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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 241/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 Pt_1
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Laini
[...] C.F._1
attori - opponenti contro
(c.f. ), e per essa quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentanza di con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori-opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione a Decreto ingiuntivo n. 4815/2022, cosi giudicare:
In via principale, nel merito: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva dell'atto di opposizione a D.I.
e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta e dichiarata infondata la pretesa creditoria azionata da e per essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_2
, revocare e/o annullare e comunque dichiarare inefficace nei Controparte_3
confronti della società del sig. Controparte_4 Parte_1
personalmente, nella sua qualità di fideiussore e socio accomandatario della predetta società ed altresì nella sua qualità di fideiussore del sig. il decreto ingiuntivo opposto, con ogni Controparte_5
conseguenza di legge;
pagina 1 di 7 in via istruttoria: si insiste (ove occorrer possa) per l'ammissione delle prove non ammesse e tempestivamente richieste.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa per i quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
Per la convenuta-opposta:
“- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio, per tutti i motivi indicati in atti;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e per essa di in ordine alla domanda restitutoria formulata da controparte, in
[...] Controparte_2 quanto l'odierna convenuta è cessionaria del mero credito e non risponde di eventuali domande restitutorie o risarcitorie;
- Sempre in via preliminare, ma subordinata: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4815/2022 emesso dal Tribunale di Brescia atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in atti;
- Sempre in via preliminare, ma ulteriormente subordinata: concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
-Nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande degli odierni opponenti, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4815/2022 emesso dal Tribunale di Brescia;
-Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti, accertare e dichiarare che e per essa è CP_1 Controparte_2
creditrice nei confronti di nonché nei confronti del Controparte_4
Sig. personalmente, nella sua qualità di fideiussore e socio accomandatario della CP_4 predetta Società della somma di € 71.115,24, oltre interessi e spese, derivante dal saldo debitore per lo scoperto del contratto di conto corrente n. 9071 del 20/09/2007 intestato alla
[...]
acceso presso la filiale di Edolo della , Controparte_4 Controparte_6
nonché dal saldo debitore relativo ad anticipo fatture n. 20338 e condannare gli stessi al pagamento, a favore di e per essa dell'importo di € 71.115,24, oltre interessi e CP_1 Controparte_2
spese.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 5.1.2023 a e, per essa, a Controparte_1 CP_2
quale mandataria con rappresentanza di con socio unico,
[...] Controparte_3
la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
e personalmente hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 4815/2022 con cui il Tribunale di Brescia, in data 22.11.2022, ha ingiunto ai predetti opponenti il pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € Controparte_1
71.115,24 (di cui € 15.742,65, quale saldo debitore per lo scoperto del contratto di conto corrente n.
9071 del 20.9.2007 intestato alla ed € 55.372,59, quale saldo debitore relativo ad anticipo fatture CP_4
n. 20338), oltre interessi e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione gli ingiunti hanno lamentato l'applicazione da parte della
[...]
(originaria titolare del credito, pacificamente trasferito in capo all'opposta in forza Controparte_6
delle operazioni contrattuali elencate nel ricorso monitorio) di interessi superiori al c.d. tasso soglia per la categoria di operazioni commerciali applicabile, tanto in relazione al c/c anticipo fatture n. 20338, nel periodo dall'1.10.2007 al 31.12.2013, quanto in relazione al c/c ordinario affidato n. 9071, nel periodo dall'1.10.2001 al 31.03.2014, per un totale di addebiti illegittimi quantificati in € 58.142,67, eccependo altresì il difetto di prova del credito ex adverso azionato, in ragione della produzione del solo estratto ex art. 50 t.u.b. e non dell'integrale estratto conto dall'apertura alla chiusura del rapporto.
Si è costituita in giudizio come sopra rappresentata, eccependo preliminarmente la Controparte_1 prescrizione dell'azione di ripetizione degli addebiti “ultradecennali”, ossia di quelli anteriori al
5.1.2013 (stante la notifica dell'atto di citazione in opposizione in data 5.1.2023), contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Non concesso, in mancanza del deposito degli estratti conto integrali, il provvedimento ex art. 648
c.p.c. e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
fatte, quindi, precisare le conclusioni, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1.- Il credito azionato in monitorio troverebbe titolo nei contratti di c/c ordinario n. 9071, con apertura di credito accordata il 2.5.2014, e di c/c anticipo fatture n. 20338, stipulati tra
[...]
e l'allora filiale di Edolo Controparte_4 Controparte_6 nell'anno 2007 (cfr. docc. 6 e 8 fasc. monitorio), nonché, quanto al signor ingiunto in Parte_1
pagina 3 di 7 proprio, nella fideiussione da questi rilasciata in favore dell'istituto di credito in data 18.10.2007, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della sino CP_4 Controparte_6 all'importo massimo garantito di € 200.000,00 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
Ora, secondo quanto narrato e documentato dagli opponenti, nella primavera del 2014 gli stessi davano incarico alla società di consulenza JP Stanley s.r.l. di analizzare i rapporti bancari suddetti: in base alla perizia eseguita in data 24.04.2014, emergeva l'applicazione da parte della di interessi superiori CP_3
al c.d. tasso di soglia in 39 trimestri, per un totale di € 58.142,67, circostanza che gli opponenti contestavano alla con missiva del 10.6.2014 (cfr. doc. 1 di parte opponente), chiedendo la CP_3
restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
In espressa risposta a tale missiva, con lettera del 20.6.2014 la respingeva ogni addebito, CP_3
dichiarando di aver sempre operato nel rispetto della normativa primaria e secondaria di settore (cfr. doc. 2 di parte opponente).
Parte opponente ha, poi, allegato di aver presentato in data 21.7.2014 domanda di mediazione ai sensi del d.lgs n. 28/2010, con esito negativo in ragione della mancata adesione della alla richiesta;
la CP_3
prova dell'espletamento di tale procedura è stata ex adverso contestata per omessa dimostrazione della consegna all'Organismo di mediazione del modulo compilato prodotto in atti dagli opponenti (cfr. relativo doc. 3). Nulla ha al riguardo replicato la difesa opponente nei successivi atti.
2.2.- In tal modo riassunte le allegazioni delle parti, va prima di tutto disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata dall'opposta.
Invero la corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti nel giugno del 2014 e, in particolare, la lettera di costituzione in mora inviata dalla società correntista alla banca in data 10.6.2014 (cfr. doc. 1 di parte opponente), contenente l'indicazione dello specifico importo chiesto in ripetizione, collocandosi nove anni e sette mesi prima della notificazione dell'atto di citazione in opposizione
(5.1.2023), ha impedito il decorso del decennio di cui all'art. 2946 c.c. e, dunque, il maturare della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ex artt. 1422 e 2033 c.c.
2.3.- Nel merito, come più volte rilevato nel corso del presente giudizio (cfr. ordinanze a verbale del
4.5.2023 e del 1.2.2024), parte opposta, a ciò onerata in qualità di attrice sostanziale, nonostante le specifiche eccezioni avversarie in punto di an e quantum della pretesa monitoria, ha mancato di produrre la serie integrale degli estratti conto dalla quale solo sarebbe stato possibile evincere misura e correttezza degli importi domandati.
L'opposta ha, infatti, prodotto in giudizio unicamente gli estratti conto attinenti agli anni 2013-2015 a fronte di un rapporto di c/c acceso nel 2007.
pagina 4 di 7 Sennonché è noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio ricade sull'istante in monitorio, attore in senso sostanziale e che, in applicazione di siffatto principio, la banca, che agisce per il pagamento del saldo di conto corrente, è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto integrali, attestanti l'evoluzione del rapporto nel corso della sua intera durata.
Infatti, secondo gli ordinari e consolidati principi in materia di prova del credito rinveniente da rapporti bancari di durata regolati in conto corrente o che si sostanzino comunque in operazioni di prelievo/addebito/utilizzo registrate su un conto, va, ad opera dell'attore sostanziale, ricostruita la serie ininterrotta dei movimenti che conduce all'importo finale oggetto di domanda, a ciò non potendosi ovviare - in caso di contestazione avversaria - con estratti parziali o certificati di saldaconto.
Quanto sopra vale, in particolare, laddove i saldi siano contestati in ragione di denunciati addebiti illegittimi, come nel caso in esame, ove, a mezzo di specifica consulenza tecnica di parte, gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi usurari in determinati trimestri (ben 39) specificando oneri rilevanti ai fin dell'usura (in particolare, interessi passivi, c.m.s. e spese), teg e tasso soglia di riferimento, nonché evidenziando il delta usurario (cfr. tabella a pag.
7-9 della relazione sub doc. 4 di parte opponente).
A fronte di tali specifici rilievi (peraltro risalenti alla missiva del giugno 2014), la ha formulato CP_3
deduzioni e difese del tutto generiche, limitandosi ad asserzioni prive di riscontri puntuali e alla citazione di massime giurisprudenziali, senza tempestivamente confutare, nel metodo e nei risultati, le doglianze e i conteggi avversari. In sostanza, la si è limitata a ribadire in ogni suo atto difensivo CP_3
- senza tuttavia dimostrarlo, prima di tutto con la produzione della serie completa degli estratti conto - di avere “sempre agito nel rispetto dei c.d. “tassi soglia” sia al momento della conclusione del contratto che nel corso del rapporto … e, conseguentemente, nessuna violazione del disposto dell'art.
1815 c.c. e della L. 108/96 è imputabile alla (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale, pag. 6). CP_3
Dall'omessa produzione degli integrali estratti conto è, dunque, discesa, da un lato, l'impossibilità di verificare il corretto saldo finale, d'altro lato, l'impraticabilità di un accertamento contabile che, in ragione della specifica eccezione degli opponenti e dell'omessa confutazione della Banca, escludesse l'applicazione di interessi superiori alla soglia antiusura per tutti i trimestri in cui (secondo quanto segnalato dagli opponenti e supportato a mezzo di relazione tecnica di parte) sarebbe avvenuto il lamentato superamento.
Invero, nei rapporti bancari in conto corrente, la nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso pagina 5 di 7 sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre (Cass. n.
15148/2018; conf. Cass. n. 34812/2021, secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati”).
Né assume rilevanza, diversamente da quanto affermato dalla difesa opposta, “che gli Istituti bancari non sono tenuti alla conservazione della documentazione ante decennio” e che, nel caso in esame, non vi sarebbe comunque stata contestazione in ordine al “saldo iniziale” con la conseguenza che non sussisterebbero “elementi idonei ad escluder[n]e la correttezza” (cfr. memoria di replica di parte opposta, pag. 3).
Invero, non si vede come l'ipotetica correttezza del solo saldo iniziale (pari a € 22.825,23) possa, in mancanza della successiva completa rendicontazione e in presenza di specifiche contestazioni in ordine alla correttezza degli addebiti, condurre a un saldo finale dotato di certezza, non potendosi affatto ritenere nel caso in esame che “le deduzioni avversarie” (i.e. attoree) siano “superate dalla produzione documentale offerta dall'esponente” (i.e. la convenuta) (cfr. memoria di replica di parte opposta, pag.
5).
Il decreto va, pertanto, revocato, con assorbimento delle ulteriori questioni di diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, d.m. n.
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con riduzione al 50% della fase di trattazione (stante il deposito di due sole sintetiche memorie e la natura documentale della lite) e di quella decisionale (stante il deposito di una sola sintetica comparsa conclusionale); va disposta la distrazione di tali spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_4
nei confronti di e, per essa, a quale mandataria Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
con rappresentanza di con socio unico, revoca il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 4815/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.11.2022; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 a titolo di pagina 6 di 7 esborsi ed € 9.141,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 18 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 241/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 Pt_1
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Laini
[...] C.F._1
attori - opponenti contro
(c.f. ), e per essa quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentanza di con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per gli attori-opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione a Decreto ingiuntivo n. 4815/2022, cosi giudicare:
In via principale, nel merito: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva dell'atto di opposizione a D.I.
e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta e dichiarata infondata la pretesa creditoria azionata da e per essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_2
, revocare e/o annullare e comunque dichiarare inefficace nei Controparte_3
confronti della società del sig. Controparte_4 Parte_1
personalmente, nella sua qualità di fideiussore e socio accomandatario della predetta società ed altresì nella sua qualità di fideiussore del sig. il decreto ingiuntivo opposto, con ogni Controparte_5
conseguenza di legge;
pagina 1 di 7 in via istruttoria: si insiste (ove occorrer possa) per l'ammissione delle prove non ammesse e tempestivamente richieste.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa per i quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
Per la convenuta-opposta:
“- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio, per tutti i motivi indicati in atti;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e per essa di in ordine alla domanda restitutoria formulata da controparte, in
[...] Controparte_2 quanto l'odierna convenuta è cessionaria del mero credito e non risponde di eventuali domande restitutorie o risarcitorie;
- Sempre in via preliminare, ma subordinata: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4815/2022 emesso dal Tribunale di Brescia atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in atti;
- Sempre in via preliminare, ma ulteriormente subordinata: concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
-Nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande degli odierni opponenti, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4815/2022 emesso dal Tribunale di Brescia;
-Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti, accertare e dichiarare che e per essa è CP_1 Controparte_2
creditrice nei confronti di nonché nei confronti del Controparte_4
Sig. personalmente, nella sua qualità di fideiussore e socio accomandatario della CP_4 predetta Società della somma di € 71.115,24, oltre interessi e spese, derivante dal saldo debitore per lo scoperto del contratto di conto corrente n. 9071 del 20/09/2007 intestato alla
[...]
acceso presso la filiale di Edolo della , Controparte_4 Controparte_6
nonché dal saldo debitore relativo ad anticipo fatture n. 20338 e condannare gli stessi al pagamento, a favore di e per essa dell'importo di € 71.115,24, oltre interessi e CP_1 Controparte_2
spese.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 5.1.2023 a e, per essa, a Controparte_1 CP_2
quale mandataria con rappresentanza di con socio unico,
[...] Controparte_3
la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
e personalmente hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 4815/2022 con cui il Tribunale di Brescia, in data 22.11.2022, ha ingiunto ai predetti opponenti il pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € Controparte_1
71.115,24 (di cui € 15.742,65, quale saldo debitore per lo scoperto del contratto di conto corrente n.
9071 del 20.9.2007 intestato alla ed € 55.372,59, quale saldo debitore relativo ad anticipo fatture CP_4
n. 20338), oltre interessi e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione gli ingiunti hanno lamentato l'applicazione da parte della
[...]
(originaria titolare del credito, pacificamente trasferito in capo all'opposta in forza Controparte_6
delle operazioni contrattuali elencate nel ricorso monitorio) di interessi superiori al c.d. tasso soglia per la categoria di operazioni commerciali applicabile, tanto in relazione al c/c anticipo fatture n. 20338, nel periodo dall'1.10.2007 al 31.12.2013, quanto in relazione al c/c ordinario affidato n. 9071, nel periodo dall'1.10.2001 al 31.03.2014, per un totale di addebiti illegittimi quantificati in € 58.142,67, eccependo altresì il difetto di prova del credito ex adverso azionato, in ragione della produzione del solo estratto ex art. 50 t.u.b. e non dell'integrale estratto conto dall'apertura alla chiusura del rapporto.
Si è costituita in giudizio come sopra rappresentata, eccependo preliminarmente la Controparte_1 prescrizione dell'azione di ripetizione degli addebiti “ultradecennali”, ossia di quelli anteriori al
5.1.2013 (stante la notifica dell'atto di citazione in opposizione in data 5.1.2023), contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Non concesso, in mancanza del deposito degli estratti conto integrali, il provvedimento ex art. 648
c.p.c. e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
fatte, quindi, precisare le conclusioni, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1.- Il credito azionato in monitorio troverebbe titolo nei contratti di c/c ordinario n. 9071, con apertura di credito accordata il 2.5.2014, e di c/c anticipo fatture n. 20338, stipulati tra
[...]
e l'allora filiale di Edolo Controparte_4 Controparte_6 nell'anno 2007 (cfr. docc. 6 e 8 fasc. monitorio), nonché, quanto al signor ingiunto in Parte_1
pagina 3 di 7 proprio, nella fideiussione da questi rilasciata in favore dell'istituto di credito in data 18.10.2007, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della sino CP_4 Controparte_6 all'importo massimo garantito di € 200.000,00 (cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
Ora, secondo quanto narrato e documentato dagli opponenti, nella primavera del 2014 gli stessi davano incarico alla società di consulenza JP Stanley s.r.l. di analizzare i rapporti bancari suddetti: in base alla perizia eseguita in data 24.04.2014, emergeva l'applicazione da parte della di interessi superiori CP_3
al c.d. tasso di soglia in 39 trimestri, per un totale di € 58.142,67, circostanza che gli opponenti contestavano alla con missiva del 10.6.2014 (cfr. doc. 1 di parte opponente), chiedendo la CP_3
restituzione delle somme illegittimamente addebitate.
In espressa risposta a tale missiva, con lettera del 20.6.2014 la respingeva ogni addebito, CP_3
dichiarando di aver sempre operato nel rispetto della normativa primaria e secondaria di settore (cfr. doc. 2 di parte opponente).
Parte opponente ha, poi, allegato di aver presentato in data 21.7.2014 domanda di mediazione ai sensi del d.lgs n. 28/2010, con esito negativo in ragione della mancata adesione della alla richiesta;
la CP_3
prova dell'espletamento di tale procedura è stata ex adverso contestata per omessa dimostrazione della consegna all'Organismo di mediazione del modulo compilato prodotto in atti dagli opponenti (cfr. relativo doc. 3). Nulla ha al riguardo replicato la difesa opponente nei successivi atti.
2.2.- In tal modo riassunte le allegazioni delle parti, va prima di tutto disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata dall'opposta.
Invero la corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti nel giugno del 2014 e, in particolare, la lettera di costituzione in mora inviata dalla società correntista alla banca in data 10.6.2014 (cfr. doc. 1 di parte opponente), contenente l'indicazione dello specifico importo chiesto in ripetizione, collocandosi nove anni e sette mesi prima della notificazione dell'atto di citazione in opposizione
(5.1.2023), ha impedito il decorso del decennio di cui all'art. 2946 c.c. e, dunque, il maturare della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ex artt. 1422 e 2033 c.c.
2.3.- Nel merito, come più volte rilevato nel corso del presente giudizio (cfr. ordinanze a verbale del
4.5.2023 e del 1.2.2024), parte opposta, a ciò onerata in qualità di attrice sostanziale, nonostante le specifiche eccezioni avversarie in punto di an e quantum della pretesa monitoria, ha mancato di produrre la serie integrale degli estratti conto dalla quale solo sarebbe stato possibile evincere misura e correttezza degli importi domandati.
L'opposta ha, infatti, prodotto in giudizio unicamente gli estratti conto attinenti agli anni 2013-2015 a fronte di un rapporto di c/c acceso nel 2007.
pagina 4 di 7 Sennonché è noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio ricade sull'istante in monitorio, attore in senso sostanziale e che, in applicazione di siffatto principio, la banca, che agisce per il pagamento del saldo di conto corrente, è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto integrali, attestanti l'evoluzione del rapporto nel corso della sua intera durata.
Infatti, secondo gli ordinari e consolidati principi in materia di prova del credito rinveniente da rapporti bancari di durata regolati in conto corrente o che si sostanzino comunque in operazioni di prelievo/addebito/utilizzo registrate su un conto, va, ad opera dell'attore sostanziale, ricostruita la serie ininterrotta dei movimenti che conduce all'importo finale oggetto di domanda, a ciò non potendosi ovviare - in caso di contestazione avversaria - con estratti parziali o certificati di saldaconto.
Quanto sopra vale, in particolare, laddove i saldi siano contestati in ragione di denunciati addebiti illegittimi, come nel caso in esame, ove, a mezzo di specifica consulenza tecnica di parte, gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi usurari in determinati trimestri (ben 39) specificando oneri rilevanti ai fin dell'usura (in particolare, interessi passivi, c.m.s. e spese), teg e tasso soglia di riferimento, nonché evidenziando il delta usurario (cfr. tabella a pag.
7-9 della relazione sub doc. 4 di parte opponente).
A fronte di tali specifici rilievi (peraltro risalenti alla missiva del giugno 2014), la ha formulato CP_3
deduzioni e difese del tutto generiche, limitandosi ad asserzioni prive di riscontri puntuali e alla citazione di massime giurisprudenziali, senza tempestivamente confutare, nel metodo e nei risultati, le doglianze e i conteggi avversari. In sostanza, la si è limitata a ribadire in ogni suo atto difensivo CP_3
- senza tuttavia dimostrarlo, prima di tutto con la produzione della serie completa degli estratti conto - di avere “sempre agito nel rispetto dei c.d. “tassi soglia” sia al momento della conclusione del contratto che nel corso del rapporto … e, conseguentemente, nessuna violazione del disposto dell'art.
1815 c.c. e della L. 108/96 è imputabile alla (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale, pag. 6). CP_3
Dall'omessa produzione degli integrali estratti conto è, dunque, discesa, da un lato, l'impossibilità di verificare il corretto saldo finale, d'altro lato, l'impraticabilità di un accertamento contabile che, in ragione della specifica eccezione degli opponenti e dell'omessa confutazione della Banca, escludesse l'applicazione di interessi superiori alla soglia antiusura per tutti i trimestri in cui (secondo quanto segnalato dagli opponenti e supportato a mezzo di relazione tecnica di parte) sarebbe avvenuto il lamentato superamento.
Invero, nei rapporti bancari in conto corrente, la nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso pagina 5 di 7 sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre (Cass. n.
15148/2018; conf. Cass. n. 34812/2021, secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati”).
Né assume rilevanza, diversamente da quanto affermato dalla difesa opposta, “che gli Istituti bancari non sono tenuti alla conservazione della documentazione ante decennio” e che, nel caso in esame, non vi sarebbe comunque stata contestazione in ordine al “saldo iniziale” con la conseguenza che non sussisterebbero “elementi idonei ad escluder[n]e la correttezza” (cfr. memoria di replica di parte opposta, pag. 3).
Invero, non si vede come l'ipotetica correttezza del solo saldo iniziale (pari a € 22.825,23) possa, in mancanza della successiva completa rendicontazione e in presenza di specifiche contestazioni in ordine alla correttezza degli addebiti, condurre a un saldo finale dotato di certezza, non potendosi affatto ritenere nel caso in esame che “le deduzioni avversarie” (i.e. attoree) siano “superate dalla produzione documentale offerta dall'esponente” (i.e. la convenuta) (cfr. memoria di replica di parte opposta, pag.
5).
Il decreto va, pertanto, revocato, con assorbimento delle ulteriori questioni di diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, d.m. n.
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con riduzione al 50% della fase di trattazione (stante il deposito di due sole sintetiche memorie e la natura documentale della lite) e di quella decisionale (stante il deposito di una sola sintetica comparsa conclusionale); va disposta la distrazione di tali spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_4
nei confronti di e, per essa, a quale mandataria Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
con rappresentanza di con socio unico, revoca il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 4815/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.11.2022; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 a titolo di pagina 6 di 7 esborsi ed € 9.141,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 18 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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