Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4261
CASS
Sentenza 10 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 18 gennaio 2023, con numero di registro generale 25816/2021. Le parti in causa, da un lato, richiedevano la condanna della compagnia aerea Ryanair al pagamento di somme a titolo di compensazione pecuniaria e rimborso per un pacchetto turistico non utilizzato a causa della cancellazione di un volo. Dall'altro lato, Ryanair sosteneva di non essere responsabile, invocando circostanze eccezionali, in particolare uno sciopero dei controllori di volo, come giustificazione per la cancellazione.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale di merito non avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle circostanze eccezionali che esonererebbero Ryanair dall'obbligo di compensazione. La Corte ha sottolineato che, sebbene lo sciopero dei controllori di volo possa costituire una circostanza eccezionale, il vettore aereo deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la cancellazione. Inoltre, ha evidenziato che la mera affermazione di un evento esterno non è sufficiente a escludere la responsabilità, se non accompagnata da prove concrete della impossibilità di adottare misure alternative. La sentenza è stata quindi cassata e il caso rinviato al Tribunale di Trani per un nuovo esame.

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Massime1

In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di "circostanze eccezionali" (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che lo sciopero del personale ENAV integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagnia medesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori).

Commentario1

  • 1Volo cancellato per sciopero: la compagnia può essere condannata al rimborso del pacchettoAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4261
Data del deposito : 10 febbraio 2023

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