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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2868/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fernando Simonelli (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Beato Umile, n. 14, presso lo studio dell'avv.
1 Ombretta Alitto (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_5 procura in atti.
RESISTENTE
e
, Controparte_3
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920249004045183000, notificata il 18.12.2024, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920170003996804000; 13920170006424508000 e 13920180005906923000 e gli avvisi di addebito n. 43920160000477263000; 43920160000774459000; 43920170000056625000;
43920170000120008000; 43920170000334615000; 43920170000716925000;
43920180000239974000; 43920180000274851000; 43920180000342678000;
43920180000909776000 e 43920210000108410000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e che, in ogni caso, le pretese creditorie ivi riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-in via preliminare ed inaudita altera parte, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e di ogni suo atto connesso, presupposto e conseguenziale, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere prescritte e comunque non dovute;
Il “Periculum in mora” sta nel fatto che se non venisse concessa la sospensiva, vista anche
l'ingente somma richiesta, il sig. correrebbe il rischio di un'esecuzione forzata. Il Parte_1
2 “fumus boni juris” consiste invece, per le ragioni richiamate nei motivi di ricorso, nell'esistenza del diritto di cui parte ricorrente chiede la tutela. -nel merito in via principale, si chiede l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n. 13920249004045183/000, e di ogni suo atto connesso
e conseguenziale, nonché delle sottese cartelle e avvisi di addebito: la cartella n.
13920170003996804000 di euro 217,98; la cartella n. 13920170006424508000 di euro 78,68; la cartella n. 13920180005906923000 di euro 380,06; L'avviso di addebito n. 43920160000477263000 di euro 3.339,16; L'avviso di addebito n. 43920160000774459000 di euro 1.839,49; L'avviso di addebito n. 43920170000056625000 di euro 2.951,47; L'avviso di addebito n.
43920170000120008000 di euro 85.87; L'avviso di addebito n. 43920170000334615000 di euro
6.909,09; L'avviso di addebito n. 43920170000716925000 di euro 4.954.11; L'avviso di addebito n.
43920180000239974000 di euro 862.29; L'avviso di addebito n. 43920180000274851000 di euro
72.69;L'avviso di addebito n. 43920180000342678000 di euro 4.176.93; L'avviso di addebito n.
43920180000909776000 di euro 1.382,33; L'avviso di addebito n. 43920210000108410000 di euro
51.64; per un totale di euro 28.684,12, essendo le stesse nulle ed inefficaci, per i motivi di cui in narrativa, ed in ogni caso, si eccepisce l'intervenuta proscrizione e decadenza. In via subordinata, nel caso di accoglimento parziale del ricorso, annullare le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito che dovessero risultare prescritti o non dovuti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di
3 prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. L' previdenziale e l' hanno dedotto e documentato di aver CP_5 Controparte_6 notificato al ricorrente gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento, richiamati dall'intimazione di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920170003996804000 è stata notificata il 25.08.2017;
- la cartella di pagamento n. 13920170006424508000 è stata notificata il 25.01.2018;
- la cartella di pagamento n. 13920180005906923000 è stata notificata il 25.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920160000477263000 è stato notificato il 2.07.2016;
- l'avviso di addebito n 43920160000774459000 è stato notificato il 17.11.2016;
- l'avviso di addebito n 43920170000056625000 è stato notificato il 25.07.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000120008000 è stato notificato il 21.09.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000334615000 è stato notificato il 11.10.2017;
4 - l'avviso di addebito n 43920170000716925000è stato notificato il 2.12.2017;
- l'avviso di addebito n 43920180000239974000 è stato notificato il 9.07.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000274851000 è stato notificato il 9.07.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000342678000 è stato notificato il 23.07.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190000765916000 è stato notificato il 12.07.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000909776000 è stato notificato il 24.12.2018;
- l'avviso di addebito n 43920210000108410000 è stato notificato il 16.11.2021.
5. Il , ha poi, documentato di aver notificato al ricorrente l'intimazione di CP_7 pagamento n. 13920229000734223000, il 17.03.2023, contenente gli atti di pagamento n.
13920170003996804000; 13920170006424508000 e 13920180005906923000;
43920160000477263000; 43920160000774459000; 43920170000056625000;
43920170000120008000; 43920170000334615000; 43920170000716925000;
43920180000239974000; 43920180000274851000; 43920180000342678000;
43920180000909776000.
6.
Considerato che
tale intimazione di pagamento debba ritenersi atto interruttivo dei termini di prescrizione, rappresentando una nuova data da cui decorre il quinquennio di prescrizione e, considerata la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni): il
Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma
2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle deduzioni sollevate in merito agli avvisi di addebito n.
43920160000477263000 e 43920160000774459000, poiché dalla data di notifica dei medesimi
5 (rispettivamente 2.07.2016 e 17.11.2016) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento suddetta (17.03.2023) – anche in occasione della sospensione pandemica – è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, stante l'interruzione dei termini avuta con la notifica dell'intimazione di pagamento e la sospensione di 311 giorni, durante il periodo pandemico.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n.
43920160000477263000 e 43920160000774459000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 13920249004045183000, impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fernando Simonelli (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Beato Umile, n. 14, presso lo studio dell'avv.
1 Ombretta Alitto (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_5 procura in atti.
RESISTENTE
e
, Controparte_3
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920249004045183000, notificata il 18.12.2024, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920170003996804000; 13920170006424508000 e 13920180005906923000 e gli avvisi di addebito n. 43920160000477263000; 43920160000774459000; 43920170000056625000;
43920170000120008000; 43920170000334615000; 43920170000716925000;
43920180000239974000; 43920180000274851000; 43920180000342678000;
43920180000909776000 e 43920210000108410000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e che, in ogni caso, le pretese creditorie ivi riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-in via preliminare ed inaudita altera parte, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e di ogni suo atto connesso, presupposto e conseguenziale, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere prescritte e comunque non dovute;
Il “Periculum in mora” sta nel fatto che se non venisse concessa la sospensiva, vista anche
l'ingente somma richiesta, il sig. correrebbe il rischio di un'esecuzione forzata. Il Parte_1
2 “fumus boni juris” consiste invece, per le ragioni richiamate nei motivi di ricorso, nell'esistenza del diritto di cui parte ricorrente chiede la tutela. -nel merito in via principale, si chiede l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n. 13920249004045183/000, e di ogni suo atto connesso
e conseguenziale, nonché delle sottese cartelle e avvisi di addebito: la cartella n.
13920170003996804000 di euro 217,98; la cartella n. 13920170006424508000 di euro 78,68; la cartella n. 13920180005906923000 di euro 380,06; L'avviso di addebito n. 43920160000477263000 di euro 3.339,16; L'avviso di addebito n. 43920160000774459000 di euro 1.839,49; L'avviso di addebito n. 43920170000056625000 di euro 2.951,47; L'avviso di addebito n.
43920170000120008000 di euro 85.87; L'avviso di addebito n. 43920170000334615000 di euro
6.909,09; L'avviso di addebito n. 43920170000716925000 di euro 4.954.11; L'avviso di addebito n.
43920180000239974000 di euro 862.29; L'avviso di addebito n. 43920180000274851000 di euro
72.69;L'avviso di addebito n. 43920180000342678000 di euro 4.176.93; L'avviso di addebito n.
43920180000909776000 di euro 1.382,33; L'avviso di addebito n. 43920210000108410000 di euro
51.64; per un totale di euro 28.684,12, essendo le stesse nulle ed inefficaci, per i motivi di cui in narrativa, ed in ogni caso, si eccepisce l'intervenuta proscrizione e decadenza. In via subordinata, nel caso di accoglimento parziale del ricorso, annullare le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito che dovessero risultare prescritti o non dovuti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_4 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di
3 prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. L' previdenziale e l' hanno dedotto e documentato di aver CP_5 Controparte_6 notificato al ricorrente gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento, richiamati dall'intimazione di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920170003996804000 è stata notificata il 25.08.2017;
- la cartella di pagamento n. 13920170006424508000 è stata notificata il 25.01.2018;
- la cartella di pagamento n. 13920180005906923000 è stata notificata il 25.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920160000477263000 è stato notificato il 2.07.2016;
- l'avviso di addebito n 43920160000774459000 è stato notificato il 17.11.2016;
- l'avviso di addebito n 43920170000056625000 è stato notificato il 25.07.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000120008000 è stato notificato il 21.09.2017;
- l'avviso di addebito n 43920170000334615000 è stato notificato il 11.10.2017;
4 - l'avviso di addebito n 43920170000716925000è stato notificato il 2.12.2017;
- l'avviso di addebito n 43920180000239974000 è stato notificato il 9.07.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000274851000 è stato notificato il 9.07.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000342678000 è stato notificato il 23.07.2019;
- l'avviso di addebito n 43920190000765916000 è stato notificato il 12.07.2018;
- l'avviso di addebito n 43920180000909776000 è stato notificato il 24.12.2018;
- l'avviso di addebito n 43920210000108410000 è stato notificato il 16.11.2021.
5. Il , ha poi, documentato di aver notificato al ricorrente l'intimazione di CP_7 pagamento n. 13920229000734223000, il 17.03.2023, contenente gli atti di pagamento n.
13920170003996804000; 13920170006424508000 e 13920180005906923000;
43920160000477263000; 43920160000774459000; 43920170000056625000;
43920170000120008000; 43920170000334615000; 43920170000716925000;
43920180000239974000; 43920180000274851000; 43920180000342678000;
43920180000909776000.
6.
Considerato che
tale intimazione di pagamento debba ritenersi atto interruttivo dei termini di prescrizione, rappresentando una nuova data da cui decorre il quinquennio di prescrizione e, considerata la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni): il
Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma
2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle deduzioni sollevate in merito agli avvisi di addebito n.
43920160000477263000 e 43920160000774459000, poiché dalla data di notifica dei medesimi
5 (rispettivamente 2.07.2016 e 17.11.2016) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento suddetta (17.03.2023) – anche in occasione della sospensione pandemica – è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, stante l'interruzione dei termini avuta con la notifica dell'intimazione di pagamento e la sospensione di 311 giorni, durante il periodo pandemico.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n.
43920160000477263000 e 43920160000774459000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 13920249004045183000, impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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