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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1286/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MATTAFIRRI ANGELA e dell'avv.
RICORRENTE/RICHIEDENTE L'ADOZIONE
In favore di
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv.
ADOTTANDO con OGGETTO: Adozione di maggiorenni
In data 8 luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.04.2025, la signora , nata a Parte_2
Torino il 22.04.1949, ha chiesto l'adozione del maggiorenne signor
[...]
, nato a [...] il [...], figlio dei signori (poi CP_1 Parte_3 coniugato con l'adottante e deceduto in data 29.8.2020) e , Persona_1 anch'ella deceduta il 22.02.1985.
2. All'udienza dell'8.7.2025 l'adottante ha prestato davanti al Giudice relatore il consenso all'adozione di e anche quest'ultimo ha prestato il CP_1
1 consenso all'adozione. La moglie del signor , signora CP_1 [...]
intervenuta all'udienza, ha confermato il proprio consenso Tes_1 all'adozione del marito da parte di . Parte_2
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
4. Come risulta dai documenti in atti e come confermato dalle parti, la signora non ha discendenti legittimi, non avendo avuto figli prima del Pt_2 matrimonio e non essendo nati figli dall'unione matrimoniale con il signor
. Parte_3
5. Sussistono dunque nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di da parte di , essendo CP_1 Parte_2
l'adottante di età superiore ai trentacinque anni e superando di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda e non ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell'adottante).
Inoltre, sia l'adottante che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Giudice relatore ed ha espresso l'assenso anche il coniuge dell'adottando.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ.
Infine, l'adozione conviene all'adottando, che, come confermato dalle parti, ha convissuto, unitamente al padre, con l'adottante sin dalla morte della propria madre ed è stata considerato alla stregua di figlio.
6. Entrambe le parti hanno chiesto che l'adottando mantenga il cognome
. CP_1
Come già deciso analogamente da altri Tribunali, e dallo stesso Tribunale di
Livorno in analoghe fattispecie, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, porta a ritenere che il diritto al cognome sia un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione e, pertanto, per quel che ci interessa, all'adottando deve essere riconosciuto il diritto a mantenere il proprio cognome, quale espressione della sua identità personale individuale e sociale (cfr., per il caso di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Trib.
Verbania, 06.10.2022).
Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottando di mantenere il proprio cognome di nascita, e considerato che l'adottante ha dichiarato di essere d'accordo, il Tribunale ritiene che la richiesta debba essere
2 accolta e che, pertanto, l'adottando mantenga esclusivamente il cognome
. CP_1
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Parte_2
, con mantenimento del cognome in capo all'adottato;
[...] CP_1
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MATTAFIRRI ANGELA e dell'avv.
RICORRENTE/RICHIEDENTE L'ADOZIONE
In favore di
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv.
ADOTTANDO con OGGETTO: Adozione di maggiorenni
In data 8 luglio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.04.2025, la signora , nata a Parte_2
Torino il 22.04.1949, ha chiesto l'adozione del maggiorenne signor
[...]
, nato a [...] il [...], figlio dei signori (poi CP_1 Parte_3 coniugato con l'adottante e deceduto in data 29.8.2020) e , Persona_1 anch'ella deceduta il 22.02.1985.
2. All'udienza dell'8.7.2025 l'adottante ha prestato davanti al Giudice relatore il consenso all'adozione di e anche quest'ultimo ha prestato il CP_1
1 consenso all'adozione. La moglie del signor , signora CP_1 [...]
intervenuta all'udienza, ha confermato il proprio consenso Tes_1 all'adozione del marito da parte di . Parte_2
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
4. Come risulta dai documenti in atti e come confermato dalle parti, la signora non ha discendenti legittimi, non avendo avuto figli prima del Pt_2 matrimonio e non essendo nati figli dall'unione matrimoniale con il signor
. Parte_3
5. Sussistono dunque nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di da parte di , essendo CP_1 Parte_2
l'adottante di età superiore ai trentacinque anni e superando di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda e non ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell'adottante).
Inoltre, sia l'adottante che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Giudice relatore ed ha espresso l'assenso anche il coniuge dell'adottando.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ.
Infine, l'adozione conviene all'adottando, che, come confermato dalle parti, ha convissuto, unitamente al padre, con l'adottante sin dalla morte della propria madre ed è stata considerato alla stregua di figlio.
6. Entrambe le parti hanno chiesto che l'adottando mantenga il cognome
. CP_1
Come già deciso analogamente da altri Tribunali, e dallo stesso Tribunale di
Livorno in analoghe fattispecie, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, porta a ritenere che il diritto al cognome sia un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione e, pertanto, per quel che ci interessa, all'adottando deve essere riconosciuto il diritto a mantenere il proprio cognome, quale espressione della sua identità personale individuale e sociale (cfr., per il caso di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Trib.
Verbania, 06.10.2022).
Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottando di mantenere il proprio cognome di nascita, e considerato che l'adottante ha dichiarato di essere d'accordo, il Tribunale ritiene che la richiesta debba essere
2 accolta e che, pertanto, l'adottando mantenga esclusivamente il cognome
. CP_1
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Parte_2
, con mantenimento del cognome in capo all'adottato;
[...] CP_1
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Azzurra Fodra)
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