita comune - che difficilmente si concilia con lo spirito di liberalità tipico delle donazioni sia pure indirette.
Nella prospettiva dell'azione di arricchimento senza causa, i trasferimenti di danaro e patrimoniali posti in essere dall'attrice in favore del convenuto esorbitano i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza tenuto conto che la ha investito i suoi risparmi nell'acquisto della casa di Bitetto senza riservarsi Pt_1 alcun diritto reale sulla medesima.
pagina 5 di 7
Considerato che
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione), da tale ricostruzione consegue l'accoglimento della domanda diretta alla restituzione degli importi versati, pari a complessivi € 305.833,33, di cui € 235.000,00 per l'acquisito dell'immobile in Bitetto, € 7.500,00 per il pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in Modugno ed €63.333,33 per la somma relativa alla vendita di detto immobile e per la quota spettante alla Pt_1
Deve essere esclusa la quota di € 30.000,00 che la parte attrice aveva versato per l'acquisto dell'immobile di Modugno, costituente parte del prezzo versato per la sua quota: difatti detto bene era stato ripartito in quote differenti, in ragione del diritto di comproprietà acquisito.
A tale importo devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Difatti l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, fermo restando che la somma così liquidata 'produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera' o, come nella specie, 'per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento' (cfr. Cass. 15236/24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con applicazione dei parametri medi salvo che per la fase istruttoria e decisionale in assenza di rilevante attività istruttoria e del deposito di note di replica) ivi compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1 [...]
) nei confronti di (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto conferma il sequestro conservativo disposto dal
Tribunale di Bari con provvedimento del 23.01.2019 nel procedimento n. 17155/2018 R.G.;
2) condanna al pagamento in favore di per le causali indicate Controparte_1 Parte_1 in parte motiva, la complessiva somma di € 305.833,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento degli esborsi e della vendita del 16.4.2014 e sino al soddisfo;
pagina 6 di 7 3) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 23.917,00, di cui € 1.241,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 4512/2019, e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lionetti Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta, Via Barbarisco, 16;
attrice e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Controparte_1 CodiceFiscale_2
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bitetto, Via S. Pertini, 11;
convenuto
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 16.10.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2019 esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il convenuto il 16.6.2008 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che in data 15.10.2018 il marito le aveva notificato un ricorso per separazione personale;
che nel corso del matrimonio, nella prospettiva di realizzare un comune progetto di famiglia, avevano posto in essere alcune operazioni economico-patrimoniali; che, tuttavia, il convenuto, aveva posto in essere un disegno pagina 1 di 7 teso a privare la moglie della disponibilità di beni e danaro;
che, in particolare, con atto del 20.03.2008, prima del matrimonio, e (rispettivamente fratello e cognata di essa Persona_1 Controparte_2 attrice) avevano venduto a la proprietà per la quota di 2/3 dell'immobile sito in Controparte_1
Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 Fg. 14 Part. 1150 sub. 14 e a la proprietà per la Parte_1 quota di 1/3 dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 Fg. 14 Part. 1150 sub. 14 per il prezzo di € 150.000,00 versato nel seguente modo: €50.000,00 versati alla stipula dell'atto, di cui €
20.000,00 derivanti dal denaro comune ricevuto in occasione del matrimonio, € 30.000,00 derivanti dai risparmi personali dell'attrice, € 100.000,00 corrisposti tramite il contratto di mutuo che CP_1 aveva stipulato in data 17.03.2008 con Banca Apulia s.p.a. e di cui essa attrice aveva fornito
[...] la provvista per il pagamento delle singole rate stante l'indisponibilità economica del convenuto;
che con contratto preliminare di compravendita per persona da nominare del 17.12.2012 avevano promesso di acquistare l'appartamento al piano rialzato al civico 1/C di via Giovanni Verga in Bitetto al prezzo convenuto di € 235.000,00, versato con danaro della sola attrice al momento della conclusione del definitivo, che aveva individuato come acquirente il solo;
che con atto del 16.04.2014 i CP_1 coniugi avevano venduto l'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 al Controparte_3 prezzo di € 190.000,00 e l'intero prezzo era stato incassato dal solo convenuto, pur essendo il medesimo titolare di solo 2/3 del bene;
che nel settembre 2018, appena prima della proposizione del ricorso per separazione, il aveva chiuso il c/c n. 6046277 sul quale erano state versate tutte le CP_1 somme acquisite dalla vendita dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 senza aver mai rimesso all'attrice la somma di €63.333,33 pari ad 1/3 del prezzo ossia al valore della sua quota di proprietà.
Aggiungeva di aver proposto ricorso per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale di Bari che, con provvedimento del 23.1.2019, lo aveva concesso;
assumeva che il convenuto avesse posto in essere un progetto di arricchimento del suo patrimonio con evidente danno dell'attrice.
Conveniva quindi in giudizio , al fine di ottenere la conferma del sequestro Controparte_1 conservativo disposto dal Tribunale di Bari con provvedimento del 23.01.2019; di accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa del convenuto in proprio favore ed in danno dell'attrice per la complessiva somma di € 328.568,23, oltre interessi e rivalutazione dalle date delle operazioni economiche determinate a seguito delle compravendite immobiliari del 16.06.2008, del 24.05.2012 e del 16.04.2014; di dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere le somme indebitamente pagate e per l'effetto condannare il convenuto a restituirle la somma di € 328.568,23, oltre interessi e rivalutazione dalle date delle operazioni economiche determinate a seguito delle compravendite immobiliari del
16.06.2008, del 24.05.2012 e del 16.04.2014. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. pagina 2 di 7 Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2020 si costituiva contestando la Controparte_1 ricostruzione della vicenda contenziosa operata dalla parte attrice e rappresentando come nel corso del matrimonio la coppia aveva effettuato acquisti e vendite con l'aiuto reciproco tenendo conto delle riserve economiche di entrambi i coniugi;
che il dedotto arricchimento era stato voluto dalle parti, essendo stata intenzione della moglie quella di donare somme al marito nonché l'immobile sito in
Bitetto a titolo di donazione indiretta.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca del sequestro conservativo;
nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata, ed in via subordinata la riduzione della somma oggetto del credito vantato dall'attrice nella misura di €63.000,00, quale quota parte nella misura di 1/3 del prezzo di vendita dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi, 3, con vittoria delle spese processuali.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa è stata rinviata all'udienza del 16.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Sostiene l'attrice che il convenuto, suo ex marito, si sarebbe illegittimamente arricchito ai suoi danni essendo divenuto titolare di beni acquistati in costanza di matrimonio o in comunione senza aver versato il relativo prezzo né restituito le somme incamerate al momento dell'alienazione di detti beni.
Assume il convenuto che tali acquisiti e la relativa intestazione degli immobili costituirebbero donazioni indirette fatte dalla ex moglie in costanza di matrimonio.
In relazione alla pretesa attorea è stato ottenuto sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di € 350.000,00 sull'immobile sito in sito in Bitetto, alla via Verga 1/c e di proprietà del convenuto.
Risulta provato e non contestato che con atto di compravendita del 20.03.08, e Controparte_1 hanno acquistato la proprietà dell'immobile sito in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 Parte_1
Fg. 14 Part. 1150 sub. 14, intestandola per 2/3 a e ad 1/3 a Controparte_1 Parte_1
Il prezzo convenuto, pari ad € 150.000,00 è stato così pagato: € 20.000,00 versati con assegno circolare di , derivanti da denaro comune ricevuto in occasione del matrimonio;
€ 30.000,00 Controparte_1 versati con assegno circolare di derivanti dai risparmi personali dell'attrice; € Parte_1
100.000,00 corrisposti tramite mutuo stipulato da in relazione al quale, a partire Controparte_1 dal 2011, la provvista per il pagamento delle rate di mutuo era stata effettuata dalla tramite Pt_1 versamenti di denaro sul conto corrente del convenuto, dal quale veniva effettuato il prelievo della rata.
Con successivo atto di compravendita del 24.05.2012, che ha fatto seguito ad atto preliminare di vendita sottoscritto da entrambi i coniugi, ha acquistato la piena proprietà Controparte_1
pagina 3 di 7 dell'appartamento al piano rialzato al civico 1/C di via Giovanni Verga in Bitetto, al prezzo di €
235.000,00, pagato interamente con denaro di Parte_1
Con atto di compravendita del 16.04.2014 i coniugi e hanno venduto l'immobile sito CP_1 Pt_1 in Modugno alla via Paolo Marzi n. 3 al prezzo di € 190.000,00, corrisposto, quanto ad € 142.975,69 mediante tre assegni circolari emessi all'ordine di , quanto ad € 47.024,31, a Controparte_1 mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a ad estinzione del debito Controparte_4 residuo relativo al mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile.
Tutte queste circostanze risultano provate dalla documentazione allegata al fascicolo della parte attrice e mai contestate dalla parte convenuta. ha chiesto il pagamento delle somme versate, pari ad € 328.568,23, così Parte_1 quantificandole: relativamente all'immobile sito in Modugno, €30.000,00 per le somme messe a disposizione per l'acquisto ed € 16.000,00 per versamenti a copertura della provvista bancaria per il pagamento della rata del mutuo contratto, oltre ad €47.658,23, pari ad 1/3 del ricavato della successiva vendita dello stesso immobile;
relativamente all'immobile sito in Bitetto, €235.000,00 pari alla somma del prezzo di vendita e delle spese notarili versate.
In punto di diritto ed in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento promossa, deve considerarsi che ogni spostamento patrimoniale non giustificato e non sanzionato da altra norma ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2041 c.c. e comporta l'obbligo restitutorio (tra tante Cass. 23471/2024, Cass.
2040/2022).
Non si rientra nella fattispecie di ingiustificato arricchimento se il trasferimento patrimoniale è conseguenza di un contratto tra le parti, dell'adempimento di un'obbligazione naturale o di un atto di liberalità.
L'azione di arricchimento senza giusta causa è ammissibile anche nei rapporti tra coniugi - come nel caso in esame - quando una delle parti abbia ottenuto un vantaggio economico che va oltre i doveri morali e civili derivanti dal rapporto familiare;
in tal caso l'arricchimento è ingiustificato se le prestazioni rese dall'altro coniuge esorbitano dai limiti di proporzionalità ed adeguatezza, valutati in base alle condizioni sociali e patrimoniali dei due conviventi (cfr. Cass. 11330/2009; Cass. 14732/18;
Cass. 11337/25).
Quanto all'immobile di Modugno, così come sopra descritto ed acquistato prima del matrimonio, non v'è dubbio che la quota ricavata dalla sua successiva vendita in favore di terzi debba essere restituita all'attrice – in relazione alla sua quota di comproprietà - non essendovi la prova di un patto contrario.
pagina 4 di 7 Del resto, come già argomentato nel provvedimento di accoglimento della richiesta di sequestro conservativo, la ripartizione della proprietà dell'immobile in 1/3 e 2/3 è verosimilmente derivata dalle quote di pagamento del prezzo così come previste tra le parti.
Quanto alla provvista offerta dall'attrice per il versamento delle rate di mutuo gravante sul solo convenuto, deve rilevarsi come dagli atti emerge la contribuzione della moglie per la somma di
€7.500,00, così come risultante dai bonifici eseguiti in favore del marito e che indicano, come causale, il versamento della rata di mutuo.
Non può infatti ritenersi per gli ulteriori versamenti e prelievi di cui alla documentazione bancaria depositata, privi di tale causale ed in assenza di adeguata dimostrazione, che si trattasse di somme destinate a far fronte al pagamento del mutuo.
Venendo all'immobile sito in Bitetto, adibito a casa coniugale, deve considerarsi che l'intero prezzo è stato versato dall'attrice seppure il bene sia stato intestato al convenuto.
Quest'ultimo, invero, ha sostenuto la configurabilità di una donazione indiretta a proprio favore che, tuttavia, presuppone l'esistenza dell'animus donandi nel soggetto che trasferisce un vantaggio al beneficiario.
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario) (Cass. 9379/20).
La mera consegna del denaro per l'acquisto di un immobile non implica necessariamente l'animus donandi (si veda, tra tante, la recentissima Cass. 26740/2025).
Del resto, nel caso di specie, la circostanza che la abbia trasferito tutte le sue risorse in favore Pt_1 del per consentirgli, tra gli altri, l'acquisto dell'appartamento a lui successivamente intestato, CP_1 configura un completo trasferimento di sostanze dall'uno all'altro coniuge ed un totale spostamento patrimoniale – verosimilmente compiuto nell'ottica della realizzazione di un progetto di vita comune - che difficilmente si concilia con lo spirito di liberalità tipico delle donazioni sia pure indirette.
Nella prospettiva dell'azione di arricchimento senza causa, i trasferimenti di danaro e patrimoniali posti in essere dall'attrice in favore del convenuto esorbitano i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza tenuto conto che la ha investito i suoi risparmi nell'acquisto della casa di Bitetto senza riservarsi Pt_1 alcun diritto reale sulla medesima.
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Considerato che
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione), da tale ricostruzione consegue l'accoglimento della domanda diretta alla restituzione degli importi versati, pari a complessivi € 305.833,33, di cui € 235.000,00 per l'acquisito dell'immobile in Bitetto, € 7.500,00 per il pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in Modugno ed €63.333,33 per la somma relativa alla vendita di detto immobile e per la quota spettante alla Pt_1
Deve essere esclusa la quota di € 30.000,00 che la parte attrice aveva versato per l'acquisto dell'immobile di Modugno, costituente parte del prezzo versato per la sua quota: difatti detto bene era stato ripartito in quote differenti, in ragione del diritto di comproprietà acquisito.
A tale importo devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Difatti l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, fermo restando che la somma così liquidata 'produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera' o, come nella specie, 'per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento' (cfr. Cass. 15236/24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con applicazione dei parametri medi salvo che per la fase istruttoria e decisionale in assenza di rilevante attività istruttoria e del deposito di note di replica) ivi compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1 [...]
) nei confronti di (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto conferma il sequestro conservativo disposto dal
Tribunale di Bari con provvedimento del 23.01.2019 nel procedimento n. 17155/2018 R.G.;
2) condanna al pagamento in favore di per le causali indicate Controparte_1 Parte_1 in parte motiva, la complessiva somma di € 305.833,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento degli esborsi e della vendita del 16.4.2014 e sino al soddisfo;
pagina 6 di 7 3) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 23.917,00, di cui € 1.241,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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