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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1724 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1724/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ODDI ALESSANDRO e FRANCESCO
VAGLIO, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in persona del
[...] legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte_2
e ha chiesto che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento
[...] integrale, sia ai fini giuridici sia economici, dell'intero servizio pre- ruolo prestato presso istituti scolastici statali, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella fascia stipendiale effettivamente spettante tenendo conto dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nonché al pagamento della somma di €
10.009,70, comprensiva degli interessi legali maturati alla data del deposito, dovuta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale maturata a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e/o dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre gli ulteriori maturandi interessi ed oltre alla rivalutazione monetaria dalla scadenze al saldo.
Parte ricorrente ha rappresentato di essere docente immesso in ruolo dal
2007 e di aver prestato servizio, prima della immissione in ruolo come docente precario.
Parte ricorrente ha quindi dedotto che a seguito di domanda di ricostruzione della carriera presentata al Dirigente Scolastico, ha ottenuto un decreto che ha valutato in maniera ridotta il servizio svolto in qualità di docente precario fin dall'a.s. 1984/1985.
Parte ricorrente ha quindi lamentato la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e in particolare del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato che impone la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera e dell'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Si è costituito nel presente giudizio il Controparte_3 ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
[...]
Preliminarmente il convenuto ha eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale del diritto alle differenze retributive. Nel merito ha dedotto di aver correttamente applicato la disciplina interna di riferimento.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita,
è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 26 Febbraio 2025, sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti indicati.
La controversia verte sul diritto dei docenti immessi in ruolo alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, di tutti i periodi di servizio non di ruolo prestato prima della assunzione a tempo indeterminato.
Oggetto di domanda, quindi è il riconoscimento dell'anzianità maturata durante tutto il periodo di insegnamento non di ruolo svolto con conseguente collocamento nella fascia stipendiale di spettanza, come previsto per il personale a tempo indeterminato.
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina nazione e comunitaria applicabile al caso di specie.
La materia è attualmente disciplinata dall'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che statuisce che (comma 1) “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce il terzo comma dell'art. 485 che “Al personale docente delle scuole elementari
è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
Il quadro normativo è poi completato dall'art. 4 co. 3 del D.P.R. n. 399 del 1988 (intitolato “Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale”) secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il citato art. 485 prevede una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Rileva tuttavia aggiungere che l'art. 489 del D.Lgs. 297/1994, intitolato
“Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di CP_1 riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno
180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla. Una volta calcolata così
l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1 applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399/1988 (18 anni per i docenti di scuola materna ed elementare). Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni inizialmente accantonati come “utili ai soli fini economici” vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. Così descritto il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente ha lamentato il riconoscimento parziale della anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo che crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Questa clausola prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistano condizioni obiettive”. Pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Sulla clausola 4 cit. si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenza.
Nella prima sentenza (del 13.9.2007, proc. C-307/05, Per_1
) si afferma che “la nozione di condizioni di impiego di cui alla
[...] clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio
28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa
è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato”.
Nella seconda sentenza (del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-456/09,
è statuito che: a) la clausola n. 4, punto 1, dell'accordo Controparte_4 quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello
Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.
Con la recente sentenza del 20.9.2018, C-466/17, la Corte di Giustizia si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale posta per i docenti dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
La corretta interpretazione della sentenza cit. richiede l'esame del caso sottoposto al vaglio della Corte europea.
Nel giudizio che ha originato l'ordinanza di rimessione ex art. 267 TFUE il tribunale di Trento, dovendo decidere il caso di una docente che aveva lavorato con contratti a tempo determinato per 8 anni consecutivi e chiedeva il riconoscimento del diritto al computo per intero dei periodo di servizio da lei prestato, ha sottoposto alla Corte di
Giustizia tre questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare:
1.Se ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità mediante concorso pubblico con esito positivo costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione che possa far venire meno la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato nonché se possa essere considerata una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento;
2.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione della mancanza per i lavoratori a termine di un'iniziale verifica della professionalità mediante concorso pubblico;
3.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.
La Corte di giustizia, esaminando congiuntamente le tre questioni, ha ricordato che la clausola 4 dell'accordo quadro “osta a una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di una autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione tempo indeterminato da parte di questa medesima autorità … a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive” e che “Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (cfr. anche sentenza del 18.10.2012, e a., punto 71). Per_2
La CGUE dunque - al fine di escludere la discriminazione- ha individuato le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento.
La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie).
La seconda consiste nel diverso computo del tempo di lavoro posto che le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete
(ex art. 489 del D.Lgs. 297/1994 e art. 11 comma 14 L. 124 del 1999).
Occorre quindi evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo a causa del diverso sistema di computo del tempo di lavoro sopra descritto.
La Corte di Giustizia, alla luce delle differenze descritte, ha quindi escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto. Ad esempio rispetto ai docenti il riconoscimento parziale della anzianità pre-ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un servizio di soli
180 giorni.
Il quadro normativo e giurisprudenziale descritto va completato con la recente sentenza della S.C. n. 31149 del 28.11.2019 (cfr. anche analoga sentenza n. 31150 del 28.11.2019) ove, tenendo conto della normativa interna e della sentenza Motter della GUCE, è affermato che:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile”.
In altri termini afferma la S.C. che “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato” (para 9.1 sent. 31149 del 2019 cit.).
La S.C. ha poi chiarito che “Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi” (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015). Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (Cass. n.
31149 del 2019 cit.)
Tutto ciò premesso, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che
, immessa in ruolo dal 1.9.2014, ha svolto servizi di Parte_2 pre- ruolo con decorrenza dall'a.s. 1982/1983 e sino alla immissione in ruolo nel 2007 ( così come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera e dallo stato matricolare, in atti, ove detti periodi di pre ruolo sono analiticamente riportati).
Risulta in particolare dagli atti di causa che parte ricorrente ha lavorato per il all'a.s. 1982/1983 con contratti a termine di durata variabile CP_5 superiore agli 7 mesi, salvo che negli aa.ss. 1982/1983, 1985/1986 e
1987/1988 ove il contratto a termine ha durata inferiore.
Ai sensi dell'art. 485 D.Lgs 297 del 1994 cit., il - non tenendo CP_5 conto dell'anno 2013 in applicazione del blocco previsto dall'art. 1 comma 1 dpr 122/2013 - gli ha riconosciuto 17 anni e 6 mesi di anzianità pre-ruolo, di cui anni 6, mesi 0 ai soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione della carriera all. memoria). Parte attrice che ha rilevato come sommando gli anni, i mesi e i giorni di servizio effettivo prestato, il ricorrente avrebbe diritto ad una anzianità di servizio per un totale di 20 mesi 1 e giorni 21.
Dalle circostanze descritte emerge che parte ricorrente ha subito una lesione dalla applicazione dell'art. 485 in combinato disposto con gli artt. 489 del D.Lgs. 297/1994 e 11 comma 14 L. 124 del 1999, avendo in effetti lavorato prima dell'immissione in ruolo in ciascun anno per periodi (superiori a 7 mesi) quasi corrispondenti all'intero anno scolastico (pari a 12 mesi), con eccezione degli aa.ss. 1982/1983,
1985/1986 e 1987/1988.
In altri termini l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata dalla parte ricorrente con rapporti a tempo determinato, risulta superiore a quella riconoscibile (ai fini giuridici ed economici) ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994.
Sussiste quindi nella specie un contrasto dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 con la clausola 4 dell'accordo quadro cit. con conseguente illegittimità dell'operato del e dei decreti di ricostruzioni di carriera in atti. CP_5
Ne consegue che la normativa di diritto interno (artt. 485 e 489 del
D.Lgs. 297/1994) deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Per i motivi esposti va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto prima della assunzione a tempo indeterminato, ad eccezione degli aa.ss.
1982/1983, 1985/1986 e 1987/1988. L'amministrazione convenuta va quindi condannata a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero servizio pregresso effettivamente svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e a corrispondergli le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, a decorrere dalla immissione in ruolo.
Si osserva infine che è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal Contr
nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Come già affermato dalla giurisprudenza di merito, l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, mentre al contrario la fattispecie istintiva opera sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza dell'anzianità di servizio maturata. Sulla base di tali considerazioni, Contr l'eccezione di prescrizione sollevata dal è fondata e va riferita alle differenze retributive maturate prima del quinquennio antecedente alla diffida in atti notificata il 23.11.2023.
La domanda va quindi accolta nei termini descritti.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate e della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla corretta applicazione delle fasce stipendiali, e la restante parte va liquidata in virtù del principio di soccombenza..
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del ,
[...] Controparte_1 [...]
, per Controparte_1 Controparte_6 la provincia di Frosinone in data 16.4.2024, nella causa iscritta al n.
593/2020 R.G.A.C.:
1- Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, dell'effettivo servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato con esclusione degli aa.ss.
1982/1983, 1985/1986 e 1987/1988, valutandolo alla stregua e nella stessa misura del servizio di ruolo, e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a collocare parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata sulla base del servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e a corrispondergli le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre interessi e rivalutazione come per legge, fermo restando la prescrizione dei crediti anteriori al 23.11.18;
2- Compensa le spese di lite per la metà e condanna il CP_1 convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 1844,50, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 28 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1724/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ODDI ALESSANDRO e FRANCESCO
VAGLIO, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in persona del
[...] legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Controparte_2
e ha chiesto che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento
[...] integrale, sia ai fini giuridici sia economici, dell'intero servizio pre- ruolo prestato presso istituti scolastici statali, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella fascia stipendiale effettivamente spettante tenendo conto dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nonché al pagamento della somma di €
10.009,70, comprensiva degli interessi legali maturati alla data del deposito, dovuta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale maturata a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e/o dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre gli ulteriori maturandi interessi ed oltre alla rivalutazione monetaria dalla scadenze al saldo.
Parte ricorrente ha rappresentato di essere docente immesso in ruolo dal
2007 e di aver prestato servizio, prima della immissione in ruolo come docente precario.
Parte ricorrente ha quindi dedotto che a seguito di domanda di ricostruzione della carriera presentata al Dirigente Scolastico, ha ottenuto un decreto che ha valutato in maniera ridotta il servizio svolto in qualità di docente precario fin dall'a.s. 1984/1985.
Parte ricorrente ha quindi lamentato la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e in particolare del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato che impone la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera e dell'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Si è costituito nel presente giudizio il Controparte_3 ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
[...]
Preliminarmente il convenuto ha eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale del diritto alle differenze retributive. Nel merito ha dedotto di aver correttamente applicato la disciplina interna di riferimento.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita,
è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 26 Febbraio 2025, sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti indicati.
La controversia verte sul diritto dei docenti immessi in ruolo alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, di tutti i periodi di servizio non di ruolo prestato prima della assunzione a tempo indeterminato.
Oggetto di domanda, quindi è il riconoscimento dell'anzianità maturata durante tutto il periodo di insegnamento non di ruolo svolto con conseguente collocamento nella fascia stipendiale di spettanza, come previsto per il personale a tempo indeterminato.
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina nazione e comunitaria applicabile al caso di specie.
La materia è attualmente disciplinata dall'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che statuisce che (comma 1) “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce il terzo comma dell'art. 485 che “Al personale docente delle scuole elementari
è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
Il quadro normativo è poi completato dall'art. 4 co. 3 del D.P.R. n. 399 del 1988 (intitolato “Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale”) secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il citato art. 485 prevede una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Rileva tuttavia aggiungere che l'art. 489 del D.Lgs. 297/1994, intitolato
“Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di CP_1 riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno
180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla. Una volta calcolata così
l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1 applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399/1988 (18 anni per i docenti di scuola materna ed elementare). Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni inizialmente accantonati come “utili ai soli fini economici” vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. Così descritto il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente ha lamentato il riconoscimento parziale della anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo che crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Questa clausola prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistano condizioni obiettive”. Pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Sulla clausola 4 cit. si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenza.
Nella prima sentenza (del 13.9.2007, proc. C-307/05, Per_1
) si afferma che “la nozione di condizioni di impiego di cui alla
[...] clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio
28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa
è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato”.
Nella seconda sentenza (del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-456/09,
è statuito che: a) la clausola n. 4, punto 1, dell'accordo Controparte_4 quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello
Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.
Con la recente sentenza del 20.9.2018, C-466/17, la Corte di Giustizia si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale posta per i docenti dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
La corretta interpretazione della sentenza cit. richiede l'esame del caso sottoposto al vaglio della Corte europea.
Nel giudizio che ha originato l'ordinanza di rimessione ex art. 267 TFUE il tribunale di Trento, dovendo decidere il caso di una docente che aveva lavorato con contratti a tempo determinato per 8 anni consecutivi e chiedeva il riconoscimento del diritto al computo per intero dei periodo di servizio da lei prestato, ha sottoposto alla Corte di
Giustizia tre questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare:
1.Se ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità mediante concorso pubblico con esito positivo costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione che possa far venire meno la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato nonché se possa essere considerata una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento;
2.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione della mancanza per i lavoratori a termine di un'iniziale verifica della professionalità mediante concorso pubblico;
3.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.
La Corte di giustizia, esaminando congiuntamente le tre questioni, ha ricordato che la clausola 4 dell'accordo quadro “osta a una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di una autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione tempo indeterminato da parte di questa medesima autorità … a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive” e che “Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (cfr. anche sentenza del 18.10.2012, e a., punto 71). Per_2
La CGUE dunque - al fine di escludere la discriminazione- ha individuato le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento.
La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie).
La seconda consiste nel diverso computo del tempo di lavoro posto che le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete
(ex art. 489 del D.Lgs. 297/1994 e art. 11 comma 14 L. 124 del 1999).
Occorre quindi evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo a causa del diverso sistema di computo del tempo di lavoro sopra descritto.
La Corte di Giustizia, alla luce delle differenze descritte, ha quindi escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto. Ad esempio rispetto ai docenti il riconoscimento parziale della anzianità pre-ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un servizio di soli
180 giorni.
Il quadro normativo e giurisprudenziale descritto va completato con la recente sentenza della S.C. n. 31149 del 28.11.2019 (cfr. anche analoga sentenza n. 31150 del 28.11.2019) ove, tenendo conto della normativa interna e della sentenza Motter della GUCE, è affermato che:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile”.
In altri termini afferma la S.C. che “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato” (para 9.1 sent. 31149 del 2019 cit.).
La S.C. ha poi chiarito che “Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi” (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012,
Cass. n. 17892/2015). Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (Cass. n.
31149 del 2019 cit.)
Tutto ciò premesso, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che
, immessa in ruolo dal 1.9.2014, ha svolto servizi di Parte_2 pre- ruolo con decorrenza dall'a.s. 1982/1983 e sino alla immissione in ruolo nel 2007 ( così come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera e dallo stato matricolare, in atti, ove detti periodi di pre ruolo sono analiticamente riportati).
Risulta in particolare dagli atti di causa che parte ricorrente ha lavorato per il all'a.s. 1982/1983 con contratti a termine di durata variabile CP_5 superiore agli 7 mesi, salvo che negli aa.ss. 1982/1983, 1985/1986 e
1987/1988 ove il contratto a termine ha durata inferiore.
Ai sensi dell'art. 485 D.Lgs 297 del 1994 cit., il - non tenendo CP_5 conto dell'anno 2013 in applicazione del blocco previsto dall'art. 1 comma 1 dpr 122/2013 - gli ha riconosciuto 17 anni e 6 mesi di anzianità pre-ruolo, di cui anni 6, mesi 0 ai soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione della carriera all. memoria). Parte attrice che ha rilevato come sommando gli anni, i mesi e i giorni di servizio effettivo prestato, il ricorrente avrebbe diritto ad una anzianità di servizio per un totale di 20 mesi 1 e giorni 21.
Dalle circostanze descritte emerge che parte ricorrente ha subito una lesione dalla applicazione dell'art. 485 in combinato disposto con gli artt. 489 del D.Lgs. 297/1994 e 11 comma 14 L. 124 del 1999, avendo in effetti lavorato prima dell'immissione in ruolo in ciascun anno per periodi (superiori a 7 mesi) quasi corrispondenti all'intero anno scolastico (pari a 12 mesi), con eccezione degli aa.ss. 1982/1983,
1985/1986 e 1987/1988.
In altri termini l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata dalla parte ricorrente con rapporti a tempo determinato, risulta superiore a quella riconoscibile (ai fini giuridici ed economici) ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994.
Sussiste quindi nella specie un contrasto dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 con la clausola 4 dell'accordo quadro cit. con conseguente illegittimità dell'operato del e dei decreti di ricostruzioni di carriera in atti. CP_5
Ne consegue che la normativa di diritto interno (artt. 485 e 489 del
D.Lgs. 297/1994) deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Per i motivi esposti va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto prima della assunzione a tempo indeterminato, ad eccezione degli aa.ss.
1982/1983, 1985/1986 e 1987/1988. L'amministrazione convenuta va quindi condannata a collocare la parte ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero servizio pregresso effettivamente svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e a corrispondergli le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, a decorrere dalla immissione in ruolo.
Si osserva infine che è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal Contr
nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Come già affermato dalla giurisprudenza di merito, l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, mentre al contrario la fattispecie istintiva opera sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza dell'anzianità di servizio maturata. Sulla base di tali considerazioni, Contr l'eccezione di prescrizione sollevata dal è fondata e va riferita alle differenze retributive maturate prima del quinquennio antecedente alla diffida in atti notificata il 23.11.2023.
La domanda va quindi accolta nei termini descritti.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate e della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla corretta applicazione delle fasce stipendiali, e la restante parte va liquidata in virtù del principio di soccombenza..
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del ,
[...] Controparte_1 [...]
, per Controparte_1 Controparte_6 la provincia di Frosinone in data 16.4.2024, nella causa iscritta al n.
593/2020 R.G.A.C.:
1- Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, dell'effettivo servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato con esclusione degli aa.ss.
1982/1983, 1985/1986 e 1987/1988, valutandolo alla stregua e nella stessa misura del servizio di ruolo, e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a collocare parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata sulla base del servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e a corrispondergli le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre interessi e rivalutazione come per legge, fermo restando la prescrizione dei crediti anteriori al 23.11.18;
2- Compensa le spese di lite per la metà e condanna il CP_1 convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 1844,50, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 28 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore