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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 184 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p.iva , in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Cipolla e Antonio
Ferraguto, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori.
Appellante
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_3 ), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Lana per procura CodiceFiscale_2
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellati
(p. iva ), rappresentata in forza di mandato con Controparte_2 P.IVA_3
rappresentanza da p. iva , costituita Controparte_3 P.IVA_4
in giudizio tramite la mandataria con rappresentanza (p. iva Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore dottor P.IVA_5 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, per procura depositata unitamente all'atto di intervento
Interveniente
Conclusioni dell'appellante e dell'interveniente:
in riforma integrale della sentenza n.1492/2019 resa il 05/10.12.2019 dal Tribunale di
Agrigento:
-ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate le domande spiegate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le stesse, confermando:
a. i saldi contabili Banca dei rapporti n. 453 del 17.11.2011 e n. 6703055 del 9.9.2015;
b. il saldo accertato nella relazione tecnica di ufficio in atti relativo al mutuo chirografario n. 60552 del 26.05.2014.
2 -condannare gli appellati in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
e , solidalmente tra di loro, al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_3
legali di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di ctu.
Conclusioni degli appellati:
rigettare l'appello proposto e confermare le risultanze della sentenza di primo grado.
Con condanna alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 1492 del 10.12.2019 che:
. accogliendo la domanda di accertamento negativo del credito spiegata da Parte_2
intestataria presso Credito Siciliano s.p.a. di un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, un rapporto di anticipo su fatture e di un contratto di mutuo chirografario, unitamente a e , in qualità di fideiussori, Controparte_6 Parte_3
ha accertato che “ non è debitrice della Credito Siciliano s.p.a. di somma Parte_2
alcuna derivante dai rapporti bancari tra le parti” (pag. 21 della sentenza);
. ha rigettato, invece, la domanda di risarcimento del danno in tesi discendente dalla segnalazione a sofferenza del nominativo degli attori alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia;
. ha condannato l'istituto bancario al pagamento delle spese processuali e a sostenere per intero le spese della consulenza d'ufficio tecnico-contabile disposta in fase istruttoria.
3 Articolati tre motivi di impugnazione denunzia l'appellante:
I) l'omessa o solo apparente motivazione su punti decisivi della controversia tale da rendere la sentenza radicalmente nulla. Sottolinea l'appellante, in uno all'assenza di un pur minimo accenno al contratto di mutuo chirografario stipulato il 26.5.2014 -quantunque anche su questo fossero stati condotti, su richiesta degli attori, approfondimenti istruttori tramite consulenza tecnica d'ufficio-, il difetto di pertinenza delle argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale aveva concluso per la non conformità a legge della “apertura di credito in
conto corrente risale(nte) al 29/01/98” (pag. 4 della sentenza impugnata), quando era incontroverso, in punto di fatto, che tra le parti erano intercorsi il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 453 e il rapporto di anticipo su fatture n. 6703055 aperti rispettivamente il 17.11.2011 e il 9.9.2015 con contratti, entrambi depositati in atti dalla banca, contenenti compiuta regolamentazione delle condizioni economiche a ciascuno applicabili;
II) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente della consulenza tecnica d'ufficio che, con riguardo al mutuo chirografario, aveva escluso il fondamento di tutte le censure di nullità (per contrarietà alla disciplina in materia di usura, per indeterminatezza
Par del saggio degli interessi, per assenza di espressa indicazione dell' , per qualificazione in termini di derivato implicito della clausola floor, per l'anatocismo insito nella costruzione del piano di ammortamento a rata costante secondo il metodo c.d. alla francese)
formulate dagli attori e aveva accertato in € 232.786,39 il debito residuo, alla data del
4 18.4.2017, della parte finanziata. Censura inoltre l'appellante il sovvertimento dei criteri di riparto dell'onere probatorio dettati dall'art. 2697 c.c. che, anche nelle azioni di accertamento negativo, gravano l'attore della dimostrazione del fondamento delle proprie pretese e, rilevato che costoro non avevano depositato in atti gli estratti conto del rapporto di anticipo su fatture e avevano prodotto copia illeggibile degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente di corrispondenza sì da precludere la ricostruzione dell'andamento dei rapporti, segnala come conseguenza necessitata il rigetto delle domande degli attori, giammai, come affermato dal Tribunale, l'azzeramento della prima posta contabile nota. Contesta infine la metodologia seguita dal c.t.u. nella verifica della compatibilità delle condizioni contrattuali afferenti i contratti di conto corrente con apertura di credito e di conto anticipi per aver incluso nel carico economico da comparare alle soglie usurarie anche voci, segnatamente le spese per il conteggio degli interessi e delle competenze, non correlate all'erogazione del credito poiché afferenti, in sé, al servizio di cassa assicurato dal conto corrente;
III) l'ingiusta regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di c.t.u..
Ricostituitosi il contraddittorio, la società correntista e i fideiussori si sono opposti all'accoglimento del gravame.
Con contratto di cessione dei crediti del 5 febbraio 2020 (con avviso pubblicato in G.U. –
Parte Seconda – n. 21 del 18 febbraio 2020), ha ceduto in favore Parte_1
di tra gli altri, i crediti oggetto del presente giudizio. Il 27.5.2020, la Controparte_2
5 cessionaria, per il tramite della sua mandataria, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio facendo proprie domande e le conclusioni rassegnate dall'appellante.
Giova premettere che in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dagli attori.
Quanto al merito, l'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Con riguardo al primo motivo di impugnazione è opportuno evidenziare che Parte_2
e hanno adito il Tribunale di Agrigento al fine di ottenere Controparte_1 Parte_3
una pronuncia di accertamento negativo del credito nonchè di condanna di Credito
Siciliano s.p.a. alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da e al Parte_2
risarcimento del danno con riferimento a tre rapporti bancari, espressamente individuati nel contratto di mutuo chirografario n. 60552 del 26 maggio 2014, nel conto corrente di corrispondenza n. 453 del 18 luglio 2011 e nel conto anticipi su fatture n. 6703055 del 9
settembre 2015. Costituendosi in giudizio, l'istituto bancario ha prodotto il contratto di mutuo e i contratti istitutivi dei due rapporti regolati in conto corrente, nonché i contratti di apertura e variazione delle linee di credito concesse sul conto corrente.
Violando la regola di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunziato codificata all'art. 112 c.p.c., il quale riserva alle parti processuali il potere/dovere di definire l'ambito oggettivo del processo e impone al giudice di attenervisi, la sentenza impugnata:
6 - non dedica alcun passaggio argomentativo, né prende in altro modo in considerazione,
neppure nominandolo (il Tribunale, per vero, si limita a riferire che tra le parti erano intercorsi “una serie di rapporti bancari” -pag.
1- non altrimenti specificati), il contratto di mutuo;
- sviluppa considerazioni giuridiche del tutto avulse e incongrue rispetto ai contratti regolati in conto corrente intercorsi tra le parti, come attesta non solo il riferimento a un'apertura in credito in conto corrente risalente al 29.1.1998 della quale non vi è traccia nelle allegazioni in fatto delle parti, ma anche le discettazioni: sulla validità della commissione di massimo scoperto, clausola che il contratto di conto corrente e i successivi contratti di affidamento -l'uno pressoché coevo, gli altri successivi al D.L. 2.12.2011, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214 che ha inserito nel T.U.B. l'art. 117 bis a regolamentazione delle remunerazioni esigibili dalle banche sugli affidamenti e sconfinamenti- neppure contemplano, prevedendo piuttosto una, ben regolamentata,
commissione su fido accordato;
sui limiti di applicazione temporale della sanzione dell'inserzione automatica di tassi ex lege prevista dall'art. 117 comma 7, a fronte di regolamenti contrattuali non solo successivi alla data di entrata in vigore del TUB, ma, per come più compiutamente esposto in seguito, del tutto completi.
Una simile motivazione superficiale e avulsa dalle allegazioni delle domande delle parti non sfugge alla censura di nullità mossa dall'appellante.
7 Occorre dunque riprendere ed esaminare nel merito, trattando del secondo motivo di impugnazione, le eccezioni di nullità che la società, correntista e e i fideiussori Parte_5
hanno mosso ai diversi rapporti bancari.
La regolamentazione negoziale del mutuo chirografario n. 60552 del 26 maggio 2014 è
pienamente conforme a legge così che ogni domanda proposta al riguardo dagli attori in primo grado deve essere respinta.
Nel dettaglio:
- il contratto di mutuo, depositato in primo grado unitamente al piano di ammortamento,
indica l'importo finanziato (€ 300.000,00), il tasso nominale degli interessi corrispettivi
(variabile, pari all'Euribor 3 mesi + spread del 5,5% e dunque, alla data di stipula del rapporto, pari al 5,803% , con un tasso minimo del 4%), il numero (84) e la frequenza
(mensile) delle rate, la data di inizio dell'ammortamento (30.6.2014), il tasso degli interessi mora (2 punti percentuali in più del tasso nominale, dunque 7,803%), e spese a diverso titolo (istruttoria, incasso rata e altre) addebitate al sovvenuto, il costo delle polizze assicurative, il compenso per il rimborso anticipato (1% sul capitale anticipatamente rimborsato), il tipo di ammortamento (francese), l'ammontare dell'importa sostitutiva (€
750,00). Sulla scorta di tali dati, il c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio,
addizionando tra loro tutti i costi -comprese le imposte e le spese iniziali, tra cui le polizze assicurative e le spese per l'incasso della rata- ha determinato il TAEG del rapporto in
7,439 punti percentuali. Il tasso di mora previsto in contratto è pari al 7,803%. Tanto basta
8 a escludere che vi sia violazione dell'art. 117 TUB (mentre neppure si pone questione del rispetto dell'art. 125 bis TUB , posto che il sovvenuto è una società commerciale e non un consumatore);
Par
- se è vero che l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con provvedimenti della
Banca d'Italia inerisce alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti,
l'erronea indicazione dell non implica incertezza sul contenuto effettivo del Pt_6
contratto stipulato e sul tasso di interesse pattuito. La mancanza o erroneità dell'indicatore si ripercuote unicamente sull'aspetto della completezza e immediatezza informativa per il cliente: il TAEG (o l'ISC) infatti non è un ulteriore tasso negoziale, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori bancari. La mancata condivisione di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico
del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che
9 essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
9.12.2021 n. 39169);
- dal d.m. 24.3.2014 adottato ai sensi della l. n. 108/1996 con riferimento al III trimestre
2014, periodo entro cui si colloca la stipula del contratto in esame, si evince che il tasso soglia per le operazioni rientranti in “altri finanziamenti alle imprese e alle famiglie” -non trattandosi, nella specie, di operazione rientranti nella categoria “Mutui”, per difetto di costituzione di garanzia ipotecaria - è pari a 17,2625%. Se ne ricava che tanto il TAEG,
tanto il tasso di mora sono convenuti al di sotto della soglia usuraria;
- la clausola floor prevista all'ultimo capoverso dell'art. 2 del contratto di mutuo -“il tasso
di interesse annuo nominale a regime non potrà comunque mai essere inferiore al tasso
minimo pari al 4%”- è legittima e non costituisce un derivato implicito. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. 28.1.2025 n. 1942), la clausola floor ha l'obiettivo di evitare che il tasso di interesse scenda al di sotto del minimo pattuito e concorre pertanto alla sola regolazione dell'ammontare degli interessi corrispettivi. Essa,
invece, non prevede flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte. Non si tratta pertanto di un derivato implicito, ma di pattuizione attinente al mutuo, non avente natura finanziaria e rientrante nell'autonomia negoziale delle parti;
- la costruzione del piano di ammortamento a rata costante, c.d. alla francese, non implica alcun fenomeno anatocistico, né incertezza riguardo alla misura degli interessi
10 effettivamente applicati. Lo ha di recente chiarito la Suprema Corte (Cass. Ord. 29.3.2025
n. 8322) che, ribadendo con precipuo riferimento a un contratto di mutuo a tasso variabile,
i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.5.2024 n. 15130, ha statuito che
“nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i)
non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni
rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di
interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione)
delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» …,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale
cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del
contratto” (in senso conforma anche Cass. civ. 7/1/2025, n.270).
Anche per il conto corrente n. 453 del 17.11.2011 e per il conto anticipi n. 6703055 del
9.9.2015 la banca ha provveduto a depositare i contratti di accensione e quelli di apertura e variazione delle linee di credito concesse sul conto corrente di corrispondenza.
Gli attori in primo grado si sono invece limitati a depositare gli estratti conto del conto corrente (non anche quelli del conto anticipi), tuttavia non leggibili. Annota la dott..ssa nominata c.t.u. nel primo grado di giudizio “gli estratti conto depositati Persona_1
11 agli atti di causa non sono leggibili. Le parti, sebbene sollecitate ripetutamente dalla
scrivente (in sede di riunione peritale, via pec in data 9.10 … e per le vie brevi attraverso
numerosi solleciti telefonici) non hanno depositato copia utilizzabile. Da quanto riportato
dalle parti negli scritti difensivi il saldo del conto corrente alla data del 31.12. 2016 …
evidenziava un saldo a debito per Euro 39.984,24” (pag. 14 della relazione di consulenza).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi,
restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti,
sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018
n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ.
17.4.2020 n. 7895, Cass. 29.10.2020, n.23852), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n.
7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480).
Ebbene, non può dirsi che la società correntista, che ha proposto azione di accertamento della nullità di talune delle clausole contrattuali e domanda di ripetizione o anche solo di
12 accertamento di pagamenti indebiti, abbia assolto all'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda non avendo questa offerto prova delle annotazioni in conto.
E' tuttavia noto -e pienamente valutabile stante il principio di acquisizione delle prove che impone al giudice di sottoporre di determinarsi in funzione di tutti i mezzi di prova, da chiunque addotti in giudizio “Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con
il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le
risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale
sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione
del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa
condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa,
conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne
argomenti favorevoli alla controparte” (Cass. civ. 28/8/2024, n. 23286)- il contenuto delle previsioni negoziali.
Se pure in massima parte si sottraggono alle censure di nullità mosse dal correntista e dai fideiussori, giacché contengono la previsione dettagliata del saggio degli interessi, delle spese e delle commissioni, delle valute di regolazione delle operazioni e della capitalizzazione infrannuale con pari periodicità degli interessi attivi e passivi, alcuni dei contratti non sono conformi alla disciplina antiusura.
Dagli atti di causa si ricava che il conto corrente n. 453 è stato aperto il 18.7.; il 21.9.2011
è stato concesso un affidamento per € 10.000,00; con delibera del 18.2.2014 il fido
13 concesso è stato aumentato a € 40.000,00; in data 1.12.2016 è intervenuta un'ulteriore modifica delle condizioni contrattuali. Verificando la documentazione negoziale, il c.t.u.
ha rilevato che, sebbene il tasso di interesse contrattualmente pattuito al momento di apertura del conto risulta contenuto entro il limite del tasso soglia, il tasso degli interessi corrispettivi (TAN 15,55% e TAEG 17,83%) applicato dal 21.9.2011 al conto, sul quale in pari data è stato concesso l'affidamento di € 10.000,00, è superiore al tasso soglia individuato dal d.m. del 27.6.2011 per le operazioni rientranti nella categoria “apertura di credito in conto corrente affidato oltre € 5.000” in 15,587 punti percentuali. La relativa clausola è, pertanto, nulla.
Il tasso di interesse previsto, invece, a seguito della variazione in aumento del fido fino a
€ 40.000,00 (18.2.2014) risulta entro soglia e, tuttavia, per effetto della modifica delle condizioni contrattuali del giorno 1.12.2016, la clausola indicante il tasso di interesse e gli oneri previsti in caso di sconfinamento, pari al 15,40%, risulta nuovamente superiore al tasso soglia individuato dal d.m. 27.9.2016 per le operazioni rientranti nella categoria
“apertura di credito in conto corrente affidato oltre € 5.000” in 15,40 punti percentuali.
Non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui le spese per conteggio interessi e competenze devono essere espunte dal calcolo del tasso effettivo del rapporto da raffrontate alla soglia usura di periodo perché “per loro natura e funzione non sono
collegate all'erogazione del credito”, avendo il C.T.U. accertato, in risposta alle osservazioni critiche della banca, che le condizioni economiche del rapporto risultano
14 usurarie anche ove da queste siano espunte le spese per i conteggio degli interessi e delle competenze.
Per quanto, a motivo della già segnalata illeggibilità o assenza degli estratti conto, non possa procedersi al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, non può tuttavia non evidenziarsi la ricorrenza dei presupposti applicativi della sanzione di gratuità prevista dall'art. 1815 comma II c.c. così che:
- la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale dal 21.9.2011 sino alla variazione contrattuale del
18.2.2014;
- dopo tale data e per il prosieguo, gli interessi corrispettivi sono invece nuovamente dovuti;
- a partire dal 1.12.2016, nuovamente in applicazione della sanzione di cui all'art. 1815
comma I c.c., non sono dovuti -e dunque la banca non ha titolo per pretendere la maturazione di- interessi per utilizzi del conto oltre il limite dell'affidamento.
Dalla lettera di apertura del contratto anticipi su fatture e documenti sottoscritta il 9.9.2015
è emersa, grazie all'analisi condotta dal c.t.u., l'usurarietà (tasso soglia indicato nel d.m.
22.6.2015 per la categoria degli “anticipi o sconti da 5.000 fino a 100.000” pari al
13,8625%) delle condizioni contrattuali (Tan 13,85%, Taeg 15,33%) connessi al concesso fido di € 18.000,00, che dunque devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 1815, co.2
c.c., di modo che, ancora una volta, l'istituto di credito non ha titolo per pretendere alcuna forma di remunerazione del saldo debitorio del rapporto (ed è appena il caso di evidenziare
15 che la gratuità concerne unicamente gli accessori del credito, non ostando, invece, alla restituzione da parte del sovvenuto della sorte capitale ricevuta).
Valutato l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto dell'accertamento di usurarietà
delle condizioni economiche concordate in alcuni dei contratti di affidamento in conto corrente e nel contratto di conto anticipi, si ravvisano giusti motivi per compensare, in ragione di metà, tra l'istituto di credito appellante e gli appellati, le spese di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la restante metà, liquidata (in funzione dei valori medi indicati per le cause di valore indeterminabile a complessità media) in € 4.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.552,00 -di cui € 402,00 per esborsi, € 1.250,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la fase decisoria-, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico solidale degli appellati.
In considerazione del concreto tenore dell'attività svolta dall'interveniente, meramente adesiva alle ragioni dell'appellante, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio tra gi appellati e la società interveniente.
Le spese concernenti la consulenza tecnica disposta nel primo grado di giudizio devono essere poste in via definitiva a carico solidale di appellante e appellati, con ripartizione interna paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
16 in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 914 del 30 ottobre 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 5.2.2020 a Parte_1 Parte_2 CP_1
e , dichiara nulle per contrarietà alla L.
7.3.1996 n. 108:
[...] Parte_3
- le clausole in tema di interessi e spese del contratto di affidamento in conto corrente n.
453 del 21.9.2011 e, per l'effetto, dichiara che dal 21.9.2011 sino al 18.2.2014 la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale;
- le clausole in tema di interessi e spese del contratto di affidamento in conto corrente n.
453 per utilizzi oltre il fido e, per l'effetto dichiara che dal 1.12.2016 la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale per utilizzi oltre fido;
- le clausole in tema di interessi e spese del contratto anticipo su fatture e documenti n.
6703055 e, per l'effetto, dichiara che dal 9.9.2015 la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale;
rigetta ogni altra domanda proposta da e Parte_2 Controparte_1 Parte_3
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di lite e condanna gli appellati Pt_2
e , sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione
[...] Controparte_1 Parte_3
in favore di della restante metà, liquidata in € 4.500,00 per il Parte_1
giudizio di primo grado e in € 4.552,00, come specificato in motivazione, per il presente
17 grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra gli appellati e la società
interveniente;
pone definitivamente a carico solidale di appellata e appellanti, con ripetizione interna paritaria, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 18 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 184 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
p.iva , in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Cipolla e Antonio
Ferraguto, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori.
Appellante
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_3 ), rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Lana per procura CodiceFiscale_2
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellati
(p. iva ), rappresentata in forza di mandato con Controparte_2 P.IVA_3
rappresentanza da p. iva , costituita Controparte_3 P.IVA_4
in giudizio tramite la mandataria con rappresentanza (p. iva Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore dottor P.IVA_5 CP_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, per procura depositata unitamente all'atto di intervento
Interveniente
Conclusioni dell'appellante e dell'interveniente:
in riforma integrale della sentenza n.1492/2019 resa il 05/10.12.2019 dal Tribunale di
Agrigento:
-ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate le domande spiegate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le stesse, confermando:
a. i saldi contabili Banca dei rapporti n. 453 del 17.11.2011 e n. 6703055 del 9.9.2015;
b. il saldo accertato nella relazione tecnica di ufficio in atti relativo al mutuo chirografario n. 60552 del 26.05.2014.
2 -condannare gli appellati in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
e , solidalmente tra di loro, al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_3
legali di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di ctu.
Conclusioni degli appellati:
rigettare l'appello proposto e confermare le risultanze della sentenza di primo grado.
Con condanna alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 1492 del 10.12.2019 che:
. accogliendo la domanda di accertamento negativo del credito spiegata da Parte_2
intestataria presso Credito Siciliano s.p.a. di un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, un rapporto di anticipo su fatture e di un contratto di mutuo chirografario, unitamente a e , in qualità di fideiussori, Controparte_6 Parte_3
ha accertato che “ non è debitrice della Credito Siciliano s.p.a. di somma Parte_2
alcuna derivante dai rapporti bancari tra le parti” (pag. 21 della sentenza);
. ha rigettato, invece, la domanda di risarcimento del danno in tesi discendente dalla segnalazione a sofferenza del nominativo degli attori alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia;
. ha condannato l'istituto bancario al pagamento delle spese processuali e a sostenere per intero le spese della consulenza d'ufficio tecnico-contabile disposta in fase istruttoria.
3 Articolati tre motivi di impugnazione denunzia l'appellante:
I) l'omessa o solo apparente motivazione su punti decisivi della controversia tale da rendere la sentenza radicalmente nulla. Sottolinea l'appellante, in uno all'assenza di un pur minimo accenno al contratto di mutuo chirografario stipulato il 26.5.2014 -quantunque anche su questo fossero stati condotti, su richiesta degli attori, approfondimenti istruttori tramite consulenza tecnica d'ufficio-, il difetto di pertinenza delle argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale aveva concluso per la non conformità a legge della “apertura di credito in
conto corrente risale(nte) al 29/01/98” (pag. 4 della sentenza impugnata), quando era incontroverso, in punto di fatto, che tra le parti erano intercorsi il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 453 e il rapporto di anticipo su fatture n. 6703055 aperti rispettivamente il 17.11.2011 e il 9.9.2015 con contratti, entrambi depositati in atti dalla banca, contenenti compiuta regolamentazione delle condizioni economiche a ciascuno applicabili;
II) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente della consulenza tecnica d'ufficio che, con riguardo al mutuo chirografario, aveva escluso il fondamento di tutte le censure di nullità (per contrarietà alla disciplina in materia di usura, per indeterminatezza
Par del saggio degli interessi, per assenza di espressa indicazione dell' , per qualificazione in termini di derivato implicito della clausola floor, per l'anatocismo insito nella costruzione del piano di ammortamento a rata costante secondo il metodo c.d. alla francese)
formulate dagli attori e aveva accertato in € 232.786,39 il debito residuo, alla data del
4 18.4.2017, della parte finanziata. Censura inoltre l'appellante il sovvertimento dei criteri di riparto dell'onere probatorio dettati dall'art. 2697 c.c. che, anche nelle azioni di accertamento negativo, gravano l'attore della dimostrazione del fondamento delle proprie pretese e, rilevato che costoro non avevano depositato in atti gli estratti conto del rapporto di anticipo su fatture e avevano prodotto copia illeggibile degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente di corrispondenza sì da precludere la ricostruzione dell'andamento dei rapporti, segnala come conseguenza necessitata il rigetto delle domande degli attori, giammai, come affermato dal Tribunale, l'azzeramento della prima posta contabile nota. Contesta infine la metodologia seguita dal c.t.u. nella verifica della compatibilità delle condizioni contrattuali afferenti i contratti di conto corrente con apertura di credito e di conto anticipi per aver incluso nel carico economico da comparare alle soglie usurarie anche voci, segnatamente le spese per il conteggio degli interessi e delle competenze, non correlate all'erogazione del credito poiché afferenti, in sé, al servizio di cassa assicurato dal conto corrente;
III) l'ingiusta regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di c.t.u..
Ricostituitosi il contraddittorio, la società correntista e i fideiussori si sono opposti all'accoglimento del gravame.
Con contratto di cessione dei crediti del 5 febbraio 2020 (con avviso pubblicato in G.U. –
Parte Seconda – n. 21 del 18 febbraio 2020), ha ceduto in favore Parte_1
di tra gli altri, i crediti oggetto del presente giudizio. Il 27.5.2020, la Controparte_2
5 cessionaria, per il tramite della sua mandataria, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio facendo proprie domande e le conclusioni rassegnate dall'appellante.
Giova premettere che in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dagli attori.
Quanto al merito, l'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Con riguardo al primo motivo di impugnazione è opportuno evidenziare che Parte_2
e hanno adito il Tribunale di Agrigento al fine di ottenere Controparte_1 Parte_3
una pronuncia di accertamento negativo del credito nonchè di condanna di Credito
Siciliano s.p.a. alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da e al Parte_2
risarcimento del danno con riferimento a tre rapporti bancari, espressamente individuati nel contratto di mutuo chirografario n. 60552 del 26 maggio 2014, nel conto corrente di corrispondenza n. 453 del 18 luglio 2011 e nel conto anticipi su fatture n. 6703055 del 9
settembre 2015. Costituendosi in giudizio, l'istituto bancario ha prodotto il contratto di mutuo e i contratti istitutivi dei due rapporti regolati in conto corrente, nonché i contratti di apertura e variazione delle linee di credito concesse sul conto corrente.
Violando la regola di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunziato codificata all'art. 112 c.p.c., il quale riserva alle parti processuali il potere/dovere di definire l'ambito oggettivo del processo e impone al giudice di attenervisi, la sentenza impugnata:
6 - non dedica alcun passaggio argomentativo, né prende in altro modo in considerazione,
neppure nominandolo (il Tribunale, per vero, si limita a riferire che tra le parti erano intercorsi “una serie di rapporti bancari” -pag.
1- non altrimenti specificati), il contratto di mutuo;
- sviluppa considerazioni giuridiche del tutto avulse e incongrue rispetto ai contratti regolati in conto corrente intercorsi tra le parti, come attesta non solo il riferimento a un'apertura in credito in conto corrente risalente al 29.1.1998 della quale non vi è traccia nelle allegazioni in fatto delle parti, ma anche le discettazioni: sulla validità della commissione di massimo scoperto, clausola che il contratto di conto corrente e i successivi contratti di affidamento -l'uno pressoché coevo, gli altri successivi al D.L. 2.12.2011, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214 che ha inserito nel T.U.B. l'art. 117 bis a regolamentazione delle remunerazioni esigibili dalle banche sugli affidamenti e sconfinamenti- neppure contemplano, prevedendo piuttosto una, ben regolamentata,
commissione su fido accordato;
sui limiti di applicazione temporale della sanzione dell'inserzione automatica di tassi ex lege prevista dall'art. 117 comma 7, a fronte di regolamenti contrattuali non solo successivi alla data di entrata in vigore del TUB, ma, per come più compiutamente esposto in seguito, del tutto completi.
Una simile motivazione superficiale e avulsa dalle allegazioni delle domande delle parti non sfugge alla censura di nullità mossa dall'appellante.
7 Occorre dunque riprendere ed esaminare nel merito, trattando del secondo motivo di impugnazione, le eccezioni di nullità che la società, correntista e e i fideiussori Parte_5
hanno mosso ai diversi rapporti bancari.
La regolamentazione negoziale del mutuo chirografario n. 60552 del 26 maggio 2014 è
pienamente conforme a legge così che ogni domanda proposta al riguardo dagli attori in primo grado deve essere respinta.
Nel dettaglio:
- il contratto di mutuo, depositato in primo grado unitamente al piano di ammortamento,
indica l'importo finanziato (€ 300.000,00), il tasso nominale degli interessi corrispettivi
(variabile, pari all'Euribor 3 mesi + spread del 5,5% e dunque, alla data di stipula del rapporto, pari al 5,803% , con un tasso minimo del 4%), il numero (84) e la frequenza
(mensile) delle rate, la data di inizio dell'ammortamento (30.6.2014), il tasso degli interessi mora (2 punti percentuali in più del tasso nominale, dunque 7,803%), e spese a diverso titolo (istruttoria, incasso rata e altre) addebitate al sovvenuto, il costo delle polizze assicurative, il compenso per il rimborso anticipato (1% sul capitale anticipatamente rimborsato), il tipo di ammortamento (francese), l'ammontare dell'importa sostitutiva (€
750,00). Sulla scorta di tali dati, il c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio,
addizionando tra loro tutti i costi -comprese le imposte e le spese iniziali, tra cui le polizze assicurative e le spese per l'incasso della rata- ha determinato il TAEG del rapporto in
7,439 punti percentuali. Il tasso di mora previsto in contratto è pari al 7,803%. Tanto basta
8 a escludere che vi sia violazione dell'art. 117 TUB (mentre neppure si pone questione del rispetto dell'art. 125 bis TUB , posto che il sovvenuto è una società commerciale e non un consumatore);
Par
- se è vero che l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con provvedimenti della
Banca d'Italia inerisce alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti,
l'erronea indicazione dell non implica incertezza sul contenuto effettivo del Pt_6
contratto stipulato e sul tasso di interesse pattuito. La mancanza o erroneità dell'indicatore si ripercuote unicamente sull'aspetto della completezza e immediatezza informativa per il cliente: il TAEG (o l'ISC) infatti non è un ulteriore tasso negoziale, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori bancari. La mancata condivisione di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico
del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che
9 essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
9.12.2021 n. 39169);
- dal d.m. 24.3.2014 adottato ai sensi della l. n. 108/1996 con riferimento al III trimestre
2014, periodo entro cui si colloca la stipula del contratto in esame, si evince che il tasso soglia per le operazioni rientranti in “altri finanziamenti alle imprese e alle famiglie” -non trattandosi, nella specie, di operazione rientranti nella categoria “Mutui”, per difetto di costituzione di garanzia ipotecaria - è pari a 17,2625%. Se ne ricava che tanto il TAEG,
tanto il tasso di mora sono convenuti al di sotto della soglia usuraria;
- la clausola floor prevista all'ultimo capoverso dell'art. 2 del contratto di mutuo -“il tasso
di interesse annuo nominale a regime non potrà comunque mai essere inferiore al tasso
minimo pari al 4%”- è legittima e non costituisce un derivato implicito. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. 28.1.2025 n. 1942), la clausola floor ha l'obiettivo di evitare che il tasso di interesse scenda al di sotto del minimo pattuito e concorre pertanto alla sola regolazione dell'ammontare degli interessi corrispettivi. Essa,
invece, non prevede flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte. Non si tratta pertanto di un derivato implicito, ma di pattuizione attinente al mutuo, non avente natura finanziaria e rientrante nell'autonomia negoziale delle parti;
- la costruzione del piano di ammortamento a rata costante, c.d. alla francese, non implica alcun fenomeno anatocistico, né incertezza riguardo alla misura degli interessi
10 effettivamente applicati. Lo ha di recente chiarito la Suprema Corte (Cass. Ord. 29.3.2025
n. 8322) che, ribadendo con precipuo riferimento a un contratto di mutuo a tasso variabile,
i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.5.2024 n. 15130, ha statuito che
“nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i)
non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni
rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di
interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione)
delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» …,
neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale
cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del
contratto” (in senso conforma anche Cass. civ. 7/1/2025, n.270).
Anche per il conto corrente n. 453 del 17.11.2011 e per il conto anticipi n. 6703055 del
9.9.2015 la banca ha provveduto a depositare i contratti di accensione e quelli di apertura e variazione delle linee di credito concesse sul conto corrente di corrispondenza.
Gli attori in primo grado si sono invece limitati a depositare gli estratti conto del conto corrente (non anche quelli del conto anticipi), tuttavia non leggibili. Annota la dott..ssa nominata c.t.u. nel primo grado di giudizio “gli estratti conto depositati Persona_1
11 agli atti di causa non sono leggibili. Le parti, sebbene sollecitate ripetutamente dalla
scrivente (in sede di riunione peritale, via pec in data 9.10 … e per le vie brevi attraverso
numerosi solleciti telefonici) non hanno depositato copia utilizzabile. Da quanto riportato
dalle parti negli scritti difensivi il saldo del conto corrente alla data del 31.12. 2016 …
evidenziava un saldo a debito per Euro 39.984,24” (pag. 14 della relazione di consulenza).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che, come nel caso in esame, agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi,
restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti,
sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ. 28.11.2018
n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass. Civ.
17.4.2020 n. 7895, Cass. 29.10.2020, n.23852), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n.
7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480).
Ebbene, non può dirsi che la società correntista, che ha proposto azione di accertamento della nullità di talune delle clausole contrattuali e domanda di ripetizione o anche solo di
12 accertamento di pagamenti indebiti, abbia assolto all'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda non avendo questa offerto prova delle annotazioni in conto.
E' tuttavia noto -e pienamente valutabile stante il principio di acquisizione delle prove che impone al giudice di sottoporre di determinarsi in funzione di tutti i mezzi di prova, da chiunque addotti in giudizio “Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con
il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le
risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale
sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione
del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa
condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa,
conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne
argomenti favorevoli alla controparte” (Cass. civ. 28/8/2024, n. 23286)- il contenuto delle previsioni negoziali.
Se pure in massima parte si sottraggono alle censure di nullità mosse dal correntista e dai fideiussori, giacché contengono la previsione dettagliata del saggio degli interessi, delle spese e delle commissioni, delle valute di regolazione delle operazioni e della capitalizzazione infrannuale con pari periodicità degli interessi attivi e passivi, alcuni dei contratti non sono conformi alla disciplina antiusura.
Dagli atti di causa si ricava che il conto corrente n. 453 è stato aperto il 18.7.; il 21.9.2011
è stato concesso un affidamento per € 10.000,00; con delibera del 18.2.2014 il fido
13 concesso è stato aumentato a € 40.000,00; in data 1.12.2016 è intervenuta un'ulteriore modifica delle condizioni contrattuali. Verificando la documentazione negoziale, il c.t.u.
ha rilevato che, sebbene il tasso di interesse contrattualmente pattuito al momento di apertura del conto risulta contenuto entro il limite del tasso soglia, il tasso degli interessi corrispettivi (TAN 15,55% e TAEG 17,83%) applicato dal 21.9.2011 al conto, sul quale in pari data è stato concesso l'affidamento di € 10.000,00, è superiore al tasso soglia individuato dal d.m. del 27.6.2011 per le operazioni rientranti nella categoria “apertura di credito in conto corrente affidato oltre € 5.000” in 15,587 punti percentuali. La relativa clausola è, pertanto, nulla.
Il tasso di interesse previsto, invece, a seguito della variazione in aumento del fido fino a
€ 40.000,00 (18.2.2014) risulta entro soglia e, tuttavia, per effetto della modifica delle condizioni contrattuali del giorno 1.12.2016, la clausola indicante il tasso di interesse e gli oneri previsti in caso di sconfinamento, pari al 15,40%, risulta nuovamente superiore al tasso soglia individuato dal d.m. 27.9.2016 per le operazioni rientranti nella categoria
“apertura di credito in conto corrente affidato oltre € 5.000” in 15,40 punti percentuali.
Non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui le spese per conteggio interessi e competenze devono essere espunte dal calcolo del tasso effettivo del rapporto da raffrontate alla soglia usura di periodo perché “per loro natura e funzione non sono
collegate all'erogazione del credito”, avendo il C.T.U. accertato, in risposta alle osservazioni critiche della banca, che le condizioni economiche del rapporto risultano
14 usurarie anche ove da queste siano espunte le spese per i conteggio degli interessi e delle competenze.
Per quanto, a motivo della già segnalata illeggibilità o assenza degli estratti conto, non possa procedersi al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente, non può tuttavia non evidenziarsi la ricorrenza dei presupposti applicativi della sanzione di gratuità prevista dall'art. 1815 comma II c.c. così che:
- la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale dal 21.9.2011 sino alla variazione contrattuale del
18.2.2014;
- dopo tale data e per il prosieguo, gli interessi corrispettivi sono invece nuovamente dovuti;
- a partire dal 1.12.2016, nuovamente in applicazione della sanzione di cui all'art. 1815
comma I c.c., non sono dovuti -e dunque la banca non ha titolo per pretendere la maturazione di- interessi per utilizzi del conto oltre il limite dell'affidamento.
Dalla lettera di apertura del contratto anticipi su fatture e documenti sottoscritta il 9.9.2015
è emersa, grazie all'analisi condotta dal c.t.u., l'usurarietà (tasso soglia indicato nel d.m.
22.6.2015 per la categoria degli “anticipi o sconti da 5.000 fino a 100.000” pari al
13,8625%) delle condizioni contrattuali (Tan 13,85%, Taeg 15,33%) connessi al concesso fido di € 18.000,00, che dunque devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 1815, co.2
c.c., di modo che, ancora una volta, l'istituto di credito non ha titolo per pretendere alcuna forma di remunerazione del saldo debitorio del rapporto (ed è appena il caso di evidenziare
15 che la gratuità concerne unicamente gli accessori del credito, non ostando, invece, alla restituzione da parte del sovvenuto della sorte capitale ricevuta).
Valutato l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto dell'accertamento di usurarietà
delle condizioni economiche concordate in alcuni dei contratti di affidamento in conto corrente e nel contratto di conto anticipi, si ravvisano giusti motivi per compensare, in ragione di metà, tra l'istituto di credito appellante e gli appellati, le spese di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la restante metà, liquidata (in funzione dei valori medi indicati per le cause di valore indeterminabile a complessità media) in € 4.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.552,00 -di cui € 402,00 per esborsi, € 1.250,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la fase decisoria-, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico solidale degli appellati.
In considerazione del concreto tenore dell'attività svolta dall'interveniente, meramente adesiva alle ragioni dell'appellante, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio tra gi appellati e la società interveniente.
Le spese concernenti la consulenza tecnica disposta nel primo grado di giudizio devono essere poste in via definitiva a carico solidale di appellante e appellati, con ripartizione interna paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
16 in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 914 del 30 ottobre 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 5.2.2020 a Parte_1 Parte_2 CP_1
e , dichiara nulle per contrarietà alla L.
7.3.1996 n. 108:
[...] Parte_3
- le clausole in tema di interessi e spese del contratto di affidamento in conto corrente n.
453 del 21.9.2011 e, per l'effetto, dichiara che dal 21.9.2011 sino al 18.2.2014 la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale;
- le clausole in tema di interessi e spese del contratto di affidamento in conto corrente n.
453 per utilizzi oltre il fido e, per l'effetto dichiara che dal 1.12.2016 la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale per utilizzi oltre fido;
- le clausole in tema di interessi e spese del contratto anticipo su fatture e documenti n.
6703055 e, per l'effetto, dichiara che dal 9.9.2015 la banca non ha titolo a pretendere il pagamento di qualsivoglia forma di interesse e remunerazione della sorte capitale;
rigetta ogni altra domanda proposta da e Parte_2 Controparte_1 Parte_3
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di lite e condanna gli appellati Pt_2
e , sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione
[...] Controparte_1 Parte_3
in favore di della restante metà, liquidata in € 4.500,00 per il Parte_1
giudizio di primo grado e in € 4.552,00, come specificato in motivazione, per il presente
17 grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra gli appellati e la società
interveniente;
pone definitivamente a carico solidale di appellata e appellanti, con ripetizione interna paritaria, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 18 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
18