Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
IA LIN A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025 sostituita dal deposito note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10352/2023
Promossa da
(c.f. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avvocato Parte 1 CP_1 SocietàCARMELO GUIDOTTO, nella qualità di amministratore unico della soc.
C avvocati a responsabilità limitata, elettivamente domiciliata presso la sede legale della stessa in
Catania, via Pietro Novelli, 159
-ricorrente-
Contro
CP 3 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
Controparte_4 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LIVIA LUCIA GUGLIOTTA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vincenzo Giuffrida, 45
-resistenti-
Con ricorso del 10/10/2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229020197565/000 notificata dall' Controparte_4 il 4/8/2023 e avverso sei sottostanti atti esattoriali (una cartella di pagamento e cinque avvisi di addebito), dichiarando di opporsi all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. e chiedendo l'annullamento degli atti impugnati attesa l'illegittimità della richiesta avanzata, per complessivi euro 16.908,45.
Eccepiva in primo luogo la “nullità ed illegittimità dell'intimazione opposta per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti prodromici”. Sul punto deduceva che taluni degli atti presupposti -
e precisamente la cartella di pagamento n. 29320110029283571 e gli avvisi di addebito n.
59320120002011602, n. 5932016000673006 e n. 59320170004711135- fossero stati dalla stessa impugnati dinanzi al Tribunale di Catania, Sezione lavoro, con ricorso iscritto al n. 7396/2023 R.G.
e che, con decreto del 7/7/2023, il Giudice avesse disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione. Rilevava di aver provveduto alla notifica all'Agente della riscossione del suddetto decreto, sì come disposto dall'art. 24, commi 6 e 7, del
D.Lgs. 46/1999 e che, tuttavia, il concessionario avesse emesso e notificato l'intimazione di pagamento opposta fondata sui medesimi atti oggetto di sospensione. Eccepiva pertanto l'illegittimità
dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento.
Eccepiva inoltre 1""illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.". Deduceva in particolare che,
relativamente agli avvisi di addebito n. 59320140004451501 e n. 59320150003189512, fosse stata omessa la notifica con la conseguenza fosse venuta a conoscenza degli stessi solo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Eccepiva pertanto la nullità dei suddetti atti per inesistenza della loro notifica ovvero per irrituale notifica, in violazione del citato art. 30 del D.L. n.
78/2010. In via principale e nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva in seguito al decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Eccepiva dunque l'estinzione del diritto del concessionario di agire in via esecutiva, con la conseguenza che lo stesso non potesse più esigere le somme richieste con l'atto impugnato. Rilevava
che, in assenza di prova della notifica degli atti prodromici e di eventuali atti interruttivi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento fosse già maturata la prescrizione e che lo stesso dovesse affermarsi anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti sottostanti e con riguardo agli accessori
(interessi e sanzioni).
Alla luce dei superiori rilievi, in via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e grave pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora); in via principale,
chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti medesimi, anche per insussistenza del presupposto impositivo, e che l' fosse condannato alla restituzione delleControparte_5
somme eventualmente versate dalla stessa nelle more del giudizio.
Con decreto del 21/10/2023, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP_3, osservando che la ricorrente fosse stata iscritta alla gestione commercianti dal 22/10/1996 al 25/7/2017 e che gli atti prodromici avessero ad oggetto contributi IVS fissi e sanzioni per omesso versamento relativi agli anni dal 2010 al 2016.
Deduceva che la cartella di pagamento e tre degli avvisi di addebito opposti fossero stati oggetto di sgravio e stralcio totale da parte dell' CP_6 (come da estratti di ruolo che allegava) mentre, con riguardo ai restanti atti impugnati, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, alla luce delle date di notifica degli avvisi di addebito risultanti dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., ed evidenziava la regolarità della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni. Deduceva in particolare che la notifica fosse stata eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria e di cui al D.M. 9/4/2001, e richiamava la normativa in tema di notifica per compiuta giacenza da applicarsi nelle ipotesi di irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza. Con riguardo all'eccezione di prescrizione,
osservava che la stessa non potesse essere sollevata nei confronti dell' CP_3 per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
osservava inoltre che, all'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non di annullamento dello stesso. Rilevava, in ogni caso, che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus e che, pertanto, lo stesso non fosse spirato atteso il periodo di sospensione per complessivi 542 giorni. Chiedeva in definitiva il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria,
chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., e, in subordine, che l'CP_3 fosse autorizzato a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_4 eccependo anch'essa l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento che affermava essere stata eseguita l'1/8/2023; e ciò in violazione dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 previsto per la proposizione dell'opposizione all'iscrizione a ruolo riguardante motivi inerenti il merito della pretesa contributiva. Atteso il carattere perentorio del suddetto termine, deduceva che il titolo fosse divenuto definitivo e il diritto incontestabile.
Rilevava inoltre la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio in relazione alla cartella di pagamento impugnata, che assumeva fosse stata annullata ex lege in applicazione dell'art. 1, commi 222-230,
della legge n. 197/2022. Evidenziava in ogni caso la correttezza del proprio operato, avendo provveduto alla notifica della suddetta cartella in data 2/5/2011 (come da referto di notifica che produceva attestante la notifica mediante consegna alla ricorrente personalmente) e alla notifica di successivi atti interruttivi, quali le intimazioni di pagamento n. 29320159014265310000 e n.
29320229012646975000. Contestava ancora l'eccezione di prescrizione, in considerazione del periodo di sospensione previsto dall'art. 68, comma 4 bis, del D.L. n. 18/2020, eccependo comunque il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa e a fatti antecedenti alla consegna del ruolo al concessionario. Sul punto osservava di essere estraneo al processo di formazione del ruolo in quanto incaricato della mera riscossione dei crediti e di dover essere ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità, atteso il legittimo esercizio da parte dello stesso dell'azione di riscossione. Chiedeva, in definitiva, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e, con riferimento alla cartella impugnata, la cessazione della materia del contendere;
chiedeva inoltre che fosse ritenuta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni di merito e che fosse riconosciuta la regolarità del proprio operato, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la tempestività dell'azione proposta da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Con riguardo agli atti per i quali fosse intervenuto la stralcio, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo invece in tutte le difese per gli avvisi di addebito non annullati. Con riguardo a detti ultimi contestava la regolarità della notifica, eseguita presso un indirizzo diverso da quello di effettiva resistenza della destinataria, come da certificato storico che produceva, eccependo la nullità
delle notifiche stesse nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, e ciò considerate le annualità dei contributi richiesti (2015 e 2016), l'assenza di atti interruttivi e il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995. Anche l' CP 6 depositava note di trattazione con le quali insisteva nell'inammissibilità del ricorso per tardività e nella declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai crediti portati dalla cartella.
Con ordinanza del 7/11/2024 veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del
21 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***
L'CP 3 ha allegato e documento l'intervenuto sgravio totale della cartella di pagamento n.
59320120002011602 (2), n. 29320110029283571 (1) e degli avvisi di addebito n.
59320140004451501 (3) e n. 59320150003189512 (4).
Il dedotto sgravio si evince anche dagli estratti di ruolo versati in atti dall' Controparte 7
[...] , i quali recano gli importi dei suddetti atti azzerati.
Come rilevato dal concessionario, con riferimento agli atti suindicati ha trovato applicazione l'art. 1,
commi 222-230, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
In particolare, giova richiamare il comma 222 del suddetto articolo, secondo cui "sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del presente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30
settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento".
Sulla scorta di quanto rilevato, l'CP 6 ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la ricorrente ha aderito a detta richiesta.
Lo sgravio degli atti suindicati costituisce, infatti, evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dalla cartella e dagli avvisi di addebito suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti indicati.
Venendo ora all'esame degli atti non annullati, avvisi di addebito n. 5932016000673006 (5) e n.
59320170004711135 (6), si osserva che l'opponente ha innanzitutto proposto la questione che detti atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto di provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ambito di altro giudizio. Detta questione si configura come opposizione non cadenzata da termini specifici di decadenza, sicchè deve ritenersi tempestiva.
L'opposizione, infatti, riguardando la sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d.lgs. n. 46/1999, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Ne consegue che va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dagli enti resistenti. Ciò premesso, nel merito si osserva che la ricorrente ha versato in atti il ricorso con il quale è stata proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento 29320229012646975000 emessa dall' Controparte_4 (il riferimento all'intimazione n. 29320229015446881/000 a pagine 2 del ricorso deve intendersi come refuso) e avverso cinque sottostanti atti esattoriali fra cui gli avvisi di addebito in esame, n. 5932016000673006000 (5) e n. 59320170004711135000 (6), oggi posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente ha altresì provato che, dal deposito del ricorso, fosse scaturito il giudizio iscritto al n.
7396/2023 R.G. pendente dinanzi a questo Tribunale e che, con decreto del 7/7/2023, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, fosse stata sospesa l'esecuzione degli atti opposti e fissata l'udienza di discussione (cfr. ricorso e decreto in atti).
Orbene, alla luce della documentazione allegata, deve ritenersi illegittima l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati. Con la suddetta intimazione, infatti,
si è dato atto al contribuente dell'omesso pagamento della complessiva somma di euro 24.373,17
portata dagli atti di cui alla tabella indicata, invitandolo all'adempimento entro il termine di cinque giorni con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tenuto conto che, fra gli atti riportati in tabella, sono contemplati anche gli avvisi di addebito in oggetto, per i quali è stata disposta la sospensione dell'esecuzione, l'intimazione di pagamento non poteva essere emessa anche per i crediti portati dagli stessi, con la conseguenza che non poteva essere richiesto dall' Agente di riscossione il pagamento dei crediti medesimi né poteva essere preannunciata,
in caso di inadempimento, l'esecuzione forzata.
Va pertanto accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per la parte relativa ai suddetti avvisi di addebito, per mancanza del titolo esecutivo atteso che, con il provvedimento di sospensione intervenuto nella specie, devono ritenersi paralizzati gli effetti del titolo, tanto che deve ritenersi impedita al concessionario la possibilità di porlo in esecuzione. Ed invero, in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata
(Trib. Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 214 del 18/1/2018). Pertanto, nella specie, attesa la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli in oggetto, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta dal titolo, poteva essere preannunciata dall' con la notifica dell'intimazione Controparte_5
di pagamento.
Ne consegue che detta intimazione deve essere dichiarata illegittima e nulla, limitatamente alla parte di essa che trova fondamento sui predetti avvisi di addebito.
Va dunque accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, dovendosi invece rigettare quella relativa all'intervenuta prescrizione.
Venendo nuovamente all'esame degli avvisi di addebito non annullati, n. 59320160006730060000
(5) e n. 59320170004711135000 (6), e segnatamente alla verifica della regolarità della loro notifica,
si osserva che, come rilevato dalla ricorrente in seno alle note di trattazione, detta notifica non può
ritenersi correttamente eseguita.
Dal certificato di resistenza storico versato in atti si evince infatti che, nelle date in cui sono stati rilasciati gli avvisi alla destinataria, stante la sua temporanea assenza, (date rispettivamente del
29/11/2016 e del 4/10/2017), detta ultima non fosse stata più residente presso il civico 13 della via
Gramsci di Gravina di Catania (ove sono stati lasciati detti avvisi), avendo spostato la sua residenza al civico 57 della medesima via, e ciò a partire dal 7/1/2016.
Le notifiche ex art. 140 c.p.c. in esame non possono pertanto ritenersi ritualmente eseguite. La
ricorrente ha pertanto appreso dell'esistenza della pretesa contributiva vantata nei suoi confronti solo al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320159014265310000 versata in atti dal concessionario, perfezionatasi in data 6/1/2017, dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa eseguita il 27/12/2016, trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c. eseguita presso l'indirizzo corretto. In ordine alla notifica di detto atto, l' CP_6 ha prodotto la relata di notifica e documentazione attestante tutti gli adempimenti necessari ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c., ivi compreso l'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata nel quale è riportato il numero dell'atto in questione e la suindicata data di spedizione.
Or, con riguardo all'eccezione di prescrizione, pur tralasciando la questione della tardività
dell'opposizione (depositata solo in data 10/10/2023 rispetto alla notifica in data 6/1/2017
dell'intimazione suindicata) e limitando l'esame all'eccezione di prescrizione successiva non soggetta a termini, la dedotta prescrizione non è comunque ritenersi maturata.
Considerate infatti le annualità dei contributi portati dai due avvisi di addebito (2015 e 2016), il decorso del termine di prescrizione risulta interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento suindicata, perfezionatasi per l'appunto il 6/1/2017, e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229012646975000 (già impugnata con il ricorso di cui si è
detto) e della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Al riguardo, si osserva che sono state prodotte dall' CP_6 le relate di notifica dei suddetti atti interruttivi, dalle quali si evince che il primo atto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
8/5/2023 (quale data di ricezione della raccomandata da parte della ricorrente) e il secondo è stato notificato in data 1/8/2023 mediante consegna alla ricorrente personalmente.
Si rileva che, nel periodo intercorso fra il 6/1/2017 e 1'8/5/2023, il termine quinquennale di prescrizione non è spirato a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Occorre infatti precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023
emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla 1. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione...".
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno,
cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, posta la notifica in data 6/1/2017 della prima intimazione di pagamento, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica della seconda intimazione
(8/5/2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso (lo sarebbe stato infatti nel giugno 2023),
con la conseguenza che i crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti. L'opposizione va pertanto accolta limitatamente all'eccezione inerente all'illegittimità
dell'intimazione di pagamento impugnata, dovendosi invece rigettare l'eccezione di prescrizione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'intervenuto annullamento ex lege di quattro degli atti presupposti, considerato l'importo del credito ancora dovuto e non annullato, le stessa vanno poste a nella misura di un terzo e compensate per la restantecarico dell' Controparte_4
parte; vanno interamente compensate fra la ricorrente e l' CP_3.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320110029283571 (1) e agli avvisi di addebito n. 59320120002011602 (2), n.
59320140004451501 (3) e n. 59320150003189512 (4); Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per parte relativa agli atti indicati;
Dichiara nulla l'intimazione di pagamento medesima relativamente ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320160006730060000 (5) e n. 59320170004711135000 (6);
Rigetta nel resto;
Condanna l' Controparte_8 al pagamento, in favore della ricorrente e in ragione di un terzo, delle spese processuale che liquida, nell'interno, nella complessiva somma di euro 1.863,50,
oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante parte;
Compensa interamente le spese fra la ricorrente e l'CP_3.
Così deciso in Catania il 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio