Art. 349. Sostituzione dei termini fallimento e fallito 1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonche' le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuita' delle fattispecie.
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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Commentari • 30
- 1. Gruppo di Pisahttps://www.gruppodipisa.it/rivista/gli-argomenti · 1
Abstract (in italiano) Il contributo intende analizzare il rapporto tra costituzionalismo e insularità alla luce della riforma dell'art. 119 Cost, introdotta dalla legge costituzionale 7 novembre 2022 n. 2, individuandone gli aspetti formali e sostanziali più problematici. Dopo aver descritto l'evoluzione normativa del fenomeno insulare (ed il nesso con la questione meridionale) dal dibattito in Assemblea Costituente alla riforma del Titolo V, si tenterà di comprendere le ragioni costituzionali idonee a giustificare un favor insulae rispetto alle aree continentali. Del perdurante ritardo dello sviluppo socio-economico connesso all'insularità si è occupata anche la giurisprudenza …
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Giurisprudenza • 74
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2025, n. 4775Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27841/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro DA S.P.A. UNIPERSONALE, già TE DA …Leggi di più...
- aiuti di Stato·
- art. 35 TFUE·
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