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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 7147/2020 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente:
“chiede che questo Ill.mo Tribunale di Padova Voglia contrariis reiectis:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) confermare tutti i provvedimenti emessi da questo Tribunale relativi al figlio minore Per_1 per il quale va confermato l'affidamento esclusivo in favore del padre Parte_1
3) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla Sig.ra a titolo di CP_1
mantenimento atteso che la stessa ormai da un biennio ha trovato lavoro,circostanza mai contestata dalla medesima e dalla sua difesa;
4) confermare comunque tutti i provvedimenti emessi in relazione all'assegnazione della casa coniugale in favore di , atteso che comunque la convenuta svolge la sua attivita' Parte_1
lavorativa a Rimini;
5) Spese,competenze ed onorari di causa.”
Conclusioni della resistente: così come precisate con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c n. 1, dato il mancato deposito delle precisazioni delle conclusioni.
“si precisano le seguenti domande:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporsi l'affidamento condiviso del figlio, con residenza anagrafica presso la madre, prevedendo ampi tempi di frequentazione del padre;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale per continuare ad abitarvi con il figlio;
CP_1
- disporsi a carico del sig. il versamento in favore della sig.ra a titolo di concorso Pt_1 CP_1 nel mantenimento del figlio, della somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Padova;
- in ipotesi di affidamento condiviso, o esclusivo al padre, con collocamento prevalente presso di lui
e assegnazione della casa coniugale, disporsi che finchè la sig.ra non reperirà una soluzione CP_1
abitativa idonea, trascorrerà con il figlio tutti i sabati e le domeniche e due giorni infrasettimanali presso la casa coniugale, e che quando reperirà una soluzione abitativa idonea, vi trascorrerà i fine settimana alternati e due giorni infrasettimanali con pernotto;
ferme due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali;
- per l'ipotesi di assegnazione al sig. della casa coniugale, disporsi a suo carico il versamento Pt_1
in favore della sig.ra a titolo di mantenimento, della somma di € 300,00 mensili, rivalutabili CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.12.2020 promuoveva ricorso al fine di sentir dichiarata la separazione Parte_1
giudiziale dalla coniuge con la quale aveva contratto matrimonio a Trebaseleghe (PD) CP_1
il 10.02.2001; unione dalla quale nasceva il 20.01.2009. Per_1
Il ricorrente esponeva che fin dall'inizio del matrimonio la moglie aveva mostrato insofferenza verso il marito e la sua famiglia. Inoltre, riportava che la sig.ra era affetta da un disturbo mentale CP_1
in ordine al quale rifiutava ogni cura: in particolare, riferiva che i disturbi psichici della resistente avevano prodotto un danno irreparabile per il figlio, che spesso era presente agli episodi maniacali, e che la sig.ra aveva dei comportamenti ossessivi nei confronti del minore (per esempio si CP_1
rifiutava di accompagnarlo alle feste di compleanno organizzate dai compagni di scuola). Il ricorrente riportava di essersi allontanato dalla casa coniugale nell'ottobre del 2020 e di essersi trasferito in una stanza di una pensione pagando un canone mensile di 400€; inoltre, esponeva di pagare interamente il mutuo e le spese per l'abitazione familiare.
Quanto alle condizioni economiche, allegava di lavorare come guardia giurata presso Civis Vigilanza di Padova, percependo uno stipendio mensile di 1.300€ (doc. BUSTA PAGA 027), e che la resistente al momento non lavorava (aveva abbandonato volontariamente la precedente occupazione nel 2018).
Il sig. , in particolare, chiedeva l'affido esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa coniugale Pt_1
e che nulla fosse dovuto alla moglie a titolo di assegno di mantenimento.
Si costituiva in giudizio in data 09.04.2021, contestando in fatto e in diritto le allegazioni CP_1
del ricorrente. La resistente, infatti, esponeva che i fatti narrati dal ricorrente erano falsi e, in particolare, negava sia di avere un disturbo mentale sia di aver tenuto comportamenti ossessivi nei confronti del figlio. Riportava poi che la scelta di abbandonare l'attività lavorativa era stata presa insieme al marito al fine di concentrarsi sulla cura del figlio e che, ciò nonostante, aveva sempre provveduto al pagamento della propria quota del mutuo acceso per la casa coniugale (la rata mensile totale era pari a 150€ al mese).
La sig.ra inoltre, allegava che il marito all'inizio del matrimonio faceva uso di sostanze CP_1 stupefacenti e che negli ultimi mesi prima del suo allontanamento l'aveva aggredita fisicamente.
Quanto alle condizioni economiche, confermava di essere disoccupata e riportava che dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente del 2019 risultava uno stipendio mensile di circa 2.000 euro.
La resistente, in particolare, chiedeva l'affido congiunto del figlio, con collocamento presso di sé,
l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del minore tramite un assegno mensile di
400€, oltre al 70% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in proprio favore pari a
500€ al mese e l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 21.04.2021 in cui il
Presidente delegato dott.ssa Antonella Guerra sentiva i coniugi e dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione. Poi, con ordinanza resa il 23.04.2021 il Presidente delegato pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida il figlio minore , nato a Camposampiero il [...], in [...] esclusiva al padre Persona_2 Pt_1
con residenza presso lo stesso;
il padre potrà assumere ogni decisione in ordine alla salute
[...]
e all'istruzione senza necessità di acquisire il consenso della madre;
allo stato i tempi e le modalità di permanenza con la madre saranno regolamentate secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, previa verifica del reperimento da parte della stessa di un'idonea abitazione;
3) Assegna la casa coniugale, sita a VIGONZA;
via Meucci 38, con i suoi arredi, al marito sig. , affinché ci abiti Parte_1
con il figlio;
la moglie la rilascerà entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
4) Il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio;
5) Dispone che il sig. contribuisca al Parte_1
mantenimento della moglie sig. corrispondendole mensilmente, entro il 5° giorno di CP_1 ciascun mese, l'importo complessivo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 6)
Al fine di agevolare l'esecuzione dei provvedimenti temporanei, conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Vigonza di prestare tutta la necessaria assistenza, anche con la collaborazione dei
Servizi Sociali dell' per gli opportuni interventi sanitari;
7) Incarica i Servizi Sociali del Pt_2
Comune di Vigonza Incarica i Servizi Sociali dell' competente sul luogo di residenza del minore Pt_2
di ascoltare il minore, con le necessarie cautele, e i genitori e di svolgere indagini - anche presso i presidi sanitari (medico e pediatra di medicina generale) e scolastici -, sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto del figlio con i genitori e con altre figure di riferimento in ambito Per_1
familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il genitore non convivente;
assegna termine di centoventi giorni per il deposito della relazione.”
I Servizi Sociali territorialmente competenti (Vigonza) depositavano la relazione richiesta in data
13.08.2021.
Terminata la fase presidenziale, si teneva, l'udienza del 07.10.2021 davanti al G.I. dott.ssa Federica
Di Paolo, la quale, ritenuta l'opportunità di favorire un accordo tra le parti, fissava l'udienza del
01.12.2021.
A tale udienza, le parti raggiungono il seguente accordo sui tempi di frequentazione madre-figlio:
“Salvi più ampi accordi che potranno essere raggiunti dalle parti, potrà vedere la madre, Per_1
tutti i sabati e tutte le domeniche, dalle 10:00 alle 13:30, oltre a un altro pomeriggio di tutte le settimane;
finché la madre non avrà reperito un'attività lavorativa, gli incontri si svolgeranno presso la casa del padre”; inoltre, chiedevano un rinvio per addivenire ad un accordo. Il G.I. disponeva in conformità al predetto accordo e rinviava all'udienza del 27.01.2022.
All'udienza del 27.01.2022 il G.I., dato il mancato raggiungimento di un accordo e data la richiesta di entrambe le parti dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., concedeva detti termini e rinviava all'udienza del 16.06.2022, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Tenutasi tale udienza cartolare e a scioglimento della riserva ivi assunta, il G.I. con ordinanza del
11.08.2022, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, disponeva la prosecuzione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali dando termine per il deposito di una relazione di aggiornamento, invitava la sig.ra a rivolgersi al CSM per una valutazione e fissava l'udienza CP_1 del 23.02.2023 per l'ascolto del figlio.
I Servizi Sociali di Vigonza depositavano la relazione di aggiornamento in data 10.02.2023.
Il G.I., ascoltato il minore all'udienza del 23.02.2023 e a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza del 27.02.2023 confermava i provvedimenti temporanei vigenti, invitava nuovamente la resistente a sottoporsi a valutazione diagnostica presso il CSM, disponeva la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con termine per il deposito di una relazione di aggiornamento e fissava l'udienza del 26.10.2023.
In data 09.03.2023 la resistente depositava istanza di revoca dell'ordinanza del 27.02.2023 e di modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo di disporre l'affido congiunto del figlio.
Il G.I. con ordinanza del 19.04.2023 respingeva l'istanza e confermava i provvedimenti di cui all'ordinanza del 27.02.2023.
Il presente procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa la quale rinviava Persona_3 all'udienza del 15.12.2023.
In data 22.09.2023 i Servizi Sociali di Vigonza depositavano una relazione di aggiornamento.
Il procedimento veniva nuovamente riassegnato alla dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, la quale rinviava all'udienza del 07.03.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Tenutasi tale udienza cartolare, il G.I., rilevato che il procuratore della resistente aveva rinunciato al mandato chiedendo un rinvio per la costituzione di un nuovo difensore e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per pc all'udienza del 04.07.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta, poi differita al 24.10.2024.
In data 21.10.2024 l'ex procuratore della resistente depositava istanza di rinvio per permettere alla sig. di costituirsi con un nuovo difensore;
tuttavia, il G.I. rigettava l'istanza. CP_1
All'ultima udienza il solo ricorrente precisava le conclusioni come sopra richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27/11/2003, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, , che precisa che il Regolamento in questione "si applica Parte_3
anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda separazione ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a) del Reg. n. 2201/2003, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, il figlio della coppia risiede in Italia, cosicché ai sensi del citato art. 8 va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della moglie e del figlio, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del
18.12.2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18.06.2011.
Anche questo Regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lett. a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d), quello del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame operano il criterio a) e b) in quanto la convenuta e il figlio minore risiedono abitualmente nel territorio italiano.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile alla separazione va individuata applicando il Regolamento (UE)
n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera a) in quanto la residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stato promosso il ricorso era in Italia.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art 36 della L.
218/95 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art 36 cit., ma dell'art 42 L. 218/95, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5.10.61, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva in Italia con L 24.10.80 n 742 (si veda Cass. Sez. Un 9.01.01
n. 1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'articolo 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo il minore residente in Italia, trova senz' altro applicazione la legge Italiana.
Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento della moglie e del minore, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento."
Questo protocollo è stato ratificato dall'Unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilito l'applicazione nell'Unione a decorrere dal 18.06.11.
L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art. 4 rinvia alla legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art. 3 o, comunque, abbia scelto quale giudice competente quello dello Stato dove il debitore ha la residenza abituale.
Nel caso in esame, sia per la domanda di assegno di mantenimento della moglie sia per la domanda di contributo al mantenimento del figlio ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va, quindi, individuata nella legge italiana.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta, infatti, evidente dalle deduzioni delle parti e dalle risultanze di causa la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.
Sull'affido del figlio . Per_1
La domanda del ricorrente dev'essere accolta, confermando in capo al padre l'affido esclusivo di per tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, nonché il collocamento prevalente Per_1
di questo presso di sé.
Risulta dagli atti del giudizio, infatti, che non sono intervenuti cambiamenti nel nucleo familiare tali da giustificare un nuovo assetto per il figlio. Infatti, a seguito dell'udienza presidenziale del
21.04.2021, venivano pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui veniva disposto l'affido esclusivo del minore al ricorrente con collocamento presso lo stesso, il mantenimento diretto di e un mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Vigonza) per un monitoraggio Per_1 sul nucleo familiare. Tale decisione si basava sul comportamento tenuto dalla resistente all'udienza presidenziale, il quale aveva corroborato le allegazioni del ricorrente circa la presenza di un disturbo mentale di tipo ossessivo che aveva conseguenze dirette sul benessere psico-fisico del figlio: la sig.ra per esempio, aveva giustificato le numerose assenze da scuola del figlio in base alla CP_1 supposizione per cui si ammalava a causa “di odori e di sporco che provenivano dai banchi”. Per_1
Successivamente, la relazione dei Servizi Sociali di Vigonza depositata il 13.08.2021, condividendo quanto disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti, dava atto di alcune criticità del sig. Pt_1
nel far fronte alla quotidianità del minore ma lo riteneva comunque capace di accudire il figlio nelle sue necessità primarie, suggerendo un percorso di sostegno alla genitorialità. Rilevava, invece, nella sig.ra “una fragilità della struttura psicoemotiva che talvolta, sotto stress da CP_1 disconoscimento, può sfociare in sintomi paranoici” e consigliava una presa in carico da parte del
CSM; tuttavia, riteneva che non fosse dannoso per il figlio vedere la madre alcuni pomeriggi a settimana. Il G.I., pertanto, condividendo le conclusioni dei Servizi Sociali e accogliendo la proposta delle parti di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, disponeva che la madre potesse vedere il figlio ogni settimana durante un pomeriggio infrasettimanale e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle
13.30.
La successiva relazione dei Servizi Sociali di Vigonza, depositata il 10.02.2023, evidenziava il fermo rifiuto della sig.ra sia alla presa in carico da parte del CSM sia all'inizio di un percorso CP_1
psicologico individuale, nonostante agli incontri con gli operatori avesse spesso manifestato il proprio disagio psichico “talvolta esplicitando idee persecutorie e denotando una particolare sensibilità alla valutazione”.
La relazione finale dei Servizi Sociali di Vigonza, depositata il 22.09.2023, dava atto, da un lato, di una completa maturazione delle capacità genitoriali del ricorrente, che aveva dimostrato di essere in grado di provvedere ai bisogni e alle esigenze del figlio, e, dall'altro, del persistente ed irremovibile atteggiamento di chiusura della resistente che, avendo continuato a rifiutare la presa in carico psichiatrica e psicologica e qualsiasi altra forma di sostegno da parte dei Servizi Sociali, non aveva in alcun modo migliorato/superato gli aspetti gravemente deficitari della sua genitorialità, Inoltre, i
Servizi Sociali rappresentavano la volontà del figlio di mantenere lo status quo venutosi a creare a seguito dei provvedimenti emessi al termine dell'udienza presidenziale, avendo trovato un proprio equilibrio nel contesto paterno..
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'affido esclusivo di al padre, con collocamento Per_1
prevalente presso lo stesso, rimanga la soluzione migliore per tutelare le esigenze e i bisogni del minore, anche alla luce della volontà espressa dallo stesso sia agli operatori dei Servizi Per_1
Sociali sia all'udienza del 23.02.2023 avanti al G.I..
Inoltre, dalle relazioni dei Servizi Sociali, risulta che il sig. nel corso del giudizio abbia Pt_1
migliorato le proprie capacità genitoriali, dimostrando di essere in grado di provvedere alla cura e all'educazione del figlio;
mentre la sig.ra ha presentato forti criticità nella propria capacità CP_1
genitoriale, mai migliorate nei numerosi anni del giudizio nonostante gli interventi a sua tutela posti in essere. Per come sopra detto, l'affido esclusivo del figlio al padre, sin dai provvedimenti presidenziali, era stato disposto in quanto alcuni comportamenti della madre risultavano pregiudizievoli per il minore;
ciò nonostante, durante il giudizio la sig.ra si è sempre opposta CP_1
a qualsiasi valutazione e cura delle proprie fragilità non permettendo a questo Tribunale di valutare correttamente sia l'effettiva capacità genitoriale della madre sia l'incidenza delle sue fragilità sul benessere psico-fisico e sulla vita del figlio.
Il Collegio, pertanto, conferma l'affido esclusivo di al padre, con collocamento prevalente Per_1
presso lo stesso. Quanto al diritto di visita madre-figlio, occorre considerare vari aspetti. Innanzitutto, nonostante le forti criticità emerse nel corso del giudizio circa le capacità genitoriali della sig.ra il figlio CP_1
ha sempre mantenuto un forte legame con la madre ed i Servizi Sociali hanno sempre ribadito l'importanza mantenere una regolare frequentazione madre-figlio. Inoltre, al momento ha 16 Per_1
anni e, pertanto, ha esigenze e bisogni diversi rispetto al momento in cui era stata concordata una frequentazione di due mattine e un pomeriggio a settimana. Infine, la resistente sembra svolgere un'attività lavorativa in Emilia Romagna, circostanza che ha causato una diversa modulazione del calendario delle frequentazioni (videochiamate quotidiane e alcuni incontri presso la casa del padre nelle giornate in cui la stessa non lavora).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la soluzione più congrua per tutelare gli interessi delle parti - e soprattutto di - sia quella di prevedere che la madre possa vedere il figlio quando lo vorrà, Per_1 organizzandosi con il minore in base alle esigenze e ai bisogni di quest'ultimo.
Sul mantenimento del figlio.
La domanda del ricorrente dev'essere accolta, confermando il mantenimento diretto di da Per_1
parte del padre.
Il Collegio rileva che nel corso del giudizio la situazione economico-patrimoniale delle parti è mutata in quanto la resistente, disoccupata al momento del ricorso, ha cominciato a svolgere diverse attività lavorative (soprattutto di natura stagionale). Ciò nonostante, il ricorrente - genitore affidatario esclusivo e collocatario - non ha svolto alcuna domanda circa un contributo della madre al mantenimento del figlio, manifestando così la volontà di provvedere direttamente alle esigenze e ai bisogni del minore.
Il Collegio, pertanto, preso atto di quanto sopra e delle capacità economiche del sig. , conferma Pt_1
l'obbligo del padre di mantenere direttamente il figlio.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie.
La domanda del ricorrente dev'essere accolta, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di CP_1
Valutando la situazione economica delle parti, infatti, il ricorrente svolge attività lavorativa di guardia giurata presso Civis Vigilanza di Padova con una retribuzione mensile di circa 1.800€ (in base a quanto riportato all'udienza presidenziale); la resistente, nonostante abbia sempre dichiarato di essere disoccupata dal 2018, risulta aver lavorato, nel corso del giudizio, per alcuni periodi dell'anno. Ciò emerge sia dalle varie relazioni dei Servizi Sociali sia dalle stesse dichiarazioni rese dal figlio all'udienza del 23.02.2023. I Servizi Sociali di Vigonza, infatti, già nella relazione del 13.08.2021 davano atto che la sig.ra era andata a lavorare a Rimini (almeno fino a settembre del 2021); CP_1 parimenti nella relazione del 10.02.2023 allegavano che la madre “riesce a vedere occasionalmente il figlio anche durante la settimana, in genere di rientro dal lavoro …” (circostanza confermata dal figlio all'udienza del 23.02.2023 quando dichiarava: “vado anche dai nonni materni;
la mamma lavorava negli alberghi e io stavo con i nonni.”) e che la stessa svolgeva attività lavorativa come addetta alle pulizie presso un supermercato di Vigonza. Infine, nella relazione finale del 22.09.2023 riportavano che la madre la sig.ra videochiamava il figlio al termine della giornata lavorativa CP_1
e che la stessa lavorava a Bellaria (RN).
Ciò posto, i requisiti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento si evincono dall'art. 156 c.c. e consistono, oltre alla mancanza dell'addebito della separazione, nell'inadeguatezza dei redditi.
Ferma la sussistenza del primo presupposto, il Collegio ritiene che attualmente la sig.ra sia CP_1
provvista di adeguati redditi propri o che, comunque, sia in grado di procurarseli stante la piena capacità lavorativa e tenuto conto che è sostanzialmente sgravata dagli oneri di accudimento quotidiano del minore (assolti dal padre); ella, pertanto, non ha diritto all'assegno di mantenimento.
Si desume, infatti, dagli atti del giudizio che almeno dall'estate del 2021 la resistente abbia ricominciato a svolgere attività lavorative - almeno per alcuni periodi dell'anno (per esempio durante la stagione estiva) - e che al momento lavori stabilmente in provincia di Rimini. Nonostante non sia possibile conoscere le reali capacità reddituali della sig.ra dato che ha sempre dichiarato in CP_1
giudizio di essere disoccupata e dato che non ha mai prodotto contratti di lavoro o dichiarazioni dei redditi, il Collegio ritiene che, vista l'età e vista la mancanza di condizioni d'inabilità, la stessa stia lavorando e stia percependo un reddito adeguato che le permetta di provvedere pienamente alle proprie esigenze.
Il Collegio, pertanto, revoca l'obbligo di di pagare l'assegno di mantenimento a Parte_1 [...]
a decorrere dalla presente decisione. CP_1
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda del ricorrente dev'essere accolta.
L'abitazione familiare, in comproprietà tra le parti, deve continuare ad essere assegnata al ricorrente in quanto è genitore affidatario e collocatario prevalente del figlio, il quale ha diritto a mantenere il proprio habitat domestico.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nonché della neutralità della domanda di separazione,
e della soccombenza di quanto alle altre domande, si reputa di dover condannare CP_1 quest'ultima al pagamento di 4/5 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile - complessità bassa (scaglione da 26.001€ a
52.000€), valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
spese compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Dichiara la separazione di ed Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto del matrimonio celebrato in data 10.02.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
2, parte I, del Comune di Trebaseleghe (PD);
3) Conferma l'affido esclusivo di al padre, con collocamento presso lo stesso;
Per_1
4) Dispone che la madre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo con lo stesso in base alle esigenze e ai bisogni del minore;
5) Conferma l'obbligo in capo a di provvedere direttamente al mantenimento del Parte_1
figlio;
6) Conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre;
7) Revoca l'assegno di mantenimento in favore di dalla presente decisione;
CP_1
8) Condanna al pagamento in favore di di 4/5 delle spese di lite pari CP_1 Parte_1
a 2.324,80€, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando le rimanenti spese.
Padova, il 7.03.25.
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi