Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9322/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] c.f. residente a Parte_1 C.F._1
Paternò via Taormina n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Lucia Alessia Timpanaro
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
(C.F. e P.IVA n. , con sede legale Parte_2 P.IVA_2
in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Cristoforo Lucio Greco
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e cartelle di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 07.10.2024, ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alle seguenti, sottostanti cartelle di pagamento, anch'esse oggetto di impugnazione, e precisamente: n.29320060008271631000 e n.29320080006862845000. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, perfezionatasi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. Ha chiesto: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
Si è costituito, con memorie depositate il 27.02.2025, l' il quale ha eccepito: l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha evidenziato che ai fini del computo dei termini di prescrizione occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, in quanto tardiva e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 25.02.2025, si è costituita che eccepito: Parte_2 la tardività dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto impugnato o dalla conoscenza legale di esso;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art.24 d.lgs. n.46/1999 in quanto tardiva. Ha rilevato la correttezza del suo operato ed il mancato compimento della prescrizione stante la notifica delle cartelle di pagamento, degli atti interruttivi della prescrizione, della sospensione dal 1° Gennaio fino al 15 giugno 2014, e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione stabiliti dalla normativa Covid 19. Ha concluso chiedendo: rigettare la domanda in quanto infondata.
Con provvedimento del 18.03.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 10.04.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. CP_ Le parti costituite ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, siccome ribadito è precisato con le note di trattazione depositate il
16.03.2025, con le censure formulate in ricorso, ha espressamente eccepito la prescrizione a decorrere dalla data di notifica delle cartelle di pagamento. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella specie detti fatti estintivi ricorrono limitatamente alla cartella di pagamento n.
n.29320060008271631000.
In merito alla suddetta cartella di pagamento n.29320060008271631000, notificata il 9.12.2006
ha prodotto, quale primo valido atto interruttivo della prescrizione, Parte_2 l'intimazione di pagamento n.29320119027302463000 notificata, a mezzo raccomandata ordinaria, per compiuta giacenza in data 09.06.2011, decorsi 10 giorni dal lasciato avviso (si veda all.
29320119027302463000 pdf e rel 29320119027302463000 zip fasc. . CP_2 Parte_2
ha, inoltre, prodotto l'intimazione di pagamento n. 29320169025627158000, notificata,
[...]
ex art. 140 c.p.c., il 26.11.2017 (si veda all. 29320169025627158000 e rel 29320169025627158000 zip fasc. alla quale, nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può riconoscersi CP_2 essendosi quest'ultima perfezionata in data 09.06.2016.
Va disattesa l'eccezione del concessionario, secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe stato sospeso dal 2.01.2014 al 15.06.2014 per effetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013
n.147, che ha previsto all'art.1, commi 618 e ss, la cosiddetta “rottamazione dei ruoli”
(“Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento :…”); ed invero, la norma concerne esclusivamente i carichi inclusi in ruoli emessi da CP_
“uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni”; non vi è dubbio che l' non rientra tra gli “uffici statali;
come ritenuto da nella circolare n.37 del 20 gennaio 2014, gli “uffici CP_3 statali” vanno intesi come “uffici dell'amministrazione statale in senso stretto”, nell'ambito dei quali CP_ non possono farsi rientrare gli istituti previdenziali e assistenziali quali l' e l'NA (Corte
d'Appello di Catania Sentenza n. 102/2020 pubbl. il 25/02/2020 RG n. 1143/2018).
Da quanto sopra consegue che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione (26.07.2024) i crediti portati dalla cartella di pagamento n.
n.29320060008271631000 erano già ampiamente prescritti.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento n.29320060008271631000
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320080006862845000, notificata il 3.08.2008,
[...]
ha prodotto quale validi atti interruttivi della prescrizione: il referto di notificata Parte_2 dell'intimazione di pagamento n. 29320129078554342000 relativo alla sopracitata cartella, notificata il 15.04.2013 (si veda all. rel.29320080006862845000 zip fasc. ; l'intimazione di pagamento CP_2
n. 29320169025627158000, regolarmente e validamente notificata ex art. 140 c.p.c., il 26.11.2017;
l'intimazione di pagamento n. 29320239009442910000 regolarmente e validamente notificata ex art. 140 c.p.c., il 02.01.2024 (si veda all. 29320239009442910000 e rel. . 29320239009442910000 zip fasc. e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione CP_2
notificata il 26.07.2024. Va precisato che a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320169025627158000, avvenuta il 26.11.2017 e cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale il 26.11.2022. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da
COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022
R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n.
159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale (26.11.2022), si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.29320239009442910000 (02.01.2024) i crediti portati dalla cartella di pagamento n.29320080006862845000 non erano prescritti.
Da quanto sopra consegue che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione (26.07.2024) nessuna prescrizione risulta perfezionata.
L'eccezione di prescrizione successiva formulata dal ricorrente in relazione ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.29320080006862845000 deve essere, quindi, rigettata.
3. Quanto alle spese, le stesse avuto riguardo all'esito della lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento n.29320060008271631000, e, per l'effetto dichiara
CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza della suddetta cartella di pagamento per il recupero degli stessi, ed inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla suddetta cartella e ai contributi previdenziali dalla stessa portati;
nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania, 10 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi