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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 30/05/1960 rappresentato e difeso dall'avv. CHIRICO Parte_1
CLAUDIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere presentato in data
20/05/2024 domanda di pensione di vecchiaia alla sede Naz. Prev. Soc.) di Napoli Nord, ex CP_2
Legge 503/92 e D.L.G. 636/39; dopo aver espletato la visita, l'Ente convenuto, il 07/07/2024 ,respingeva la domanda proposta dal ricorrente, adducendo che non era affetto da infermità, tali da determinare unainvalidità almeno dell'80%; deduce inoltre di essere affetto dalle seguenti patologie: “diabete mellito;
carenza vitamina d, ipercolesterolemia, iper glicemia, poliartrite, cardiopatia ipertensiva, aterosclerosi coronarica, scompenso cardiaco, bronchite cronica, gonalgia, osteoporosi, gonalgia bilaterale, CP_ poliartralgie”.; infine deduce di essere in possesso del requisito contributivo come da estratto conto in allegato.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “ accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando, previa consulenza tecnica di ufficio, il ricorrente invalido nella misura dell'80% ai fini della pensione VO
1 anticipata con decorrenda dalla domanda amministrativa o da quella che il giudice vorrà stabilire;
2. per gli effetti, condannare l' (Ist. Naz. in persona del rappresentante leg. p.t, al pagamento nei CP_1 CP_3 confronti del ricorrente, dei ratei maturati e maturandi delle provvidenze economiche spettanti dalla pensione di vecchiaia, dal 20.05.2024 o, dalla data che si riterrà di giustizia, dall'esito della espletanda consulenza tecnica, oltre interessi svalutazione monetaria;” il tuto con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, sentite le conclusioni cui si riportava parte ricorrente il Gl decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il C.T.U. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella consulenza.
Tali stati patologici non determinano una invalidità in misura non inferiore all'80%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Ed infatti l'ausiliario conclude riportando le affezioni sofferte dall'istante: " artrosi del rachide con lieve impegno funzionale , sindrome depressiva reattiva , cardiopatia ipertensiva , bronchite cronica , diabete mellito , esiti frattura gamba sx ”
.Le affezioni dell'apparato osteo - articolare sono evidenti all'esame radiografico , ed al riscontro clinico si è visto che procurano lievi limitazioni funzionali del rachide , sia nei movimenti di flesso – estensione sia nei movimenti di lateralità.”
Peraltro le ulteriori patologie dichiarate in ricorso non sono documentate.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo documentazione in atti ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio o all'anno precedente a quello della presente pronunzia, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a
3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al CP_ decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Pone le spese di ctu a carico dell come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- provvede alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali
2 Si comunichi.
Aversa, 10/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 30/05/1960 rappresentato e difeso dall'avv. CHIRICO Parte_1
CLAUDIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere presentato in data
20/05/2024 domanda di pensione di vecchiaia alla sede Naz. Prev. Soc.) di Napoli Nord, ex CP_2
Legge 503/92 e D.L.G. 636/39; dopo aver espletato la visita, l'Ente convenuto, il 07/07/2024 ,respingeva la domanda proposta dal ricorrente, adducendo che non era affetto da infermità, tali da determinare unainvalidità almeno dell'80%; deduce inoltre di essere affetto dalle seguenti patologie: “diabete mellito;
carenza vitamina d, ipercolesterolemia, iper glicemia, poliartrite, cardiopatia ipertensiva, aterosclerosi coronarica, scompenso cardiaco, bronchite cronica, gonalgia, osteoporosi, gonalgia bilaterale, CP_ poliartralgie”.; infine deduce di essere in possesso del requisito contributivo come da estratto conto in allegato.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “ accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando, previa consulenza tecnica di ufficio, il ricorrente invalido nella misura dell'80% ai fini della pensione VO
1 anticipata con decorrenda dalla domanda amministrativa o da quella che il giudice vorrà stabilire;
2. per gli effetti, condannare l' (Ist. Naz. in persona del rappresentante leg. p.t, al pagamento nei CP_1 CP_3 confronti del ricorrente, dei ratei maturati e maturandi delle provvidenze economiche spettanti dalla pensione di vecchiaia, dal 20.05.2024 o, dalla data che si riterrà di giustizia, dall'esito della espletanda consulenza tecnica, oltre interessi svalutazione monetaria;” il tuto con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, sentite le conclusioni cui si riportava parte ricorrente il Gl decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il C.T.U. ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella consulenza.
Tali stati patologici non determinano una invalidità in misura non inferiore all'80%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Ed infatti l'ausiliario conclude riportando le affezioni sofferte dall'istante: " artrosi del rachide con lieve impegno funzionale , sindrome depressiva reattiva , cardiopatia ipertensiva , bronchite cronica , diabete mellito , esiti frattura gamba sx ”
.Le affezioni dell'apparato osteo - articolare sono evidenti all'esame radiografico , ed al riscontro clinico si è visto che procurano lievi limitazioni funzionali del rachide , sia nei movimenti di flesso – estensione sia nei movimenti di lateralità.”
Peraltro le ulteriori patologie dichiarate in ricorso non sono documentate.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo documentazione in atti ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio o all'anno precedente a quello della presente pronunzia, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a
3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al CP_ decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Pone le spese di ctu a carico dell come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- provvede alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali
2 Si comunichi.
Aversa, 10/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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