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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ZINGONE PATRIZIA
RI OS (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio in MILANO, VIA ALFONSO LAMARMORA n. 42, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'Avv. SIRONI EMANUELA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Milano, via TURATI n. 8, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
pagina 1 di 15 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1488/2025, pubblicata il 20/02/2025, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza n. 1488/2025 emessa nell'ambito del procedimento R.G. 43256/2022 –comunicata dalla cancelleria il 20/02/2025 e non notificata, resa dal Tribunale Ordinario di Milani, Sez. XI Civile, in persona del Giudice Dott. Vincenzo Barbuto per tutti i motivi esposti nel presente giudizio e per l'effetto,
In via preliminare,
- Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per le ragioni esposte nella separata istanza, in calce alle presenti conclusioni;
In via principale, nel merito, in riforma integrale dell'impugnata sentenza: Contr
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti e verbali di causa;
- rigettare la domanda di parte appellata/attrice in primo grado per difetto di titolarità /legittimazione attiva e/o per intervenuta prescrizione, in ragione dei motivi esposti negli atti e verbali di causa e/o anche in conseguenza degli importi già corrisposti da parte dell'odierna appellante/ convenuta in primo grado e documentati in giudizio;
e per l'effetto,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Parte_1
Contr nei confronti di e/o dei suoi danti e/o aventi causa;
in via subordinata, pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, confermati dalla sentenza impugnata oggi gravata dal presente appello, nonché l'intervenuto pagamento parziale degli stessi, per i motivi esposti in giudizio e sulla base dei documenti prodotti;
e per l'effetto, Contr
- contenere la domanda di detraendo quanto risulta prescritto e/o già corrisposto, riducendo la pretesa richiesta in quella diversa minore misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche dall'espletanda istruttoria;
in ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, e refusione di quanto corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado.
Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Tribunale di Milano n. 1488/2025.
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice adito, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
, in persona del collegio dei curatori, Controparte_2
delle scritture contabili relative agli anni 2014, 2015 e 2016, voglia disporre CTU contabile volta a determinare l'importo del credito vantato da
[...]
nei confronti di (già Controparte_2 Parte_1 [...]
risultante dalla situazione economico patrimoniale al 30 Controparte_3
novembre 2016 per l'importo residuo sussistente all'11 marzo 2019 ovvero alla data della stipula dell'atto di cessione.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che inviava con cadenza mensile le fatture emesse;
CP_2
pagina 3 di 15 2) Vero che ha ricevuto da (già CP_2 Parte_1 [...]
contestazioni sui consumi per il periodo successivo al 1gennaio Controparte_3
2015;
3) Vero che ha ricevuto da (già CP_2 Parte_1 [...]
contestazioni sui prezzi applicati per il periodo successivo al Controparte_3
1° gennaio 2015;
4) Vero che nel periodo di vigenza del contratto di fornitura che mi si rammostra
(doc. 2 conv.) in ogni fattura emessa da sono riportati i consumi CP_2
effettivi comunicati dal distributore;
5) Vero che le rettifiche ai consumi eseguite dal distributore hanno generato un accredito a favore del cliente;
6) Vero che dalla sottoscrizione del contratto di fornitura (1° ottobre 2010) al 31 dicembre 2015 (all'epoca Parte_1 Controparte_3
corrispondeva acconti sulle forniture effettuate.
Si indica a teste sui capitoli 1 – 6 il Dott. residente in [...], Testimone_1
via Cavour n. 46.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2
DM 55/14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Parte_1
affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultima era debitrice nei
[...]
suoi confronti della somma capitale di € 205.757,69 oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lvo 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e, per l'effetto, fosse condannata al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lvo 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 15 Deduceva di avere acquistato pro soluto dal “tutti i Controparte_2
crediti di Esperia Società per Azioni in liquidazione meglio individuati nell'elenco allegato al n.1 alla presente scrittura privata, risultanti dalla situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016, per l'importo residuo sussistente al giorno 11 marzo 2019” e che, tra i crediti ceduti vi era anche quello vantato nei confronti di portato in oltre quattrocento fatture, emesse Parte_1
tra il 12 agosto 2014 ed il 18 novembre 2015, per fornitura di energia elettrica resa da in bonis, in forza di contratto di somministrazione tra le CP_2
parti, per il complessivo importo capitale di euro 205.757,69.
Si costituiva che, pur ammettendo l'esistenza del Parte_1
contratto con stipulato nel 2011, eccepiva, in punto di fatto, con riguardo CP_2
alle fatture qui azionate dalla controparte, quanto segue:
- che, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, aveva ricevuto, in data 24.11.2016, una diffida di pagamento per il diverso importo di euro
205.759,25;
- che l'elenco delle fatture insolute intimato con detta diffida differiva da quello riportato nell'atto di citazione, ancorché gli importi complessivamente richiesti coincidessero;
- che la diffida del 2016 intimava il pagamento delle fatture a partire da quella n.2014014206E del 12 agosto 2014, di €927,88, mentre l'atto di citazione richiedeva il pagamento anche di fatture antecedenti;
- che, pertanto, nel 2016 non erano state intimate alcune fatture per un importo complessivo di euro 5.462,82, portato dalla fattura n.2014014201E del 12 agosto 2014 di €1.950,62; fattura n.2014014202E del 12 agosto 2014 di €146,15; fattura n.2014014203E del 12 agosto 2014 di €71,76; fattura n.2014014204E del 12 agosto 2014 di €1.241,01; fattura n.2014014205E del 12 agosto 2014 di €2.053,28;
- che, dal raffronto tra la diffida del 2016 e l'odierno atto di citazione, emergeva che la diffida intimava il pagamento di fatture che tuttavia non pagina 5 di 15 risultano richieste nella domanda introduttiva del presente giudizio, pur essendo coincidente il relativo importo in linea capitale pari a euro
43.871,17;
- che, infine, nell'atto di citazione erano indicate ed elencate fatture non menzionate nella diffida del 2016, per un importo di euro 61.729,89.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione Contr attiva di , nonché l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
che fosse altresì accertato e dichiarato il pagamento parziale delle somme domandate;
che, per tali ragioni, la domanda attorea fosse rigettata perché infondata in fatto e in diritto, secondo i motivi esposti in comparsa;
e, in ogni caso, che essa fosse respinta per difetto di legittimazione attiva e/o per intervenuta prescrizione e/o per intervenuto Contr pagamento da parte di in favore di e/o dei suoi danti causa. Parte_1
Con sentenza n. 1488/2025, pubblicata il 20.02.2025, il Tribunale di Milano, così disponeva:
“1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_3
dell'importo capitale di euro 205.757,69 oltre interessi moratori CP_1
secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €786,00 per spese ed €14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
In sintesi, il Tribunale, sulla base della documentazione versata in atti, ha ritenuto sussistenti la legittimazione attiva dell'attrice, l'esistenza del credito azionato e la mancata prescrizione delle relative pretese.
Quanto al primo profilo ha osservato che risultava in atti il contratto di cessione stipulato in data 1°.08.2019, nonchè l'avvenuta comunicazione della cessione alla debitrice con missiva PEC del 07.08.2019.
Quanto all'eccezione di prescrizione ha osservato che tra la data della fattura più risalente tra quelle azionate in giudizio (12.08.2014) e la data di comunicazione pagina 6 di 15 della cessione (07.08.2019) non fosse interamente decorso il termine di prescrizione ex art.2948 n.4 cc.
Da ultimo, ha ritenuto che fosse stata genericamente formulata dalla convenuta la contestazione relativa ai consumi.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 16 settembre 2025 il Consigliere istruttore ha fissato, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 18 novembre 2025, assegnando il termine di giorni cinquanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
All'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e discussa nella Camera di Consiglio del 25 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello affidando il gravame ad un unico Parte_1
motivo rubricato “Sulla omessa valutazione delle prove documentali. Difetto di motivazione”, articolato in tre distinte censure, così riassunte:
1) contestazione del quantum e delle diffide susseguitesi nel tempo e natura interruttiva della diffida del 7 agosto 2019;
2) contestazione dei consumi;
3) pagamenti rendicontati.
Osserva preliminarmente la Corte che non ha censurato Parte_1
la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a sicché sul punto è sceso il giudicato, CP_1
pagina 7 di 15 sebbene nelle conclusioni di compaia ancora la richiesta di “accertare Parte_1
Contr e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti nel presente atto”.
Ciò detto, va poi osservato che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione “manchi del tutto” – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale non è richiesto al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione
“logica” ed “adeguata” dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarle, ovvero la carenza di esse (sul punto, fra le tante:
Cass. 5882/2016, Cass. 25289/2015, Cass. 2498/2015, Cass. 25509/2014, Cass.
12123/2013, Cass. n. 24331/2007).
Nella sentenza impugnata il Giudice, dopo aver dato atto di aver esaminato la Contr copiosa documentazione prodotta da , ha ritenuto sussistenti la legittimazione attiva, l'esistenza del credito azionato e la mancata prescrizione delle relative pretese.
Passando all'esame delle singole censure la Corte osserva quanto segue.
Con la prima, l'appellante deduce che il Tribunale sia incorso in errore nel ritenere idonea ad interrompere i termini di prescrizione la comunicazione del 7 agosto 2019, relativa alla cessione del credito intervenuta con nell'ambito CP_2
della procedura fallimentare, atteso che essa sarebbe priva dei requisiti propri di una messa in mora, non recando l'indicazione del soggetto obbligato, delle fatture pagina 8 di 15 intimate, né dell'importo richiesto;
circostanza che, renderebbe impossibile orientarsi tra le varie comunicazioni, tutte tra loro differenti.
Analogamente, l'appellante assume che neppure la diffida del 14 novembre 2016 possa ritenersi valida ai fini dell'interruzione della prescrizione, poichè i numeri delle fatture e gli importi indicati non corrisponderebbero a quelli oggetto di intimazione.
Quanto, poi, alla diffida inviata a mezzo pec il 17 marzo 2020, essa riportava l'indicazione di cinque fatture per un importo complessivo di euro 5.462,82 che, tuttavia, dovevano ritenersi prescritte, risalendo al 12 agosto 2014; ulteriori fatture per euro 43.871,17 non risultavano indicate nell'atto introduttivo di causa e, pertanto, dovevano parimenti considerarsi prescritte. Altre ancora, per complessivi euro 61.729,89, non menzionate nella diffida del 2016, erano state intimate per la prima volta solo con la diffida del 2020 e, risalendo al 2015, dovevano anch'esse ritenersi ormai prescritte.
Quanto, infine, alla diffida del 14 gennaio 2022, essa intimava il pagamento delle fatture indicate nell'atto introduttivo, per un importo coincidente con quello già riportato nella diffida del 2016, ma rispetto alle quali, a dire dell'appellante, era ormai maturata la prescrizione.
Il motivo non può essere accolto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la comunicazione del 7 agosto 2019 costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c.
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una comunicazione possa assumere efficacia interruttiva non è necessaria l'adozione di formule sacramentali, né l'indicazione dettagliata di ogni singola voce del credito, essendo sufficiente che essa manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di ottenere l'adempimento dell'obbligazione.
Sul punto è stato, infatti, affermato che: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c., non deve necessariamente consistere in una
pagina 9 di 15 richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente
o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare)”( cfr. Cass. 24913/2022).
Nello stesso senso Cass. 26286/2025: “L'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 co. 4 c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (cfr. Cass. n. 15766/2006).
In altri termini, perché sia interruttivo, basta che l'atto sia uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento”.
Nel caso di specie la comunicazione in esame, pur costituendo un atto informativo della cessione del credito, contiene elementi inequivoci di richiesta di adempimento, integrando così anche una costituzione in mora, con la conseguenza che deve ritenersi idonea a interrompere il decorso della prescrizione.
E, infatti, il creditore nel richiamare l'obbligazione ed indicare le modalità di pagamento utilizzando il conto corrente indicato, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di ottenere l'adempimento e di far valere il credito.
Peraltro, la comunicazione in oggetto precisava che solo effettuando il pagamento con le modalità richieste vi sarebbe stata efficacia liberatoria, specificando che tale comunicazione veniva inviata anche ai fini interruttivi di ogni prescrizione e decadenza.
pagina 10 di 15 Sostiene l'appellante che la comunicazione non conteneva il nome del debitore;
Contr tuttavia, nella data sopra indicata, inviava una pec alla società convenuta
(individuando pertanto il debitore), dalla stessa regolarmente ricevuta, come confermato anche nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Va, poi, rilevato che il credito ceduto è quello indicato nell'allegato 1 alla scrittura privata di cessione del credito per un importo capitale di euro 205.759,25 e documentato dalle oltre quattrocento fatture emesse tra il 12.08.2014 e il
18.11.2015, come elencate nell'atto di citazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione non fosse ancora maturata alla data del 7 agosto 2019, atteso che la fattura più risalente posta a fondamento della domanda è del 12 agosto 2014.
Non meritano accoglimento neppure le ulteriori contestazioni dell'appellante relative alla pretesa inidoneità delle altre diffide, posto che la validità dell'atto del
7 agosto 2019 è da sola sufficiente ad interrompere il decorso del termine e a rendere irrilevante l'eventuale incompletezza o imperfezione delle altre successive comunicazioni.
Non va poi dimenticato che parte appellante non ha mai contestato le fatture delle quali viene chiesto il pagamento e che nessuna delle diffide ricevute è mai stata riscontrata, a conferma dell'esigibilità del credito.
Con la seconda censura l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto generica la contestazione dei consumi.
Lamenta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta in atti e più volte richiamata nelle difese, dalla quale emergerebbe che le contestazioni sollevate non erano affatto generiche, essendo state formulate nel corso del rapporto contrattuale e trovando riscontro nell'emissione, da parte del dante causa, di note di storno. Tali circostanze costituirebbero, ad avviso dell'appellante, ulteriore conferma di una gestione della fatturazione confusa e malgovernata.
pagina 11 di 15 Afferma, inoltre, di aver dato prova di aver corrisposto l'importo di euro
122.202,88, mediante due bonifici del 29.09.2014 e 1.10.201, non menzionati dal
Tribunale.
Il motivo non può essere condiviso.
Va preliminarmente richiamato il meccanismo di funzionamento della fatturazione nel settore della somministrazione di energia e gas.
Il venditore emette le fatture nei confronti del cliente finale sulla base dei dati di misura trasmessi dal distributore locale, unico soggetto abilitato alla rilevazione, validazione e messa a disposizione dei consumi effettivi. Eventuali discrepanze o rettifiche sopravvenute derivano da aggiornamenti o verifiche del distributore, cui il venditore è tenuto a conformarsi. In tale contesto, l'emissione di note di credito non costituisce riconoscimento di errori sistematici nella fatturazione, ma rappresenta il fisiologico adeguamento alle rettifiche comunicate dal distributore. Contr Va poi osservato che l'appellante non ha contestato la circostanza, riferita da , secondo cui alcune note di credito si riferiscono a fatture non oggetto di cessione e per le quali non è stato richiesto alcun pagamento.
Neppure può essere condivisa la censura secondo cui l'emissione di note di credito confermerebbe una gestione “confusa e malgovernata”.
I mastri prodotti dall'appellante risultano incompleti, come dettagliatamente Contr spiegato da , circostanza peraltro non contestata.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la contestazione del debito, per essere idonea a incidere sulla debenza, debba essere specifica e circostanziata, con l'indicazione delle singole poste contestate e delle ragioni della contestazione.
In assenza di puntuali contestazioni tecniche relative ai dati di misura, alla loro validazione da parte del distributore ovvero al malfunzionamento del contatore, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le doglianze mosse dall'appellante dovessero considerarsi generiche e prive di riscontri, non potendo le note di credito, di per sé, comprovare l'erroneità dei consumi complessivamente imputati.
pagina 12 di 15 Va peraltro ribadito che, nel sistema normativo vigente, il distributore costituisce l'unico soggetto competente alla rilevazione, validazione e comunicazione dei consumi, sicché le fatturazioni emesse dal venditore sulla base di tali dati devono ritenersi pienamente attendibili salvo prova contraria, onere che nel caso di specie non risulta assolto.
Con la terza censura, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei pagamenti asseritamente effettuati e non rendicontati, nè non avrebbe esaminato i mastrini prodotti a prova di tali pagamenti.
La censura non può essere accolta.
Premesso, come già sopra ricordato, che il giudice non è tenuto ad un'analisi analitica di ciascun documento prodotto, i partitari prodotti dall'appellata costituiscono idonea prova del credito azionato. Si tratta, peraltro, di scritture contabili dalle quali risultano le fatture emesse nei confronti dell'appellante, il quale non ha contestato in modo specifico né la loro completezza, né la riferibilità delle annotazioni alle fatture azionate, né, soprattutto, il saldo chiusura pari ad euro 205.759,25.
In mancanza di contestazioni puntuali, tali scritture assumono piena rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 2710 c.c., costituendo elemento documentale idoneo a fondare l'accertamento del credito.
Diversamente, i mastri prodotti dall'appellante risultano incompleti, come eccepito dall'appellata e non contestato. Essi, infatti, non riportano numerose fatture, in particolare quelle del novembre 2014, né consentono di ricondurre i movimenti registrati ai crediti oggetto di causa. Una contabilità priva di completezza non è idonea a dimostrare l'estinzione totale o parziale del credito.
Quanto ai pagamenti, l'appellata ha correttamente dato atto dei due bonifici effettuati dall'appellante, contabilizzandoli nei partitari prodotti.
Va poi osservato come le relative causali risultino generiche e non idonee, quindi,
a consentire un'imputazione certa ai sensi dell'art. 1193, comma 1 c.c.
pagina 13 di 15 Esse, infatti, richiamano fatture scadute in una determinata data, senza tuttavia individuarle tra le numerose fatture emesse nel corso del rapporto.
Peraltro, una delle causali attinente al bonifico di euro 57.613,78 fa riferimento a fatture al 31 agosto 2014, quando, invece, non risulta emessa alcuna fattura con tale scadenza.
In presenza di causali indeterminate o erronee, l'imputazione del pagamento è rimessa al creditore ex art. 1193, comma 2, c.c. come avvenuto nel caso di specie.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione (in assenza di attività istruttoria), in euro 12.154,00 di cui euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1488/2025, pubblicata il 20/02/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che si liquidano in complessivi 12.154,00, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. pagina 14 di 15 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
Così deciso, in Milano il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ZINGONE PATRIZIA
RI OS (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio in MILANO, VIA ALFONSO LAMARMORA n. 42, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'Avv. SIRONI EMANUELA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Milano, via TURATI n. 8, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
pagina 1 di 15 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1488/2025, pubblicata il 20/02/2025, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza n. 1488/2025 emessa nell'ambito del procedimento R.G. 43256/2022 –comunicata dalla cancelleria il 20/02/2025 e non notificata, resa dal Tribunale Ordinario di Milani, Sez. XI Civile, in persona del Giudice Dott. Vincenzo Barbuto per tutti i motivi esposti nel presente giudizio e per l'effetto,
In via preliminare,
- Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per le ragioni esposte nella separata istanza, in calce alle presenti conclusioni;
In via principale, nel merito, in riforma integrale dell'impugnata sentenza: Contr
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti e verbali di causa;
- rigettare la domanda di parte appellata/attrice in primo grado per difetto di titolarità /legittimazione attiva e/o per intervenuta prescrizione, in ragione dei motivi esposti negli atti e verbali di causa e/o anche in conseguenza degli importi già corrisposti da parte dell'odierna appellante/ convenuta in primo grado e documentati in giudizio;
e per l'effetto,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Parte_1
Contr nei confronti di e/o dei suoi danti e/o aventi causa;
in via subordinata, pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, confermati dalla sentenza impugnata oggi gravata dal presente appello, nonché l'intervenuto pagamento parziale degli stessi, per i motivi esposti in giudizio e sulla base dei documenti prodotti;
e per l'effetto, Contr
- contenere la domanda di detraendo quanto risulta prescritto e/o già corrisposto, riducendo la pretesa richiesta in quella diversa minore misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche dall'espletanda istruttoria;
in ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, e refusione di quanto corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado.
Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Tribunale di Milano n. 1488/2025.
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice adito, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
, in persona del collegio dei curatori, Controparte_2
delle scritture contabili relative agli anni 2014, 2015 e 2016, voglia disporre CTU contabile volta a determinare l'importo del credito vantato da
[...]
nei confronti di (già Controparte_2 Parte_1 [...]
risultante dalla situazione economico patrimoniale al 30 Controparte_3
novembre 2016 per l'importo residuo sussistente all'11 marzo 2019 ovvero alla data della stipula dell'atto di cessione.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che inviava con cadenza mensile le fatture emesse;
CP_2
pagina 3 di 15 2) Vero che ha ricevuto da (già CP_2 Parte_1 [...]
contestazioni sui consumi per il periodo successivo al 1gennaio Controparte_3
2015;
3) Vero che ha ricevuto da (già CP_2 Parte_1 [...]
contestazioni sui prezzi applicati per il periodo successivo al Controparte_3
1° gennaio 2015;
4) Vero che nel periodo di vigenza del contratto di fornitura che mi si rammostra
(doc. 2 conv.) in ogni fattura emessa da sono riportati i consumi CP_2
effettivi comunicati dal distributore;
5) Vero che le rettifiche ai consumi eseguite dal distributore hanno generato un accredito a favore del cliente;
6) Vero che dalla sottoscrizione del contratto di fornitura (1° ottobre 2010) al 31 dicembre 2015 (all'epoca Parte_1 Controparte_3
corrispondeva acconti sulle forniture effettuate.
Si indica a teste sui capitoli 1 – 6 il Dott. residente in [...], Testimone_1
via Cavour n. 46.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2
DM 55/14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Parte_1
affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultima era debitrice nei
[...]
suoi confronti della somma capitale di € 205.757,69 oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lvo 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e, per l'effetto, fosse condannata al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lvo 231/02 maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 15 Deduceva di avere acquistato pro soluto dal “tutti i Controparte_2
crediti di Esperia Società per Azioni in liquidazione meglio individuati nell'elenco allegato al n.1 alla presente scrittura privata, risultanti dalla situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016, per l'importo residuo sussistente al giorno 11 marzo 2019” e che, tra i crediti ceduti vi era anche quello vantato nei confronti di portato in oltre quattrocento fatture, emesse Parte_1
tra il 12 agosto 2014 ed il 18 novembre 2015, per fornitura di energia elettrica resa da in bonis, in forza di contratto di somministrazione tra le CP_2
parti, per il complessivo importo capitale di euro 205.757,69.
Si costituiva che, pur ammettendo l'esistenza del Parte_1
contratto con stipulato nel 2011, eccepiva, in punto di fatto, con riguardo CP_2
alle fatture qui azionate dalla controparte, quanto segue:
- che, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, aveva ricevuto, in data 24.11.2016, una diffida di pagamento per il diverso importo di euro
205.759,25;
- che l'elenco delle fatture insolute intimato con detta diffida differiva da quello riportato nell'atto di citazione, ancorché gli importi complessivamente richiesti coincidessero;
- che la diffida del 2016 intimava il pagamento delle fatture a partire da quella n.2014014206E del 12 agosto 2014, di €927,88, mentre l'atto di citazione richiedeva il pagamento anche di fatture antecedenti;
- che, pertanto, nel 2016 non erano state intimate alcune fatture per un importo complessivo di euro 5.462,82, portato dalla fattura n.2014014201E del 12 agosto 2014 di €1.950,62; fattura n.2014014202E del 12 agosto 2014 di €146,15; fattura n.2014014203E del 12 agosto 2014 di €71,76; fattura n.2014014204E del 12 agosto 2014 di €1.241,01; fattura n.2014014205E del 12 agosto 2014 di €2.053,28;
- che, dal raffronto tra la diffida del 2016 e l'odierno atto di citazione, emergeva che la diffida intimava il pagamento di fatture che tuttavia non pagina 5 di 15 risultano richieste nella domanda introduttiva del presente giudizio, pur essendo coincidente il relativo importo in linea capitale pari a euro
43.871,17;
- che, infine, nell'atto di citazione erano indicate ed elencate fatture non menzionate nella diffida del 2016, per un importo di euro 61.729,89.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione Contr attiva di , nonché l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
che fosse altresì accertato e dichiarato il pagamento parziale delle somme domandate;
che, per tali ragioni, la domanda attorea fosse rigettata perché infondata in fatto e in diritto, secondo i motivi esposti in comparsa;
e, in ogni caso, che essa fosse respinta per difetto di legittimazione attiva e/o per intervenuta prescrizione e/o per intervenuto Contr pagamento da parte di in favore di e/o dei suoi danti causa. Parte_1
Con sentenza n. 1488/2025, pubblicata il 20.02.2025, il Tribunale di Milano, così disponeva:
“1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_3
dell'importo capitale di euro 205.757,69 oltre interessi moratori CP_1
secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €786,00 per spese ed €14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
In sintesi, il Tribunale, sulla base della documentazione versata in atti, ha ritenuto sussistenti la legittimazione attiva dell'attrice, l'esistenza del credito azionato e la mancata prescrizione delle relative pretese.
Quanto al primo profilo ha osservato che risultava in atti il contratto di cessione stipulato in data 1°.08.2019, nonchè l'avvenuta comunicazione della cessione alla debitrice con missiva PEC del 07.08.2019.
Quanto all'eccezione di prescrizione ha osservato che tra la data della fattura più risalente tra quelle azionate in giudizio (12.08.2014) e la data di comunicazione pagina 6 di 15 della cessione (07.08.2019) non fosse interamente decorso il termine di prescrizione ex art.2948 n.4 cc.
Da ultimo, ha ritenuto che fosse stata genericamente formulata dalla convenuta la contestazione relativa ai consumi.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 16 settembre 2025 il Consigliere istruttore ha fissato, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 18 novembre 2025, assegnando il termine di giorni cinquanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
All'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e discussa nella Camera di Consiglio del 25 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello affidando il gravame ad un unico Parte_1
motivo rubricato “Sulla omessa valutazione delle prove documentali. Difetto di motivazione”, articolato in tre distinte censure, così riassunte:
1) contestazione del quantum e delle diffide susseguitesi nel tempo e natura interruttiva della diffida del 7 agosto 2019;
2) contestazione dei consumi;
3) pagamenti rendicontati.
Osserva preliminarmente la Corte che non ha censurato Parte_1
la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a sicché sul punto è sceso il giudicato, CP_1
pagina 7 di 15 sebbene nelle conclusioni di compaia ancora la richiesta di “accertare Parte_1
Contr e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti nel presente atto”.
Ciò detto, va poi osservato che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione “manchi del tutto” – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale non è richiesto al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione
“logica” ed “adeguata” dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarle, ovvero la carenza di esse (sul punto, fra le tante:
Cass. 5882/2016, Cass. 25289/2015, Cass. 2498/2015, Cass. 25509/2014, Cass.
12123/2013, Cass. n. 24331/2007).
Nella sentenza impugnata il Giudice, dopo aver dato atto di aver esaminato la Contr copiosa documentazione prodotta da , ha ritenuto sussistenti la legittimazione attiva, l'esistenza del credito azionato e la mancata prescrizione delle relative pretese.
Passando all'esame delle singole censure la Corte osserva quanto segue.
Con la prima, l'appellante deduce che il Tribunale sia incorso in errore nel ritenere idonea ad interrompere i termini di prescrizione la comunicazione del 7 agosto 2019, relativa alla cessione del credito intervenuta con nell'ambito CP_2
della procedura fallimentare, atteso che essa sarebbe priva dei requisiti propri di una messa in mora, non recando l'indicazione del soggetto obbligato, delle fatture pagina 8 di 15 intimate, né dell'importo richiesto;
circostanza che, renderebbe impossibile orientarsi tra le varie comunicazioni, tutte tra loro differenti.
Analogamente, l'appellante assume che neppure la diffida del 14 novembre 2016 possa ritenersi valida ai fini dell'interruzione della prescrizione, poichè i numeri delle fatture e gli importi indicati non corrisponderebbero a quelli oggetto di intimazione.
Quanto, poi, alla diffida inviata a mezzo pec il 17 marzo 2020, essa riportava l'indicazione di cinque fatture per un importo complessivo di euro 5.462,82 che, tuttavia, dovevano ritenersi prescritte, risalendo al 12 agosto 2014; ulteriori fatture per euro 43.871,17 non risultavano indicate nell'atto introduttivo di causa e, pertanto, dovevano parimenti considerarsi prescritte. Altre ancora, per complessivi euro 61.729,89, non menzionate nella diffida del 2016, erano state intimate per la prima volta solo con la diffida del 2020 e, risalendo al 2015, dovevano anch'esse ritenersi ormai prescritte.
Quanto, infine, alla diffida del 14 gennaio 2022, essa intimava il pagamento delle fatture indicate nell'atto introduttivo, per un importo coincidente con quello già riportato nella diffida del 2016, ma rispetto alle quali, a dire dell'appellante, era ormai maturata la prescrizione.
Il motivo non può essere accolto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la comunicazione del 7 agosto 2019 costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4 c.c.
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una comunicazione possa assumere efficacia interruttiva non è necessaria l'adozione di formule sacramentali, né l'indicazione dettagliata di ogni singola voce del credito, essendo sufficiente che essa manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di ottenere l'adempimento dell'obbligazione.
Sul punto è stato, infatti, affermato che: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c., non deve necessariamente consistere in una
pagina 9 di 15 richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente
o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare)”( cfr. Cass. 24913/2022).
Nello stesso senso Cass. 26286/2025: “L'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 co. 4 c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (cfr. Cass. n. 15766/2006).
In altri termini, perché sia interruttivo, basta che l'atto sia uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento”.
Nel caso di specie la comunicazione in esame, pur costituendo un atto informativo della cessione del credito, contiene elementi inequivoci di richiesta di adempimento, integrando così anche una costituzione in mora, con la conseguenza che deve ritenersi idonea a interrompere il decorso della prescrizione.
E, infatti, il creditore nel richiamare l'obbligazione ed indicare le modalità di pagamento utilizzando il conto corrente indicato, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di ottenere l'adempimento e di far valere il credito.
Peraltro, la comunicazione in oggetto precisava che solo effettuando il pagamento con le modalità richieste vi sarebbe stata efficacia liberatoria, specificando che tale comunicazione veniva inviata anche ai fini interruttivi di ogni prescrizione e decadenza.
pagina 10 di 15 Sostiene l'appellante che la comunicazione non conteneva il nome del debitore;
Contr tuttavia, nella data sopra indicata, inviava una pec alla società convenuta
(individuando pertanto il debitore), dalla stessa regolarmente ricevuta, come confermato anche nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Va, poi, rilevato che il credito ceduto è quello indicato nell'allegato 1 alla scrittura privata di cessione del credito per un importo capitale di euro 205.759,25 e documentato dalle oltre quattrocento fatture emesse tra il 12.08.2014 e il
18.11.2015, come elencate nell'atto di citazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione non fosse ancora maturata alla data del 7 agosto 2019, atteso che la fattura più risalente posta a fondamento della domanda è del 12 agosto 2014.
Non meritano accoglimento neppure le ulteriori contestazioni dell'appellante relative alla pretesa inidoneità delle altre diffide, posto che la validità dell'atto del
7 agosto 2019 è da sola sufficiente ad interrompere il decorso del termine e a rendere irrilevante l'eventuale incompletezza o imperfezione delle altre successive comunicazioni.
Non va poi dimenticato che parte appellante non ha mai contestato le fatture delle quali viene chiesto il pagamento e che nessuna delle diffide ricevute è mai stata riscontrata, a conferma dell'esigibilità del credito.
Con la seconda censura l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto generica la contestazione dei consumi.
Lamenta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta in atti e più volte richiamata nelle difese, dalla quale emergerebbe che le contestazioni sollevate non erano affatto generiche, essendo state formulate nel corso del rapporto contrattuale e trovando riscontro nell'emissione, da parte del dante causa, di note di storno. Tali circostanze costituirebbero, ad avviso dell'appellante, ulteriore conferma di una gestione della fatturazione confusa e malgovernata.
pagina 11 di 15 Afferma, inoltre, di aver dato prova di aver corrisposto l'importo di euro
122.202,88, mediante due bonifici del 29.09.2014 e 1.10.201, non menzionati dal
Tribunale.
Il motivo non può essere condiviso.
Va preliminarmente richiamato il meccanismo di funzionamento della fatturazione nel settore della somministrazione di energia e gas.
Il venditore emette le fatture nei confronti del cliente finale sulla base dei dati di misura trasmessi dal distributore locale, unico soggetto abilitato alla rilevazione, validazione e messa a disposizione dei consumi effettivi. Eventuali discrepanze o rettifiche sopravvenute derivano da aggiornamenti o verifiche del distributore, cui il venditore è tenuto a conformarsi. In tale contesto, l'emissione di note di credito non costituisce riconoscimento di errori sistematici nella fatturazione, ma rappresenta il fisiologico adeguamento alle rettifiche comunicate dal distributore. Contr Va poi osservato che l'appellante non ha contestato la circostanza, riferita da , secondo cui alcune note di credito si riferiscono a fatture non oggetto di cessione e per le quali non è stato richiesto alcun pagamento.
Neppure può essere condivisa la censura secondo cui l'emissione di note di credito confermerebbe una gestione “confusa e malgovernata”.
I mastri prodotti dall'appellante risultano incompleti, come dettagliatamente Contr spiegato da , circostanza peraltro non contestata.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la contestazione del debito, per essere idonea a incidere sulla debenza, debba essere specifica e circostanziata, con l'indicazione delle singole poste contestate e delle ragioni della contestazione.
In assenza di puntuali contestazioni tecniche relative ai dati di misura, alla loro validazione da parte del distributore ovvero al malfunzionamento del contatore, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le doglianze mosse dall'appellante dovessero considerarsi generiche e prive di riscontri, non potendo le note di credito, di per sé, comprovare l'erroneità dei consumi complessivamente imputati.
pagina 12 di 15 Va peraltro ribadito che, nel sistema normativo vigente, il distributore costituisce l'unico soggetto competente alla rilevazione, validazione e comunicazione dei consumi, sicché le fatturazioni emesse dal venditore sulla base di tali dati devono ritenersi pienamente attendibili salvo prova contraria, onere che nel caso di specie non risulta assolto.
Con la terza censura, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei pagamenti asseritamente effettuati e non rendicontati, nè non avrebbe esaminato i mastrini prodotti a prova di tali pagamenti.
La censura non può essere accolta.
Premesso, come già sopra ricordato, che il giudice non è tenuto ad un'analisi analitica di ciascun documento prodotto, i partitari prodotti dall'appellata costituiscono idonea prova del credito azionato. Si tratta, peraltro, di scritture contabili dalle quali risultano le fatture emesse nei confronti dell'appellante, il quale non ha contestato in modo specifico né la loro completezza, né la riferibilità delle annotazioni alle fatture azionate, né, soprattutto, il saldo chiusura pari ad euro 205.759,25.
In mancanza di contestazioni puntuali, tali scritture assumono piena rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 2710 c.c., costituendo elemento documentale idoneo a fondare l'accertamento del credito.
Diversamente, i mastri prodotti dall'appellante risultano incompleti, come eccepito dall'appellata e non contestato. Essi, infatti, non riportano numerose fatture, in particolare quelle del novembre 2014, né consentono di ricondurre i movimenti registrati ai crediti oggetto di causa. Una contabilità priva di completezza non è idonea a dimostrare l'estinzione totale o parziale del credito.
Quanto ai pagamenti, l'appellata ha correttamente dato atto dei due bonifici effettuati dall'appellante, contabilizzandoli nei partitari prodotti.
Va poi osservato come le relative causali risultino generiche e non idonee, quindi,
a consentire un'imputazione certa ai sensi dell'art. 1193, comma 1 c.c.
pagina 13 di 15 Esse, infatti, richiamano fatture scadute in una determinata data, senza tuttavia individuarle tra le numerose fatture emesse nel corso del rapporto.
Peraltro, una delle causali attinente al bonifico di euro 57.613,78 fa riferimento a fatture al 31 agosto 2014, quando, invece, non risulta emessa alcuna fattura con tale scadenza.
In presenza di causali indeterminate o erronee, l'imputazione del pagamento è rimessa al creditore ex art. 1193, comma 2, c.c. come avvenuto nel caso di specie.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione (in assenza di attività istruttoria), in euro 12.154,00 di cui euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per quella decisionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1488/2025, pubblicata il 20/02/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che si liquidano in complessivi 12.154,00, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. pagina 14 di 15 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato dall'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
Così deciso, in Milano il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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