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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa HE ON Presidente dr.ssa MA SA BR Consigliera rel. dr. Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), sia in proprio che in qualità di mandataria Parte_1 P.IVA_1 capogruppo del con la società Parte_2 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pantaloni (C.F. ), ed elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, largo di Torre Argentina n. 11
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Salvadori del Controparte_2 P.IVA_2
AT (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via P. C.F._2
Sottocorno n. 33
APPELLATA pagina 1 di 10 Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 6662/2024 del 02.07.2024 pubblicata il 03.07.2024 nel procedimento n. RG.
32622/2022 e per l'effetto dichiarare:
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 6662/2024 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Mauro Pacifico in data 02.07.2024 e pubblicata il 03.07.2024 mai notificata, e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Previa rimessione della causa in istruttoria ed ammissione della già richiesta CTU diretta a verificare la corrispondenza tra le attività svolte e il compenso richiesto dall'attrice, in base alle tariffe professionali di cui al DM 143/2013, Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertata la congruità, ai sensi del DM 142/0213, del progetto di parcella predisposto dalla per le attività di progettazione svolte nell'interesse della . Parte_1 Pt_3
depositato in uno con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., condanni quest'ultima al Pt_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 230.438,32 (comprensiva di IVA ed INARCASSA), oltre interessi da ritardo (calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002), Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in via subordinata nella deprecata e denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello, in considerazione della novità delle questioni trattate e della assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, compensare le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di €
230.438,32e che il contributo unificato
è pari ad € 1.138,50”
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello respingere il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata. Vinte le spese anche di questo grado di giudizio. Si produce, oltre all'atto di appello notificato, il fascicolo di primo grado”
pagina 2 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 5.09.2022 in proprio e in qualità di mandataria capogruppo Parte_1 del con la società Parte_2 Controparte_1 conveniva in giudizio onde ottenere il pagamento della somma di €474.162,33 CP_2
(comprensiva di IV ed AS e oltre interessi da ritardo) a titolo di compenso ulteriore, determinato sulla base alle tariffe professionali di cui al DM 143/2013 come aggiornato dal D.M. 17.06.2016, per le attività svolte a favore della controparte.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- di essere risultata aggiudicataria della gara d'appalto bandita dalla committente avente CP_2
l'oggetto “l'affidamento del servizio di collaborazione per la redazione del progetto definitivo delle opere civili e strutturali relative all'intervento di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario Bovisa…” e di aver, quindi, stipulato con la committente il relativo contratto, che prevedeva a titolo di corrispettivo dovuto la somma di €206.310,0 (avendo offerto lo sconto del 47,10% sul prezzo a base d'asta di € 390.000,00, oltre a IVA che era stato calcolato sul valore complessivo dell'opera indicato in €30.503.484,02);
- che, nel corso dell'esecuzione del contratto, essa attrice, su richiesta della , aveva inviato a CP_2 quest'ultima un'offerta per prestazioni di ingegneria aggiuntive, a seguito della quale la CP_2 aveva emesso l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto per l'ulteriore corrispettivo di €41.000,00 oltre
IVA;
- che, terminata l'attività di progettazione, riceveva dalla committente il corrispettivo concordato (€
206.310,00+€ 41.000,00) tuttavia, dal certificato di regolare esecuzione dell'attività rilasciato a suo favore della stazione appaltante, apprendeva che il valore complessivo delle opere oggetto dell'
[ appalto era stato indicato nella maggior somma di €43.836.120,83 (anziché di € 30.503.484,02
nell'avviso d'indagine) e che le stesse erano state ricondotte a categorie diverse da Parte_4 quelle indicate nell'avviso d'indagine;
- che, pertanto, alla luce di quanto disposto dal D.M. 143/2013 (i cui parametri erano stati indicati da
Nord Ing. nell'avviso di indagine per la determinazione del prezzo base d'asta), il corrispettivo dovuto doveva essere ricalcolato nella maggior somma di €621.019,28.
Sosteneva, quindi, che avendo già riscosso l'importo di €247.310,00, risultava creditrice dell'ulteriore importo di €373.709,28 oltre IVA e contributo previdenziale (ossia €474.162,33 poi ridotti ad pagina 3 di 10 €230.438,32 in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.) che, tuttavia, Nord Ing. rifiutava di corrisponderle. costituendosi, contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte sostenendo di CP_2 aver già integralmente corrisposto il corrispettivo spettante ad , determinato con Parte_1 esclusivo riferimento al contratto stipulato (e alla successiva integrazione). In particolare deduceva: a) che la diversa indicazione del valore dell'opera realizzanda e la diversa specificazione delle categorie della stessa opera espresse nel certificato di regolare esecuzione dei lavori erano derivate dall'incremento dei prezzi determinatosi medio tempore e dall'aggiunta o variazione o miglior specificazione di singole lavorazioni, la cui attività progettuale era stata eseguita o direttamente da essa convenuta o da soggetti terzi;
b) che la tesi attorea era, in ogni caso, infondata, atteso: b1) che l'eventuale erroneità della base d'asta fissata dalla stazione appaltante avrebbe potuto essere fatta valere solo impugnando il bando di gara, b2) che la base d'asta non poteva subire successive variazioni,
b3) che il prezzo contrattuale era espressamente definito come “fisso ed invariabile”, b4) che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 143/2013, il parametro “V” riguardante il costo delle singole categorie componenti l'opera doveva essere individuato sulla base del preventivo di progetto, restando, pertanto, irrilevanti successive variazioni non incidenti sulla concreta attività progettuale;
c) che, d'altronde, le attività progettuali eseguite dal al di là dell'atto aggiuntivo, erano esattamente quelle oggetto CP_3 dell'originario contratto;
d) che, in ogni caso, pur a voler ritenere legittimo il preteso ricalcolo del compenso, il quantum richiesto dall'attrice era erroneo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 6662/2024 rigettava le domande attoree, escludendo la spettanza a favore di di ulteriori somme rispetto a quelle già ricevute. Parte_1
Rilevava, infatti, che il corrispettivo pattuito era stato espressamente definito nel contratto come “fisso ed invariabile” e che la normativa citata dall'attrice a nulla rilevava, in quanto:
- la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell' art. 9 comma 2 del D.L. 1/2012, introdotto dal D.L. 83/2012, laddove, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale contenente i parametri da utilizzarsi “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e
l'ingegneria” (disposizione che si è, poi, tradotta nell'emanazione del D.M. 143/2013), contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, proprio perché avente ad oggetto unicamente la determinazione dei criteri da porre alla base di gara delle procedure di affidamento dei predetti contratti pubblici di servizi professionali, non ha affatto inteso introdurre una tariffa, o, comunque, dei parametri di fonte normativa, operanti in senso modificativo/integrativo di quanto poi cristallizzato a titolo di corrispettivo nei contratti pubblici per i quali la gara era stata bandita;
pagina 4 di 10 - l'art. 3 del D.M. 143/2013, con riferimento al parametro “V”, ossia proprio quello relativo al “costo delle singole categorie” di lavori “costituenti l'opera”, espressamente prevede che lo stesso (salvo che per le attività di direzione esecutiva e collaudo) “è individuato sulla base del preventivo di progetto”, di guisa che deve ritenersi assolutamente fisiologico che, proprio a valle dell'attività di progettazione definitiva il cui servizio – come nel caso di specie - è oggetto del pubblico affidamento, l'opera realizzanda possa risultare, in concreto, di maggior valore o di diversa specifica consistenza
Pertanto, anche alla luce del fatto che non erano state eseguite prestazioni aggiuntive (rispetto a quelle indicate nel contratto e a quelle oggetto dell'atto aggiuntivo n. 1), accertava che il corrispettivo complessivo dei servizi resi dal R.T.I. non poteva quantificarsi in misura diversa da quella contrattualmente prevista e già corrisposta dalla stazione appaltante, con la conseguenza che nessuna ulteriore somma risultava dovuta.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato a in data 23.01.2025, (sia Controparte_2 Parte_1 in proprio che in qualità di mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la società impugnava la predetta sentenza chiedendo, in riforma, Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 3.04.2025 si costituiva in giudizio Nord Ing., chiedendo l'integrale rigetto dell'appello avversario in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 2.10.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 8.10.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo intitolato”
1. Sulla corretta interpretazione del D.M. 143/2013 e sulla pretesa immutabilità del corrispettivo” l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo erronea applicazione dell'art. 9 co. 2 D.L. 1/2012 e dell'art. 3 D.M. 143/2013, ha escluso l'incidenza del maggior valore dell'opera e della sua diversa consistenza (rispetto a quanto indicato nell'avviso d'indagine) sul corrispettivo contrattualmente pattuito.
- Sostiene, in primo luogo, che l'art. 9 co. 2 D.L. 1/2012, lungi dal fare alcun riferimento all'immutabilità della base di gara, esprima il chiaro intento legislativo di razionalizzare e uniformare i corrispettivi per i servizi professionali relativi all'architettura e all'ingegneria, garantendo che la determinazione degli stessi avvenga in maniera trasparente e conforme agli pagina 5 di 10 standard previsti per il settore pubblico, oltre che al fine di ricercare di un equilibrio tra i costi per i professionisti e quelli per le amministrazioni pubbliche;
- Sostiene, inoltre, che dalla lettura dell'art. 3 D.M 143/2013 non si possa trarre alcun elemento a sostegno della tesi dell'immutabilità del corrispettivo cristallizzato negli atti di gara (e nel successivo contratto). Al contrario, la norma, avente la specifica funzione di garantire un equilibrio tra la qualità delle prestazioni e la giusta remunerazione dei professionisti, imporrebbe una variazione del corrispettivo della progettazione al variare della categoria dei lavori e del valore delle opere;
- Lamenta, infine, che il primo giudice ha erroneamente tratto, dall'assenza di prestazioni aggiuntive, ulteriore elemento a conferma del fatto che il corrispettivo dovuto a non potesse Parte_1 quantificarsi in misura diversa da quella già corrisposta. Sostiene l'irrilevanza dell'assenza di prestazioni “aggiuntive”, vertendo la controversia esclusivamente sulla difformità tra il valore e le categorie di opere riportate nell'avviso di indagine e quelle indicate nel certificato di buona esecuzione.
Con il secondo motivo intitolato:”
2. Sul vizio istruttorio e motivazionale della sentenza di primo grado: la mancata ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio” l'appellante si duole della mancata ammissione di una CTU tecnica che era stata richiesta da entrambe le parti (seppure in via subordinata da Nord Ing) al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. 143/2013, la corrispondenza tra le categorie di opere indicate in gara e quelle effettivamente progettate, e il conseguente calcolo del compenso dovuto.
Il rifiuto da parte del primo giudice di dare ingresso alla CTU, peraltro immotivato, ha privato il giudizio di un elemento fondamentale per l'accertamento della verità materiale e la mancata ammissione della CTU in presenza di questioni tecniche rilevanti configura vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto priva il giudice di un indispensabile strumento istruttorio per la corretta soluzione della controversia. L'appellante reitera dunque in questa sede l'istanza.
Con il terzo motivo intitolato:”
3. Sui principi di equo compenso e buona fede contrattuale”
l'appellante da ultimo sottolinea che la recente legislazione in materia di equo compenso (L. 49/2023) ha rafforzato il principio, già immanente nell'ordinamento, secondo cui la prestazione professionale deve essere remunerata in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Sebbene la normativa non sia direttamente applicabile ratione temporis, essa fornisce un criterio interpretativo fondamentale per leggere le norme vigenti, come il D.M. 143/2013, alla luce della necessità di garantire la congruità e la giustizia del compenso. Il comportamento di , che prima Pt_3 certifica un'opera di maggior valore e complessità e poi si rifiuta di adeguarne il corrispettivo, pagina 6 di 10 costituisce una palese violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), principio che impone a entrambe le parti di comportarsi con lealtà e correttezza.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da debba essere rigettato, avendo il Parte_1 primo giudice correttamente ritenuto che non spetti alla alcun ulteriore compenso Parte_1 rispetto a quanto già ricevuto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, avendo le parti contrattualmente definito il corrispettivo per le prestazioni di progettazione oggetto di causa, a nulla rileva il successivo incremento di valore dell'opera o la sua diversa consistenza rispetto a quella indicata nell'avviso d'indagine, e ciò alla luce dell'immutabilità del corrispettivo di un appalto determinato in esito ad una gara pubblica.
In materia di appalti pubblici, la gara è infatti il procedimento nel quale si forma la volontà dell'amministrazione appaltante, che non può in alcun modo essere successivamente modificata dal giudice (ma esclusivamente annullata dal giudice amministrativo a fronte dell'impugnazione degli atti di gara).
In conformità con il principio di divisione dei poteri, il giudice ordinario, infatti, non può in alcun modo modificare il contratto redatto all'esito della gara cambiando l'entità del corrispettivo, in quanto ciò si sostanzierebbe nella modifica (da parte del giudice) della stessa volontà dell'amministrazione, così come espressa all'esito del procedimento e poi trasfusa nel contratto attuativo1.
Ovviamente quanto sopra precisato, non vale in assoluto, perché in presenza di determinate circostanze ben individuate dal legislatore nel Codice degli Appalti, è sempre possibile a mezzo dei cosiddetti “atti aggiuntivi” che prevedono una particolare procedura e comportano deliberazioni specifiche anche per la variazione di costo, rivedere i prezzi. Lo stesso contratto stipulato tra le parti prevede e disciplina e le modalità da seguire:” Articolo 23 - Variazioni al Contratto e Nuovi prezzi disciplina
23.1. Impregiudicato quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato, nel corso dell'esecuzione il
Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice degli appalti nei casi e alle condizioni ivi previste.
23.2. Indipendentemente da quanto previsto all'art. 23.1, la Committente ha la facoltà di introdurre variazioni al Contratto, sia in aumento che in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno in favore dell'Appaltatore.
In tali ipotesi l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere al Contratto così modificato agli stessi patti, 1 Il giudice ordinario può, al più, annullare il contratto redatto all'esito della gara per vizi della volontà, ma non modificarlo. pagina 7 di 10 condizioni e prezzi dal medesimo previsti. Resta inteso che in caso di modifica del Contratto,
l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dello stesso.
23.3. Qualora le variazioni contrattuali di cui all'art. 23.2 comportino l'esecuzione di prestazioni non previste nel Contratto o di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, per compensare dette prestazioni, si procederà alla formazione di nuovi prezzi ("Nuovi prezzi") seguendo le seguenti priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili previste nel Contratto;
b) desumendoli dai tariffari indicati dalla Committente;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, sulla base di offerte formulate da parte di almeno due diversi operatori economici.
Tant'è che come riconosciuto dalla stessa appellante le progettazioni aggiuntive sono state compensate a parte, con un addendum al contratto
Ciò detto, le norme citate dall'appellante nel proprio atto di appello (art. 9 del D.L. 1/2012 e art. 3 D.M.
143/2013 relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), non risultano in alcun modo avere introdotto una modifica al principio sopra espresso che, dunque, ben risulta operante anche nel caso in cui oggetto della gara sia un'attività di progettazione. Con tali norme, il legislatore si è infatti limitato a introdurre un nuovo metodo per la determinazione della base d'asta senza, invece, prevedere una tariffa da applicarsi a posteriori con effetti modificativi o integrativi su contratto stipulato all'esito della gara.
L'art. 9 del D.L. 1/2012, a tal proposito, prevede che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante” e che “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (…) si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
In sostanza, la normativa in esame stabilisce che i parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante debbano essere usati: per determinare il compenso professionale nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale;
per determinare i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
pagina 8 di 10 Le ipotesi di utilizzo di tali parametri vengono dunque specificatamente circoscritte, e nessun riferimento viene fatto alla possibilità di modificare e adattare il corrispettivo contrattualmente convenuto nel caso di aumento del valore complessivo delle opere oggetto del servizio, così come indicato nell'avviso d'indagine.
A ciò si aggiunga che il co. 4 del medesimo articolo esplicita altresì che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale”, con ciò confermando l'inesistenza di alcun parametro volto ad adattare il corrispettivo pattuito a un successivo cambiamento di valore dell'opera.
A fronte dell'incontrovertibile dato testuale, a nulla rilevano le considerazioni di parte appellante in ordine alla ratio legis della citata normativa, esaurendosi l'intento di razionalizzazione e trasparenza dei corrispettivi alla fase iniziale delle procedure (base di gara).
Allo stesso modo, nemmeno dall'art. 3 D.M. 143/2013 si desume l'esistenza di parametri di fonte normativa operanti in senso modificativo del corrispettivo riversato nel contratto redatto all'esito della procedura di gara.
La norma in esame si limita, infatti, a stabilire che “Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto”, senza in alcun modo far riferimento all'ipotesi di un aumento di valore dell'opera o alla diversità diversa consistenza dell'attività definitiva: ipotesi che invece, ove rilevanti (come sostenuto dall'appellante), avrebbero richiesto una più puntuale trattazione, determinando la variabilità retroattiva del compenso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante il principio dell'immutabilità del corrispettivo di un appalto determinato in esito ad una gara pubblica, stante l'applicabilità di tale principio anche nel caso di gara relativa alla progettazione e non avendo svolto attività ulteriori rispetto a quelle Parte_1 già remunerate (non essendo provato né tantomeno allegato lo svolgimento di ulteriori attività), nessuna ulteriore somma spetta alla stessa.
Del tutto correttamente quindi, il primo giudice non ha dato ingresso alla CTU perché non vi era da valutare alcuna variazione delle prestazioni rese: le tavole e gli studi costituenti la progettazione richiesta erano esattamente definiti e così sono stati consegnati. Come ha giustamente sottolineato il
Tribunale, l'incremento del valore dell'opera ed il cambio della classificazione dei lavori erano dovuti alla lievitazione dei prezzi nel frattempo intervenuti e all'aggiunta o variazione o miglior specificazione di opere, per le quali – però – la appellata aveva provveduto alla progettazione affidandola a CP_2 terzi o eseguendola direttamente, mentre l'apporto di era stato limitato a quanto messo in Parte_1 gara e all'oggetto dell'atto aggiuntivo.
pagina 9 di 10 Infine, quanto alla terza doglianza, la stessa in primo luogo è inammissibile perché il riferimento all'equo compenso è stato fatto per la prima volta solo in grado di appello, la legge n. 49/2023 è successiva e, quindi, non può trovare applicazione, ed in ogni caso, appare poco pertinente al caso di specie, perché nel caso degli appalti pubblici più che il tema dell'equo compenso si pone quello dell'equo ribasso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741 del 3 luglio 2025, ha confermato la legittimità delle clausole di non ribassabilità dei compensi professionali nelle gare pubbliche, rafforzando così la tutela dell'equo compenso per ingegneri e architetti. La decisione chiarisce, cioè, che, pur non applicandosi automaticamente la legge n. 49/2023 agli appalti, le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi misure a salvaguardia del compenso minimo, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 essendo il valore della causa pari ad € 230.438,31
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6662/2024 del 02.07.2024 così provvede:
-1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-2) condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 8.433 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
-3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 8.10.2025
La cons. est. La Presidente
MA SA BR HE ON
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa HE ON Presidente dr.ssa MA SA BR Consigliera rel. dr. Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), sia in proprio che in qualità di mandataria Parte_1 P.IVA_1 capogruppo del con la società Parte_2 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pantaloni (C.F. ), ed elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, largo di Torre Argentina n. 11
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Salvadori del Controparte_2 P.IVA_2
AT (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via P. C.F._2
Sottocorno n. 33
APPELLATA pagina 1 di 10 Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 6662/2024 del 02.07.2024 pubblicata il 03.07.2024 nel procedimento n. RG.
32622/2022 e per l'effetto dichiarare:
In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 6662/2024 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Mauro Pacifico in data 02.07.2024 e pubblicata il 03.07.2024 mai notificata, e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Previa rimessione della causa in istruttoria ed ammissione della già richiesta CTU diretta a verificare la corrispondenza tra le attività svolte e il compenso richiesto dall'attrice, in base alle tariffe professionali di cui al DM 143/2013, Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertata la congruità, ai sensi del DM 142/0213, del progetto di parcella predisposto dalla per le attività di progettazione svolte nell'interesse della . Parte_1 Pt_3
depositato in uno con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., condanni quest'ultima al Pt_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 230.438,32 (comprensiva di IVA ed INARCASSA), oltre interessi da ritardo (calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002), Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in via subordinata nella deprecata e denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello, in considerazione della novità delle questioni trattate e della assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, compensare le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di €
230.438,32e che il contributo unificato
è pari ad € 1.138,50”
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello respingere il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata. Vinte le spese anche di questo grado di giudizio. Si produce, oltre all'atto di appello notificato, il fascicolo di primo grado”
pagina 2 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 5.09.2022 in proprio e in qualità di mandataria capogruppo Parte_1 del con la società Parte_2 Controparte_1 conveniva in giudizio onde ottenere il pagamento della somma di €474.162,33 CP_2
(comprensiva di IV ed AS e oltre interessi da ritardo) a titolo di compenso ulteriore, determinato sulla base alle tariffe professionali di cui al DM 143/2013 come aggiornato dal D.M. 17.06.2016, per le attività svolte a favore della controparte.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- di essere risultata aggiudicataria della gara d'appalto bandita dalla committente avente CP_2
l'oggetto “l'affidamento del servizio di collaborazione per la redazione del progetto definitivo delle opere civili e strutturali relative all'intervento di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario Bovisa…” e di aver, quindi, stipulato con la committente il relativo contratto, che prevedeva a titolo di corrispettivo dovuto la somma di €206.310,0 (avendo offerto lo sconto del 47,10% sul prezzo a base d'asta di € 390.000,00, oltre a IVA che era stato calcolato sul valore complessivo dell'opera indicato in €30.503.484,02);
- che, nel corso dell'esecuzione del contratto, essa attrice, su richiesta della , aveva inviato a CP_2 quest'ultima un'offerta per prestazioni di ingegneria aggiuntive, a seguito della quale la CP_2 aveva emesso l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto per l'ulteriore corrispettivo di €41.000,00 oltre
IVA;
- che, terminata l'attività di progettazione, riceveva dalla committente il corrispettivo concordato (€
206.310,00+€ 41.000,00) tuttavia, dal certificato di regolare esecuzione dell'attività rilasciato a suo favore della stazione appaltante, apprendeva che il valore complessivo delle opere oggetto dell'
[ appalto era stato indicato nella maggior somma di €43.836.120,83 (anziché di € 30.503.484,02
nell'avviso d'indagine) e che le stesse erano state ricondotte a categorie diverse da Parte_4 quelle indicate nell'avviso d'indagine;
- che, pertanto, alla luce di quanto disposto dal D.M. 143/2013 (i cui parametri erano stati indicati da
Nord Ing. nell'avviso di indagine per la determinazione del prezzo base d'asta), il corrispettivo dovuto doveva essere ricalcolato nella maggior somma di €621.019,28.
Sosteneva, quindi, che avendo già riscosso l'importo di €247.310,00, risultava creditrice dell'ulteriore importo di €373.709,28 oltre IVA e contributo previdenziale (ossia €474.162,33 poi ridotti ad pagina 3 di 10 €230.438,32 in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.) che, tuttavia, Nord Ing. rifiutava di corrisponderle. costituendosi, contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte sostenendo di CP_2 aver già integralmente corrisposto il corrispettivo spettante ad , determinato con Parte_1 esclusivo riferimento al contratto stipulato (e alla successiva integrazione). In particolare deduceva: a) che la diversa indicazione del valore dell'opera realizzanda e la diversa specificazione delle categorie della stessa opera espresse nel certificato di regolare esecuzione dei lavori erano derivate dall'incremento dei prezzi determinatosi medio tempore e dall'aggiunta o variazione o miglior specificazione di singole lavorazioni, la cui attività progettuale era stata eseguita o direttamente da essa convenuta o da soggetti terzi;
b) che la tesi attorea era, in ogni caso, infondata, atteso: b1) che l'eventuale erroneità della base d'asta fissata dalla stazione appaltante avrebbe potuto essere fatta valere solo impugnando il bando di gara, b2) che la base d'asta non poteva subire successive variazioni,
b3) che il prezzo contrattuale era espressamente definito come “fisso ed invariabile”, b4) che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 143/2013, il parametro “V” riguardante il costo delle singole categorie componenti l'opera doveva essere individuato sulla base del preventivo di progetto, restando, pertanto, irrilevanti successive variazioni non incidenti sulla concreta attività progettuale;
c) che, d'altronde, le attività progettuali eseguite dal al di là dell'atto aggiuntivo, erano esattamente quelle oggetto CP_3 dell'originario contratto;
d) che, in ogni caso, pur a voler ritenere legittimo il preteso ricalcolo del compenso, il quantum richiesto dall'attrice era erroneo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 6662/2024 rigettava le domande attoree, escludendo la spettanza a favore di di ulteriori somme rispetto a quelle già ricevute. Parte_1
Rilevava, infatti, che il corrispettivo pattuito era stato espressamente definito nel contratto come “fisso ed invariabile” e che la normativa citata dall'attrice a nulla rilevava, in quanto:
- la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell' art. 9 comma 2 del D.L. 1/2012, introdotto dal D.L. 83/2012, laddove, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale contenente i parametri da utilizzarsi “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e
l'ingegneria” (disposizione che si è, poi, tradotta nell'emanazione del D.M. 143/2013), contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, proprio perché avente ad oggetto unicamente la determinazione dei criteri da porre alla base di gara delle procedure di affidamento dei predetti contratti pubblici di servizi professionali, non ha affatto inteso introdurre una tariffa, o, comunque, dei parametri di fonte normativa, operanti in senso modificativo/integrativo di quanto poi cristallizzato a titolo di corrispettivo nei contratti pubblici per i quali la gara era stata bandita;
pagina 4 di 10 - l'art. 3 del D.M. 143/2013, con riferimento al parametro “V”, ossia proprio quello relativo al “costo delle singole categorie” di lavori “costituenti l'opera”, espressamente prevede che lo stesso (salvo che per le attività di direzione esecutiva e collaudo) “è individuato sulla base del preventivo di progetto”, di guisa che deve ritenersi assolutamente fisiologico che, proprio a valle dell'attività di progettazione definitiva il cui servizio – come nel caso di specie - è oggetto del pubblico affidamento, l'opera realizzanda possa risultare, in concreto, di maggior valore o di diversa specifica consistenza
Pertanto, anche alla luce del fatto che non erano state eseguite prestazioni aggiuntive (rispetto a quelle indicate nel contratto e a quelle oggetto dell'atto aggiuntivo n. 1), accertava che il corrispettivo complessivo dei servizi resi dal R.T.I. non poteva quantificarsi in misura diversa da quella contrattualmente prevista e già corrisposta dalla stazione appaltante, con la conseguenza che nessuna ulteriore somma risultava dovuta.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato a in data 23.01.2025, (sia Controparte_2 Parte_1 in proprio che in qualità di mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la società impugnava la predetta sentenza chiedendo, in riforma, Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 3.04.2025 si costituiva in giudizio Nord Ing., chiedendo l'integrale rigetto dell'appello avversario in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 2.10.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 8.10.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo intitolato”
1. Sulla corretta interpretazione del D.M. 143/2013 e sulla pretesa immutabilità del corrispettivo” l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo erronea applicazione dell'art. 9 co. 2 D.L. 1/2012 e dell'art. 3 D.M. 143/2013, ha escluso l'incidenza del maggior valore dell'opera e della sua diversa consistenza (rispetto a quanto indicato nell'avviso d'indagine) sul corrispettivo contrattualmente pattuito.
- Sostiene, in primo luogo, che l'art. 9 co. 2 D.L. 1/2012, lungi dal fare alcun riferimento all'immutabilità della base di gara, esprima il chiaro intento legislativo di razionalizzare e uniformare i corrispettivi per i servizi professionali relativi all'architettura e all'ingegneria, garantendo che la determinazione degli stessi avvenga in maniera trasparente e conforme agli pagina 5 di 10 standard previsti per il settore pubblico, oltre che al fine di ricercare di un equilibrio tra i costi per i professionisti e quelli per le amministrazioni pubbliche;
- Sostiene, inoltre, che dalla lettura dell'art. 3 D.M 143/2013 non si possa trarre alcun elemento a sostegno della tesi dell'immutabilità del corrispettivo cristallizzato negli atti di gara (e nel successivo contratto). Al contrario, la norma, avente la specifica funzione di garantire un equilibrio tra la qualità delle prestazioni e la giusta remunerazione dei professionisti, imporrebbe una variazione del corrispettivo della progettazione al variare della categoria dei lavori e del valore delle opere;
- Lamenta, infine, che il primo giudice ha erroneamente tratto, dall'assenza di prestazioni aggiuntive, ulteriore elemento a conferma del fatto che il corrispettivo dovuto a non potesse Parte_1 quantificarsi in misura diversa da quella già corrisposta. Sostiene l'irrilevanza dell'assenza di prestazioni “aggiuntive”, vertendo la controversia esclusivamente sulla difformità tra il valore e le categorie di opere riportate nell'avviso di indagine e quelle indicate nel certificato di buona esecuzione.
Con il secondo motivo intitolato:”
2. Sul vizio istruttorio e motivazionale della sentenza di primo grado: la mancata ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio” l'appellante si duole della mancata ammissione di una CTU tecnica che era stata richiesta da entrambe le parti (seppure in via subordinata da Nord Ing) al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. 143/2013, la corrispondenza tra le categorie di opere indicate in gara e quelle effettivamente progettate, e il conseguente calcolo del compenso dovuto.
Il rifiuto da parte del primo giudice di dare ingresso alla CTU, peraltro immotivato, ha privato il giudizio di un elemento fondamentale per l'accertamento della verità materiale e la mancata ammissione della CTU in presenza di questioni tecniche rilevanti configura vizio di motivazione e violazione di legge, in quanto priva il giudice di un indispensabile strumento istruttorio per la corretta soluzione della controversia. L'appellante reitera dunque in questa sede l'istanza.
Con il terzo motivo intitolato:”
3. Sui principi di equo compenso e buona fede contrattuale”
l'appellante da ultimo sottolinea che la recente legislazione in materia di equo compenso (L. 49/2023) ha rafforzato il principio, già immanente nell'ordinamento, secondo cui la prestazione professionale deve essere remunerata in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Sebbene la normativa non sia direttamente applicabile ratione temporis, essa fornisce un criterio interpretativo fondamentale per leggere le norme vigenti, come il D.M. 143/2013, alla luce della necessità di garantire la congruità e la giustizia del compenso. Il comportamento di , che prima Pt_3 certifica un'opera di maggior valore e complessità e poi si rifiuta di adeguarne il corrispettivo, pagina 6 di 10 costituisce una palese violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), principio che impone a entrambe le parti di comportarsi con lealtà e correttezza.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da debba essere rigettato, avendo il Parte_1 primo giudice correttamente ritenuto che non spetti alla alcun ulteriore compenso Parte_1 rispetto a quanto già ricevuto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, avendo le parti contrattualmente definito il corrispettivo per le prestazioni di progettazione oggetto di causa, a nulla rileva il successivo incremento di valore dell'opera o la sua diversa consistenza rispetto a quella indicata nell'avviso d'indagine, e ciò alla luce dell'immutabilità del corrispettivo di un appalto determinato in esito ad una gara pubblica.
In materia di appalti pubblici, la gara è infatti il procedimento nel quale si forma la volontà dell'amministrazione appaltante, che non può in alcun modo essere successivamente modificata dal giudice (ma esclusivamente annullata dal giudice amministrativo a fronte dell'impugnazione degli atti di gara).
In conformità con il principio di divisione dei poteri, il giudice ordinario, infatti, non può in alcun modo modificare il contratto redatto all'esito della gara cambiando l'entità del corrispettivo, in quanto ciò si sostanzierebbe nella modifica (da parte del giudice) della stessa volontà dell'amministrazione, così come espressa all'esito del procedimento e poi trasfusa nel contratto attuativo1.
Ovviamente quanto sopra precisato, non vale in assoluto, perché in presenza di determinate circostanze ben individuate dal legislatore nel Codice degli Appalti, è sempre possibile a mezzo dei cosiddetti “atti aggiuntivi” che prevedono una particolare procedura e comportano deliberazioni specifiche anche per la variazione di costo, rivedere i prezzi. Lo stesso contratto stipulato tra le parti prevede e disciplina e le modalità da seguire:” Articolo 23 - Variazioni al Contratto e Nuovi prezzi disciplina
23.1. Impregiudicato quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato, nel corso dell'esecuzione il
Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice degli appalti nei casi e alle condizioni ivi previste.
23.2. Indipendentemente da quanto previsto all'art. 23.1, la Committente ha la facoltà di introdurre variazioni al Contratto, sia in aumento che in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno in favore dell'Appaltatore.
In tali ipotesi l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere al Contratto così modificato agli stessi patti, 1 Il giudice ordinario può, al più, annullare il contratto redatto all'esito della gara per vizi della volontà, ma non modificarlo. pagina 7 di 10 condizioni e prezzi dal medesimo previsti. Resta inteso che in caso di modifica del Contratto,
l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dello stesso.
23.3. Qualora le variazioni contrattuali di cui all'art. 23.2 comportino l'esecuzione di prestazioni non previste nel Contratto o di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, per compensare dette prestazioni, si procederà alla formazione di nuovi prezzi ("Nuovi prezzi") seguendo le seguenti priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili previste nel Contratto;
b) desumendoli dai tariffari indicati dalla Committente;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, sulla base di offerte formulate da parte di almeno due diversi operatori economici.
Tant'è che come riconosciuto dalla stessa appellante le progettazioni aggiuntive sono state compensate a parte, con un addendum al contratto
Ciò detto, le norme citate dall'appellante nel proprio atto di appello (art. 9 del D.L. 1/2012 e art. 3 D.M.
143/2013 relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), non risultano in alcun modo avere introdotto una modifica al principio sopra espresso che, dunque, ben risulta operante anche nel caso in cui oggetto della gara sia un'attività di progettazione. Con tali norme, il legislatore si è infatti limitato a introdurre un nuovo metodo per la determinazione della base d'asta senza, invece, prevedere una tariffa da applicarsi a posteriori con effetti modificativi o integrativi su contratto stipulato all'esito della gara.
L'art. 9 del D.L. 1/2012, a tal proposito, prevede che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante” e che “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (…) si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
In sostanza, la normativa in esame stabilisce che i parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante debbano essere usati: per determinare il compenso professionale nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale;
per determinare i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
pagina 8 di 10 Le ipotesi di utilizzo di tali parametri vengono dunque specificatamente circoscritte, e nessun riferimento viene fatto alla possibilità di modificare e adattare il corrispettivo contrattualmente convenuto nel caso di aumento del valore complessivo delle opere oggetto del servizio, così come indicato nell'avviso d'indagine.
A ciò si aggiunga che il co. 4 del medesimo articolo esplicita altresì che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale”, con ciò confermando l'inesistenza di alcun parametro volto ad adattare il corrispettivo pattuito a un successivo cambiamento di valore dell'opera.
A fronte dell'incontrovertibile dato testuale, a nulla rilevano le considerazioni di parte appellante in ordine alla ratio legis della citata normativa, esaurendosi l'intento di razionalizzazione e trasparenza dei corrispettivi alla fase iniziale delle procedure (base di gara).
Allo stesso modo, nemmeno dall'art. 3 D.M. 143/2013 si desume l'esistenza di parametri di fonte normativa operanti in senso modificativo del corrispettivo riversato nel contratto redatto all'esito della procedura di gara.
La norma in esame si limita, infatti, a stabilire che “Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto”, senza in alcun modo far riferimento all'ipotesi di un aumento di valore dell'opera o alla diversità diversa consistenza dell'attività definitiva: ipotesi che invece, ove rilevanti (come sostenuto dall'appellante), avrebbero richiesto una più puntuale trattazione, determinando la variabilità retroattiva del compenso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante il principio dell'immutabilità del corrispettivo di un appalto determinato in esito ad una gara pubblica, stante l'applicabilità di tale principio anche nel caso di gara relativa alla progettazione e non avendo svolto attività ulteriori rispetto a quelle Parte_1 già remunerate (non essendo provato né tantomeno allegato lo svolgimento di ulteriori attività), nessuna ulteriore somma spetta alla stessa.
Del tutto correttamente quindi, il primo giudice non ha dato ingresso alla CTU perché non vi era da valutare alcuna variazione delle prestazioni rese: le tavole e gli studi costituenti la progettazione richiesta erano esattamente definiti e così sono stati consegnati. Come ha giustamente sottolineato il
Tribunale, l'incremento del valore dell'opera ed il cambio della classificazione dei lavori erano dovuti alla lievitazione dei prezzi nel frattempo intervenuti e all'aggiunta o variazione o miglior specificazione di opere, per le quali – però – la appellata aveva provveduto alla progettazione affidandola a CP_2 terzi o eseguendola direttamente, mentre l'apporto di era stato limitato a quanto messo in Parte_1 gara e all'oggetto dell'atto aggiuntivo.
pagina 9 di 10 Infine, quanto alla terza doglianza, la stessa in primo luogo è inammissibile perché il riferimento all'equo compenso è stato fatto per la prima volta solo in grado di appello, la legge n. 49/2023 è successiva e, quindi, non può trovare applicazione, ed in ogni caso, appare poco pertinente al caso di specie, perché nel caso degli appalti pubblici più che il tema dell'equo compenso si pone quello dell'equo ribasso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741 del 3 luglio 2025, ha confermato la legittimità delle clausole di non ribassabilità dei compensi professionali nelle gare pubbliche, rafforzando così la tutela dell'equo compenso per ingegneri e architetti. La decisione chiarisce, cioè, che, pur non applicandosi automaticamente la legge n. 49/2023 agli appalti, le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi misure a salvaguardia del compenso minimo, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 essendo il valore della causa pari ad € 230.438,31
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6662/2024 del 02.07.2024 così provvede:
-1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-2) condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 8.433 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
-3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 8.10.2025
La cons. est. La Presidente
MA SA BR HE ON
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