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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Michele VIDETTA presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/20, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giovanni Di Matteo;
APPELLANTE
E
, già titolare dell'Impresa Erede LA ET di Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Cipriano;
Controparte_1
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società proponeva ricorso monitorio nei confronti della ditta Parte_1
individuale , per l'importo Controparte_2 complessivo di euro 76.117,61, di cui euro 60.388,86 a titolo di corrispettivo ancora pagina 1 di 17 dovuto per la fornitura di materiale edile;
euro 7.274,61 per interessi moratori ed euro 8.454,14 a titolo di penale contrattuale, oltre alle spese della procedura monitoria.
A fondamento del procedimento monitorio la società deduceva:
-che era subentrata nel diritto di credito vantato dalla società Controparte_3
originaria creditrice, a seguito di fusione per incorporazione della predetta
[...] società nella in virtù di atto notarile dott. Controparte_4
del 15 giugno 2009, rep. n. 85149, registrato presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate di Potenza in data 23 giugno 2009 al n. 3126 1T;
- che successivamente si era trasformata in società per Controparte_4
azioni, assumendo la denominazione di in forza di atto notarile Parte_1 del 31 luglio 2009, rep. n. 85376/17036, trascritto presso il Registro delle Imprese di
Potenza in data 17 agosto 2009;
-che la pretesa azionata si fondava sulla fattura n. 486 del 28 novembre 2008 dell'importo di euro 101.449,66, emessa da nei confronti Controparte_3
della ditta individuale NT ET;
-che in seguito al decesso di LA ET, era subentrata nella titolarità della medesima ditta individuale coniuge del de cuius, esercente sotto Controparte_1 la denominazione;
Controparte_2
- a parziale soddisfo del credito, era stato versato l'importo di euro 41.060,80, residuando il saldo di euro 60.388,86, per il quale veniva azionata la domanda monitoria;
- la ditta in data 15 Controparte_2 dicembre 2009 aveva emesso in suo favore l'assegno bancario n. 000037490511 dell'importo di euro 60.388,86 a saldo del debito che era risultato scoperto ed era stato protestato;
Sulla base delle deduzioni del ricorrente, il Tribunale di Lagonegro emetteva il decreto ingiuntivo n. 12/2010, provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro
60.388,86.
pagina 2 di 17 Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla ditta Controparte_2
la quale proponeva anche domanda riconvenzionale diretta ad
[...] ottenere il risarcimento dei danni causati dalla negoziazione dell'assegno che aveva comportato la chiusura delle linee di credito con le banche.
Nell'atto di opposizione eccepiva l'insussistenza del credito, Controparte_1
l'avvenuta estinzione del debito per averlo saldato mediante l'emissione di due assegni, la nullità del contratto (di cui disconosceva il contenuto e la sottoscrizione)
e delle relative condizioni generali e, infine, l'inammissibilità della procedura monitoria.
La società opposta deduceva :
-che la legittimazione passiva della debitrice e la sussistenza del credito ingiunto risultavano dimostrate anche dal fatto che la fattura n. 486/2008 emessa dalla
(oggi era stata pagata a saldo con Controparte_3 Parte_1
l'assegno n. 0000374905 di € 60.388,86, poi protestato, emesso sul conto corrente acceso presso la BCC di Valsinni e Colobraro di cui era titolare la ditta ED
NT IE DI AN IO;
-che tale assegno veniva dalla debitrice intestato alla pertanto, la Parte_1
ditta ED NT IE era a conoscenza del fatto che per la fornitura ricevuta oggetto della fattura n. 486/2008 il pagamento a saldo doveva essere corrisposto alla Parte_1
- che la legittimazione passiva della opponente si evinceva già per il fatto che la stessa ditta della riportava nella sua intestazione in nome del precedente CP_2
imprenditore, evidenziando, altresì, il rapporto di successione intervenuto con lo stesso;
-che l'incorporazione della nella Controparte_3 [...]
e la successiva trasformazione in della Controparte_4 Parte_1
stessa, risultava da atti pubblici;
-che la pretesa creditoria fosse dimostrata per tabulas essendo sussistenti un contratto di fornitura di materiale edile, le fatture fiscali riferite alla merce fornita;
le bolle di accompagnamento sottoscritte da colui che ha ricevuto la merce, i libri pagina 3 di 17 contabili attestanti la tracciabilità fiscale del rapporto di fornitura nonché gli assegni consegnati in pagamento i cui importi risultano corrispondenti all'ammontare della merce compravenduta;
- che l'affermazione di controparte, secondo cui la fattura 486/2008 era stata pagata, conferma l'esistenza del rapporto sottostante.
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione
Con sentenza n. 145 del 4-03-2020, il Tribunale di Lagonegro accoglieva l'opposizione, dichiarando la carenza di legittimazione attiva della e Parte_1
per l'effetto revocava il D.I. opposto.
In particolare sosteneva il Tribunale:
-che con riferimento all'eccezione sollevata dall'opponente del difetto di legittimazione attiva della società opposta, quest'ultimaera, in astratto, legittimata attiva per l'importo portato dall'assegno n. 000037490511 del 15.12.2009 pari ad €
60.388,86 in quanto emesso in suo favore;
-che in relazione a detto rapporto, l'opposta aveva specificato sin dal ricorso per ingiunzione di pagamento, che si era fusa per incorporazione con Controparte_3
(atto per Notaio dott. del 15.06.2009, num. Controparte_4 Persona_2
rep. 85149) e che a sua volta si era trasformata in Controparte_4 Pt_1
(atto per Notaio del 31.07.2009, num. 85376/17036), con la
[...] Persona_2
conseguenza che risultava pienamente legittimata attivamente rispetto Parte_1
ai rapporti facenti capo alla società incorporata;
-che tuttavia la incorporazione per fusione della precedente società con e Parte_1
la trasformazione in spa di quest'ultima non risultavano documentate non essendo stati allegati i relativi atti che erano stati soltanto richiamati, e, pertanto, difettava la legittimazione attiva di rispetto alla domanda introdotta con il ricorso Parte_1 monitorio.
Alla luce di tali ragioni il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda proposta dalla creditrice e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 17 Avverso la sentenza ha proposto appello la società censurando la Parte_1
decisione con la quale il giudice ha dichiarato la carenza della sua legittimazione attiva.
In particolare l'appellante ha dedotto:
-che il Giudice di prime cure ha affermato espressamente che: “ risulta Parte_1
pienamente legittimata attiva rispetto ai rapporti facenti capo alla società incorporata.” sicchè il giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della on per carenza di un requisito sostanziale, ma per mancata prova Parte_1
della stessa;
-che, quindi, la pronuncia sul punto, investe un profilo squisitamente procedurale della quesitone, ciò in considerazione del fatto che il Tribunale di Lagonegro, dal punto di vista sostanziale ha riconosciuto la legittimazione ad agire di essa appellante;
-che la sua legittimazione attiva rispetto all'azione monitoria deriva in primo luogo proprio dal fatto che l'assegno protestato era stato emesso dalla debitrice in suo favore e che proprio tale titolo di credito è stato posto a fondamento del ricorso del monitorio;
-che il menzionato assegno, infatti, non è stato mai formalmente disconosciuto dal debitore;
-che nel caso di specie, il Tribunale di Lagonegro già con le ordinanze (nn. 825/2009
e 123/2010), in atti, emesse in sede di sequestro conservativo e di reclamo ha accertato e dichiarato la funzione solutoria dello stesso operata nell'ambito dei rapporti di fornitura esposti nelle premesse del presente procedimento;
-che il giudice di primo grado, al fine di garantire una pronuncia nel merito della causa, avrebbe dovuto rispettare il dettato previsto dall'art. 182 c.p.c. secondo cui:
“Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione
pagina 5 di 17 della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”
-che la legittimazione ad agire non è soggetta al potere dispositivo delle parti, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, ma non è sottoposta ad alcuna barriera preclusiva circa la prova della sua esistenza proprio perché non attiene a profili di merito della causa;
-che nel procedimento in corso sono state allegati i documenti che provano la legittimazione attiva della e precisamente: visura camerale storica della Parte_1
e copia dell'atto di fusione per incorporazione tra Parte_1 [...]
e (atto dott. del Controparte_4 Controparte_3 Persona_1
15.06.2009, num. rep. 85149) e trasformazione sociale della Controparte_4 in (atto per notaio dott. del 31.07.2009, num.
[...] Parte_1 Persona_1
rep. 85376/17036).
- che il Tribunale nel dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Pt_1
per carenza di prova della stessa, non ha tenuto conto, altresì, del contegno
[...] processuale tenuto dall'opponente nel giudizio di primo grado la quale, avendo eccepito l'estinzione del debito con il pagamento della fattura 486/2008 (mediante l'assegno di € 60.000,00), ha in tal modo riconosciuto sia la titolarità del credito, che la legittimazione ad agire della società Parte_1
Quanto al merito, l'appellante ha dedotto che la pretesa creditoria, pari ad euro
76.117,61, trae origine da fattura regolarmente emessa e da una fornitura di materiale edile avvenuta nel 2008; che la fattura commerciale costituisce idoneo principio di prova scritta del credito e la sua annotazione nelle scritture contabili integra elemento probatorio valido, salvo prova contraria;
che la contestazione generica dell'avvenuta fornitura non è sufficiente a vincere la presunzione a favore del creditore, specie in assenza di specifica prova contraria;
la fornitura nel caso di specie è documentata dalla fattura n. 486 del 28.11.2008, accompagnata da bolle di pagina 6 di 17 consegna sottoscritte;
che l'opponente ha genericamente disconosciuto la documentazione, ma non ha fornito prova alcuna dell'inesistenza del rapporto o dell'adempimento;
Alla luce delle precedenti deduzioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale e la riforma della sentenza impugnata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 12/2010 emesso dal Tribunale di Lagonegro per l'importo di € 76.117,61, oltre interessi e spese, con condanna dell'opponente alle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La parte appellata ha contestato le argomentazioni sostenute da;
ha Parte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cpc e ne ha chiesto il rigetto nel merito;
ha, inoltre, proposto appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese laddove il tribunale ne ha disposto la compensazione;
ha infine proposto appello incidentale condizionato chiedendo il rigetto nel merito della pretesa creditoria avanzata dalla controparte e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo l'appellata in particolare:
-l'appellante non ha prodotto documentazione comprovante la legittimazione attiva rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio e non ha fornito alcuna prova relativa al preteso credito;
-tutta la documentazione prodotta dalla creditrice è stata svuotata di contenuto con il disconoscimento operato da essa opponente nell'atto di opposizione laddove ha dichiarato di non conoscere il contratto e le sottoscrizioni;
-la fattura n. 486/08 emessa dalla non ha valore probatorio in Controparte_3 ordine alla sussistenza del credito;
-la posto a fondamento del credito un contratto stipulato il 14-10-08 da Parte_1 altra società, la e da altro imprenditore, LA ET, Controparte_3
deceduto pochi giorni dopo;
- la creditrice ha lamentato il mancato pagamento di un assegno poi protestato ma ha del tutto “taciuto” il pagamento eseguito con altro assegno dell'importo di euro
60.000,00 come provato per tabulas;
pagina 7 di 17 -stante lo specifico riferimento al contratto e alla fattura, l'ingiunzione di pagamento non poteva essere proposta nei suoi confronti per difetto della sua legittimazione passiva essendo il contratto concluso con la precedente ditta;
- in primo grado essa aveva anche eccepito la nullità del contratto e delle condizioni generali, in relazione agli interessi e alla penale richiesti, sia per il divieto di cumulo, sia perché le clausole sono vessatorie;
-a fronte di detto disconoscimento del contratto e delle condizioni la società Pt_1 non ha dichiarato di volersi avvalere delle scritture disconosciute, né ha
[...]
proposto istanza di verificazione con la conseguenza che la documentazione prodotta per la richiesta monitoria non poteva avere nessun valore probatorio nel giudizio di cognizione.
L'appellata ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite laddove il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale in violazione del criterio della soccombenza.
Ha di conseguenza chiesto la condanna della società alle spese del Parte_1
primo grado, oltre che del presente giudizio.
L'appellata ha concluso chiedendo:
1) preliminarmente, dichiarare ex art. 342 c.p.c. inammissibile il proposto gravame e per l'effetto rigettarlo e confermare l'impugnata decisione ad eccezione del capo sulle spese di lite;
2) nel merito, ritenere comunque infondato l'appello proposto dalla e Parte_1 per l'effetto rigettare il gravame, confermando la sentenza n. 145/2020 in ogni parte ad eccezione del capo sulle spese di lite;
3) in subordine, ritenere sempre e comunque sussistente il difetto di legittimazione attiva della e per l'effetto confermare la sentenza gravata in ogni sua Parte_1 parte ad eccezione del capo relativo alle spese;
4) accogliere l'appello incidentale proposto ed in riforma del capo della sentenza n.
145/2020, resa dal Tribunale di Lagonegro, con cui sono state integralmente compensate le spese di lite, condannare la al pagamento delle Parte_1
pagina 8 di 17 competenze del 1° grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via subordinata e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto:
A) ritenere il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
ed insussistente il credito vantato dalla nei confronti
[...] Parte_1 della stessa e per l'effetto
B) revocare il D.I. n. 12/10, reso dal Tribunale di Lagonegro, perché nullo ed inefficace;
C) in via ulteriormente subordinata, ritenere che la non ha assolto Parte_1
all'onere probatorio sulla stessa incombente e per l'effetto confermare la revoca del
D.I. n. 12/10, reso dal Tribunale di Lagonegro;
D) revocare il D.I. n. 12/10, reso in favore della dal Tribunale di Parte_1
Lagonegro per la somma di complessivi € 76.117,61, stante l'incertezza assoluta del credito.
Con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, sempre da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 6.5.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata.
L'appellante ha, infatti, circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Quanto al merito, la Corte ritiene fondato l'appello principale proposto da
Parte_1
pagina 9 di 17 In primo luogo si deve ritenere che l'appellante abbia fornito la prova documentale della sua legittimazione attiva con riferimento all'azione monitoria esercitata.
Sono E' stata depositata in atti sia la visura camerale storica della Parte_1
sia la copia dell'atto di fusione per incorporazione tra e Controparte_4
(atto dott. del 15.06.2009, n. rep. 85149) sia Controparte_3 Persona_1
la copia dell' atto notarile di trasformazione sociale della Controparte_4 in (atto per notaio dott. del 31.07.2009, n. rep. Parte_1 Persona_1
85376/17036) dai quali merge la vicenda successoria che ha riguardato le società
e Controparte_4 Controparte_3
Come noto, la capacità di stare in giudizio (o capacità processuale) è la idoneità del soggetto ad essere parte del processo (art. 75 c.p.c.), e costituisce presupposto processuale, distinto dalla legittimazione ad agire, che concerne invece la titolarità sostanziale del diritto fatto valere. Il fatto che una società si sia fusa in un'altra e abbia cambiato veste giuridica riguarda la capacità processuale (capacità di stare in giudizio), non la legittimazione ad agire .
Nel caso di specie, è pacifico che sia una società risultante dalla Parte_1 fusione e trasformazione, eventi che determinano successione universale ex lege ai sensi dell'art. 2504-bis c.c..
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che la società incorporante subentra in tutti i rapporti, compresi quelli processuali, della società incorporata :“La fusione di società per incorporazione comporta il subentro dell'incorporante nella posizione processuale dell'incorporata, con continuità dell'a-zione, e non incide sulla legittimazione sostanziale.” (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 1991, n. 7584).
Quanto poi alla produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti, non vi è alcuna preclusione per la parte che, con la detta documentazione, intende provare la sussistenza della propria legittimazione processuale, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, “Le parti possono in ogni momento produrre in giudizio le prove da cui
pagina 10 di 17 risulti la sussistenza della capacità o del potere di rappresentanza, non essendo tale produzione assoggettata ai termini di decadenza previsti per il deposito delle prove documentali” (Cass. civ., SS.UU., 26 febbraio 1994, n. 1994).
Il vizio della capacità processuale è, infatti, sanabile e il giudice deve concedere termine per la sanatoria (Cass. civ., 27 giugno 2000, n. 8760).
In conclusione, la produzione documentale in grado di appello da parte di Pt_1
è pienamente ammissibile, trattandosi di documenti attinenti alla capacità
[...] processuale (e non alla prova del merito) e, pertanto, sono sottratti alle decadenze ex art. 345 c.p.c. .
Ciò posto, nel merito occorre rilevare che l'appellante ha correttamente messo in evidenza il contegno assunto dalla parte debitrice nel giudizio di primo grado laddove la stessa ha eccepito di avere soddisfatto il credito mediante il pagamento della fattura per cui è causa.
In particolare, l'opponente in primo grado non ha contestato che a parziale soddisfo del credito era stato corrisposto l'importo di euro 41.060,80 da parte del suo dante causa LA ET, precedente titolare della ditta, prima del suo decesso e nel corso del giudizio ha anche allegato che il residuo del corrispettivo sia stato da lei stessa versato ad estinzione del debito mediante assegno, ammettendo che oltre al titolo protestato ne avrebbe rilasciato un altro in favore della creditrice con funzione solutoria del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
Sulla base anche di tali argomentazioni difensive, e cioè sostenendo di avere saldato integralmente il debito, la parte opponente ha sostenuto che la pretesa creditoria avanzata con il ricorso monitorio non fosse sussistente ed ha insistito di avere fornito la prova, riveniente dall'assegno citato, dell'avvenuta estinzione del debito.
Alla luce di tali deduzioni difensive si deve ritenere, pertanto, che la parte opponente non abbia affatto negato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dalla creditrice opposta a fondamento della domanda, né l'esecuzione della prestazione che ne costituiva oggetto da parte della stessa, difendendosi sulla base di argomentazioni
(estinzione del credito fatto valere dalla creditrice per effetto del pagamento integrale del prezzo) che, come correttamente rilevato dall'appellante, sono pagina 11 di 17 logicamente incompatibili con la volontà di negare sia la intervenuta conclusione del contratto di compravendita sia l'esecuzione, ad opera della società venditrice, della prestazione avente ad oggetto la consegna della merce venduta.
Può essere, pertanto, considerata acquisita al processo la prova non soltanto della stipulazione del contratto di vendita, ma anche dell'adempimento dell'obbligazione gravante sul venditore ( sulla distribuzione dell'onere probatorio v. Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
In generale i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda possono essere considerati pacifici non soltanto nel caso in cui siano stati esplicitamente ammessi dal convenuto sia nel caso in cui questi si sia difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli, come avvenuto nel caso in esame (v. ex plurimis Cass n. 13830/2004; n. 20916/ 2004).
Le precedenti considerazioni e, in particolare, il descritto contegno processuale dell'opponente inducono a ritenere ammessa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria avanzata dalla controparte.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto e sui documenti di consegna della merce, si richiamano i principi consolidati in giurisprudenza secondo i quali il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui pagina 12 di 17 si sia data precedente volontaria esecuzione, anche parziale, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto (ex multis Cass. n.25049/2004; n.5047/2009;
n.10949/2012; n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).
Nel caso di specie, risulta provato, essendo peraltro pacifico, il versamento di una parte del corrispettivo prima del ricorso monitorio ad opera del dante causa dell'opponente, LA ET;
inoltre nel giudizio la stessa parte opponente ha asserito di avere emesso un assegno bancario a saldo del debito riveniente dal contratto per cui è causa di cui poi ne ha contraddittoriamente disconosciuto la sottoscrizione.
A fronte di tali circostanze il disconoscimento effettuato dall'opponente risulta privo di effetti e, pertanto, la parte creditrice, che intendeva avvalersi del documento, non era tenuta a proporre l'istanza di verificazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è di per sé incompatibile con ogni precedente riconoscimento della scrittura privata, anche tacito.
L'odierna appellata ha, inoltre, reiterato l'eccezione già sollevata nel giudizio di primo grado circa il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che essa è estranea ai rapporti contrattuali ed alle forniture di cui alle fatture poste a base del D.I..
L'eccezione è infondata
In primo luogo si osserva che la denominazione della ditta appellata ED
NT IE DI IO AN, è significativa della continuazione da parte degli eredi della ditta individuale facente capo al congiunto deceduto,
LA ET.
La denominazione "eredi di..." è significativa della continuazione della ditta, in quanto indica che gli eredi hanno accettato l'eredità e proseguono l'attività del defunto con i successori che subentrano nei rapporti attivi e passivi dell'impresa; né
pagina 13 di 17 d'altra parte l'opponente, titolare attuale della ditta ha contestato la sua qualità di erede del predetto de cuius e, anzi, ha implicitamente riconosciuto tale qualità laddove ha emesso l'assegno, poi protestato, in favore della creditrice a saldo della fattura per cui è causa, circostanza questa evincibile di assegno bancario n.
0000377490511 del 15.12.2009, tratto sul conto corrente n. 7243 della
[...]
di € 60.388,86, emesso dalla ditta Parte_2
ED NT IE DI IO AN in favore di Pt_1
protestato per “mancanza totale di fondi” in data 13.11.2009 dal Notaio Dott.
[...]
. Persona_3
A tale riguardo deve ritenersi che la consegna dell'assegno poi protestato era finalizzato proprio al pagamento a saldo della fattura menzionata.
Come ben evidenziato dalla parte appellante, infatti, depone in tale ultimo senso anche una considerazione di carattere aritmetico e cioè tenendo conto dell'importo della fattura (euro 101.449,66) e sottraendo l'importo dell'acconto pacificamente versato (euro 41.060,80), la somma residua è uguale ad euro 60.388,86 e cioè all'importo dell'assegno protestato.
La parte debitrice ha ulteriormente affermato che oltre all'assegno protestato, il precedente titolare della ditta, LA ET aveva consegnato alla controparte un altro assegno n. 000374990410 dell'importo di euro 60.000, con il quale avrebbe estinto il debito, circostanza questa che sarebbe stata “taciuta” dalla società creditrice la quale, pertanto, avendo ricevuto tale ultimo pagamento non avrebbe più nulla da pretendere.
L'assunto dell'appellata è infondato essendo del tutto indimostrato che tale ultimo assegno fosse quello finalizzato al pagamento della fattura per cui è causa.
In primo luogo, infatti, l'importo dell'assegno in esame è diverso dall'importo del debito residuo ancora dovuto preteso dalla creditrice, mentre la somma indicata sul titolo protestato corrisponde perfettamente al credito azionato a titolo di capitale con il decreto ingiuntivo.
Inoltre, a fronte della pacifica sussistenza di plurimi rapporti commerciali intercorsi con la ditta individuale LA ET, era onere dell'opponente fornire la prova di pagina 14 di 17 un sicuro collegamento tra il titolo in questione ed il credito vantato dalla società
e, in particolare, che anche l'assegno di euro 60.000,00, come quello Parte_1 protestato, fosse sicuramente riferibile al saldo del debito per cui è causa.
Nella vicenda in esame, infatti, devono trovare applicazione i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di imputazione di pagamenti.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ. ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione. Tale principio opera, ovviamente, nel contesto della disciplina più generale che vede il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo dal quale il suo diritto è originato e non anche del mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova incombe al debitore che lo eccepisca.
Sicché, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass. n. 3008/2012; n. 3457/2007;
Cass. n. 17102/2006).
Tuttavia, nel caso in cui il pagamento venga eccepito, come nella vicenda in esame, mediante la produzione di assegni o altri titoli di credito che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), in queste ipotesi, l'onere della prova è nuovamente ribaltato sul debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove esso pagina 15 di 17 sia contestato dal creditore (v. Cass n.115/2020; n 26275/2017; n.18471/2015).
In definitiva, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore che deve quindi, dimostrare il collegamento tra gli assegni prodotti con i crediti azionati là dove esso sia contestato dal creditore.
Nella specie, a fronte della contestazione del creditore, l'opponente non ha fornito la prova di un sicuro collegamento tra il titolo di euro 60.000,00 ed il credito vantato dalla società creditrice e cioè che tale assegno sia sicuramente riferibile al saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura per cui è causa.
L'odierna appellata ha, infine, eccepito anche la nullità del contratto e delle condizioni generali, in relazione agli interessi e alla penale richiesti, sia per il divieto di cumulo, sia perché le clausole sono vessatorie. Tali eccezioni sono inammissibili per la loro palese genericità laddove l'appellata ha del tutto omesso i motivi e le ragioni giuridiche per le quali dovrebbe operare l'asserita invalidità del contratto e delle condizioni generali che non sono state neanche sufficientemente specificate.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello principale proposto da Pt_1
deve essere accolto con assorbimento dell'appello incidentale sulle spese di lite
[...] del giudizio di primo grado proposto dall'appellata e conseguente rigetto anche dell'appello incidentale condizionato proposto dalla medesima parte appellata.
Pertanto occorre concludere per il rigetto dell'opposizione e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c.
Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ( scaglione da euro 52.001 a euro 260.000)
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
Accoglie l'appello principale e per l'effetto, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.12/2010, emesso dal Tribunale di Lagonegro e lo dichiara esecutivo;
Rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite che per il giudizio Controparte_1 di primo grado si liquidano in euro 7052,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in euro 7160,00 per compensi ed euro 1.155,77 per spese, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge, da attribuire all'Avv. Giovanni Di Matteo dichiaratosi antistatario.
Potenza, camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
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