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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9934/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Valentina Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9934 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Angelo Trudda, in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata in Budoni nella
Via Nazionale ang. Via dei Lidi snc presso lo studio dell'Avv. Anna Rita Murgia, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Norfo in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via
Malta n. 25, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti
Nell'interesse di parte opponente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE ILLUSTRISSIMO, CONTRARIIS REIECTIS
1 fatte salve le declaratorie del caso, accertare e dichiarare prescritto il diritto di CP_1 relativamente alla richiesta di pagamento delle somme relative ai consumi dell'acqua ed alle altre richieste, per il periodo previsto dalla vigente normativa, precedente alla formale richiesta di
1 pagamento alla;
Parte_1
2 per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
1678/2018;
3 con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Nel merito
4 fatte sempre salve le declaratorie del caso, accogliere la presente opposizione, e, previo accertamento di invalidità e/o di nullità e/o di annullabilità dell'ingiunzione opposta dichiarare infondata la pretesa creditoria, dichiarare altresi' che nulla è dovuto da ad Parte_1
; CP_1
5 per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
1678/2018;
6 con vittoria delle spese e dei compensi di legge;
nel merito in via subordinata
7 accertare e dichiarare la potabilità dell'acqua rideterminando l'importo in misura inferiore a quella di cui all'ingiunzione opposta;
8 dichiarare in ogni caso che alcuna somma è dovuta da a;
Parte_1 CP_1
9 per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
1678/2018;
10 sempre con vittoria di spese, diritti e onorari;
nel merito in ulteriore subordine
11 accertare e dichiarare, vista la relazione depositata dal CTU, che l'importo dovuto è pari ad €.
835,20;
12 per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
1678/2018;
13 sempre con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nell'interesse di parte opposta:
“– in via principale: rigettare le domande ex adverso formulate dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare l'ingiunzione fiscale opposta n.
1678 del 2018 notificata il 20.09.2018.
– in via sudordinata: -accertare e dichiarare il diritto di Al pagamento della fattura CP_1
richiesta con l'ingiunzione fiscale n. 1678/2018 e condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di €18.891,29 o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
– in via di ulteriore subordine, come ritenuto necessario dalle risultanze istruttorie, di convocare il
2 CTU affinché fornisca i chiarimenti richiesti di cui alla precedente espositiva ovvero che il Giudice valuti che venga disposta integrazione di consulenza.
– Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Nuoro ha presentato opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2018 emessa da per un importo di euro CP_1
18.981,29, riferito a tre fatture.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la prescrizione degli importi richiesti con la fattura n.
2014/2110785 del 17/12/2014 per euro 17.422,37, per il periodo precedente alla data del 20 ottobre
2013 o comunque decorsi cinque anni a ritroso dopo la diffida eseguita con raccomandata o notificazione.
In via preliminare subordinata, ha eccepito la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e del diritto di trasparenza di cui artt. 2 e 35 del Cod. consumo, affermando che non risultano ammissibili richieste di pagamento senza una specifica lettura, da eseguirsi almeno due volte l'anno e riportata in modo trasparente in fattura, il che non era avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, la ha dedotto: Pt_1
- che mancherebbe la prova del credito ingiunto, posto che le fatture non costituiscono idoneo elemento probatorio;
- che secondo quanto previsto dai punti 6.1 e 6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato CP_1
dovrebbe effettuare la lettura dei contatori con periodicità di almeno due volte l'anno ed
[...]
emettere fatture con cadenza non inferiore al bimestre, mentre nel caso di specie non sono mai state fatte puntuali letture dei contatori;
- che, di conseguenza, in assenza di valide letture alla presenza dell'utente, il credito dalle stesse portato non sarebbe certo né esigibile;
- che l'acqua della condotta pubblica del centro abitato di San Teodoro non sarebbe sempre potabile e che quindi sarebbe ravvisabile un inadempimento contrattuale, sanzionato dal D.p.r. n. 236/88 che dà attuazione alla Direttiva CEE 80/778, concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della L. 183/87 e che, pertanto, il prezzo avrebbe dovuto essere ridotto, se non dimezzato;
- che la tariffa applicata appare comunque errata perché tiene conto soltanto del rilievo del consumo totale, mentre avrebbe dovuto essere utilizzata solo la tariffa della prima fascia;
- che dalla rappresentazione dei consumi di cui alle asserite letture, emergerebbe comunque
3 un'anomalia dei consumi, non veritieri.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo, previa revoca dell'ingiunzione opposta, in via preliminare, l'accertamento della prescrizione per gli importi relativi ai consumi precedenti al 20 ottobre 2013 o di quelli risultanti comunque prescritti e, nel merito, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento della non potabilità dell'acqua e conseguentemente di dichiarare la minor somma dovuta stabilita in corso di causa,
l'accertamento della inesattezza dei consumi e la rideterminazione del minor importo dovuto.
Con ordinanza del 20/09/2019 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cagliari e, pertanto, il giudizio è stato riassunto a seguito di apposita istanza depositata dall'opponente in data 17/10/2019.
***
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita nel presente giudizio già CP_1 costituitasi innanzi al Tribunale di Nuoro, contestando quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione.
In particolare, quanto all'eccepita prescrizione, ha allegato l'esistenza di due solleciti di pagamento:
- in data 29/05/2015 per la fattura n. 2014021107585 del 17.12.2014, oggetto dell'ingiunzione di pagamento (con scadenza il 03.09.2015), riferibile al periodo dal 01.09.2010 al 07.10.2014;
- in data 07.09.2016 per la fattura di cui al sollecito precedente e per le fatture n. 2015028209646 del 23.09.2015 (con scadenza il 29.10.2015) riferibile al periodo dal 21.04.2015 al 07.09.2015 e n.
201502172064 del 30.05.2015 (con scadenza il 04.08.2015) riferibile al periodo dal 08.10.2014 al
20.04.2015. ha, inoltre, contestato l'eccezione circa la non potabilità dell'acqua, osservando che in CP_1 applicazione delle regole inerenti ai vizi delle cose oggetto di compravendita, l'utente ha l'onere di denunciare tempestivamente i vizi del bene somministrato (ovvero la non potabilità dell'acqua).
Tale denuncia non è stata effettuata ai sensi dell'art. 1495 c.c. e pertanto l'attore sarebbe decaduto da tale eccezione. In ogni caso, la censura sarebbe generica e priva di prova.
Anche l'eccezione relativa alla tariffa errata sarebbe infondata e generica, dal momento che l'utenza era sempre stata ad uso domestico non residente.
Parimenti infondata sarebbe l'eccezione relativa alle tempistiche di fatturazione, dal momento che sarebbe legittimata, nel rispetto della normativa in vigore, all'emissione di fatture in CP_1 acconto con successiva emissione di fatture a saldo secondo quanto previsto dall'art.
6.2. della
Carta del Servizio Idrico Integrato. Peraltro, ai sensi dell'art.
6.1. della Carta del Servizio Idrico
Integrato vi sarebbe sempre la possibilità per l'utente di comunicare al Gestore i dati di consumo attraverso la c.d. “autolettura”.
***
4 Il giudice, con ordinanza del 09/10/2020 ha assegnato alle parti i termini ex art 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22/04/2021 il giudice, rilevato che la ricorrente aveva dedotto che il contatore avesse effettuato misurazioni in eccesso e che dalle fatture prodotte emergesse effettivamente un consumo anomalo per il periodo dal 31/08/2010 al 07/10/2014, ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il corretto funzionamento del contatore in relazione ai periodi in cui si è registrato un consumo anomalo.
In data 05/12/2021 il ctu Ing. ha depositato la relazione peritale. Persona_1
Con ordinanza del 26/01/2024 è stata rinviata l'udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies al 10/12/2024.
***
L'opposizione è infondata.
Occorre, in via preliminare, soffermarsi sull'eccezione di prescrizione degli importi riferiti ai consumi precedenti al 20 ottobre 2013, di cui alla fattura n. 2014/2110785 del 17/12/2014.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, innanzitutto, che nei contratti di somministrazione, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c. il diritto al corrispettivo vantato dal Gestore del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, in riferimento al periodo dal 31/08/2010 al 20/10/2013, è presente un atto interruttivo della prescrizione emesso in data precedente rispetto al decorso dei cinque anni dalla data di emissione della fattura. Si tratta, in particolare, del sollecito di pagamento emesso in data
29/05/2015 per la fattura n. 2014021107585 del 17.12.2014, oggetto dell'ingiunzione di pagamento riferibile al periodo dal 01/09/2010 al 07/10/2014 (doc. 4 di parte opposta) e regolarmente ricevuto da parte opponente in data 01/07/2015.
Non risulta decorso il termine di cinque anni nemmeno tra il 01/07/2015 e la notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, avvenuta in data 20/21 settembre 2018.
Dunque, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Peraltro, anche ove l'eccezione di prescrizione fosse riferita ai consumi successivi (dal 21/10/2013 al 07/09/2015), la stessa risulterebbe comunque infondata, dal momento che tra la data del consumo e quello di notifica dell'ingiunzione di pagamento (come detto, 20/21 settembre 2018) sarebbero, in ogni caso, decorsi meno di cinque anni.
***
Risulta infondata anche l'ulteriore eccezione avanzata in via preliminare dall'opponente in relazione alla violazione da parte di del “diritto di trasparenza”, che comporterebbe CP_1
5 l'inammissibilità di richieste di pagamento “senza una specifica lettura, da eseguirsi almeno due volte l'anno, e che in modo trasparente dovrebbe essere riportata in fattura”.
In disparte la questione circa la periodicità delle letture e dell'emissione delle fatture, su cui si dirà in seguito, occorre osservare come nel caso di specie, dall'esame delle fatture prodotte (doc.
1-3 di parte opposta) risulta che le letture effettuate siano state riportate nella fattura stessa, con indicazione della data e del rispettivo consumo rilevato.
L'eccezione è, dunque, infondata.
***
Quanto al merito dell'opposizione, occorre, innanzitutto, ricordare che nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il giudizio di opposizione alla ingiunzione del citato R.D. n. 639, ex art. 3, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per cui in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale: in quanto tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati
e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere di allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa”
(cfr. Cass., n. 9989/2016).
Pertanto, anche nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910,
l'amministrazione assume la posizione sostanziale di attrice, ed è tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia, ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Ciò premesso, e alla luce dell'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla valenza probatoria delle fatture, occorre ricordare che, se le fatture costituiscono prova idonea e sufficiente ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento ovvero del decreto ingiuntivo, nondimeno le stesse costituiscono documento di formazione unilaterale che, se contestato dal destinatario, non può assurgere a prova del credito (ex multis, Cass. 14399/2024): di tal che, sarà onere di colui che agisce in giudizio fornire prova del fondamento della pretesa, mentre, invece, sarà onere del debitore dare prova dei fatti estintivi del diritto altrui (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046/2010).
Tuttavia, in caso di consumo anomalo dovuto al malfunzionamento del contatore, l'ordinario riparto degli oneri probatori deve necessariamente coordinarsi con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura del contatore e, segnatamente, con il valore di presunzione semplice riconosciuto dalla S.C. di Cassazione (v. Cass. 23699/2016).
Di talché, secondo costante orientamento della giurisprudenza in tema di contratti di somministrazione, vale il principio per cui l'utente che contesti l'abnormità dei consumi è tenuto a darne prova, allegando le fatture e le letture precedenti in modo da far desumere la quantità dei
6 consumi per il periodo di contestazione.
Invece, in ossequio al principio di vicinanza della prova, sarà onere del gestore dimostrare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante: in questo caso, l'utente sarà, ulteriormente, tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (il cui impiego abusivo non deve essere agevolato da condotte negligenti dell'utente stesso) ovvero che sia dovuto a perdita occulta non altrimenti evitabile con l'uso dell' ordinaria diligenza.
Nella specie, tale onere della prova non può ritenersi correttamente assolto.
Si osserva, infatti, che nel caso di specie l'opponente ha contestato i consumi di cui alle letture riportate nelle fatture, affermando che non fossero “veritieri” e che vi fossero degli “errori in eccesso”. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. l'opponente ha, inoltre, chiesto che venisse disposta ctu “al fine di verificare il funzionamento del contatore” con ciò, evidentemente, deducendo che la non veridicità dei consumi fosse imputabile a un malfunzionamento del contatore.
Ora, sebbene ciò non sia stato specificamente evidenziato dall'opponente, dalle fatture prodotte emerge effettivamente un consumo molto elevato per il periodo dal 31/08/2010 al 07/10/2014.
In relazione a tale periodo, l'opponente si è limitato a dedurre il malfunzionamento del contatore, desumibile dal mero raffronto tra i consumi precedenti e i consumi (asseritamente anomali) per cui
è causa, senza null'altro allegare in ordine alle cause dei consumi “anomali”, non avendo dimostrato
(né tantomeno prospettato) condotte riferibili a terzi o perdite idriche che avrebbero potuto interessare l'utenza.
Restringendo, dunque, il campo di indagine al solo malfunzionamento del dispositivo installato presso l'utenza di cui è causa, la società aveva l'onere di provare il corretto CP_1
funzionamento. Nella specie, la ctu espletata in corso di causa sul contatore matr. n. NumeroDi_1 ha rilevato che esso “non risulta essere correttamente funzionante poiché alla portata minima (15 lt/h) ed alla portata di transizione (22,5 lt/h) l'errore riscontrato eccedeva il limite di legge pari rispettivamente a ± 5% e ± 2%”, precisando tuttavia che “detto eccesso era a favore dell'utente poiché negativo” (p. 6 della relazione peritale). Il ctu ha, dunque, accertato che l'apparecchio registrava i consumi in difetto e, dunque, a favore dell'utente. In particolare, dalla relazione emerge che:
-contatore di cui è causa era stato inviato presso il “Laboratorio Nazionale di Taratura per contatori d'acqua Piazzetta dell'archivio n. 1 – 14100 Asti”; In data 27 settembre 2021 era stato emesso dal Laboratorio il rapporto di taratura n. 597 del 2021 e la scheda del contatore relativi alle prove effettuate (all.
1.1. e 1.2. depositati unitamente alla ctu);Dalla lettura dei risultati della verifica di taratura si può evincere quindi che nel periodo di utilizzo del contatore “Qmin = 15 lt/h per cui l'errore massimo poteva essere del ± 5% a fronte di un errore rilevato del - 10,76%; Qt = 22,5 lt/h per cui l'errore massimo poteva essere del ± 2%
7 a fronte di un errore rilevato del - 5,12%; Qmax = 3.000 lt/h per cui l'errore massimo poteva essere del ± 2% a fronte di un errore rilevato del 0,04%”;
Il ctu ha pertanto concluso nel senso che il contatore non potesse considerarsi correttamente funzionante, ma che al tempo stesso l'eccesso fosse in negativo e, quindi, a favore dell'utente.
Dalla ctu espletata emerge, in definitiva, che il contatore ha manifestato un errore non già a favore del Gestore, bensì dell'utente, in quanto aveva registrato consumi inferiori, applicando i limiti di errore esposti dal ctu.
In questo quadro, era onere dell'attore (opponente) dimostrare che i consumi comunque superiori rispetto ai propri consumi medi erano dipesi da fattori che esulavano dalla sua sfera di controllo anche malgrado la dovuta diligenza (v. Cass. 13193/2011), circostanza che, nella specie, nemmeno
è stata dedotta, ad esempio per una perdita idrica.
Non si concorda, pertanto, con quanto esposto dal consulente ovvero che “uno strumento di misura, quando esce dal range di tolleranza, diventa automaticamente inefficace e non veritiero”, nonché la ricostruzione della ratio della normativa contenuta nella relazione che, a parere del ctu, comporterebbe che il contatore oggetto di causa non sia uno “strumento di lettura utilizzabile per il calcolo di una fattura poiché non rispetta i limiti di tolleranza stabiliti dal legislatore e nella Carte del servizio idrico integrato” (p. 12 della ctu).
È, infatti, emerso che lo scostamento rispetto ai valori di tolleranza fosse a favore dell'utente, e quindi che il contatore abbia registrato dei consumi inferiori rispetto a quelli effettivi.
In difetto di diversa evidenza, pertanto, si deve ritenere che l'importo calcolato nelle fatture sulla base delle letture svolte costituisca il minimo dovuto dall'utente.
Si osserva, peraltro, che il ctu ha accertato l'assenza di manomissione del contatore (circostanza invero nemmeno allegata dall'opponente): a pagina 9 della relazione peritale si legge, infatti, che
“l'assenza di alterazioni, manipolazioni, riparazioni e/o manomissioni del contatore in disamina, oltre ad averla riscontrata lo scrivente al momento della consegna, è certificata dal Laboratorio di
Asti nella Scheda Contatore (all. 1.2)”.
Considerato quanto sopra, l'onere probatorio gravante su parte opponente non può dirsi assolto.
Per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere confermata e accertato l'obbligo in capo a di corrispondere in favore di l'importo di euro 18.891,29, Parte_1 CP_1
importo corrispondente alle fatture azionate n. 2015/28209646, n. 2015/5021720644 e n.
2014/21107585, con conseguente rigetto della domanda dell'opponente.
***
Deve essere di conseguenza respinta, in quanto infondata, anche l'eccezione in relazione alla tariffa applicata che secondo l'opponente sarebbe stata “errata perché tiene conto soltanto del rilievo del consumo totale”, mentre avrebbe dovuto essere applicata la tariffa della prima fascia. Si osserva al
8 riguardo che, una volta accertata in assenza di diverse evidenze l'effettività dei consumi (e, anzi, il fatto che gli stessi fossero stati rilevati addirittura in difetto, a favore dell'utente), correttamente ha provveduto ad applicare le diverse tariffe (tariffa base e quelle di eccedenza) in CP_1
relazione alla quantità di consumi rilevata (e che, alla luce delle risultanze della ctu, deve essere in questo giudizio confermata).
***
Deve essere, infine, respinta l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente in relazione alla non potabilità dell'acqua, posto che tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
L'opponente, infatti, ha formulato l'eccezione in modo generico e non ha prodotto alcunché a riprova di tale assunto. Essa, infatti, si è limitata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. a chiedere un ordine di esibizione al Comune di San Teodoro, ai sensi dell'art. 210 cpc o, in subordine, ex art. 213 cpc, per la “trasmissione di copia di tutta la documentazione concernente le ordinanze ed altri provvedimenti assunti in materia di acqua potabile nel comune di Budoni a decorrere dal 2008 all'attualità”. Trattasi di richiesta istruttoria non ammissibile stante la sua genericità e, comunque, non accoglibile atteso che sarebbe stato eventualmente onere della parte procurarsi i relativi documenti mediante l'esercizio del diritto di accesso.
Si rammenta, infatti, che secondo la Suprema Corte l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio residuale “che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative” (Cass., n.
14968/2011 e n. 31251/2021). Anche in relazione alla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., peraltro, è stato affermato che l'esercizio del potere di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo rientra nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a sua carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.a. che la parte sia impossibilitata a fornire (Cass. civ., n. 6218/2009).
Nel caso di specie, stante la già rilevata genericità della richiesta nonché la possibilità della parte di procurarsi i relativi documenti, se esistenti, mediante l'esercizio del diritto di accesso, tali condizioni non appaiono rispettate.
***
Infine, quanto al dedotto inadempimento del Gestore per non aver effettuato la lettura dei contatori con periodicità di almeno due volte l'anno e non aver emesso fatture con cadenza inferiore al bimestre, si osserva che tale inadempimento risulta irrilevante nel caso di specie.
Tale inadempimento avrebbe avuto rilevanza, infatti, soltanto nel caso in cui l'eccessività dei consumi fosse riconducibile a una perdita (ipotesi, invero, nemmeno allegata dall'opponente), posto
9 l'obbligo per il Gestore di segnalazione all'utente dei consumi anomali a norma dell'art. B.35.1. del
Reg. S.I.I. (“È diritto/dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È, in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore”).
Infatti, l'opponente nel caso di specie deduce soltanto un malfunzionamento del contatore (peraltro riscontrato dall'espletata ctu a favore dell'utente) mentre nemmeno ipotizza la sussistenza di una perdita. Dunque, l'inadempimento del Gestore è circostanza, nel caso di specie, irrilevante.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento in ragione dell'importo capitale riconosciuto (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione dell'attività effettivamente svolta, e in applicazione dei valori medi per quanto concerne la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 18.891,29, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
CP_1
2) Condanna a rifondere ad le spese del presente giudizio che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi euro 3.380,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu. Parte_1
Così deciso in Cagliari il 20/01/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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