Sentenza breve 30 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 30/09/2022, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 01504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2022, proposto da
Aquasoil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Fabio De Feo e Luca De Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Technoacque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina di aggiudicazione alla Technoacque r.g. 001414/2022 del 29.6.2022 - Det. n. 96000154-2022 del 24.6.2022 della procedura di gara aperta per servizio di gestione del sistema di affinamento e riuso a scopi irrigui ed ambientali delle acque depurate di Fasano, dei verbali di gara, di ogni altro connesso precedente e propedeutico (tra cui relazione di congruità del R.U.P. 21.6.2022 su anomalia dell’offerta) con conseguente aggiudicazione alla ricorrente Aquasoil;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Technoacque S.r.l. il 12/9/2022:
per l ’ annullamento
in parte qua e nei limiti dell’interesse della Technoacque S.r.l., della determinazione del Settore Lavori pubblici del Comune di Fasano di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice r.g. n. 001413/2022 del 29.06.2022 - Det. n. 9600154-2022 del 24.06.2022, dell’appalto del “servizio di gestione del sistema di affinamento e riuso a scopi irrigui ed ambientali delle acque reflue depurate di Fasano” , e delle determinazioni assunte dalla Commissione di cui agli stessi verbali, limitatamente: a ) alla non esclusione di Aquasoil; b ) all’attribuzione di punteggio, viceversa non attribuibile all’offerta Aquasoil come indicato in prosieguo; c ) alla mancata attribuzione di ulteriore (rispetto a quello già riconosciuto) punteggio all’offerta della ricorrente incidentale, con conseguente esclusione dell’offerta Aquasoil e comunque rideterminazione della tabella punteggi in detrazione per Aquasoil e in aumento per Technoacque;
nonché, sempre in parte qua , degli atti indittivi (bando, disciplinare, capitolato speciale, relazione tecnico-illustrativa) della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del sistema di affinamento e riuso a scopi irrigui delle acque reflue depurate di Fasano, dei verbali della commissione giudicatrice, della proposta di aggiudicazione, del provvedimento finale (r.g. n. 001413/2022 del 29.06.2022 - Det. n. 9600154-2022 del 24.06.2022) e di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o conseguente, provvedimenti tutti impugnati limitatamente all’interesse della ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e di Technoacque S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to N. De Feo per la parte ricorrente, avv.to O. Carparelli per la P.A., avv.to E. Toma per la parte controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- è impugnata la determina di aggiudicazione alla società Technoacque S.r.l. della procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto denominato “Servizio di gestione del sistema di affinamento e riuso a scopi irrigui ed ambientali delle acque reflue depurate di Fasano” per una durata quinquennale e per un importo complessivo a base di gara di € 1.479.028,77;
- a sostegno del ricorso, parte ricorrente ha addotto plurimi motivi di ricorso, suddivisi in tre categorie: A) Motivi afferenti la carenza di requisiti in capo all ’ aggiudicataria per la partecipazione alla gara; B) Motivi afferenti il governo e l ’ applicazione dei criteri di attribuzione di punteggio esplicitati nel disciplinare di gara; C) Motivi inerenti l ’ errata valutazione di congruità/legittimità dell ’ offerta economica effettuata, in sede di verifica dell ’ anomalia dell ’ offerta stessa, dal R.U.P., con effetto diretto sulla ricorrenza nel caso concreto dell ’ anomalia ;
- si sono costituiti in giudizio il Comune di Fasano e la società aggiudicataria per resistere, instando per il rigetto del ricorso;
- la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, articolando i seguenti ordini di censura: 1) Violazione dell ’ art. 80, comma 5 lett. c-bis, f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 – Violazione del disciplinare di gara ; 2) Erronea attribuzione di punteggio all ’ offerta tecnica di Aquasoil. Violazione del disciplinare di gara (punto n. 17.1. n. 6.3. tabella di attribuzione dei punteggi) Violazione di legge (artt. 32, 33, 80 comma 5 lett. c-bis) e f-bis), 83 codice appalti); 3) Nullità/illegittimità del disciplinare di gara. Nullità – Violazione di legge (art. 83, commi 1, 2 e 8 d.lgs. 50/2016) – Violazione dei principi di proporzionalità, congruità, ragionevolezza e concorrenzialità. Illegittimità/nullità del punto 6.3 del disciplinare di gara – requisiti di capacità tecnica e professionale - servizi analoghi, in parte qua ; 4) Ulteriore erronea attribuzione di punteggio all’offerta tecnica di Aquasoil. Violazione del disciplinare di gara (punto n. 17.1.) – Eccesso di potere – difetto di istruttoria – erronea presupposizione – contraddittorietà ; 5) Ulteriore illegittimità dei provvedimenti impugnati – Eccesso di potere – difetto di istruttoria – erronea presupposizione – Contraddittorietà .
Ritenuto che il ricorso principale non meriti accoglimento, in quanto:
a ) non è positivamente apprezzabile il primo motivo di ricorso, non rinvenendosi negli atti indittivi di gara una valorizzazione del servizio idrico integrato, tale da poter fondare, ai fini di che trattasi, la distinzione tra acque reflue urbane e acque reflue industriali; inoltre, alla stregua della condivisibile giurisprudenza amministrativa, « nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può essere assimilata a quella di “servizi identici” dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l ’ appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest ’ ultimo » ( ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5944);
b ) neppure coglie nel segno il secondo ordine di censure, giacché l’interpretazione logico-letterale del paragrafo 6.3 del Disciplinare di Gara induce a ritenere che la locuzione “con buon esito e senza interruzioni” - vista anche la collocazione nel periodo della successiva virgola - sia riferita ai singoli “servizi analoghi” , facenti parte dell’“ elenco dei servizi analoghi” ed espletati dalla concorrente nel corso degli ultimi 10 anni, e non già al possesso continuativo del requisito in sé;
c ) non è ravvisabile la dedotta violazione del paragrafo 17.4 del disciplinare di gara in riferimento al metodo di calcolo dei requisiti tecnici (terzo motivo di ricorso), in quanto negli ultimi due periodi di detta disposizione è chiaramente indicato che “Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dal singolo concorrente. N.B. NON si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi” (ove il riferimento è ai “punteggi tabellari” , precedentemente citati); in tal senso, anche il paragrafo 17.2, 2° cpv., del disciplinare non sottopone a riparametrazione gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare fisso (v. colonna T, N° 6, della tabella di valutazione sub paragrafo 17.1), prescrivendo che “il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell ’ offerta, dell ’ elemento richiesto” ;
d ) dagli atti di gara (relazione tecnica di Technoacque, punto 3.4 – v. All. 4.1. indice documenti 9.9.2022), risulta che la ditta aggiudicataria ha offerto l’attivazione di ulteriori “eventi/visite guidate” , in aggiunta al numero minimo previsto dalla stazione appaltante, sicché non è fondata la doglianza formulata dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso;
e ) la disposizione contenuta nel paragrafo 17.2 del Disciplinare – in base alla quale “Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti” – deve essere coordinata con il precedente periodo, dal quale è possibile desumere che “il coefficiente” è quello che “ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi” (ricompreso in un valore variabile tra 0 e 1): donde l’infondatezza anche della quinta censura avanzata dalla difesa attorea, avendo la Commissione giudicatrice correttamente effettuato la riparametrazione dei punteggi a valle del calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio;
f ) quanto ai rimanenti ordini di censura – con cui si assume l’errata valutazione di congruità/legittimità dell’offerta economica, operata dal R.U.P in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta stessa –, gli stessi non si rivelano idonei a vulnerare il giudizio di natura tecnico-discrezionale espresso dalla P.A., per le seguenti considerazioni:
- il CCNL del settore “Industria e Chimica” , indicato dall’aggiudicataria in sede di giustificazioni, risulta coerente con l’oggetto dell’appalto; peraltro, ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta e della congruità del costo del lavoro, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2017, n. 932; Id. , 12.5 2016, n. 1901; Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 589);
- in merito alla dedotta erronea indicazione degli oneri di sicurezza, nonché alla denunciata parcellizzazione o duplicazione dei costi del personale tra le varie voci di costo (motivi VI.2, VI.3 e VI.3.a), le giustificazioni offerte alla stazione appaltante dalla controinteressata non modificano il valore complessivo dell’originaria offerta economica, essendo peraltro consentita – per condiviso orientamento giurisprudenziale – la rimodulazione degli elementi economici dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia; in tal senso, è sufficiente richiamare il principio di matrice giurisprudenziale per cui “nelle gare pubbliche, in tema di giudizio di congruità delle offerte, è ammissibile non solo la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l ’ aggiustamento delle singole voci di costo, sia in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, sia per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l ’ entità originaria dell ’ offerta economica, nel rispetto del principio dell ’ immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori; ma anche la rimodulazione degli elementi economici dell ’ offerta in sede di giustificazioni sull ’ anomalia, con il solo limite di non alterarne il quantum iniziale o l ’ equilibrio economico e purché si accerti in concreto, sulla base di un apprezzamento globale e sintetico, che la proposta economica risulti nel suo complesso affidabile e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell ’ appalto” (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2020 n. 4272; Id. Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071);
- infine, con riferimento ai motivi rubricati sub n. VI.4 e n. VI.5, trattasi di censure che impingono inammissibilmente nella fase esecutiva del contratto (si sostiene la mancata allegazione del contratto di subappalto con il Consorzio Bonifica Terre d’Apulia), oppure nel merito della valutazione discrezionale di congruità delle voci di costo relative alla gestione della rete di distribuzione e al consumo di energia elettrica ( “ ... il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell ’ istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell ’ offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un ’ inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione” - Cons. Stato, Sez. V, 18.2.2013, n. 974; Id., 19.11.2012, n. 5846; Id., 23.7.2012, n. 4206);
Ritenuto che – a seguito del rigetto del gravame principale – difetti l’interesse della Technoacque S.r.l. alla decisione del ricorso incidentale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso principale debba essere respinto e che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata debba essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di porre le spese del giudizio a carico della parte ricorrente, in virtù del principio di soccombenza, siccome liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Fasano e dalla Technoacque S.r.l., che liquida nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle predette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO