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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900/2023
T R A
con sede legale in Benevento alla C.da Pezzapiana S.N.C., in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_2 Pellegrino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, alla Via Giovanni XXIII n° 19; Appellante
E
, nato a [...] il [...] e residente in S. Marco dei Cavoti (BN) alla CP_1 Contrada Paolella n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco, con studio in Atripalda alla Contrada Novesoldi n.6, ivi elettivamente domiciliati;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8.6.2021 presso il Tribunale di Benevento sez. lav.
, premesso di lavorare alle dipendenze della in forza di contratto CP_1 Parte_1 di assunzione del 31.07.2018 con la qualifica di “Guardia Particolare Giurata”, con decorrenza dal 03.08.2018, in modalità full-time a tempo indeterminato, inquadrato con il 6° Livello del CCNL dei Dipendenti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, conveniva in giudizio detta società chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il sig. presta la sua attività di guardia CP_1 giurata, a tempo pieno, in forza di contratto di lavoro riferito al CCNL vigente del settore, in favore della . 2) Accertare e dichiarare che la è obbligata a far Parte_1 Parte_1 prestare servizio al sig. per almeno 173 ore mensili;
3) Accertare e dichiarare che CP_1 la nel periodo de quo non ha consentito al ricorrente di lavorare per almeno 173 Parte_1 ore mensili, facendogli perdere parte della retribuzione minima contrattuale;
4) Accertare e dichiarare che la resistente paga gli stipendi al ricorrente con ritardi di almeno dai tre ai quattro mesi ognuno;
5) Accertare e dichiarare che tutte le trasferte a cui veniva assegnato il ricorrente, rimanevano a sue esclusive spese sia di autovettura sia di autostrada, carburante e costi accessori;
1 6) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito danni ingenti derivati dal pagamento di interessi passivi per causa dei ritardati pagamenti dello stipendio;
7) Accertare e dichiarare che la resistente procedeva a bonificare lo stipendio su un conto estinto del ricorrente;
8) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per ricevere il suo stipendio è stato costretto a recarsi a Napoli presso la sede della a proprie spese, ritirando un assegno bancario;
9) Accertare e dichiarare che il ricorrente Parte_3 ha sostenuto in proprio i costi per i rinnovi delle licenze e dei permessi prefettizi;
10) Accertare e dichiarare che le buste paga emesse dalla non corrispondono alle ore lavorate Parte_1 dal ricorrente e non rispettano le effettive ore di ferie, di lavoro e di straordinario;
11) Accertare e dichiarare che il lavoro notturno svolto dal ricorrente per 27 giorni al mese non è mai stato calcolato ed inserito nelle buste paga relative al mese di competenza;
12) Accertare e dichiarare che i 4 giorni di scrutatore elettorale svolti dal ricorrente non sono stati calcolati nelle buste paga come ferie straordinarie;
13) Accertare e dichiarare che la non ha mai aggiornato gli assegni Parte_3 famigliari per la moglie e la figlia del ricorrente, facendogli perdere i relativi emolumenti;
14) Accertare e dichiarare che il predetto rapporto di lavoro, di natura subordinata, rientra nel VI livello del CCNL di settore e, per l'effetto, riconoscere in favore del ricorrente tutte le maggiorazioni stipendiali, contributive e previdenziali, ivi compreso l'ammontare del TFR che andrà a maturare alla cessazione formale del rapporto di lavoro, con la retribuzione e l'inquadramento del VI Livello del CCNL settore imprese di vigilanza. 15) Accertare e dichiarare che nel rapporto di lavoro de quo, il ricorrente è stato sempre alle dirette dipendenze della che gli impartiva ordini Parte_1
e direttive, con margine di anticipo di sei ore, assegnandolo su postazioni distanti oltre 45 km. dalla propria residenza, senza fornirgli l'autovettura di servizio, il carburante, i costi chilometrici della trasferta e le vacazioni;
16) Accertare e dichiarare che la non ha stipulato la Parte_1 copertura assicurativa obbligatoria in favore del ricorrente con la SI (fondo assistenza sanitaria integrativa vigilanza). 17) Di conseguenza, condannare la resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, così come riportate nei calcoli e nelle tabelle allegate al ricorso, per € 6.600,00 s.e. & o. ovvero di quell'importo sia maggiore sia minore, secondo quanto sarà accertato in corso di causa , anche a mezzo di ctu, per le voci di retribuzione indicate nel capo precedente, ovvero sia maggiore sia minore o nella diversa misura che il sig. Giudice vorrà ritenere accertata, oltre rivalutazione ed interessi;
18) aumentare ogni importo di condanna della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. 19) Condannare parte resistente, al pagamento degli onorari di causa, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società chiedendo in base a plurime argomentazioni il rigetto delle domande. Proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo di euro 745,00, erogato al lavoratore con i cedolini di agosto e settembre 2018 a titolo di “rimborso spese non documentate”.
Con la sentenza n. 368/2023 pubbl. il 3.4.2023 il Giudice accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto del ricorrente di percepire la complessiva somma lorda di € 2.062,00 a titolo di retribuzione per n. 50 giornate non lavorate in cui la prestazione era mancata per causa imputabile al datore di lavoro, condannando la a corrispondergli il suddetto importo;
rigettava Parte_1 per il resto le domande ritenendole inammissibili in quanto di mero accertamento o per genericità; rigettava anche la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite in ragione dei due terzi, ponendo il residuo terzo a carico della con attribuzione. Parte_1
Il Tribunale osservava, in relazione alla domanda di retribuzione per le giornate non lavorate (in totale 52, e non 55 come indicato nel conteggio allegato al ricorso) che non vi fosse stata specifica contestazione in ordine alla mancata assegnazione di servizi al lavoratore, ad eccezione del 12 luglio 2019, giorno in cui in effetti la busta paga attestava il regolare espletamento della prestazione;
per le altre giornate – pacifico il mancato espletamento della prestazione - aderiva alle eccezioni della
2 società relative alle assenze nei giorni 16.08, 17.09 e 18.09 del 2019, in cui effettivamente risultava dalle buste paga che il ricorrente avesse fruito di ore accantonate nella banca ore (16.8), o fosse assente ingiustificato (17.9) o in permesso (18.9). Il Giudice non riteneva invece provato che, per le altre giornate non lavorate, fosse stato lo stesso lavoratore a chiedere di essere esonerato dal servizio in forza di un accordo non scritto tra le parti in base al quale, essendo il titolare di una CP_1 propria attività imprenditoriale (ditta individuale Il Capriccio di Caporaso Lucio), gli veniva concesso di assentarsi, su sua richiesta, quando era necessario per seguire detta attività. Quantificava quindi in n. 50 i giorni di non lavoro imputabili alla società e riconosceva al le relative differenze CP_1 retributive, pari ad euro 2.062,00, importo ottenuto moltiplicando per le 50 giornate la retribuzione giornaliera (ossia la retribuzione mensile da contratto di assunzione pari ad euro 1.072,35/26 = euro 41,24).
Sulla domanda riconvenzionale, alla luce del comportamento tenuto dalla stessa resistente/ricorrente in riconvenzionale che si era limitata a contestazioni generiche, riteneva provata l'esistenza della causa solvendi dedotta dal lavoratore per cui le spese non documentate rimborsate in busta paga erano state anticipate dal dipendente per l'acquisto delle divise utilizzate dalle guardie giurate per allestire un picchetto d'onore in occasione del suo matrimonio, che la gli aveva corrisposto a Parte_1 titolo di regalo di nozze.
Averso detta statuizione insorgeva la società con ricorso depositato in dato 21.4.2023 contestando la sentenza nella parte in cui riconosceva il pagamento della retribuzione per le giornate in cui il lavoratore non era stato assegnato a nessun servizio, nonché in riferimento alla non fondatezza della domanda riconvenzionale. Concludeva chiedendo di “Accogliere la qui spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 745,00, così come quantificata in atti e/o della diversa somma ritenuta dovuta
[...] all'esito del giudizio e/o eventualmente disporre la compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto dalla scrivente in favore del e quanto di contro fosse condannato a CP_1 CP_1 pagare in favore della convenuta in riconvenzionale, il tutto oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al soddisfo;
2. In accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui sopra, dichiarare la nullità della domanda per i motivi tutti suesposti;
3. In ogni caso, rigettare il ricorso introduttivo in quanto generico, infondato in fatto ed in diritto e non provato, nonché contraddittorio con quanto affermato nel corpo dello stesso, contestandosi qui espressamente anche le risultanze contabili prospettate ex adverso attraverso i conteggi, come già argomentato in premessa, con espresso disconoscimento delle pretese avanzate sia a titolo di differenze retributive sia a titolo di risarcimento del danno ed a qualunque titolo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ricostituito il contraddittorio, il resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito descritti.
Va premesso che i motivi di appello riguardano la retribuzione del per i giorni di omessa CP_1 esecuzione della prestazione lavorativa e la restituzione degli importi erogati a titolo di rimborso spese non documentate, mentre alcuna censura è stata formulata dalle parti in riferimento alle altre problematiche trattate in primo grado che – così come risolte dal primo giudice – devono ritenersi passate in giudicato.
3 1.Con il primo motivo, l'appellante si duole della erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Afferma di aver congruamente provato, mediante documentazione e con i testimoni escussi, che la mancata assegnazione del lavoratore a turni di servizio non era imputabile ad una scelta del datore di Parte lavoro ed era in parte sconfessata dal
Più specificamente la società osserva di aver dimostrato mediante deposito delle buste paga che: 1) il 12.07.2019 il ricorrente aveva regolarmente eseguito la prestazione lavorativa;
2) il giorno 16.08.2019 il lavoratore aveva usufruito delle ore maturate a titolo di banca ore;
3) dal 16.09.2019 al 27.09.2019, il lavoratore aveva goduto di giorni di permesso. Dunque, dai 52 giorni oggetto di domanda dovevano essere detratti n. 11 giorni, e non solo n. 2 giornate lavorative come effettuato dal primo giudice.
Il motivo di censura è fondato
In effetti dalle buste paga prodotte si evince chiaramente che il giorno 12 luglio 2019 il CP_1 aveva regolarmente lavorato (cfr. busta paga di luglio 2019, all. 7 di primo Controparte_2 grado); che il 16 agosto 2019 aveva fruito della banca ore (cfr. busta paga di agosto 2019, ove alla voce “Fruizione BO” sono indicati i giorni 16 agosto, dal 19 al 23 agosto e il 26, 27 e 28 agosto;
all. 8 fasc. Security di primo grado); che a settembre 2019 aveva fruito di permessi dal 16 al 27 Pt_1 settembre per un totale di n. 9 giorni (cfr. busta paga di settembre 2019, all. 9 fasc. Parte_1 di primo grado).
Si tratta dunque di n. 11 giorni, rispetto al totale di n. 52 giorni oggetto di domanda, per i quali la società ha dimostrato che il ha svolto regolarmente il servizio (il 12.7.2019) ovvero non ha CP_1 lavorato per motivi non imputabili al datore di lavoro.
2.Per i restanti 41 giorni in cui il lavoratore non risulta assegnato a turni di servizi, l'appellante ribadisce di aver congruamente provato, mediante testimoni e la visura camerale, l'esistenza dell'accordo verbale con il lavoratore per esentarlo dalla sua mansione quando doveva svolgere la sua attività commerciale.
Sul punto si condividono gli assunti del primo giudice.
Il fatto che il ricorrente fosse titolare di una ditta individuale dedita in via prevalente al “commercio elettronico al dettaglio di autovetture”, iscritta il 20.12.2017 e con inizio di attività il 14.2.2018, risulta dalla visura camerale prodotta dalla società (all. 6 fasc. primo grado).
I testimoni citati dall'azienda, , dipendente della dal 2017 al 2019 e Testimone_1 Pt_1 attualmente suo consulente in materia di amministrazione e di contabilità, e , Testimone_2 direttore commerciale e operativo, hanno riferito che vi era un accordo verbale con il ricorrente, il quale, avendo una propria attività parallela, della quale la era a conoscenza, chiedeva di non Pt_1 essere assegnatario di servizi per poter attendere a tale attività.
In particolare, il teste ha raccontato che spesso il ricorrente chiamava la mattina stessa Tes_1 per dire che aveva degli impegni inerenti al suo lavoro, ha dichiarato di non conoscere la frequenza ed ha poi indicato che capitava un paio di volte alla settimana. ha precisato che le assenze Tes_2 dovute alla attività lavorativa parallela del non gli erano contestate perché avvisava sempre, CP_1 chiamava e diceva che gli serviva un giorno di riposo per questi suoi motivi lavorativi, e perché c'era un accordo.
4 Queste dichiarazioni sono generiche e comunque sfornite di riscontri documentali;
non chiariscono la portata dell'accordo; la frequenza delle assenze (un paio di giorni a settimana) è indicata in modo incerto e vago;
non emerge in alcun modo che i giorni in cui il lavoratore si assentava per assolvere a propri impegni lavorativi coincidessero con quelli oggetto di causa, per i quali ha chiesto la retribuzione. Anche la dichiarazione del , secondo cui il ricorrente chiedeva un giorno di Tes_2 riposo per i descritti motivi lavorativi, smentisce che si trattasse di giorni non lavorati senza diritto alla retribuzione.
Sul piano documentale, peraltro, nella lettera dell'11.11.2020 del difensore della di riscontro Pt_1 alla lettera datata 2.11.2020 del che lamentava la mancata assegnazione di servizi, sono CP_1 indicate motivazioni del tutto differenti dall'accordo non scritto a giustificazione della mancata assegnazioni di incarichi (ossia che nella provincia di Benevento la società non aveva servizi a sufficienza per l'intero organico e che diversi clienti avevano chiesto l'allontanamento del CP_1 in ragione di suoi comportamenti non del tutto consoni al ruolo).
In base agli argomenti svolti, non si ritiene raggiunta la prova in ordine al presunto accordo con il lavoratore né tantomeno sulla circostanza che le restanti n. 41 giornate in cui il non ha CP_1 ricevuto incarichi fossero specificamene dovuti alla necessità di svolgere l'attività lavorativa parallela di cui era titolare, con esonero dal lavoro e corrispondente riduzione della retribuzione.
Incontestato dunque che l'istante nelle predette (41) giornate non aveva svolto alcun servizio, a fronte della omessa prova di una legittima causa di sospensione del rapporto lavorativo ovvero di un accordo intervenuto tra le parti, va accertato il diritto del alla corrispondente retribuzione, da CP_1 quantificarsi nell'importo di euro 1690,84 (ossia la retribuzione giornaliera - euro 41,24 - moltiplicata per n. 41 giornate).
3. Con ulteriore ed ultimo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di euro 745,00 erogati al lavoratore a titolo di “rimborso spese non documentate” ad agosto e settembre 2018.
In effetti nelle buste paga di agosto e settembre 2018 sono compresi gli importi, rispettivamente, di euro 445,00 e 300,00 con indicato nella descrizione “Rimborso spese N.D.”, né il lavoratore ha contestato la materiale percezione di dette somme (cfr. all. 10 e 11 fasc. Global di primo grado).
Il , a giustificazione del pagamento, ha dedotto che si trattava del rimborso delle spese da CP_1 lui anticipate per l'acquisto delle divise utilizzate dalle guardie giurate della per Parte_1 allestire un picchetto d'onore in occasione del suo matrimonio, che la gli aveva corrisposto a Pt_1 titolo di regalo di nozze. Ha precisato di non essere in possesso delle ricevute di pagamento, ma ha prodotto il certificato di matrimonio avvenuto in data 22.09.2018, quindi proprio in prossimità delle erogazioni in discorso.
La appellante, che in primo grado aveva solo genericamente contestato le avverse deduzioni (cfr. note scritte della del 2.11.2021), nell'atto di appello evidenzia di aver regalato al per le Pt_1 CP_1 nozze, ad aprile 2019, la somma di euro 400,00, che non è stata richiesta in restituzione;
che il lavoratore ha confuso il giudice e che comunque non ha documentato la spesa. Ha allegato a supporto la busta paga di aprile 2019, che comprende la somma di 400,00 euro con titolo “regalo aziendale” (all. 3 atto di appello).
Premesso che si tratta di allegazione nuova, svolta per la prima volta nel presente grado, si osserva che il certificato di nozze attesta che il matrimonio è stato contratto il 22.09.2018 (cfr. cfr. certificato di matrimonio allegato alla memoria in replica alla domanda riconvenzionale del 29.9.2021 del
5 ). Appare verosimile che le erogazioni, in favore del lavoratore, di agosto e settembre 2018 CP_1 riguardino le spese da lui anticipate per l'acquisto delle divise dei colleghi in occasione del suo matrimonio di settembre 2018. Il regalo aziendale effettuato mesi dopo (aprile 2019) non è incompatibile con l'anticipazione di dette somme di agosto/settembre 2018, poi rimborsate dalla società, e ben potrebbe riferirsi ad una elargizione aziendale ulteriore e/o per diverso titolo.
Peraltro, come illustrato dal primo giudice, nel precedente grado la i è limitata ad una generica Pt_1 contestazione degli assunti attorei. La causa solvendi dedotto dal lavoratore può, quindi, ritenersi provata in base al “principio di non contestazione” alla luce del comportamento tenuto dalla stessa resistente/ricorrente in riconvenzionale.
Da ultimo va rimarcato che nelle stesse buste paga di agosto e settembre 2018 è indicato che gli importi di euro 445,00 ed euro 300,00 sono erogati a titolo di “Rimborso spese non documentate”. L'azienda quindi, a suo tempo, ben consapevole della assenza di un documento di spesa, aveva accettato di rimborsare i predetti importi al lavoratore ed è singolare che a distanza di anni, proprio dopo l'instaurazione del presente giudizio da parte del , si sia ricordata che invece erano CP_1 rimborsi di spesa senza causa.
Anche sul punto la pronuncia gravata va confermata con rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla . Parte_1
Per le ragioni descritte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, la va condannata a corrispondere a la minor somma Parte_1 CP_1 di euro 1690,84 a titolo di retribuzione per le giornate non lavorate in cui la prestazione è mancata per causa imputabile al datore di lavoro. Nel resto la sentenza va confermata.
L'accoglimento parziale del gravame, limitato ad una questione residuale (retribuzione relativa a 9 giorni di permessi), con il rigetto di tutti gli altri motivi di censura, induce il collegio a ritenere equa la compensazione integrale delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna la a corrispondere a la minor somma di Parte_1 CP_1 euro 1690,84;
-compensa le spese del presente grado.
Napoli, 2/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900/2023
T R A
con sede legale in Benevento alla C.da Pezzapiana S.N.C., in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_2 Pellegrino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, alla Via Giovanni XXIII n° 19; Appellante
E
, nato a [...] il [...] e residente in S. Marco dei Cavoti (BN) alla CP_1 Contrada Paolella n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cicco, con studio in Atripalda alla Contrada Novesoldi n.6, ivi elettivamente domiciliati;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 8.6.2021 presso il Tribunale di Benevento sez. lav.
, premesso di lavorare alle dipendenze della in forza di contratto CP_1 Parte_1 di assunzione del 31.07.2018 con la qualifica di “Guardia Particolare Giurata”, con decorrenza dal 03.08.2018, in modalità full-time a tempo indeterminato, inquadrato con il 6° Livello del CCNL dei Dipendenti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, conveniva in giudizio detta società chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il sig. presta la sua attività di guardia CP_1 giurata, a tempo pieno, in forza di contratto di lavoro riferito al CCNL vigente del settore, in favore della . 2) Accertare e dichiarare che la è obbligata a far Parte_1 Parte_1 prestare servizio al sig. per almeno 173 ore mensili;
3) Accertare e dichiarare che CP_1 la nel periodo de quo non ha consentito al ricorrente di lavorare per almeno 173 Parte_1 ore mensili, facendogli perdere parte della retribuzione minima contrattuale;
4) Accertare e dichiarare che la resistente paga gli stipendi al ricorrente con ritardi di almeno dai tre ai quattro mesi ognuno;
5) Accertare e dichiarare che tutte le trasferte a cui veniva assegnato il ricorrente, rimanevano a sue esclusive spese sia di autovettura sia di autostrada, carburante e costi accessori;
1 6) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito danni ingenti derivati dal pagamento di interessi passivi per causa dei ritardati pagamenti dello stipendio;
7) Accertare e dichiarare che la resistente procedeva a bonificare lo stipendio su un conto estinto del ricorrente;
8) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per ricevere il suo stipendio è stato costretto a recarsi a Napoli presso la sede della a proprie spese, ritirando un assegno bancario;
9) Accertare e dichiarare che il ricorrente Parte_3 ha sostenuto in proprio i costi per i rinnovi delle licenze e dei permessi prefettizi;
10) Accertare e dichiarare che le buste paga emesse dalla non corrispondono alle ore lavorate Parte_1 dal ricorrente e non rispettano le effettive ore di ferie, di lavoro e di straordinario;
11) Accertare e dichiarare che il lavoro notturno svolto dal ricorrente per 27 giorni al mese non è mai stato calcolato ed inserito nelle buste paga relative al mese di competenza;
12) Accertare e dichiarare che i 4 giorni di scrutatore elettorale svolti dal ricorrente non sono stati calcolati nelle buste paga come ferie straordinarie;
13) Accertare e dichiarare che la non ha mai aggiornato gli assegni Parte_3 famigliari per la moglie e la figlia del ricorrente, facendogli perdere i relativi emolumenti;
14) Accertare e dichiarare che il predetto rapporto di lavoro, di natura subordinata, rientra nel VI livello del CCNL di settore e, per l'effetto, riconoscere in favore del ricorrente tutte le maggiorazioni stipendiali, contributive e previdenziali, ivi compreso l'ammontare del TFR che andrà a maturare alla cessazione formale del rapporto di lavoro, con la retribuzione e l'inquadramento del VI Livello del CCNL settore imprese di vigilanza. 15) Accertare e dichiarare che nel rapporto di lavoro de quo, il ricorrente è stato sempre alle dirette dipendenze della che gli impartiva ordini Parte_1
e direttive, con margine di anticipo di sei ore, assegnandolo su postazioni distanti oltre 45 km. dalla propria residenza, senza fornirgli l'autovettura di servizio, il carburante, i costi chilometrici della trasferta e le vacazioni;
16) Accertare e dichiarare che la non ha stipulato la Parte_1 copertura assicurativa obbligatoria in favore del ricorrente con la SI (fondo assistenza sanitaria integrativa vigilanza). 17) Di conseguenza, condannare la resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, così come riportate nei calcoli e nelle tabelle allegate al ricorso, per € 6.600,00 s.e. & o. ovvero di quell'importo sia maggiore sia minore, secondo quanto sarà accertato in corso di causa , anche a mezzo di ctu, per le voci di retribuzione indicate nel capo precedente, ovvero sia maggiore sia minore o nella diversa misura che il sig. Giudice vorrà ritenere accertata, oltre rivalutazione ed interessi;
18) aumentare ogni importo di condanna della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. 19) Condannare parte resistente, al pagamento degli onorari di causa, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società chiedendo in base a plurime argomentazioni il rigetto delle domande. Proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo di euro 745,00, erogato al lavoratore con i cedolini di agosto e settembre 2018 a titolo di “rimborso spese non documentate”.
Con la sentenza n. 368/2023 pubbl. il 3.4.2023 il Giudice accoglieva parzialmente la domanda dichiarando il diritto del ricorrente di percepire la complessiva somma lorda di € 2.062,00 a titolo di retribuzione per n. 50 giornate non lavorate in cui la prestazione era mancata per causa imputabile al datore di lavoro, condannando la a corrispondergli il suddetto importo;
rigettava Parte_1 per il resto le domande ritenendole inammissibili in quanto di mero accertamento o per genericità; rigettava anche la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite in ragione dei due terzi, ponendo il residuo terzo a carico della con attribuzione. Parte_1
Il Tribunale osservava, in relazione alla domanda di retribuzione per le giornate non lavorate (in totale 52, e non 55 come indicato nel conteggio allegato al ricorso) che non vi fosse stata specifica contestazione in ordine alla mancata assegnazione di servizi al lavoratore, ad eccezione del 12 luglio 2019, giorno in cui in effetti la busta paga attestava il regolare espletamento della prestazione;
per le altre giornate – pacifico il mancato espletamento della prestazione - aderiva alle eccezioni della
2 società relative alle assenze nei giorni 16.08, 17.09 e 18.09 del 2019, in cui effettivamente risultava dalle buste paga che il ricorrente avesse fruito di ore accantonate nella banca ore (16.8), o fosse assente ingiustificato (17.9) o in permesso (18.9). Il Giudice non riteneva invece provato che, per le altre giornate non lavorate, fosse stato lo stesso lavoratore a chiedere di essere esonerato dal servizio in forza di un accordo non scritto tra le parti in base al quale, essendo il titolare di una CP_1 propria attività imprenditoriale (ditta individuale Il Capriccio di Caporaso Lucio), gli veniva concesso di assentarsi, su sua richiesta, quando era necessario per seguire detta attività. Quantificava quindi in n. 50 i giorni di non lavoro imputabili alla società e riconosceva al le relative differenze CP_1 retributive, pari ad euro 2.062,00, importo ottenuto moltiplicando per le 50 giornate la retribuzione giornaliera (ossia la retribuzione mensile da contratto di assunzione pari ad euro 1.072,35/26 = euro 41,24).
Sulla domanda riconvenzionale, alla luce del comportamento tenuto dalla stessa resistente/ricorrente in riconvenzionale che si era limitata a contestazioni generiche, riteneva provata l'esistenza della causa solvendi dedotta dal lavoratore per cui le spese non documentate rimborsate in busta paga erano state anticipate dal dipendente per l'acquisto delle divise utilizzate dalle guardie giurate per allestire un picchetto d'onore in occasione del suo matrimonio, che la gli aveva corrisposto a Parte_1 titolo di regalo di nozze.
Averso detta statuizione insorgeva la società con ricorso depositato in dato 21.4.2023 contestando la sentenza nella parte in cui riconosceva il pagamento della retribuzione per le giornate in cui il lavoratore non era stato assegnato a nessun servizio, nonché in riferimento alla non fondatezza della domanda riconvenzionale. Concludeva chiedendo di “Accogliere la qui spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 745,00, così come quantificata in atti e/o della diversa somma ritenuta dovuta
[...] all'esito del giudizio e/o eventualmente disporre la compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto dalla scrivente in favore del e quanto di contro fosse condannato a CP_1 CP_1 pagare in favore della convenuta in riconvenzionale, il tutto oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al soddisfo;
2. In accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui sopra, dichiarare la nullità della domanda per i motivi tutti suesposti;
3. In ogni caso, rigettare il ricorso introduttivo in quanto generico, infondato in fatto ed in diritto e non provato, nonché contraddittorio con quanto affermato nel corpo dello stesso, contestandosi qui espressamente anche le risultanze contabili prospettate ex adverso attraverso i conteggi, come già argomentato in premessa, con espresso disconoscimento delle pretese avanzate sia a titolo di differenze retributive sia a titolo di risarcimento del danno ed a qualunque titolo;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ricostituito il contraddittorio, il resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito descritti.
Va premesso che i motivi di appello riguardano la retribuzione del per i giorni di omessa CP_1 esecuzione della prestazione lavorativa e la restituzione degli importi erogati a titolo di rimborso spese non documentate, mentre alcuna censura è stata formulata dalle parti in riferimento alle altre problematiche trattate in primo grado che – così come risolte dal primo giudice – devono ritenersi passate in giudicato.
3 1.Con il primo motivo, l'appellante si duole della erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Afferma di aver congruamente provato, mediante documentazione e con i testimoni escussi, che la mancata assegnazione del lavoratore a turni di servizio non era imputabile ad una scelta del datore di Parte lavoro ed era in parte sconfessata dal
Più specificamente la società osserva di aver dimostrato mediante deposito delle buste paga che: 1) il 12.07.2019 il ricorrente aveva regolarmente eseguito la prestazione lavorativa;
2) il giorno 16.08.2019 il lavoratore aveva usufruito delle ore maturate a titolo di banca ore;
3) dal 16.09.2019 al 27.09.2019, il lavoratore aveva goduto di giorni di permesso. Dunque, dai 52 giorni oggetto di domanda dovevano essere detratti n. 11 giorni, e non solo n. 2 giornate lavorative come effettuato dal primo giudice.
Il motivo di censura è fondato
In effetti dalle buste paga prodotte si evince chiaramente che il giorno 12 luglio 2019 il CP_1 aveva regolarmente lavorato (cfr. busta paga di luglio 2019, all. 7 di primo Controparte_2 grado); che il 16 agosto 2019 aveva fruito della banca ore (cfr. busta paga di agosto 2019, ove alla voce “Fruizione BO” sono indicati i giorni 16 agosto, dal 19 al 23 agosto e il 26, 27 e 28 agosto;
all. 8 fasc. Security di primo grado); che a settembre 2019 aveva fruito di permessi dal 16 al 27 Pt_1 settembre per un totale di n. 9 giorni (cfr. busta paga di settembre 2019, all. 9 fasc. Parte_1 di primo grado).
Si tratta dunque di n. 11 giorni, rispetto al totale di n. 52 giorni oggetto di domanda, per i quali la società ha dimostrato che il ha svolto regolarmente il servizio (il 12.7.2019) ovvero non ha CP_1 lavorato per motivi non imputabili al datore di lavoro.
2.Per i restanti 41 giorni in cui il lavoratore non risulta assegnato a turni di servizi, l'appellante ribadisce di aver congruamente provato, mediante testimoni e la visura camerale, l'esistenza dell'accordo verbale con il lavoratore per esentarlo dalla sua mansione quando doveva svolgere la sua attività commerciale.
Sul punto si condividono gli assunti del primo giudice.
Il fatto che il ricorrente fosse titolare di una ditta individuale dedita in via prevalente al “commercio elettronico al dettaglio di autovetture”, iscritta il 20.12.2017 e con inizio di attività il 14.2.2018, risulta dalla visura camerale prodotta dalla società (all. 6 fasc. primo grado).
I testimoni citati dall'azienda, , dipendente della dal 2017 al 2019 e Testimone_1 Pt_1 attualmente suo consulente in materia di amministrazione e di contabilità, e , Testimone_2 direttore commerciale e operativo, hanno riferito che vi era un accordo verbale con il ricorrente, il quale, avendo una propria attività parallela, della quale la era a conoscenza, chiedeva di non Pt_1 essere assegnatario di servizi per poter attendere a tale attività.
In particolare, il teste ha raccontato che spesso il ricorrente chiamava la mattina stessa Tes_1 per dire che aveva degli impegni inerenti al suo lavoro, ha dichiarato di non conoscere la frequenza ed ha poi indicato che capitava un paio di volte alla settimana. ha precisato che le assenze Tes_2 dovute alla attività lavorativa parallela del non gli erano contestate perché avvisava sempre, CP_1 chiamava e diceva che gli serviva un giorno di riposo per questi suoi motivi lavorativi, e perché c'era un accordo.
4 Queste dichiarazioni sono generiche e comunque sfornite di riscontri documentali;
non chiariscono la portata dell'accordo; la frequenza delle assenze (un paio di giorni a settimana) è indicata in modo incerto e vago;
non emerge in alcun modo che i giorni in cui il lavoratore si assentava per assolvere a propri impegni lavorativi coincidessero con quelli oggetto di causa, per i quali ha chiesto la retribuzione. Anche la dichiarazione del , secondo cui il ricorrente chiedeva un giorno di Tes_2 riposo per i descritti motivi lavorativi, smentisce che si trattasse di giorni non lavorati senza diritto alla retribuzione.
Sul piano documentale, peraltro, nella lettera dell'11.11.2020 del difensore della di riscontro Pt_1 alla lettera datata 2.11.2020 del che lamentava la mancata assegnazione di servizi, sono CP_1 indicate motivazioni del tutto differenti dall'accordo non scritto a giustificazione della mancata assegnazioni di incarichi (ossia che nella provincia di Benevento la società non aveva servizi a sufficienza per l'intero organico e che diversi clienti avevano chiesto l'allontanamento del CP_1 in ragione di suoi comportamenti non del tutto consoni al ruolo).
In base agli argomenti svolti, non si ritiene raggiunta la prova in ordine al presunto accordo con il lavoratore né tantomeno sulla circostanza che le restanti n. 41 giornate in cui il non ha CP_1 ricevuto incarichi fossero specificamene dovuti alla necessità di svolgere l'attività lavorativa parallela di cui era titolare, con esonero dal lavoro e corrispondente riduzione della retribuzione.
Incontestato dunque che l'istante nelle predette (41) giornate non aveva svolto alcun servizio, a fronte della omessa prova di una legittima causa di sospensione del rapporto lavorativo ovvero di un accordo intervenuto tra le parti, va accertato il diritto del alla corrispondente retribuzione, da CP_1 quantificarsi nell'importo di euro 1690,84 (ossia la retribuzione giornaliera - euro 41,24 - moltiplicata per n. 41 giornate).
3. Con ulteriore ed ultimo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di euro 745,00 erogati al lavoratore a titolo di “rimborso spese non documentate” ad agosto e settembre 2018.
In effetti nelle buste paga di agosto e settembre 2018 sono compresi gli importi, rispettivamente, di euro 445,00 e 300,00 con indicato nella descrizione “Rimborso spese N.D.”, né il lavoratore ha contestato la materiale percezione di dette somme (cfr. all. 10 e 11 fasc. Global di primo grado).
Il , a giustificazione del pagamento, ha dedotto che si trattava del rimborso delle spese da CP_1 lui anticipate per l'acquisto delle divise utilizzate dalle guardie giurate della per Parte_1 allestire un picchetto d'onore in occasione del suo matrimonio, che la gli aveva corrisposto a Pt_1 titolo di regalo di nozze. Ha precisato di non essere in possesso delle ricevute di pagamento, ma ha prodotto il certificato di matrimonio avvenuto in data 22.09.2018, quindi proprio in prossimità delle erogazioni in discorso.
La appellante, che in primo grado aveva solo genericamente contestato le avverse deduzioni (cfr. note scritte della del 2.11.2021), nell'atto di appello evidenzia di aver regalato al per le Pt_1 CP_1 nozze, ad aprile 2019, la somma di euro 400,00, che non è stata richiesta in restituzione;
che il lavoratore ha confuso il giudice e che comunque non ha documentato la spesa. Ha allegato a supporto la busta paga di aprile 2019, che comprende la somma di 400,00 euro con titolo “regalo aziendale” (all. 3 atto di appello).
Premesso che si tratta di allegazione nuova, svolta per la prima volta nel presente grado, si osserva che il certificato di nozze attesta che il matrimonio è stato contratto il 22.09.2018 (cfr. cfr. certificato di matrimonio allegato alla memoria in replica alla domanda riconvenzionale del 29.9.2021 del
5 ). Appare verosimile che le erogazioni, in favore del lavoratore, di agosto e settembre 2018 CP_1 riguardino le spese da lui anticipate per l'acquisto delle divise dei colleghi in occasione del suo matrimonio di settembre 2018. Il regalo aziendale effettuato mesi dopo (aprile 2019) non è incompatibile con l'anticipazione di dette somme di agosto/settembre 2018, poi rimborsate dalla società, e ben potrebbe riferirsi ad una elargizione aziendale ulteriore e/o per diverso titolo.
Peraltro, come illustrato dal primo giudice, nel precedente grado la i è limitata ad una generica Pt_1 contestazione degli assunti attorei. La causa solvendi dedotto dal lavoratore può, quindi, ritenersi provata in base al “principio di non contestazione” alla luce del comportamento tenuto dalla stessa resistente/ricorrente in riconvenzionale.
Da ultimo va rimarcato che nelle stesse buste paga di agosto e settembre 2018 è indicato che gli importi di euro 445,00 ed euro 300,00 sono erogati a titolo di “Rimborso spese non documentate”. L'azienda quindi, a suo tempo, ben consapevole della assenza di un documento di spesa, aveva accettato di rimborsare i predetti importi al lavoratore ed è singolare che a distanza di anni, proprio dopo l'instaurazione del presente giudizio da parte del , si sia ricordata che invece erano CP_1 rimborsi di spesa senza causa.
Anche sul punto la pronuncia gravata va confermata con rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla . Parte_1
Per le ragioni descritte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, la va condannata a corrispondere a la minor somma Parte_1 CP_1 di euro 1690,84 a titolo di retribuzione per le giornate non lavorate in cui la prestazione è mancata per causa imputabile al datore di lavoro. Nel resto la sentenza va confermata.
L'accoglimento parziale del gravame, limitato ad una questione residuale (retribuzione relativa a 9 giorni di permessi), con il rigetto di tutti gli altri motivi di censura, induce il collegio a ritenere equa la compensazione integrale delle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna la a corrispondere a la minor somma di Parte_1 CP_1 euro 1690,84;
-compensa le spese del presente grado.
Napoli, 2/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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