Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Il progetto esecutivo di una opera edilizia è di regola preceduto dal progetto di massima il quale deve essere consegnato al cliente e deve consentirgli di valutare orientativamente l'opera per l'eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione. È onere del professionista fornire la prova di avere svolto l'attività necessaria per dare luogo ad un progetto esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO PUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OD AN, OD IA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n^ 13989/96 proposto da:
OD AN, BANCALE UMBERTO, BANCALE GIUSEPPE, gli ultimi due in qualità di eredi di DA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P.A.MICHELI 78, presso lo studio dell'avvocato UGO FERRARI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRARI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
RD RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1507/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 31/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega dell'avvocato E. Romanelli depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto, l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l'opera professionale, svolta su incarico, successivamente revocato delle sorelle DA NN e IA per un progetto di ristrutturazione della Cascina Mirabello nel Comune di Lentate sul Seveso, dall'architetto OT AR, il tribunale di Milano, sollecitato dalle DA per la determinazione del compenso spettante al professionista, con sentenza del 14 giugno 1993 liquidava a tale titolo la somma complessiva di lire 83.616.928, detratto l'acconto versato di lire 30.000.000.
Su gravame principale delle DA ed incidentale del OT, la Corte di appello di Milano con sentenza del 31 maggio 1996, in riforma della precedente decisione, decideva che le appellanti principali non dovevano altra somma, oltre quella di lire 30.000.000 anticipata, e dichiarava inammissibile l'appello incidentale del professionista (volto ad ottenere le competenze nella misura deliberata dal competente ordine professionale), perché non sorretto sul punto da alcuna censura al ragionamento dei giudici di primo grado.
Osservava la corte milanese, in riferimento al gravame principale, che, pur avendo le appellanti conferito con lettera del 12 giugno 1986 al professionista tre incarichi (attività finalizzata alla approvazione del piano di recupero;
progettazione per l'ottenimento di concessioni edilizie;
direzione dei lavori), in realtà lo stesso professionista, all'epoca della revoca dell'incarico (lettera del 1^ febbraio 1987), si era limitato (e non avendo fornito prova adeguata di successiva attività professionale, con l'esibizione dei relativi elaborati) a redigere un progetto di massima (non esecutivo), per cui era congrua la somma concordata e ricevuta di lire 30.000.000 (come anticipo), per competenze spettanti.
La sentenza della corte territoriale veniva impugnata con ricorso per cassazione (illustrato da memoria difensiva) dal OT, affidato a due motivi: 1) con il primo, denunciando violazione della legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche, del D.M. 29 giugno 1981 e degli art. 115, 116 e 191 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , deduceva che, a mente dell' art. 19, punto a) e c),
Tariffa professionale ed alla luce delle ammissioni fatte dalle DA e degli accertamenti eseguiti dal CTU, secondo cui il progetto era sufficiente per l'ottenimento di concessioni edilizie, i giudici del merito avevano errato nel ritenerlo soltanto progetto di massima e non esecutivo. Aggiungeva che si era trovato nell'impossibilità di esibire i relativi elaborati tecnici (dei quali, intanto, aveva avuto conoscenza il CTU) ; 2) con il secondo, denunciando violazione dell'art. 343 cod. proc. Civ., deduceva che gli stessi giudici di secondo grado avevano erroneamente dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, dal momento che egli aveva chiesto la liquidazione dei compensi, secondo il parere del competente ordine professionale.
Resistevano con controricorso DA NN e gli eredi di DA IA (RA ER e SE), i quali proponevano ricorso incidentale, con cui, denunciando violazione degli art. 1362 e seg. Cod. civ. e leggi regionali in materia, lamentavano che la corte territoriale aveva erroneamente interpretato le lettere di conferimento e di revoca dell'incarico al ricorrente principale, concernente l'attività del professionista, con riferimento alla somma di lire 30.000.000, già versata in anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte (riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. Civ. ) , osserva che le censure del ricorrente principale non hanno giuridico fondamento
Incominciando dall'esame della prima delle censure (con cui lo stesso ricorrente principale lamenta che i giudici del merito avrebbero erroneamente negato la qualifica di progetto esecutivo al progetto redatto su incarico dei controricorrenti), bisogna premettere che di regola, il progetto esecutivo è preceduto dal progetto di massima, il quale deve essere consegnato al cliente e deve consentirgli di valutare orientativamente l'opera (di cui allo stesso progetto), per l'eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione (tra le altre, Cass. 28 agosto 1993 n. 9135). Il progetto esecutivo, invece, richiede che sia conforme, oltre che alle regole tecniche di costruzione, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo (concessioni edilizie ecc.) che abilita all'esecuzione dell'opera (essendo tale requisito una connotazione essenziale del progetto, con riferimento al relativo contratto di opera professionale) (tra le altre, Cass. 16 febbraio 1996 n. 1208; Cass. 4 maggio 1993 n. 5158). Naturalmente, è onere del professionista incaricato dare la prova di aver svolto l'attività necessaria, per dar luogo a un progetto esecutivo (Cass. 22 giugno 1994 n. 5987). Ciò posto, osserva la Corte che i giudici del merito, con ragionamento congruo e logico (e facendo buon governo del materiale probatorio acquisito), hanno correttamente escluso che il ricorrente principale abbia redatto un progetto esecutivo, data la carenza di alcuni requisiti, necessari per tale qualifica (tra cui, mancata previsione dei materiali di rifinitura esterna, dei pluviali, di spessore dei divisori ecc.), nonché per le ammissioni fatte dallo stesso ricorrente negli atti difensivi (da cui risulta che egli prima della revoca dell'incarico, non era passato alla fase esecutiva della progettazione).
Si tratta (come è evidente) di motivazione che non consente controllo in sede di legittimità.
Infondata è anche la seconda censura del ricorso principale (con cui il ricorrente contesta che il precedente appello incidentale fosse privo di censure specifiche, in punto di liquidazione dei compensi).
Infatti, ricordato che il professionista che deve dare la prova della effettività delle prestazioni e della sua pretesa in punto di competenze spettanti (nel senso che egli deve dare la prova delle prestazioni corrispondenti alle singole "voci" della Tariffa professionale) (tra le altre, Cass. 21 marzo 1983 n. 1977), correttamente i giudici del merito hanno escluso che il ricorrente principale avesse fornito la prova nel senso indicato, perché si era limitato ad esibire il parere dell'ordine professionale di appartenenza, che, nel giudizio ordinario (come nel caso che ne occupa), non costituisce prova dei diritti vantati (tra le altre, Cass. N. 1977 del 1983 cit.). Ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato. Quanto al ricorso incidentale, poiché sono gli stessi controricorrenti che finiscono con il riconoscere con il loro gravame che il ricorrente principale si era limitato alla progettazione di massima, per cui era stato stabilito il compenso dato in anticipo (che non è modificabile dal giudice) (Cass. 22 novembre 1995 n. 12095) rileva la Cote che manca negli stessi controricorrenti incidentali l'interesse al gravame (che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile).
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, per intero (art. 92 cod. proc. Civ.).
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti, per intero.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999.