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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. AN ST, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281- terdeciese e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633 del R.G.A.C. dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
E
Controparte_1
-resistente (debitore alienante)-
E
Controparte_2
-resistente (terzo acquirente)-
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni delle parti: come verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv. ha agito in giudizio, ex art. 2901 c.c., al fine di sentir dichiarare Parte_1
l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto pubblico rogato dal notaio in data Persona_1
22/8/2024 (racc. 17.611, rep. 27.361), con cui ha ceduto in favore del figlio Controparte_1 il diritto di nuda comproprietà pari a 6/36 dell'intero dei seguenti immobili, Controparte_2 facenti tutti parti del medesimo più ampio fabbricato, sito nel comune di Catanzaro, alla via V. De
Filippis 29 e precisamente:
1- locale magazzino posto al piano terra, della superficie catastale
Pag. 1 a 4 complessiva di metri quadrati 12, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro, al foglio di mappa 45, part.lla 132, sub 9, Viale V. De Filippis snc;
2- appartamento sviluppantesi ai piani primo e secondo, composto di vani catastali otto e mezzo, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 210, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro, al foglio di mappa 45, part.lla
132, sub 12, Viale V. De Filippis snc;
3- locale autorimessa posto al piano terra, della superficie complessiva di metri quadrati 34, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro, al foglio di mappa 45, part.lla 132, sub 15, Viale V. De Filippis 29; 4- appartamento sviluppantesi ai piani terra, primo e secondo, composto di vani catastali dieci e mezzo, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 223, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro, al foglio di mappa 45, part.lla 132, sub 16, Viale V. De Filippis 29; 5- appartamento sviluppantesi ai piani terra, primo, secondo e terzo, composto di vani catastali otto, con pertinenziale corte esclusiva al piano terra, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 197, censito nel Catasto fabbricati del Comune di
Catanzaro, al foglio di mappa 45, part.lla 132, sub 17, Viale V. De Filippis 29.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver richiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Catanzaro, decreto ingiuntivo n. 613/2024 del 27/8/2024, con il quale è stato condannato a Controparte_1 pagare, in favore del ricorrente, l'importo di € 13.321,77 (oltre interessi, spese e competenze del monitorio), a titolo di onorari maturati dal ricorrente per l'attività professionale prestata in favore del debitore;
di aver notificato il suddetto decreto ingiuntivo a mezzo p.e.c. in data 3/9/2024; che, in assenza di opposizione, veniva emesso decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 4/11/2024; di avere, quindi, notificato atto di precetto in data 5/11/2024; che, nelle more, in data 22/8/2024 il resistente debitore aveva stipulato col figlio l'atto pubblico di compravendita su descritto;
che la suddetta alienazione ha compromesso la possibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni del debitore;
che sussistono, quindi, tutti i presupposti per ottenere la revocatoria del richiamato atto di disposizione.
1.1. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si sono costituiti i resistenti e sicché ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. Controparte_1 Controparte_2 ordinanza dell'11/7/2025).
1.2. Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la discussione ex artt. 281-terdeciese e
281-sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale e della relativa camera di consiglio è stata decisa come segue.
2. La domanda spiegata ricorrente è infondata.
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consentendo al creditore di ottenere una declaratoria di inefficacia, nei Pag. 2 a 4 suoi soli confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Per l'accoglimento di tale azione, è necessaria la concorrenza dei seguenti presupposti: a) l'esistenza di un credito del revocante verso il disponente;
b) un atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal debitore;
c) il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio che tale atto arreca alle ragioni del creditore;
d) l'elemento soggettivo, consistente, per gli atti successivi al sorgere del credito, nella consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio (scientia damni) e, per gli atti anteriori al sorgere del credito, nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento
(cd. consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (cd. partecipatio fraudis).
Orbene, nel caso di specie, ciò che osta all'accoglimento della domanda attorea è la mancata prova della qualità di creditore in capo all'odierno ricorrente, il quale non può giovarsi, in questa sede, del giudicato sostanziale formatosi sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto dai confronti del debitore e da questi non opposto, mancando agli atti la prova: a) che il provvedimento monitorio sia stato notificato all'ingiunto, b) che sia stato emesso il decreto di esecutorietà e c) che al resistente sia stato, altresì, notificato l'atto di precetto del 5/11/2024.
Pur se è incontestabile che “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020), è altrettanto innegabile che, in capo all'attore, sorge l'onere di provare la sussistenza della ragione di credito, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa azionata;
di talché il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede, la fonte del credito a tutela del quale ha agito in revocatoria (allegando e provando le prestazioni professionali rese).
L'assenza di qualsivoglia deduzione in merito non consente di delibare l'effettiva sussistenza della qualità di creditore in capo al professionista.
Ne consegue che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, l'azione deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, alla luce della contumacia delle parti resistenti. Pag. 3 a 4
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN ST, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
2. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Catanzaro, 14/11/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
AN ST
Pag. 4 a 4