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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3311/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3311/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 4 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi sostituiti Parte_1 dall'avv. Adriano Giorgini Per l'avv. FUSO RICCARDO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Benjamin Masi
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Giorgini precisa che la ricorrente allo stato attuale, a seguito dell'accordo sopravvenuto con la società datrice di lavoro, sta osservando un orario di lavoro di n. 24 ore settimanali;
conferma le conclusioni di cui al ricorso, in via principale sulle 36 ore settimanali ed in subordine sulle 24 ore settimanali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALVANI LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA N. 50 00186 ROMA, presso il difensore avv. FUSO RICCARDO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
1) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Daily Service Società Cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 9.09.2014, prorogato al 9.01.2015, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio e con orario di lavoro part time di n. 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, in qualità di addetta al call center di Controparte_2 presso la sede operativa di Campi Bisenzio (FI); v. doc. n. 1 e 2;
2) di essere stata nuovamente assunta da Daily Service Società Cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1.06.2015, con inquadramento nel V livello CCNL
Commercio e con orario di lavoro part time di n. 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, in qualità di addetta al call center di presso la sede operativa di Campi Controparte_2
Bisenzio (FI); contratto poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.08.2015; v. doc. n. 3 e 4;
3) che nel contratto di lavoro a tempo parziale de quo non è indicata la collocazione temporale della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, come previsto dal D.lgs. 81/2015, ed è inserita una clausola elastica che prevede la possibilità di variare la
2 collocazione temporale della prestazione con un preavviso di 2 giorni, peraltro, in difetto della percezione, da parte della lavoratrice, dell'indennizzo previsto dal CCNL per la elasticità/flessibilità; v. doc. n. 5;
4) che, a novembre 2017, Daily Service Società Cooperativa veniva incorporata da
[...]
con passaggio della lavoratrice alle dipendenze di quest'ultima, dal Controparte_3
1.12.2017, ai sensi dell'art. 2112 c.c.; v. doc. n. 8 e 9;
5) di non avere mai avuto un orario fisso, svolgendo la propria attività lavorativa sia nel turno mattutino, che in quello pomeridiano, con turni comunicati, fino al 2021, con una settimana di anticipo e, dal 2022, con due settimane di anticipo;
v. doc. n. 10;
6) di avere avuto una emorragia celebrale nell'ottobre 2023, patologia che comporta stanchezza, affaticabilità, difficoltà di concentrazione e che richiede l'adibizione a turni mattutini;
v. doc. n.
11.
Pertanto, deducendo la violazione degli artt. 5 e 6 D.lgs. 81/2015 e il proprio diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 81/2015, la ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “
[...]
di illegittimità e/o invalidità e/o nullità del contratto nella parte in cui non prevede CP_4 la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa, disponga la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero della ricorrente nel turno 9.00/13.00 ovvero 8.00/12.00 dal lunedì al sabato, o stabilisca la diversa collocazione oraria di giustizia. CONDANNI la convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad € 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi la diversa ritenuta di giustizia. DICHIARI la nullità della clausola flessibile elastica allegata al contratto di assunzione della ricorrente e per l'effetto condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20 per cento della retribuzione per ogni mese lavorato dal 2014 in poi”.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa e depositato in data 7.05.2024, parte ricorrente, deducendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha chiesto che l'intestato Tribunale: “1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte:
[...]
di illegittimità e/o invalidità e/o nullità del contratto nella parte in cui non prevede CP_4 la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa, disponga la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero della ricorrente nel turno 9.00/13.00 ovvero 8.00/12.00 dal lunedì al sabato, o stabilisca la diversa collocazione oraria di giustizia. DICHIARI la nullità della clausola flessibile elastica allegata al contratto di assunzione della ricorrente Con riserva di 3 richiedere/ribadire nel giudizio di merito le medesime conclusioni di cui sopra e la condanna della convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad € 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi la diversa ritenuta di giustizia e condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20% della retribuzione per ogni mese lavorato dal 2014 in poi. 2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, e comunque anche ove fosse disposto il provvedimento inaudita altera parte fissare contestualmente la comparizione delle parti in contraddittorio procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto e nelle conclusioni sopra riportate. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Previa costituzione della parte resistente nel sub procedimento cautelare, con ordinanza del 25.10.2024
è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, per quanto attiene alla svolta domanda cautelare, atteso l'intervenuto accordo delle parti sulla collocazione dell'orario di lavoro della ricorrente alle seguenti condizioni: orario mattutino, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 13.00, in smart working al 100%, sino alla data dell'intervento chirurgico.
Si è costituita, nella presente fase di merito, , formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per l'insussistenza dei requisiti necessari per la concessione del provvedimento cautelare;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, determinare comunque l'orario di lavoro tenendo in considerazione le esigenze del datore di lavoro ai sensi di quanto previsto dal comma 2, art. 10, D.Lgs. n. 81/2015. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 5 D.lgs. 81/2015 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale), norma invocata da parte ricorrente in ricorso, prevede che: “1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
4 L'art. 6 D.lgs. 81/2015 (Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche), norma invocata da parte ricorrente in ricorso, stabilisce che: “1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma
2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003. 4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del
5 lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.
L'art. 10 D.lgs. 81/2015 (Sanzioni), norma invocata da parte ricorrente in ricorso, prevede che: “1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore
è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 81/2015, si vedano le previsioni degli artt. 2, comma 2 (“Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.”), 3, commi 7 e 8 (“7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. (6) (…) 8. L'esercizio, ove previsto dai
6 contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. (6)”) e 8, comma 2 (“Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa”)
D.lgs. 61/2000.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, in tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art. 10, comma 2, D.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2,
D.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale, e che, in tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006 - 02).
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che il contratto di lavoro subordinato, dapprima, a tempo determinato (dal 1.06.2015) e, poi, trasformato a tempo indeterminato (dal 1.08.2015) e a tempo parziale de quo non contenga l'indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, essendo stato soltanto previsto un orario di lavoro effettivo di n. 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni.
Né può invocarsi la previsione di cui al comma 3 dell'art. 5 D.lgs. 81/2015, atteso che, con la sopra richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che la predetta disposizione: “deve essere
7 interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art. 5; nel senso della necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite)”).
Peraltro, difetta in memoria di costituzione qualsivoglia allegazione in relazione alle previsioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Dalla radicale omissione, nel contratto de quo, della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno discende, altresì, la nullità della clausola elastica contrattualmente prevista (v. conformemente, Tribunale di Firenze sent. n. 1046/2024,
334/2025, 335/2025, emesse in fattispecie analoghe alla presente, relative ad altri dipendenti della resistente).
Atteso che, nella fattispecie, l'omissione riguarda la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice deve determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Ebbene, ritiene il Tribunale di determinare, nel caso di specie, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale conformemente all'accordo raggiunto dalle parti nell'ambito del sub procedimento cautelare (tanto che, sulla domanda cautelare, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con ordinanza del 25.10.2024), ovvero stabilendo che la ricorrente debba essere adibita ad un orario lavorativo mattutino dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (considerata la riduzione dell'orario lavorativo da 36 a 24 ore settimanali, come emerge dai doc. n.
2-6 del fascicolo di parte resistente, dal verbale dell'udienza del 25.10.2024 e come confermato dal procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza, considerato, peraltro, che nelle conclusioni di cui al ricorso si fa riferimento ad un orario di lavoro di 24 ore settimanali), con un giorno di riposo settimanale, così specificato: riposo settimanale goduto nella giornata del sabato nella seconda e nella quarta settimana del mese e riposo settimanale goduto nella giornata della domenica nella prima e nella terza settimana del mese, considerate, da un lato, le documentate condizioni di salute della
8 lavoratrice (v. doc. n. 11, 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente) e, dall'altro, l'esigenza datoriale di coprire anche i turni domenicali.
Parte ricorrente ha, inoltre, diritto a ottenere una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, per il periodo dal 1.06.2015 sino alla data di deposito del ricorso (20.11.2023).
Ai fini della relativa quantificazione, si richiama quanto condivisibilmente statuito dall'intestato
Tribunale con la sentenza n. 334/2025, in una fattispecie analoga alla presente, relativa ad altra dipendente della resistente, allegata alle note di parte resistente: “il risarcimento del danno mira a compensare la maggiore onerosità e penosità che l'attività lavorativa presenta a causa della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato: esso è, quindi, discendente dalla violazione della norma (avendo il legislatore desunto inevitabilmente l'esistenza di un danno conseguente alla mancata collocazione temporale dell'orario part time), è liquidabile equitativamente, non richiede la previa messa in mora del dipendente danneggiato e discende dal mero dato oggettivo dell'omessa collocazione temporale dell'orario (così risultando irrilevante la condotta della ricorrente, che in precedenza mai si è lamentata della circostanza e ha operato cambi turni e formulato richieste di assegnazione di turni specifici nell'ambito comunque di una programmazione unilaterale disposta periodicamente dal datore di lavoro: vd. docc.
2-4 fasc. res.). Poiché nel caso di specie non sono state allegati diversi e più gravi profili di danno e il pregiudizio lamentato si appunta sull'incertezza circa la programmazione e l'organizzazione del proprio tempo libero, il danno subito dalla ricorrente può essere equitativamente determinato nella misura dell'8% della retribuzione spettante per ogni giorni di lavoro prestato dalla data 13.10.2010 al 17.11.2023 (data della domanda), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Parimenti, nel caso in esame, parte ricorrente si è limitata a genericamente lamentare in ricorso che l'omessa specificazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa abbia leso la sua libertà di autodeterminazione (v. pag. 5 del ricorso), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione equitativa del danno, appare equo attestarsi sulla misura dell'8% della retribuzione spettante per ogni giorno di effettivo lavoro prestato dal 1.06.2015 al 20.11.2023 (data di deposito del ricorso), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come già statuito dall'intestato Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (v. Tribunale di Firenze, sent. n. 1046/2024, 334/2025, 335/2025).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita (compresa quella concernente la domanda risarcitoria relativa alla invalidità della clausola elastica, proposta in via subordinata per l'ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale).
Spese processuali
9 Le spese di lite, sia della fase cautelare, che della presente fase di merito, seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi, considerata la disponibilità conciliativa manifestata da parte resistente nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'omessa collocazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, nel contratto di lavoro a tempo parziale concluso inter partes e la nullità della clausola elastica ivi contenuta;
2) per l'effetto, colloca la prestazione di lavoro della ricorrente secondo un orario lavorativo mattutino dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con un giorno di riposo settimanale, così articolato: riposo settimanale goduto nella giornata del sabato nella seconda e nella quarta settimana del mese e riposo settimanale goduto nella giornata della domenica nella prima e nella terza settimana del mese;
3) condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, D.lgs. 81/2015, di una somma pari all'8% della retribuzione spettante per ogni giorno di effettivo lavoro prestato dal 1.06.2015 al 20.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
4) condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, sia della fase cautelare, che della presente fase di merito, complessivamente liquidate in € 3.514 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
10
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3311/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 4 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi sostituiti Parte_1 dall'avv. Adriano Giorgini Per l'avv. FUSO RICCARDO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Benjamin Masi
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Giorgini precisa che la ricorrente allo stato attuale, a seguito dell'accordo sopravvenuto con la società datrice di lavoro, sta osservando un orario di lavoro di n. 24 ore settimanali;
conferma le conclusioni di cui al ricorso, in via principale sulle 36 ore settimanali ed in subordine sulle 24 ore settimanali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALVANI LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_1 RICCARDO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA N. 50 00186 ROMA, presso il difensore avv. FUSO RICCARDO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
1) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Daily Service Società Cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 9.09.2014, prorogato al 9.01.2015, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio e con orario di lavoro part time di n. 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, in qualità di addetta al call center di Controparte_2 presso la sede operativa di Campi Bisenzio (FI); v. doc. n. 1 e 2;
2) di essere stata nuovamente assunta da Daily Service Società Cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1.06.2015, con inquadramento nel V livello CCNL
Commercio e con orario di lavoro part time di n. 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, in qualità di addetta al call center di presso la sede operativa di Campi Controparte_2
Bisenzio (FI); contratto poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.08.2015; v. doc. n. 3 e 4;
3) che nel contratto di lavoro a tempo parziale de quo non è indicata la collocazione temporale della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, come previsto dal D.lgs. 81/2015, ed è inserita una clausola elastica che prevede la possibilità di variare la
2 collocazione temporale della prestazione con un preavviso di 2 giorni, peraltro, in difetto della percezione, da parte della lavoratrice, dell'indennizzo previsto dal CCNL per la elasticità/flessibilità; v. doc. n. 5;
4) che, a novembre 2017, Daily Service Società Cooperativa veniva incorporata da
[...]
con passaggio della lavoratrice alle dipendenze di quest'ultima, dal Controparte_3
1.12.2017, ai sensi dell'art. 2112 c.c.; v. doc. n. 8 e 9;
5) di non avere mai avuto un orario fisso, svolgendo la propria attività lavorativa sia nel turno mattutino, che in quello pomeridiano, con turni comunicati, fino al 2021, con una settimana di anticipo e, dal 2022, con due settimane di anticipo;
v. doc. n. 10;
6) di avere avuto una emorragia celebrale nell'ottobre 2023, patologia che comporta stanchezza, affaticabilità, difficoltà di concentrazione e che richiede l'adibizione a turni mattutini;
v. doc. n.
11.
Pertanto, deducendo la violazione degli artt. 5 e 6 D.lgs. 81/2015 e il proprio diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 81/2015, la ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “
[...]
di illegittimità e/o invalidità e/o nullità del contratto nella parte in cui non prevede CP_4 la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa, disponga la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero della ricorrente nel turno 9.00/13.00 ovvero 8.00/12.00 dal lunedì al sabato, o stabilisca la diversa collocazione oraria di giustizia. CONDANNI la convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad € 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi la diversa ritenuta di giustizia. DICHIARI la nullità della clausola flessibile elastica allegata al contratto di assunzione della ricorrente e per l'effetto condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20 per cento della retribuzione per ogni mese lavorato dal 2014 in poi”.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa e depositato in data 7.05.2024, parte ricorrente, deducendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha chiesto che l'intestato Tribunale: “1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte:
[...]
di illegittimità e/o invalidità e/o nullità del contratto nella parte in cui non prevede CP_4 la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa, disponga la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero della ricorrente nel turno 9.00/13.00 ovvero 8.00/12.00 dal lunedì al sabato, o stabilisca la diversa collocazione oraria di giustizia. DICHIARI la nullità della clausola flessibile elastica allegata al contratto di assunzione della ricorrente Con riserva di 3 richiedere/ribadire nel giudizio di merito le medesime conclusioni di cui sopra e la condanna della convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad € 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi la diversa ritenuta di giustizia e condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20% della retribuzione per ogni mese lavorato dal 2014 in poi. 2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, e comunque anche ove fosse disposto il provvedimento inaudita altera parte fissare contestualmente la comparizione delle parti in contraddittorio procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto e nelle conclusioni sopra riportate. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Previa costituzione della parte resistente nel sub procedimento cautelare, con ordinanza del 25.10.2024
è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, per quanto attiene alla svolta domanda cautelare, atteso l'intervenuto accordo delle parti sulla collocazione dell'orario di lavoro della ricorrente alle seguenti condizioni: orario mattutino, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 13.00, in smart working al 100%, sino alla data dell'intervento chirurgico.
Si è costituita, nella presente fase di merito, , formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale, respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, per l'insussistenza dei requisiti necessari per la concessione del provvedimento cautelare;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, determinare comunque l'orario di lavoro tenendo in considerazione le esigenze del datore di lavoro ai sensi di quanto previsto dal comma 2, art. 10, D.Lgs. n. 81/2015. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 5 D.lgs. 81/2015 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale), norma invocata da parte ricorrente in ricorso, prevede che: “1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
4 L'art. 6 D.lgs. 81/2015 (Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche), norma invocata da parte ricorrente in ricorso, stabilisce che: “1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma
2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003. 4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del
5 lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.
L'art. 10 D.lgs. 81/2015 (Sanzioni), norma invocata da parte ricorrente in ricorso, prevede che: “1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore
è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 81/2015, si vedano le previsioni degli artt. 2, comma 2 (“Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.”), 3, commi 7 e 8 (“7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. (6) (…) 8. L'esercizio, ove previsto dai
6 contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. (6)”) e 8, comma 2 (“Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa”)
D.lgs. 61/2000.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, in tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art. 10, comma 2, D.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2,
D.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale, e che, in tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006 - 02).
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che il contratto di lavoro subordinato, dapprima, a tempo determinato (dal 1.06.2015) e, poi, trasformato a tempo indeterminato (dal 1.08.2015) e a tempo parziale de quo non contenga l'indicazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, essendo stato soltanto previsto un orario di lavoro effettivo di n. 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni.
Né può invocarsi la previsione di cui al comma 3 dell'art. 5 D.lgs. 81/2015, atteso che, con la sopra richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che la predetta disposizione: “deve essere
7 interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art. 5; nel senso della necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite)”).
Peraltro, difetta in memoria di costituzione qualsivoglia allegazione in relazione alle previsioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Dalla radicale omissione, nel contratto de quo, della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno discende, altresì, la nullità della clausola elastica contrattualmente prevista (v. conformemente, Tribunale di Firenze sent. n. 1046/2024,
334/2025, 335/2025, emesse in fattispecie analoghe alla presente, relative ad altri dipendenti della resistente).
Atteso che, nella fattispecie, l'omissione riguarda la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice deve determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Ebbene, ritiene il Tribunale di determinare, nel caso di specie, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale conformemente all'accordo raggiunto dalle parti nell'ambito del sub procedimento cautelare (tanto che, sulla domanda cautelare, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con ordinanza del 25.10.2024), ovvero stabilendo che la ricorrente debba essere adibita ad un orario lavorativo mattutino dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (considerata la riduzione dell'orario lavorativo da 36 a 24 ore settimanali, come emerge dai doc. n.
2-6 del fascicolo di parte resistente, dal verbale dell'udienza del 25.10.2024 e come confermato dal procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza, considerato, peraltro, che nelle conclusioni di cui al ricorso si fa riferimento ad un orario di lavoro di 24 ore settimanali), con un giorno di riposo settimanale, così specificato: riposo settimanale goduto nella giornata del sabato nella seconda e nella quarta settimana del mese e riposo settimanale goduto nella giornata della domenica nella prima e nella terza settimana del mese, considerate, da un lato, le documentate condizioni di salute della
8 lavoratrice (v. doc. n. 11, 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente) e, dall'altro, l'esigenza datoriale di coprire anche i turni domenicali.
Parte ricorrente ha, inoltre, diritto a ottenere una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, per il periodo dal 1.06.2015 sino alla data di deposito del ricorso (20.11.2023).
Ai fini della relativa quantificazione, si richiama quanto condivisibilmente statuito dall'intestato
Tribunale con la sentenza n. 334/2025, in una fattispecie analoga alla presente, relativa ad altra dipendente della resistente, allegata alle note di parte resistente: “il risarcimento del danno mira a compensare la maggiore onerosità e penosità che l'attività lavorativa presenta a causa della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato: esso è, quindi, discendente dalla violazione della norma (avendo il legislatore desunto inevitabilmente l'esistenza di un danno conseguente alla mancata collocazione temporale dell'orario part time), è liquidabile equitativamente, non richiede la previa messa in mora del dipendente danneggiato e discende dal mero dato oggettivo dell'omessa collocazione temporale dell'orario (così risultando irrilevante la condotta della ricorrente, che in precedenza mai si è lamentata della circostanza e ha operato cambi turni e formulato richieste di assegnazione di turni specifici nell'ambito comunque di una programmazione unilaterale disposta periodicamente dal datore di lavoro: vd. docc.
2-4 fasc. res.). Poiché nel caso di specie non sono state allegati diversi e più gravi profili di danno e il pregiudizio lamentato si appunta sull'incertezza circa la programmazione e l'organizzazione del proprio tempo libero, il danno subito dalla ricorrente può essere equitativamente determinato nella misura dell'8% della retribuzione spettante per ogni giorni di lavoro prestato dalla data 13.10.2010 al 17.11.2023 (data della domanda), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Parimenti, nel caso in esame, parte ricorrente si è limitata a genericamente lamentare in ricorso che l'omessa specificazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa abbia leso la sua libertà di autodeterminazione (v. pag. 5 del ricorso), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione equitativa del danno, appare equo attestarsi sulla misura dell'8% della retribuzione spettante per ogni giorno di effettivo lavoro prestato dal 1.06.2015 al 20.11.2023 (data di deposito del ricorso), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, come già statuito dall'intestato Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (v. Tribunale di Firenze, sent. n. 1046/2024, 334/2025, 335/2025).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita (compresa quella concernente la domanda risarcitoria relativa alla invalidità della clausola elastica, proposta in via subordinata per l'ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale).
Spese processuali
9 Le spese di lite, sia della fase cautelare, che della presente fase di merito, seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi, considerata la disponibilità conciliativa manifestata da parte resistente nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'omessa collocazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, nel contratto di lavoro a tempo parziale concluso inter partes e la nullità della clausola elastica ivi contenuta;
2) per l'effetto, colloca la prestazione di lavoro della ricorrente secondo un orario lavorativo mattutino dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con un giorno di riposo settimanale, così articolato: riposo settimanale goduto nella giornata del sabato nella seconda e nella quarta settimana del mese e riposo settimanale goduto nella giornata della domenica nella prima e nella terza settimana del mese;
3) condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, D.lgs. 81/2015, di una somma pari all'8% della retribuzione spettante per ogni giorno di effettivo lavoro prestato dal 1.06.2015 al 20.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
4) condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, sia della fase cautelare, che della presente fase di merito, complessivamente liquidate in € 3.514 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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